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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/12/2025, n. 3450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3450 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. A.C. n. 7098/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 7098 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata a [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv. Gallicchio Antonio, come da procura in atti;
ricorrente
, nato a [...] il [...], parte difesa e Parte_2 rappresentata dall'Avv. Auriemma Filippo, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: La parte ricorrente ha concluso per la pronunzia di separazione coniugale, chiedendo, altresì, disporsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, oltre alla determinazione dell'assegno di mantenimento, a carico della parte convenuta, di €400,00 in suo favore ed €400,00 in favore della figlia oltre al 50% delle Pt_3 spese extra assegno per la medesima. Parte convenuta ha concluso per la pronunzia di separazione coniugale con addebito alla parte ricorrente;
chiedendo, altresì, assegnarsi la casa coniugale in suo favore e revocarsi le disposizioni di carattere economico emesse con ordinanza presidenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 22/11/2022 la parte ricorrente, , premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio con , in data 02/12/1995 a Casalnuovo di Parte_2 AP (NA) (Atto n. 24, Parte II, Serie A, Ufficio 2, Anno 1995), dalla cui unione nascevano due figli-Viola nata a [...] il [...] e Pt_3
, nato a [...] il [...]-chiedeva disporsi la Persona_1 separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre: -assegnarsi la casa coniugale in suo favore;
-determinarsi in €400,00 l'assegno di mantenimento in suo favore da porsi a
1 carico di parte convenuta;
-determinarsi in €800,00 l'assegno di mantenimento paterno in favore della prole, oltre alla contribuzione in misura 50% fra i coniugi per le spese extra assegno. La parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo la pronunzia di separazione dei coniugi, con addebito alla parte ricorrente. Chiedeva, altresì: -assegnarsi la casa coniugale in favore della ricorrente, in qualità di genitore collocatario della prole;
-determinarsi in €300,00 l'assegno di mantenimento in favore della figlia oltre Pt_3 alla contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra assegno. All'esito della fase presidenziale (in cui venivano ascoltate le parti), a scioglimento della riserva all'esito dell'udienza del 27/10/2023, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:“ 1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Assegna la casa familiare alla ricorrente;
3) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando Pt_3 entro il 5 di ogni mese alla signora la somma pari ad euro 400,00, importo Pt_1 annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
4) pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per la figlia , spese individuate in conformità al protocollo del Pt_3 Tribunale di Nola del maggio 2021, nella misura del 50% ciascuno;
5) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della ricorrente versando entro il 5 di ogni mese alla signora la somma pari ad euro 160,00, importo annualmente ed Pt_1 automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo”. Il Giudice, ritenute non ammissibili le richieste istruttorie formulate dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma, c.p.c., sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale-sfociata in un allontanamento affettivo - ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
*** 3.Nel merito occorre pronunciarsi, innanzitutto, sulla domanda di addebito della separazione formulata dalla convenuta. Il giudice per il suo accoglimento deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. Oggetto di valutazione risulta essere anche la condotta dell'altro coniuge, dovendo procedersi ad una valutazione comparativa al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. È altresì significativo che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti. Nel caso in esame, parte convenuta adduce come motivi di addebito la condotta di parte ricorrente contraria ai doveri nascenti dal matrimonio. Le condotte ascritte alla ricorrente (insofferenza nei confronti del coniuge, reiterati atteggiamenti conflittuali e disinteresse verso gli obblighi della vita coniugale e domestica) risultano dedotte in termini generici e non sufficientemente circostanziati e non sono adeguatamente supportate da elementi probatori idonei a dimostrare una violazione grave e consapevole dei doveri nascenti dal matrimonio. Pertanto, ne consegue il rigetto della domanda di addebito.
