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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4732 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11367/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11367/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
IACOMINO ANTONIOLUIGI, con studio in VIA S. MARIA LA BRUNA 13/A 80059 TORRE DEL GRECO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONFORTI Controparte_1 C.F._1
VINCENZO e con studio in Via Grancini 20145 MILANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO e Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. PALMIERI VINCENZA
E) (C.F. , contumace Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. , contumace Controparte_4 P.IVA_4
(C.F. ), contumace Controparte_5 P.IVA_5
APPELLATI
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha chiesto Parte_2
l'integrale riforma della sentenza n. 6655/2023 depositata dal Giudice di Pace di Milano in data 6 novembre
2023, con cui è stata accolta l'impugnazione svolta da avverso l'intimazione di Controparte_1 pagamento n. 06820219009693064000 emessa sulla scorta di varie cartelle esattoriali ed è stata dichiarata la prescrizione dei crediti oggetto di tale intimazione.
Nel giudizio di primo grado, ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. Parte_3
615 c.p.c. avverso l'intimazione sopra indicata, lamentando la omessa notifica delle dieci cartelle esattoriali poste a base dell'intimazione, tutte relative a sanzioni per violazioni del codice della strada, nonché il decorso del termine di prescrizione quinquennale nel periodo dalla data delle infrazioni alla notifica dell'infrazione, così come e tra la data di asserita notifica delle cartelle e la data di notifica dell'intimazione.
ritualmente costituita, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, Parte_2 evidenziando la rituale notifica di tutte le cartelle esattoriali e la notifica di vari atti propedeutici alla intimazione che avevano interrotto il giudizio di prescrizione.
Si è costituito anche il che, dopo avere eccepito l'incompetenza per valore del Controparte_2 giudice di pace, ha evidenziato come l'opponente non avesse contestato la regolare notifica dei verbali di infrazione oggetto delle cartelle, con conseguente intangibilità degli stessi.
Sono, invece, rimasti contumaci gli altri enti convenuti, ovvero il , il Controparte_4 CP_5
e l'
[...] Controparte_3
Il Giudice di pace ha accolto l'opposizione rilevando che tutte le cartelle esattoriali non erano state correttamente notificate in quanto la notifica era stata svolta nelle forme dell'irreperibilità assoluta ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73 mentre si sarebbe dovuto procedere ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c., dato che l'attrice era residente a Milano e che, conseguentemente, la nullità delle notifiche comportava la prescrizione dei relativi crediti.
Nell'atto di appello, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto frutto di errata valutazione della documentazione prodotta e priva di adeguata motivazione.
In particolare, ha dedotto la validità della notifica delle cartelle esattoriali in Parte_2 quanto eseguite presso l'indirizzo di residenza della debitrice, in via Alberto da Giussano 23, ove la stessa non era risultata reperibile né in occasione di tale notifica, né di quelle relative alle successive intimazioni di pagamento e comunicazioni di iscrizione ipotecaria eseguite nel corso degli anni dal 2016 al 2019.
L'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente rigetto delle domande avversarie.
Si è costituito il che ha svolto appello incidentale avverso la sentenza sia nella parte Controparte_2 in cui il giudice di pace aveva disatteso l'eccezione di incompetenza, sia con riferimento alla statuizione delle spese, evidenziando che l'accoglimento dell'opposizione della avrebbe dovuto comportare la CP_1
pagina 2 di 7 condanna alle spese di in quanto la prescrizione era maturata per attività Parte_2 compiute dal concessionario della riscossione cui il era rimasto estraneo. CP_2
Si è costituita l'appellata che ha chiesto il rigetto dell'appello, richiamando le Controparte_1 difese svolte nel giudizio di primo grado in ordine alla nullità delle notificazioni in quanto eseguite con la procedura della irreperibilità assoluta a fronte della regolare residenza della parte e di tutto il suo nucleo familiare fino al 2019 presso l'indirizzo in Milano via Alberto da Giussano 23, e per mancata esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c.e rilevando la tardività della allegazione svolta da Parte_2
della sospensione dei termini per la riscossione in quanto svolta per la prima volta nell'atto di appello.
