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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/12/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3265/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NN Trerè Presidente dott.ssa SS Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3265/2025 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Vecchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Viale della Lirica n. 61, in virtù di procura allegata al ricorso e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
NN IN presso il cui studio è elettivamente domiciliata in IN ER, Via Vittorio
Amedeo n. 72, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti C O N D I Z I O N I
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
pagina 1 di 4
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Ravenna, Fraz. Mezzano in Via Armando Borghi n. 20, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a , presso la quale Parte_1 continueranno a vivere i figli maggiorenni SS, studentessa universitaria, e , che svolge Per_1 attività lavorativa part-time ed è titolare di invalidità, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Il signor si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla voltura a Parte_1 proprio nome del contratto di locazione dell'immobile di cui al punto 2, nonché di tutte le relative utenze domestiche (energia elettrica, gas, acqua, TARI), attualmente intestate alla signora
[...]
, entro 30 giorni dalla omologazione della presente separazione. Controparte_1
4. La signora , provvederà, entro lo stesso termine di cui al punto 3, a Controparte_1 trasferire altrove la propria residenza.
5. Le spese ordinarie e straordinarie nell'interesse dei figli maggiorenni conviventi saranno integralmente a carico del signor che provvederà altresì a versare direttamente Parte_1 alla figlia SS, la somma di € 200,00 mensili a titolo di mantenimento.
6. Il signor si impegna a consentire alla signora , Parte_1 Controparte_1 previo accordo sulle modalità e i tempi, il ritiro di tutti i suoi effetti personali, capi di abbigliamento, oggetti accessori (scarpe, borse…) il corredo matrimoniale donatole dalla madre, (Iacuzzi, macchina da cucire e alcuni soprammobili) ancora presenti presso la casa coniugale sita in Ravenna, Fraz.
Mezzano, Via Armando Borghi n. 20. Le parti si impegnano a redigere un verbale di consegna al momento del ritiro.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Le parti hanno preventivamente risolto ogni questione economica tra loro, tanto che la signora
[...]
dichiara espressamente di nulla aver a pretendere a titolo di mantenimento nei Controparte_1 confronti del signor , per sé stessa, restando fermo quanto stabilito al punto 4 Parte_1 delle condizioni relativamente al contributo mensile di € 200,00 che il padre verserà direttamente alla figlia SS, studentessa universitaria non ancora autosufficiente economicamente.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30.07.2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale tra loro e, CP_1 cumulativamente, ex art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in IN ER (PA) in data 19.09.1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IN ER (PA) dell'anno 1998, atto n. 91, p. II, serie A, alle pagina 2 di 4 condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione coniugale sono nati i figli il 26.04.2001 e l'1.07.2004. Persona_2 Controparte_2
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 3.12.2025 il Giudice relatore delegato, preso atto della assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinchè, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4 c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3265/2025 R.G. V.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] Parte_1
MI (PA) il 7.11.1970 e , nata a [...] il Controparte_1
13.07.1973 alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito concordatario a IN ER (PA) in data 19.09.1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IN ER (PA) dell'anno 1998, atto n. 91, parte II, serie
A, e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN ER
(PA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
pagina 3 di 4 c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa SS Vicini dott. NN Trerè
Se
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NN Trerè Presidente dott.ssa SS Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3265/2025 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Vecchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Viale della Lirica n. 61, in virtù di procura allegata al ricorso e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
NN IN presso il cui studio è elettivamente domiciliata in IN ER, Via Vittorio
Amedeo n. 72, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti C O N D I Z I O N I
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
pagina 1 di 4
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Ravenna, Fraz. Mezzano in Via Armando Borghi n. 20, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a , presso la quale Parte_1 continueranno a vivere i figli maggiorenni SS, studentessa universitaria, e , che svolge Per_1 attività lavorativa part-time ed è titolare di invalidità, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Il signor si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla voltura a Parte_1 proprio nome del contratto di locazione dell'immobile di cui al punto 2, nonché di tutte le relative utenze domestiche (energia elettrica, gas, acqua, TARI), attualmente intestate alla signora
[...]
, entro 30 giorni dalla omologazione della presente separazione. Controparte_1
4. La signora , provvederà, entro lo stesso termine di cui al punto 3, a Controparte_1 trasferire altrove la propria residenza.
5. Le spese ordinarie e straordinarie nell'interesse dei figli maggiorenni conviventi saranno integralmente a carico del signor che provvederà altresì a versare direttamente Parte_1 alla figlia SS, la somma di € 200,00 mensili a titolo di mantenimento.
6. Il signor si impegna a consentire alla signora , Parte_1 Controparte_1 previo accordo sulle modalità e i tempi, il ritiro di tutti i suoi effetti personali, capi di abbigliamento, oggetti accessori (scarpe, borse…) il corredo matrimoniale donatole dalla madre, (Iacuzzi, macchina da cucire e alcuni soprammobili) ancora presenti presso la casa coniugale sita in Ravenna, Fraz.
Mezzano, Via Armando Borghi n. 20. Le parti si impegnano a redigere un verbale di consegna al momento del ritiro.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Le parti hanno preventivamente risolto ogni questione economica tra loro, tanto che la signora
[...]
dichiara espressamente di nulla aver a pretendere a titolo di mantenimento nei Controparte_1 confronti del signor , per sé stessa, restando fermo quanto stabilito al punto 4 Parte_1 delle condizioni relativamente al contributo mensile di € 200,00 che il padre verserà direttamente alla figlia SS, studentessa universitaria non ancora autosufficiente economicamente.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30.07.2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale tra loro e, CP_1 cumulativamente, ex art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in IN ER (PA) in data 19.09.1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IN ER (PA) dell'anno 1998, atto n. 91, p. II, serie A, alle pagina 2 di 4 condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione coniugale sono nati i figli il 26.04.2001 e l'1.07.2004. Persona_2 Controparte_2
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 3.12.2025 il Giudice relatore delegato, preso atto della assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinchè, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4 c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3265/2025 R.G. V.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] Parte_1
MI (PA) il 7.11.1970 e , nata a [...] il Controparte_1
13.07.1973 alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito concordatario a IN ER (PA) in data 19.09.1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IN ER (PA) dell'anno 1998, atto n. 91, parte II, serie
A, e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN ER
(PA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
pagina 3 di 4 c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa SS Vicini dott. NN Trerè
Se
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