***
2 4. Quanto al diritto all'assegno di mantenimento paterno in favore della prole, va premesso che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Nel caso di specie, il figlio primogenito, , ventinovenne, come rilevato in corso Per_1 di causa e riconosciuto da entrambe le parti del giudizio nei rispettivi scritti difensivi, ha raggiunto una propria autosufficienza economica, con conseguente insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento in suo favore. Diversamente, con riguardo alla secondogenita, ventisettenne, sussistono i Pt_3 presupposti ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento, non essendosi ancora completato il percorso di studi universitari avviato dalla giovane. In tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici (cfr. Cass. Civ., sez. I, ordinanza n.12121 del 08/05/2025). Nel caso in esame, la parte convenuta, dopo aver proposto nell'atto di costituzione in giudizio il versamento di un assegno di mantenimento mensile in favore della figlia di
€300,00 oltre alle spese straordinarie, non ha fornito alcun elemento idoneo a suffragare la deduzione del raggiungimento di una autosufficienza economica da parte della figlia
Pertanto, ai fini della determinazione di tale importo, comparate le situazioni Pt_3 reddituali delle parti-sulla base della documentazione esibita in giudizio- è emerso che la parte ricorrente è priva di occupazione, mentre, la parte convenuta è disoccupata ed ha presentato formale domanda di pensionamento. La parte convenuta, inoltre, quanto alle disponibilità economiche, ha dichiarato all'udienza del 27/10/2023: “ho chiuso il conto e ho prelevato € 103mila che ho versato su un conto intestato a me;
50mila euro li ho prelevati e li ho investiti, sono vincolati.”. Ebbene, il mutamento della capacità economica che ha interessato la parte convenuta nel corso del giudizio, in precedenza percettore di (allo stato cessata) ed attualmente Pt_4 in attesa di riscontro all'istanza di pensionamento, inducono a ritenere congruo rimodulare, proporzionalmente alle effettive capacità contributive, l'importo da versare. Pertanto, si ritiene di quantificare in € 300,00 mensili il contributo paterno al mantenimento della figlia somma soggetta alla rivalutazione monetaria Pt_3 obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare alla madre entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. 556/2021).
*** 5.Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva della parte convenuta, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., va rilevato che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Nel caso di specie, la figlia sebbene maggiorenne, non risulta economicamente Pt_3 autosufficiente e convive stabilmente con la madre, quale genitore collocatario. Ne consegue che, in funzione della tutela dell'interesse della figlia, deve essere disposta l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente.
***
3 6. Per quanto concerne l'assegno di mantenimento in favore della parte ricorrente, è noto che, in quanto la separazione non estingue il vincolo coniugale, essa non estingue né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però, venendo meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento. Valutate le circostanze caso per caso, l'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare. Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti. Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta è emerso che la parte ricorrente attualmente non dispone di redditi tali da garantirle l'autosufficienza economica, nonostante abbia cercato di ricollocarsi nel mondo del lavoro. Quanto alla parte convenuta, la stessa risulta allo stato disoccupata ed ha presentato formale istanza di pensionamento;
tuttavia, nel corso del giudizio ha dichiarato di disporre di rilevanti somme di denaro, avendo riferito, all'udienza del 27/10/2023, di aver chiuso il proprio conto corrente e di aver prelevato complessivamente €103.000,00, versati su conto a sé intestato, nonché di aver prelevato ulteriori €50.000,00, successivamente investiti e vincolati. Tali disponibilità patrimoniali, pur in assenza di un reddito da lavoro attuale, evidenziano una capacità economica della parte convenuta comunque superiore a quella della parte ricorrente, la quale versa in una condizione di oggettiva debolezza economica e non risulta in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Il mutamento della situazione reddituale del convenuto, già percettore di NA (allo stato cessata) ed attualmente in attesa di definizione della procedura di pensionamento, impone tuttavia una valutazione prudenziale dell'entità del contributo, che deve essere parametrato alle effettive possibilità economiche attuali, senza pregiudicare il diritto della parte ricorrente ad un sostegno economico adeguato. Alla luce delle risultanze istruttorie e comparate le condizioni economico-patrimoniali delle parti, appare pertanto equo e conforme ai criteri di legge riconoscere in favore della parte ricorrente un assegno di mantenimento di importo contenuto, idoneo a garantire un minimo equilibrio tra le posizioni delle parti, in misura proporzionata alle capacità contributive della parte convenuta. Pertanto, deve essere confermato l'assegno di mantenimento in favore della parte ricorrente, già disposto con ordinanza presidenziale, nella misura di €160,00 mensili.
*** 7.La decisione viene assunta senza considerate la produzione documentale effettuata tardivamente dalla parte ricorrente unitamente alla comparsa conclusionale, come eccepito dalla controparte.
