Sentenza 9 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2003, n. 10814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10814 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2003 |
Testo completo
3 0 Aula "A" / REPUBBLICA ITALIANA 4 In nome del popolo italiano 1 LA CORTE DI CASSAZION 8 0 Composta dai, Magist;
ti: -R.G.3858/01 -Cron. 24298 Erminio Ravagnam Presidente BattimielloBruno -Rel. Consigliere -Rep. Antonio Lamorgese "1 -Ud.20.3.03 Florindo Minichiello " Oggetto: LA OL " -Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA зы sul ricorso proposto da ON UA, difeso dall'avv. Domenico Carozza con domi- cilio eletto presso il suo studio in Caserta, via Cesare Battisti n. 103, come da procura speciale a margine del ri- corso ricorrente 1645
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS intimato per l'annullamento della sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n° 3733/99 in data 3 dicembre 1999/15 febbraio 2000 (R.G. 1449/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 marzo 2003 dal cons. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ri- Вы corso. 2 Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe specificata, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, respingendo l'appello di TE UA, ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda da lui proposta, intesa ad ottenere la condanna dell'INPS al pagamento dell'indennità di mobilità а decorrere dal primo giorno d.i disoccupazione, oltre agli accessori, anziché da data successiva all'iscrizione nelle liste di mobilità, così come invece ritenuto Il Tribunale ha considerato, al riguardo, che I'indennità Вы dall'Istituto. di mobilità, avente carattere sostitutivo rispetto a quella di disoccupazione, può essere corrisposta solo al termine della complessa procedura che culmina con l'iscrizione dei lavoratori dall'esplicita nelle relative liste, così come deve desumersi della legge n.previsione in tal senso dell'art. 7, primo comma, 223 del 1991 (secondo cui l'indennità spetta ai "lavoratori collocati in mobilità") e dell'art. 9 della stessa legge (secondo cui il trattamento di mobilità cessa con la cancellazione dalle liste di mobilità); ha aggiunto che, peraltro, a volere invece applicabile la disciplina prevista per 1'indennità di ritenere disoccupazione, il lavoratore sarebbe decaduto dal diritto all'indennità, non avendo presentato la relativa domanda nel termine di sessanta giorni dall'inizio della disoccupazione, ex art. 129 R.D.L. n. 1827 del 1935. 3 Avverso tale sentenza TE UA ha proposto ricorso in cassazione deducendo tre motivi di impugnazione. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 7, 9 e 16 della legge n. 223 del 1991, 1 e 12 delle preleggi e 38 della Costituzione (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), si lamenta che il Tribunale, erroneamente interpretando la disciplina dettata dalla legge n. 223 del 1991, abbia assegnato alla fase finale della procedura di mobilità il valore di requisito per la maturazione del diritto all'indennità di mobilità, senza che la disciplina contenuta nella citata legge preveda un qualche collegamento di tale diritto alla iscrizione nelle relative liste e secondo comma, della Costituzione riferisca lasebbene l'art. 38, garanzia di adeguati mezzi di sostentamento al mero stato di Ви disoccupazione. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione е falsa applicazione degli artt. 73, 77 e 129 R.D.L. n. 1827 del 1935, in si lamenta che il relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., Tribunale abbia erroneamente applicato la normativa sulla disoccupazione involontaria, con la conseguenza di onerare i Lavoratori di un adempimento (presentazione della relativa domanda, peraltro nella specie regolarmente avanzata dal ricorrente) non previsto dalla legge n. 223 del 1991. 4 Con il terzo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), per essersi il Tribunale limitato, secondo il ricorrente, ad enunciare le fonti normative applicabili nella fattispecie, senza specificare le ragioni giuridiche della ritenuta decorrenza del beneficio in esame dall'iscrizione nelle liste di mobilità. Tali motivi, congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, non sono fondati. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 6 giugno 2002 n. 17389, risolvendo il contrasto di giurisprudenza insorto nella materia, hanno chiarito che l'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge n. 223 del 1991 costituisce un trattamento di disoccupazione che ha la sua fonte nella legge, ma non sorge a favore del lavoratore in via automatica, con l'iscrizione nelle liste di mobilità, presupponendo, come tutti i trattamenti previdenziali, la presentazione di una domanda all'INPS, che non potrebbe altrimenti attivarsi non conoscendo le relative condizioni. Tale principio va qui ulteriormente ribadito, dovendosi anche Osservare, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 38 della Costituzione, che l'assicurazione sociale contro la costituzionalmente, nondisoccupazione involontaria, garantita prescinde dall'effettivo accertamento delle condizioni oggettive e soggettive, che legittimano la relativa prestazione, da parte degli 5 بسيس 889 N 84-8-11 199 7 ISNIS IV OLINICO IGOTION IN VIS enti cui la stessa Costituzione attribuisce il compito della tutela assicurativa (v. art. 38, quarto comma, Cost.). Ciò posto, deve ritenersi che la sentenza impugnata, pur dell'indennità erroneamente considerando come decorrenza l'iscrizione nelle liste di mobilità e non invece la presentazione della relativa domanda, è comunque conforme a diritto nel ritenere infondata la tesi del ricorrente, intesa ad ottenere la prestazione sin dal primo giorno di disoccupazione a prescindere anche dalla suddetta iscrizione. Pertanto, correggendosi in tal senso, ex art. 384, secondo comma, motivazione della sentenza impugnata, il ricorso vac.p.c., la respinto. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, non essendosi l'INPS costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso, in Roma, il 20 marzo 2003. Il Presidente Min.Rovaquoni Il Consigliere estensore Ann De me wow. IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria LUG. 2003 oggi, CANCELLIERE 6