[...]
La appellata ha poi chiesto il rigetto dell'appello incidentale svolto dal in quanto infondato. Controparte_2
Gli altri appellati, pur regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
All'esito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata decisa a seguito di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, con deposito della sentenza ai sensi del comma 3 di tale norma.
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'appello incidentale svolto dal e diretto a Controparte_2 contestare la sussistenza della competenza per valore del giudice di pace.
Come pure evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, In tema di criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, rientra nella competenza per materia del giudice di pace, a norma dell'art. 7
D.lgs 150/2011 (cfr. tra le varie Cass.civ., sez. 6-2, 5 maggio 2022 n.14304).
L'appello va accolto nei limiti che seguono.
Dalla documentazione depositata nel giudizio in primo grado relativa alla notificazione delle cartelle esattoriali oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata emerge quanto segue:
1) la cartella n. 06820110395363549000 risulta notificata in data 8 settembre 2011 presso il luogo di residenza della appellata, a mezzo posta con consegna al portiere;
in relazione a tale notifica non sono state svolte dalla ricorrente nel giudizio di primo grado specifiche contestazioni;
2) la cartella n. 06820120219231236000 risulta notificata in data 8 novembre 2012 presso il luogo di residenza della appellata, a mezzo posta con consegna al portiere;
in relazione a tale notifica non sono state svolte dalla ricorrente nel giudizio di primo grado specifiche contestazioni;
3) la cartella n. 06820120234555010000 risulta notificata in data 20 dicembre 2012 presso il luogo di residenza della appellata, a mezzo posta con consegna al portiere;
in relazione a tale notifica non sono state svolte dalla ricorrente nel giudizio di primo grado specifiche contestazioni;
4) la cartella n. 06820130142987900000 risulta notificata in data 25 febbraio 2014 ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. e) del DPR 600/1973 e nella relata di notifica si attesta l'irreperibilità del destinatario all'indirizzo di notifica e si dà atto delle dichiarazioni del custode in ordine al suo trasferimento;
pagina 3 di 7 5)la cartella n.06820130160805682000 risulta notificata in data 25 febbraio 2014 ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. e) del DPR 600/1973 e nella relata di notifica si attesta l'irreperibilità del destinatario all'indirizzo di notifica e si dà atto delle dichiarazioni del custode in ordine al suo trasferimento;
6) la cartella n. 06820130191039578000 risulta notificata in data 20 novembre 2013 presso il luogo di residenza della appellata, ai sensi dell'art. 139 c.p.c. con consegna al portiere;
in relazione a tale notifica non sono state svolte dalla ricorrente nel giudizio di primo grado specifiche contestazioni;
7) la cartella n. 06820140118701434000 risulta notificata in data 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. e) del DPR 600/1973 e nella relata di notifica si attesta che il destinatario è sconosciuto, l'effettuazione di un primo tentativo in data 13 febbraio e l'assunzione di informazioni dal custode;
8) la cartella n. 06820170039721836000 risulta notificata in data 20 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 60 comma
1 lett. e) del DPR 600/1973 e nella relata di notifica si attesta che il destinatario è trasferito e l'effettuazione di due precedenti accessi;
9) la cartella n. 06820180034784832000 risulta notificata in data 18 novembre 2018 ai sensi dell'art. 60 comma
1 lett. e) del DPR 600/1973 e nella relata di notifica si attesta che il destinatario è trasferito e l'effettuazione di due precedenti accessi;
10) la cartella esattoriale n. 06820190032033328000 risulta notificata in data 17 giugno 2019 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con indicazione del mancato rinvenimento del destinatario e delle altre persone indicate all'art. 139
c.p.c.
Ciò posto, anche i successivi atti di interruzione della prescrizione prodotti dalla appellante risultano notificati secondo il procedimento dell'irreperibilità assoluta.
Venendo quindi all'esame del motivo di impugnazione di , si rileva che le Parte_2 allegazioni e le produzioni dell'appellante si ritengono idonee a pervenire alla riforma della sentenza di primo grado.