*** 8.La soccombenza reciproca e parziale di entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.7098/2022, così provvede: 1) pronunzia la separazione dei coniugi, e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio, in data in data 02/12/1995 a Casalnuovo di AP (NA) (Atto n. 24, Parte II, Serie A, Ufficio 2, Anno 1995);
4 2) rigetta la domanda di addebito formulata dalla parte convenuta nei confronti di;
Parte_1
3) assegna la casa coniugale alla parte ricorrente;
4) dispone che versi ad , per il mantenimento della figlia Parte_2 Parte_1
la somma di € 300,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da Pt_3 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alla figlia (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Pt_3 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
6) dispone che corrisponda in favore della parte ricorrente, a titolo di Parte_2 assegno di man omma di € 160,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) compensa le spese di lite;
8) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casalnuovo di AP (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casalnuovo di AP (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.396. Così deciso in Nola in data 19/12/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 7098 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata a [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv. Gallicchio Antonio, come da procura in atti;
ricorrente
, nato a [...] il [...], parte difesa e Parte_2 rappresentata dall'Avv. Auriemma Filippo, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: La parte ricorrente ha concluso per la pronunzia di separazione coniugale, chiedendo, altresì, disporsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, oltre alla determinazione dell'assegno di mantenimento, a carico della parte convenuta, di €400,00 in suo favore ed €400,00 in favore della figlia oltre al 50% delle Pt_3 spese extra assegno per la medesima. Parte convenuta ha concluso per la pronunzia di separazione coniugale con addebito alla parte ricorrente;
chiedendo, altresì, assegnarsi la casa coniugale in suo favore e revocarsi le disposizioni di carattere economico emesse con ordinanza presidenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 22/11/2022 la parte ricorrente, , premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio con , in data 02/12/1995 a Casalnuovo di Parte_2 AP (NA) (Atto n. 24, Parte II, Serie A, Ufficio 2, Anno 1995), dalla cui unione nascevano due figli-Viola nata a [...] il [...] e Pt_3
, nato a [...] il [...]-chiedeva disporsi la Persona_1 separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre: -assegnarsi la casa coniugale in suo favore;
-determinarsi in €400,00 l'assegno di mantenimento in suo favore da porsi a
1 carico di parte convenuta;
-determinarsi in €800,00 l'assegno di mantenimento paterno in favore della prole, oltre alla contribuzione in misura 50% fra i coniugi per le spese extra assegno. La parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo la pronunzia di separazione dei coniugi, con addebito alla parte ricorrente. Chiedeva, altresì: -assegnarsi la casa coniugale in favore della ricorrente, in qualità di genitore collocatario della prole;
-determinarsi in €300,00 l'assegno di mantenimento in favore della figlia oltre Pt_3 alla contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra assegno. All'esito della fase presidenziale (in cui venivano ascoltate le parti), a scioglimento della riserva all'esito dell'udienza del 27/10/2023, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:“ 1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Assegna la casa familiare alla ricorrente;
3) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando Pt_3 entro il 5 di ogni mese alla signora la somma pari ad euro 400,00, importo Pt_1 annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
4) pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per la figlia , spese individuate in conformità al protocollo del Pt_3 Tribunale di Nola del maggio 2021, nella misura del 50% ciascuno;
5) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della ricorrente versando entro il 5 di ogni mese alla signora la somma pari ad euro 160,00, importo annualmente ed Pt_1 automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo”. Il Giudice, ritenute non ammissibili le richieste istruttorie formulate dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma, c.p.c., sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale-sfociata in un allontanamento affettivo - ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
*** 3.Nel merito occorre pronunciarsi, innanzitutto, sulla domanda di addebito della separazione formulata dalla convenuta. Il giudice per il suo accoglimento deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. Oggetto di valutazione risulta essere anche la condotta dell'altro coniuge, dovendo procedersi ad una valutazione comparativa al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. È altresì significativo che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti. Nel caso in esame, parte convenuta adduce come motivi di addebito la condotta di parte ricorrente contraria ai doveri nascenti dal matrimonio. Le condotte ascritte alla ricorrente (insofferenza nei confronti del coniuge, reiterati atteggiamenti conflittuali e disinteresse verso gli obblighi della vita coniugale e domestica) risultano dedotte in termini generici e non sufficientemente circostanziati e non sono adeguatamente supportate da elementi probatori idonei a dimostrare una violazione grave e consapevole dei doveri nascenti dal matrimonio. Pertanto, ne consegue il rigetto della domanda di addebito.
