Trib. Nola, sentenza 22/12/2025, n. 3450
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Insanabile situazione di contrasto

    Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale – sfociata in un allontanamento affettivo – ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.

  • Rigettato
    Violazione dei doveri coniugali

    Le condotte ascritte alla ricorrente risultano dedotte in termini generici e non sufficientemente circostanziati e non sono adeguatamente supportate da elementi probatori idonei a dimostrare una violazione grave e consapevole dei doveri nascenti dal matrimonio. Pertanto, ne consegue il rigetto della domanda di addebito.

  • Accolto
    Interesse dei figli

    Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Nel caso di specie, la figlia sebbene maggiorenne, non risulta economicamente autosufficiente e convive stabilmente con la madre, quale genitore collocatario. Ne consegue che, in funzione della tutela dell'interesse della figlia, deve essere disposta l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente.

  • Accolto
    Mantenimento figli maggiorenni non autosufficienti

    Sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per la figlia ventisettenne, non essendosi ancora completato il percorso di studi universitari. L'obbligo genitoriale al mantenimento cessa con il raggiungimento dell'indipendenza economica o quando il figlio maggiorenne è stato posto nelle condizioni di essere autosufficiente ma non ne ha tratto profitto. Per il figlio primogenito, ventinovenne, è cessato l'obbligo di mantenimento in quanto ha raggiunto l'autosufficienza economica. La determinazione dell'importo è stata rimodulata in €300,00 mensili, proporzionalmente alle effettive capacità contributive del convenuto.

  • Accolto
    Mantenimento figli maggiorenni non autosufficienti

    Sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per la figlia ventisettenne, non essendosi ancora completato il percorso di studi universitari. L'obbligo genitoriale al mantenimento cessa con il raggiungimento dell'indipendenza economica o quando il figlio maggiorenne è stato posto nelle condizioni di essere autosufficiente ma non ne ha tratto profitto. Per il figlio primogenito, ventinovenne, è cessato l'obbligo di mantenimento in quanto ha raggiunto l'autosufficienza economica. La determinazione dell'importo è stata rimodulata in €300,00 mensili, proporzionalmente alle effettive capacità contributive del convenuto.

  • Accolto
    Mantenimento coniuge separato

    La parte ricorrente non dispone di redditi tali da garantirle l'autosufficienza economica. La parte convenuta, pur disoccupata, dispone di rilevanti somme di denaro. Le disponibilità patrimoniali evidenziano una capacità economica della parte convenuta comunque superiore a quella della parte ricorrente. Pertanto, deve essere confermato l'assegno di mantenimento in favore della parte ricorrente, già disposto con ordinanza presidenziale, nella misura di €160,00 mensili.

  • Rigettato
    Mantenimento coniuge separato

    La parte ricorrente non dispone di redditi tali da garantirle l'autosufficienza economica. La parte convenuta, pur disoccupata, dispone di rilevanti somme di denaro. Le disponibilità patrimoniali evidenziano una capacità economica della parte convenuta comunque superiore a quella della parte ricorrente. Pertanto, deve essere confermato l'assegno di mantenimento in favore della parte ricorrente, già disposto con ordinanza presidenziale, nella misura di €160,00 mensili.

  • Rigettato
    Mantenimento figli maggiorenni non autosufficienti

    Sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per la figlia ventisettenne, non essendosi ancora completato il percorso di studi universitari. L'obbligo genitoriale al mantenimento cessa con il raggiungimento dell'indipendenza economica o quando il figlio maggiorenne è stato posto nelle condizioni di essere autosufficiente ma non ne ha tratto profitto. Per il figlio primogenito, ventinovenne, è cessato l'obbligo di mantenimento in quanto ha raggiunto l'autosufficienza economica. La determinazione dell'importo è stata rimodulata in €300,00 mensili, proporzionalmente alle effettive capacità contributive del convenuto.

  • Rigettato
    Revoca disposizioni economiche

    Le disposizioni economiche relative al mantenimento della figlia e della moglie sono state confermate e rimodulate in base alle attuali capacità economiche delle parti. Pertanto, la richiesta di revoca è rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Nola, sentenza 22/12/2025, n. 3450
    Giurisdizione : Trib. Nola
    Numero : 3450
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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