In via generale, la disciplina di cui all'art. 60 comma 1 lett. e) del DPR 600/1973, nel testo vigente ratione temporis, trova applicazione nel caso in cui nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente e prevede che in tale ipotesi l'avviso di deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, venga affisso nell'albo del Comune ed il perfezionarsi della notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, tale previsione non è stata innovata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.258 del 2012, che nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 del DPR
602 1973, ha soltanto uniformatole modalità di svolgimento del procedimento di notifica delle cartelle di pagamento a quelle previste per gli atti di accertamento, in quanto lo stato di irreperibilità assoluta rende impossibile l'invio della raccomandata informativa, prescritto per il diverso caso di irreperibilità relativa, e richiede esclusivamente che si proceda all'adempimento del deposito nella casa comunale (Cass.civ., sez.25 ottobre 2024 n.27729)
pagina 4 di 7 Il ricorso a tale procedura di cui alla norma predetta richiede che il notificante dimostri di aver svolto ricerche volte a stabilire che il contribuente non abbia più l'abitazione, l'ufficio o l'azienda o la sede nel Comune del domicilio fiscale, non potendo, pertanto, ritenersi valida in difetto di evidenze concrete circa il compimento di tali ricerche (cfr. Cass. sez. 5, 3 aprile 2024. n. 8823).
Nel caso in esame, con riferimento alle notifiche delle cartelle esattoriali di cui ai n. 1, 2, 3 e 6, non si rilevano vizi nella notificazione di tali atti;
tuttavia, dovendosi valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, si deve valutare se siano valide le notifiche degli atti interruttivi allegati e prodotti da CP_6
Al riguardo, vengono in rilievo le notifiche eseguite relative alla comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
06876201500003099000, e all'intimazione n. 06820179010444622000, che, come si evince dall'esame dei citati documenti, fanno espressamente riferimento anche alle citate cartelle esattoriali notificate nel 2011, nel 2012 e a novembre 2013.
Anche tali notificazioni risultano effettuate ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. e) del DPR 600/1973.
Nella relata di notifica del 4 maggio 2015, si attesta che il destinatario è trasferito, come da informazioni assunte da custode e dopo avere atteso l'arrivo di “visura”.
In quella del 4 dicembre 2017 vi è l'indicazione che il destinatario risulta dichiarato sconosciuto dal custode e si attesta sia la verifica tramite le certificazioni anagrafiche, sia l'esecuzione di altri due accessi.
L'indicazione delle modalità con cui sono state assunte le informazioni, così come della verifica in ordine ad un cambio di indirizzo nel Comune attraverso le indagini anagrafiche si reputano sufficienti ai fini della legittimità di tale forma di notifica.
Né la produzione delle certificazioni anagrafiche attestanti la residenza della appellata e dei figli in via Da
Giussano 23 consente di ritenere automaticamente illegittima tale forma di notifica, considerato il dato meramente presuntivo delle certificazioni anagrafiche sulla effettiva dimora della persona in quel luogo ed il superamento di tale presunzione per effetto delle dichiarazioni rese dal custode dell'immobile e del risultare sconosciuto il destinatario della notifica in occasione di tutti gli accessi.
Analoghe considerazioni valgono per la notifica delle cartelle esattoriali di cui ai punti 4), 5), 7) posto che, come risulta dalle relate di notifica, nelle stesse si dà atto dell'assunzione delle informazioni dal custode e della richiesta di visura a conferma dell'assenza di accertati cambiamenti di indirizzo.
In relazione a tali cartelle, vi è poi la notifica della già citata intimazione n. 06820179010444622000, eseguita il
4 dicembre 2017 che ha interrotto i termini di prescrizione.
Pertanto, con riferimento a tali cartelle, va accolto l'appello svolto da , data la Parte_2 insussistenza del vizio di notifica e l'interruzione del decorso del termine di prescrizione.
Parimenti, si ritiene fondata l'impugnazione in relazione al credito di cui alla cartella esattoriale n.
06820190032033328000.