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2 4. Quanto al diritto all'assegno di mantenimento paterno in favore della prole, va premesso che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Nel caso di specie, il figlio primogenito, , ventinovenne, come rilevato in corso Per_1 di causa e riconosciuto da entrambe le parti del giudizio nei rispettivi scritti difensivi, ha raggiunto una propria autosufficienza economica, con conseguente insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento in suo favore. Diversamente, con riguardo alla secondogenita, ventisettenne, sussistono i Pt_3 presupposti ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento, non essendosi ancora completato il percorso di studi universitari avviato dalla giovane. In tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici (cfr. Cass. Civ., sez. I, ordinanza n.12121 del 08/05/2025). Nel caso in esame, la parte convenuta, dopo aver proposto nell'atto di costituzione in giudizio il versamento di un assegno di mantenimento mensile in favore della figlia di
€300,00 oltre alle spese straordinarie, non ha fornito alcun elemento idoneo a suffragare la deduzione del raggiungimento di una autosufficienza economica da parte della figlia
Pertanto, ai fini della determinazione di tale importo, comparate le situazioni Pt_3 reddituali delle parti-sulla base della documentazione esibita in giudizio- è emerso che la parte ricorrente è priva di occupazione, mentre, la parte convenuta è disoccupata ed ha presentato formale domanda di pensionamento. La parte convenuta, inoltre, quanto alle disponibilità economiche, ha dichiarato all'udienza del 27/10/2023: “ho chiuso il conto e ho prelevato € 103mila che ho versato su un conto intestato a me;
50mila euro li ho prelevati e li ho investiti, sono vincolati.”. Ebbene, il mutamento della capacità economica che ha interessato la parte convenuta nel corso del giudizio, in precedenza percettore di (allo stato cessata) ed attualmente Pt_4 in attesa di riscontro all'istanza di pensionamento, inducono a ritenere congruo rimodulare, proporzionalmente alle effettive capacità contributive, l'importo da versare. Pertanto, si ritiene di quantificare in € 300,00 mensili il contributo paterno al mantenimento della figlia somma soggetta alla rivalutazione monetaria Pt_3 obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare alla madre entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. 556/2021).
*** 5.Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva della parte convenuta, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., va rilevato che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Nel caso di specie, la figlia sebbene maggiorenne, non risulta economicamente Pt_3 autosufficiente e convive stabilmente con la madre, quale genitore collocatario. Ne consegue che, in funzione della tutela dell'interesse della figlia, deve essere disposta l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente.
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3 6. Per quanto concerne l'assegno di mantenimento in favore della parte ricorrente, è noto che, in quanto la separazione non estingue il vincolo coniugale, essa non estingue né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però, venendo meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento. Valutate le circostanze caso per caso, l'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare. Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti. Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta è emerso che la parte ricorrente attualmente non dispone di redditi tali da garantirle l'autosufficienza economica, nonostante abbia cercato di ricollocarsi nel mondo del lavoro. Quanto alla parte convenuta, la stessa risulta allo stato disoccupata ed ha presentato formale istanza di pensionamento;
tuttavia, nel corso del giudizio ha dichiarato di disporre di rilevanti somme di denaro, avendo riferito, all'udienza del 27/10/2023, di aver chiuso il proprio conto corrente e di aver prelevato complessivamente €103.000,00, versati su conto a sé intestato, nonché di aver prelevato ulteriori €50.000,00, successivamente investiti e vincolati. Tali disponibilità patrimoniali, pur in assenza di un reddito da lavoro attuale, evidenziano una capacità economica della parte convenuta comunque superiore a quella della parte ricorrente, la quale versa in una condizione di oggettiva debolezza economica e non risulta in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Il mutamento della situazione reddituale del convenuto, già percettore di NA (allo stato cessata) ed attualmente in attesa di definizione della procedura di pensionamento, impone tuttavia una valutazione prudenziale dell'entità del contributo, che deve essere parametrato alle effettive possibilità economiche attuali, senza pregiudicare il diritto della parte ricorrente ad un sostegno economico adeguato. Alla luce delle risultanze istruttorie e comparate le condizioni economico-patrimoniali delle parti, appare pertanto equo e conforme ai criteri di legge riconoscere in favore della parte ricorrente un assegno di mantenimento di importo contenuto, idoneo a garantire un minimo equilibrio tra le posizioni delle parti, in misura proporzionata alle capacità contributive della parte convenuta. Pertanto, deve essere confermato l'assegno di mantenimento in favore della parte ricorrente, già disposto con ordinanza presidenziale, nella misura di €160,00 mensili.
*** 7.La decisione viene assunta senza considerate la produzione documentale effettuata tardivamente dalla parte ricorrente unitamente alla comparsa conclusionale, come eccepito dalla controparte.
*** 8.La soccombenza reciproca e parziale di entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.7098/2022, così provvede: 1) pronunzia la separazione dei coniugi, e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio, in data in data 02/12/1995 a Casalnuovo di AP (NA) (Atto n. 24, Parte II, Serie A, Ufficio 2, Anno 1995);
4 2) rigetta la domanda di addebito formulata dalla parte convenuta nei confronti di;
Parte_1
3) assegna la casa coniugale alla parte ricorrente;
4) dispone che versi ad , per il mantenimento della figlia Parte_2 Parte_1
la somma di € 300,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da Pt_3 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alla figlia (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Pt_3 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
6) dispone che corrisponda in favore della parte ricorrente, a titolo di Parte_2 assegno di man omma di € 160,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) compensa le spese di lite;
8) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casalnuovo di AP (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casalnuovo di AP (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.396. Così deciso in Nola in data 19/12/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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