TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/10/2025, n. 3317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3317 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3707/2025
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE AGRARIA
Verbale di udienza del 23.10.25
Innanzi al collegio, composto dai seguenti sigg.ri:
1) dott. Giovanni D'Onofrio, Presidente
2) dott. Diego Dinardo, Giudice
3) dott.ssa Maria Del Prete, Giudice relatore
4) dott. Donato ST, ES
5) geom. ES CP_1
e' comparso l'avv. Gaetano Santillo, il quale si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento, dichiarando che la morosità persiste.
Il collegio si ritira in camera di consiglio.
Il collegio, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c. (lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione), che deposita telematicamente.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Del Prete dott. Giovanni D'Onofrio
n. 3707/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pagina 1 di 5 IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETRE - SEZIONE SPECIALIZZATA
AGRARIA, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.
6) dott. Giovanni D'Onofrio, Presidente
7) dott. Diego Dinardo, Giudice
8) dott.ssa Maria Del Prete, Giudice relatore
9) dott. Donato ST, ES
10) geom. ES CP_1 ha pronunciato, all'udienza del 23.10.2025, la seguente
SENTENZA nel giudizio recante R.G.N. 3707/25, avente ad oggetto azione di condanna al rilascio del fondo per mancato pagamento del canone, vertente
TRA
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Falciano del Massico (CE) via Vellaria n. 20 presso lo studio dell'avvocato
RL IN (c.f. ) che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2 procura in atti,
- Ricorrente -
E
, - Resistente Controparte_2 contumace -
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da atto introduttivo e verbale odierno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che il ricorrente ha dedotto di essere proprietario dei fondi siti in agro di Nocelleto di Carinola, loc.tà Nocella, estesi, nel loro intero, are 55,99 in catasto al foglio 66, p.lla 18 di are 28.62 e p.lla 85 di are
27.37, di natura seminativo.
Ha aggiunto che detti fondi sono condotti in fitto da nato a [...] Controparte_2 di Napoli (NA) il 24.06.1960 ed ivi residente a[...], c.f.
[...]
, giusto contratto del 24.07.2012, registrato il 03.08.2012 presso C.F._3
l'Agenzia delle Entrate Sessa-Teano, per un canone annuo complessivo di € 300,00, pagina 2 di 5 precisando che il resistente non ha provveduto al pagamento del fitto per le annate agrarie
2019/2020 al 2023/2024 per complessivi euro 1.500,00.
In virtù di tali deduzioni, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“dichiararsi per gli esposti motivi la risoluzione del contratto in epigrafe e relativa a quei fondi come innanzi indicati e segnatamente fondi in agro di Nocelleto di Carinola, loc.tà
Nocella, estesi, nel loro intero, are 55,99 in catasto al foglio 66, p.lla 18 di are 28.62 e
p.lla 85 di are 27.37, di natura seminativo per grave inadempimento in ordine al mancato pagamento del canone di fitto. - per l'effetto condannare al rilascio Controparte_2 dei fondi in premessa alla scadenza dell'annata agraria. - condannare CP_2
al pagamento in favore di dei canoni scaduti ed
[...] Parte_1
a scadere”.
Il resistente, nonostante la regolarità del procedimento di notificazione, non si è costituito in giudizio, restando pertanto contumace.
Ciò premesso, va detto che la domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente, va dato atto del fatto che risultano provate le condizioni di ammissibilità
e procedibilità della domanda, attesa la produzione in giudizio della lettera di contestazione della morosità e della convocazione presso l' , entrambe Controparte_3 munite della prova della regolare comunicazione al resistente.
Ciò posto, va detto che il ricorrente ha depositato in atti contratto di locazione regolarmente registrato.
Inoltre, il ricorrente ha allegato l'inadempimento posto a fondamento della domanda di rilascio in maniera specifica, precisando il quantum delle somme dovute e non corrisposte ed evidenziando a quali annate vada ricondotto il mancato pagamento.
Ciò detto, va richiamato il principio in virtù del quale “il creditore che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ sez, unite n. 13533/2001).
Dunque, nel caso di specie, può dirsi che il ricorrente abbia assolto all'onere probatorio che sullo stessa grava, mediante il deposito di contratto di locazione registrato e mediante una specifica allegazione di un grave inadempimento, idoneo a sorreggere, tra l'altro, per come prospettato, una pronuncia di risoluzione contrattuale.
pagina 3 di 5 Il resistente, invece, restando contumace, non ha fornito prova di aver pagato i canoni oggetto della domanda e pertanto non ha assolto all'onere che sullo stesso grava.
Ciò detto, può ritenersi che il resistente sia venuto meno all'obbligazione principale che discende dal contratto stipulato e consistente nel pagamento del canone dovuto, in virtù di quanto pattuito.
Viene pertanto in rilievo un inadempimento idoneo a sorreggere, per come prospettato, una pronuncia di risoluzione.
A tale riguardo va detto che "la risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone" (cfr. art. 5, comma 2, L. n. 203 del 1982) e che "la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità" (cfr. art. 5, comma 4, L. n.
203 del 1982).
La normativa in esame, cristallizzando e predeterminando i criteri per ritenere grave l'inadempimento, esclude la necessità che il giudice compia una valutazione in merito alla gravità dell'inadempimento.