Tale cartella risulta notificata in data 17 giugno 2019 con la procedura della irreperibilità relativa, essendo indicata nella relata il mancato rinvenimento del destinatario e delle altre persone indicate all'art. 139 c.p.c. ed pagina 5 di 7 essendo documentato il deposito dell'atto in Comune e la ricezione della raccomandata informativa secondo il meccanismo della compiuta giacenza.
Ciò porta a ritenere infondate le censure svolte dalla difesa dell'appellata in primo grado, in quanto incentrate sull'essersi perfezionata la notifica con le modalità dell'irreperibilità assoluta.
Va poi rilevato che il fatto che la notificazione di tale cartella sia stata eseguita con modalità diverse rispetto alle precedenti non consente automaticamente di inferire la nullità delle notificazioni antecedenti.
Come osservato dalla Corte di Cassazione in tema di notificazione degli atti processuali, è possibile che nel corso dello stesso processo una persona venga dapprima considerata come irreperibile all'indirizzo risultante dai certificati anagrafici e, successivamente, per converso, effettivamente presente al medesimo indirizzo in ragione di un mutamento dello stato di fatto (ad esempio a seguito di inserimento del nominativo del destinatario nella tastiera dei citofoni o di trasferimento presso la residenza della sua effettiva dimora), con la conseguenza che alcuni atti le siano regolarmente notificati ex art. 143 c.p.c. ed altri, a distanza di tempo, ai sensi dell'art. 140
c.p.c. (Cass.civ. sez.1, 11 maggio 2022 n.14879).
Nel caso in esame occorre considerare la rilevante distanza temporale tra tale notifica e le precedenti notifiche eseguite secondo la procedura dell'irreperibilità assoluta.
Per quanto riguarda le cartelle n. 06820170039721836000 e 06820180034784832000, notificate rispettivamente in data 20 dicembre 2017 ed in data 18 dicembre 2018, in tal caso nelle relate non si dà conto in modo specifico delle ricerche effettuate, ma, nella prima, si dà atto genericamente del trasferimento e della irreperibilità del destinatario, senza indicare le indagini compiute;
nella seconda vi è l'indicazione dell'assenza del nominativo del destinatario sul citofono e della sua irreperibilità alle ricerche anagrafiche.
In tal caso la genericità di tali indicazioni, che non menzionano l'assunzione di informazioni e le ricerche eseguite, non consente di ritenere valida la notifica eseguita ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. e) del DPR
600/1973.
L'appello di va rigettato in relazione a tali cartelle esattoriali. Parte_2
Pertanto, in accoglimento dell'appello, va disposto il rigetto dell'opposizione svolta da CP_1 pagamento n. 06820219009693064000 con riferimento alle seguenti cartelle esattoriali: n.
[...]
06820110395363549000; n. 06820120219231236000; n. 06820120234555010000; n. 06820130142987900000;
n.06820130160805682000, n. 06820130191039578000; n. 06820140118701434000; n.
06820190032033328000.
Va, al contrario, respinto l'appello di in relazione ai crediti di cui alla cartella Parte_2
n. 06820170039721836000 ed alla cartella n. 06820180034784832000.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio sia tra e la appellata, sia in relazione al , Parte_2 Controparte_2 considerata altresì la soccombenza del in relazione all'appello incidentale svolto in relazione alla CP_2 questione di incompetenza.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- In parziale accoglimento l'appello svolto da e, in parziale riforma Parte_2 della sentenza n. 6655/2023 depositata dal Giudice di Pace di Milano in data 6 novembre 2023, rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. svolta da avverso l'intimazione di Controparte_1 pagamento n. 06820219009693064000 in relazione alle seguenti cartelle esattoriali: n.
06820110395363549000; n. 06820120219231236000; n. 06820120234555010000; n.
06820130142987900000; n.06820130160805682000, n. 06820130191039578000; n.
06820140118701434000; n. 06820190032033328000;
- rigetta l'appello e conferma la impugnata sentenza in relazione ai crediti di cui alla cartella n.
06820170039721836000 ed alla cartella n. 06820180034784832000.
- compensa integralmente tra le parti spese di entrambi i gradi di giudizio.
Milano, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11367/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
IACOMINO ANTONIOLUIGI, con studio in VIA S. MARIA LA BRUNA 13/A 80059 TORRE DEL GRECO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONFORTI Controparte_1 C.F._1
VINCENZO e con studio in Via Grancini 20145 MILANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO e Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. PALMIERI VINCENZA
E) (C.F. , contumace Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. , contumace Controparte_4 P.IVA_4
(C.F. ), contumace Controparte_5 P.IVA_5
APPELLATI
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha chiesto Parte_2
l'integrale riforma della sentenza n. 6655/2023 depositata dal Giudice di Pace di Milano in data 6 novembre
2023, con cui è stata accolta l'impugnazione svolta da avverso l'intimazione di Controparte_1 pagamento n. 06820219009693064000 emessa sulla scorta di varie cartelle esattoriali ed è stata dichiarata la prescrizione dei crediti oggetto di tale intimazione.
Nel giudizio di primo grado, ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. Parte_3
615 c.p.c. avverso l'intimazione sopra indicata, lamentando la omessa notifica delle dieci cartelle esattoriali poste a base dell'intimazione, tutte relative a sanzioni per violazioni del codice della strada, nonché il decorso del termine di prescrizione quinquennale nel periodo dalla data delle infrazioni alla notifica dell'infrazione, così come e tra la data di asserita notifica delle cartelle e la data di notifica dell'intimazione.
ritualmente costituita, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, Parte_2 evidenziando la rituale notifica di tutte le cartelle esattoriali e la notifica di vari atti propedeutici alla intimazione che avevano interrotto il giudizio di prescrizione.
Si è costituito anche il che, dopo avere eccepito l'incompetenza per valore del Controparte_2 giudice di pace, ha evidenziato come l'opponente non avesse contestato la regolare notifica dei verbali di infrazione oggetto delle cartelle, con conseguente intangibilità degli stessi.
Sono, invece, rimasti contumaci gli altri enti convenuti, ovvero il , il Controparte_4 CP_5
e l'
[...] Controparte_3
Il Giudice di pace ha accolto l'opposizione rilevando che tutte le cartelle esattoriali non erano state correttamente notificate in quanto la notifica era stata svolta nelle forme dell'irreperibilità assoluta ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73 mentre si sarebbe dovuto procedere ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c., dato che l'attrice era residente a Milano e che, conseguentemente, la nullità delle notifiche comportava la prescrizione dei relativi crediti.
Nell'atto di appello, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto frutto di errata valutazione della documentazione prodotta e priva di adeguata motivazione.
In particolare, ha dedotto la validità della notifica delle cartelle esattoriali in Parte_2 quanto eseguite presso l'indirizzo di residenza della debitrice, in via Alberto da Giussano 23, ove la stessa non era risultata reperibile né in occasione di tale notifica, né di quelle relative alle successive intimazioni di pagamento e comunicazioni di iscrizione ipotecaria eseguite nel corso degli anni dal 2016 al 2019.
L'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente rigetto delle domande avversarie.
Si è costituito il che ha svolto appello incidentale avverso la sentenza sia nella parte Controparte_2 in cui il giudice di pace aveva disatteso l'eccezione di incompetenza, sia con riferimento alla statuizione delle spese, evidenziando che l'accoglimento dell'opposizione della avrebbe dovuto comportare la CP_1
pagina 2 di 7 condanna alle spese di in quanto la prescrizione era maturata per attività Parte_2 compiute dal concessionario della riscossione cui il era rimasto estraneo. CP_2
Si è costituita l'appellata che ha chiesto il rigetto dell'appello, richiamando le Controparte_1 difese svolte nel giudizio di primo grado in ordine alla nullità delle notificazioni in quanto eseguite con la procedura della irreperibilità assoluta a fronte della regolare residenza della parte e di tutto il suo nucleo familiare fino al 2019 presso l'indirizzo in Milano via Alberto da Giussano 23, e per mancata esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c.e rilevando la tardività della allegazione svolta da Parte_2
della sospensione dei termini per la riscossione in quanto svolta per la prima volta nell'atto di appello.
[...]
La appellata ha poi chiesto il rigetto dell'appello incidentale svolto dal in quanto infondato. Controparte_2
Gli altri appellati, pur regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
All'esito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata decisa a seguito di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, con deposito della sentenza ai sensi del comma 3 di tale norma.
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'appello incidentale svolto dal e diretto a Controparte_2 contestare la sussistenza della competenza per valore del giudice di pace.
Come pure evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, In tema di criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, rientra nella competenza per materia del giudice di pace, a norma dell'art. 7
D.lgs 150/2011 (cfr. tra le varie Cass.civ., sez. 6-2, 5 maggio 2022 n.14304).
L'appello va accolto nei limiti che seguono.
Dalla documentazione depositata nel giudizio in primo grado relativa alla notificazione delle cartelle esattoriali oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata emerge quanto segue:
1) la cartella n. 06820110395363549000 risulta notificata in data 8 settembre 2011 presso il luogo di residenza della appellata, a mezzo posta con consegna al portiere;
in relazione a tale notifica non sono state svolte dalla ricorrente nel giudizio di primo grado specifiche contestazioni;
2) la cartella n. 06820120219231236000 risulta notificata in data 8 novembre 2012 presso il luogo di residenza della appellata, a mezzo posta con consegna al portiere;
in relazione a tale notifica non sono state svolte dalla ricorrente nel giudizio di primo grado specifiche contestazioni;
3) la cartella n. 06820120234555010000 risulta notificata in data 20 dicembre 2012 presso il luogo di residenza della appellata, a mezzo posta con consegna al portiere;
in relazione a tale notifica non sono state svolte dalla ricorrente nel giudizio di primo grado specifiche contestazioni;
4) la cartella n. 06820130142987900000 risulta notificata in data 25 febbraio 2014 ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. e) del DPR 600/1973 e nella relata di notifica si attesta l'irreperibilità del destinatario all'indirizzo di notifica e si dà atto delle dichiarazioni del custode in ordine al suo trasferimento;
pagina 3 di 7 5)la cartella n.06820130160805682000 risulta notificata in data 25 febbraio 2014 ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. e) del DPR 600/1973 e nella relata di notifica si attesta l'irreperibilità del destinatario all'indirizzo di notifica e si dà atto delle dichiarazioni del custode in ordine al suo trasferimento;
6) la cartella n. 06820130191039578000 risulta notificata in data 20 novembre 2013 presso il luogo di residenza della appellata, ai sensi dell'art. 139 c.p.c. con consegna al portiere;
in relazione a tale notifica non sono state svolte dalla ricorrente nel giudizio di primo grado specifiche contestazioni;
7) la cartella n. 06820140118701434000 risulta notificata in data 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. e) del DPR 600/1973 e nella relata di notifica si attesta che il destinatario è sconosciuto, l'effettuazione di un primo tentativo in data 13 febbraio e l'assunzione di informazioni dal custode;
8) la cartella n. 06820170039721836000 risulta notificata in data 20 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 60 comma
1 lett. e) del DPR 600/1973 e nella relata di notifica si attesta che il destinatario è trasferito e l'effettuazione di due precedenti accessi;
9) la cartella n. 06820180034784832000 risulta notificata in data 18 novembre 2018 ai sensi dell'art. 60 comma
1 lett. e) del DPR 600/1973 e nella relata di notifica si attesta che il destinatario è trasferito e l'effettuazione di due precedenti accessi;
10) la cartella esattoriale n. 06820190032033328000 risulta notificata in data 17 giugno 2019 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con indicazione del mancato rinvenimento del destinatario e delle altre persone indicate all'art. 139
c.p.c.
Ciò posto, anche i successivi atti di interruzione della prescrizione prodotti dalla appellante risultano notificati secondo il procedimento dell'irreperibilità assoluta.
Venendo quindi all'esame del motivo di impugnazione di , si rileva che le Parte_2 allegazioni e le produzioni dell'appellante si ritengono idonee a pervenire alla riforma della sentenza di primo grado.
In via generale, la disciplina di cui all'art. 60 comma 1 lett. e) del DPR 600/1973, nel testo vigente ratione temporis, trova applicazione nel caso in cui nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente e prevede che in tale ipotesi l'avviso di deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, venga affisso nell'albo del Comune ed il perfezionarsi della notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, tale previsione non è stata innovata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.258 del 2012, che nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 del DPR
602 1973, ha soltanto uniformatole modalità di svolgimento del procedimento di notifica delle cartelle di pagamento a quelle previste per gli atti di accertamento, in quanto lo stato di irreperibilità assoluta rende impossibile l'invio della raccomandata informativa, prescritto per il diverso caso di irreperibilità relativa, e richiede esclusivamente che si proceda all'adempimento del deposito nella casa comunale (Cass.civ., sez.25 ottobre 2024 n.27729)
pagina 4 di 7 Il ricorso a tale procedura di cui alla norma predetta richiede che il notificante dimostri di aver svolto ricerche volte a stabilire che il contribuente non abbia più l'abitazione, l'ufficio o l'azienda o la sede nel Comune del domicilio fiscale, non potendo, pertanto, ritenersi valida in difetto di evidenze concrete circa il compimento di tali ricerche (cfr. Cass. sez. 5, 3 aprile 2024. n. 8823).
Nel caso in esame, con riferimento alle notifiche delle cartelle esattoriali di cui ai n. 1, 2, 3 e 6, non si rilevano vizi nella notificazione di tali atti;
tuttavia, dovendosi valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, si deve valutare se siano valide le notifiche degli atti interruttivi allegati e prodotti da CP_6
Al riguardo, vengono in rilievo le notifiche eseguite relative alla comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
06876201500003099000, e all'intimazione n. 06820179010444622000, che, come si evince dall'esame dei citati documenti, fanno espressamente riferimento anche alle citate cartelle esattoriali notificate nel 2011, nel 2012 e a novembre 2013.
Anche tali notificazioni risultano effettuate ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. e) del DPR 600/1973.
Nella relata di notifica del 4 maggio 2015, si attesta che il destinatario è trasferito, come da informazioni assunte da custode e dopo avere atteso l'arrivo di “visura”.
In quella del 4 dicembre 2017 vi è l'indicazione che il destinatario risulta dichiarato sconosciuto dal custode e si attesta sia la verifica tramite le certificazioni anagrafiche, sia l'esecuzione di altri due accessi.
L'indicazione delle modalità con cui sono state assunte le informazioni, così come della verifica in ordine ad un cambio di indirizzo nel Comune attraverso le indagini anagrafiche si reputano sufficienti ai fini della legittimità di tale forma di notifica.
Né la produzione delle certificazioni anagrafiche attestanti la residenza della appellata e dei figli in via Da
Giussano 23 consente di ritenere automaticamente illegittima tale forma di notifica, considerato il dato meramente presuntivo delle certificazioni anagrafiche sulla effettiva dimora della persona in quel luogo ed il superamento di tale presunzione per effetto delle dichiarazioni rese dal custode dell'immobile e del risultare sconosciuto il destinatario della notifica in occasione di tutti gli accessi.
Analoghe considerazioni valgono per la notifica delle cartelle esattoriali di cui ai punti 4), 5), 7) posto che, come risulta dalle relate di notifica, nelle stesse si dà atto dell'assunzione delle informazioni dal custode e della richiesta di visura a conferma dell'assenza di accertati cambiamenti di indirizzo.
In relazione a tali cartelle, vi è poi la notifica della già citata intimazione n. 06820179010444622000, eseguita il
4 dicembre 2017 che ha interrotto i termini di prescrizione.
Pertanto, con riferimento a tali cartelle, va accolto l'appello svolto da , data la Parte_2 insussistenza del vizio di notifica e l'interruzione del decorso del termine di prescrizione.
Parimenti, si ritiene fondata l'impugnazione in relazione al credito di cui alla cartella esattoriale n.
06820190032033328000.
Tale cartella risulta notificata in data 17 giugno 2019 con la procedura della irreperibilità relativa, essendo indicata nella relata il mancato rinvenimento del destinatario e delle altre persone indicate all'art. 139 c.p.c. ed pagina 5 di 7 essendo documentato il deposito dell'atto in Comune e la ricezione della raccomandata informativa secondo il meccanismo della compiuta giacenza.
Ciò porta a ritenere infondate le censure svolte dalla difesa dell'appellata in primo grado, in quanto incentrate sull'essersi perfezionata la notifica con le modalità dell'irreperibilità assoluta.
Va poi rilevato che il fatto che la notificazione di tale cartella sia stata eseguita con modalità diverse rispetto alle precedenti non consente automaticamente di inferire la nullità delle notificazioni antecedenti.
Come osservato dalla Corte di Cassazione in tema di notificazione degli atti processuali, è possibile che nel corso dello stesso processo una persona venga dapprima considerata come irreperibile all'indirizzo risultante dai certificati anagrafici e, successivamente, per converso, effettivamente presente al medesimo indirizzo in ragione di un mutamento dello stato di fatto (ad esempio a seguito di inserimento del nominativo del destinatario nella tastiera dei citofoni o di trasferimento presso la residenza della sua effettiva dimora), con la conseguenza che alcuni atti le siano regolarmente notificati ex art. 143 c.p.c. ed altri, a distanza di tempo, ai sensi dell'art. 140
c.p.c. (Cass.civ. sez.1, 11 maggio 2022 n.14879).
Nel caso in esame occorre considerare la rilevante distanza temporale tra tale notifica e le precedenti notifiche eseguite secondo la procedura dell'irreperibilità assoluta.
Per quanto riguarda le cartelle n. 06820170039721836000 e 06820180034784832000, notificate rispettivamente in data 20 dicembre 2017 ed in data 18 dicembre 2018, in tal caso nelle relate non si dà conto in modo specifico delle ricerche effettuate, ma, nella prima, si dà atto genericamente del trasferimento e della irreperibilità del destinatario, senza indicare le indagini compiute;
nella seconda vi è l'indicazione dell'assenza del nominativo del destinatario sul citofono e della sua irreperibilità alle ricerche anagrafiche.
In tal caso la genericità di tali indicazioni, che non menzionano l'assunzione di informazioni e le ricerche eseguite, non consente di ritenere valida la notifica eseguita ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. e) del DPR
600/1973.
L'appello di va rigettato in relazione a tali cartelle esattoriali. Parte_2
Pertanto, in accoglimento dell'appello, va disposto il rigetto dell'opposizione svolta da CP_1 pagamento n. 06820219009693064000 con riferimento alle seguenti cartelle esattoriali: n.
[...]
06820110395363549000; n. 06820120219231236000; n. 06820120234555010000; n. 06820130142987900000;
n.06820130160805682000, n. 06820130191039578000; n. 06820140118701434000; n.
06820190032033328000.
Va, al contrario, respinto l'appello di in relazione ai crediti di cui alla cartella Parte_2
n. 06820170039721836000 ed alla cartella n. 06820180034784832000.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio sia tra e la appellata, sia in relazione al , Parte_2 Controparte_2 considerata altresì la soccombenza del in relazione all'appello incidentale svolto in relazione alla CP_2 questione di incompetenza.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- In parziale accoglimento l'appello svolto da e, in parziale riforma Parte_2 della sentenza n. 6655/2023 depositata dal Giudice di Pace di Milano in data 6 novembre 2023, rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. svolta da avverso l'intimazione di Controparte_1 pagamento n. 06820219009693064000 in relazione alle seguenti cartelle esattoriali: n.
06820110395363549000; n. 06820120219231236000; n. 06820120234555010000; n.
06820130142987900000; n.06820130160805682000, n. 06820130191039578000; n.
06820140118701434000; n. 06820190032033328000;
- rigetta l'appello e conferma la impugnata sentenza in relazione ai crediti di cui alla cartella n.
06820170039721836000 ed alla cartella n. 06820180034784832000.
- compensa integralmente tra le parti spese di entrambi i gradi di giudizio.
Milano, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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