Si richiama a tale riguardo il seguente principio giurisprudenziale "in tema di contratti di affitto agrario, l'art. 5, comma 4, della L. n. 203 del 1982, il quale dispone che la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità, va interpretato nel senso che la condizione posta per la risoluzione consiste nella sussistenza di un credito in favore della parte concedente per una somma pari ad almeno una annualità di canone, dovendosi, invece, escludere che la stessa disposizione possa essere intesa nel senso che la risoluzione del contratto di affitto possa pronunziarsi solo nella ipotesi in cui il conduttore abbia omesso di corrispondere il canone per almeno una annualità, soluzione che consentirebbe di escludere una morosità rilevante ai fini dell'art. 5, comma 4, L. n. 203 del 1982 citato, in ogni caso in cui il conduttore corrisponda annualmente una somma anche irrisoria, ciò che sarebbe in contrasto, oltre che con la lettera, anche con lo spirito della legge"; cfr., altresì, nel merito, Trib. Ascoli Piceno, 9.10.1990, per cui "la morosità nel pagamento del canone di affitto per una annualità, costituisce ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L. n. 203 del 1982.
pagina 4 di 5 grave inadempimento sufficiente a determinare la risoluzione del contratto agrario" (cfr.
Cass. civ. sez. III 8.03.2001 n. 3442).
Accertato l'inadempimento contrattuale di parte resistente, va accolta la domanda di rilascio e va altresì accolta la domanda pagamento dei canoni così come formulata da parte ricorrente (con esclusione dei canoni a scadere in quanto viene in rilievo una norma eccezionale non applicabile nel caso di specie in quanto non espressamente prevista dal legislatore in materia agraria).
La spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia, delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale relativa la procedimento in epigrafe, cosi provvede :
• dichiara la contumacia di;
Controparte_2
• accertato l'inadempimento contrattuale del resistente, ordina allo stesso di rilasciare il fondo oggetto di causa, meglio descritto nel ricorso introduttivo (fondi siti in agro di
Nocelleto di Carinola, loc.tà Nocella, estesi, nel loro intero, are 55,99 in catasto al foglio
66, p.lla 18 di are 28.62 e p.lla 85 di are 27.37, di natura seminativo), libero da persone e/o cose, in favore del ricorrente, alla fine dell'annata agraria in corso (10.11.2025);
• condanna al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di € Controparte_2
1.500,00, oltre interessi legali decorrenti dalle singole scadenze;
• condanna, altresì, parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 1.278,00 per compensi e in euro 125,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 23.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Del Prete dott. Giovanni D'Onofrio
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE AGRARIA
Verbale di udienza del 23.10.25
Innanzi al collegio, composto dai seguenti sigg.ri:
1) dott. Giovanni D'Onofrio, Presidente
2) dott. Diego Dinardo, Giudice
3) dott.ssa Maria Del Prete, Giudice relatore
4) dott. Donato ST, ES
5) geom. ES CP_1
e' comparso l'avv. Gaetano Santillo, il quale si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento, dichiarando che la morosità persiste.
Il collegio si ritira in camera di consiglio.
Il collegio, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c. (lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione), che deposita telematicamente.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Del Prete dott. Giovanni D'Onofrio
n. 3707/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pagina 1 di 5 IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETRE - SEZIONE SPECIALIZZATA
AGRARIA, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.
6) dott. Giovanni D'Onofrio, Presidente
7) dott. Diego Dinardo, Giudice
8) dott.ssa Maria Del Prete, Giudice relatore
9) dott. Donato ST, ES
10) geom. ES CP_1 ha pronunciato, all'udienza del 23.10.2025, la seguente
SENTENZA nel giudizio recante R.G.N. 3707/25, avente ad oggetto azione di condanna al rilascio del fondo per mancato pagamento del canone, vertente
TRA
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Falciano del Massico (CE) via Vellaria n. 20 presso lo studio dell'avvocato
RL IN (c.f. ) che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2 procura in atti,
- Ricorrente -
E
, - Resistente Controparte_2 contumace -
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da atto introduttivo e verbale odierno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che il ricorrente ha dedotto di essere proprietario dei fondi siti in agro di Nocelleto di Carinola, loc.tà Nocella, estesi, nel loro intero, are 55,99 in catasto al foglio 66, p.lla 18 di are 28.62 e p.lla 85 di are
27.37, di natura seminativo.
Ha aggiunto che detti fondi sono condotti in fitto da nato a [...] Controparte_2 di Napoli (NA) il 24.06.1960 ed ivi residente a[...], c.f.
[...]
, giusto contratto del 24.07.2012, registrato il 03.08.2012 presso C.F._3
l'Agenzia delle Entrate Sessa-Teano, per un canone annuo complessivo di € 300,00, pagina 2 di 5 precisando che il resistente non ha provveduto al pagamento del fitto per le annate agrarie
2019/2020 al 2023/2024 per complessivi euro 1.500,00.
In virtù di tali deduzioni, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“dichiararsi per gli esposti motivi la risoluzione del contratto in epigrafe e relativa a quei fondi come innanzi indicati e segnatamente fondi in agro di Nocelleto di Carinola, loc.tà
Nocella, estesi, nel loro intero, are 55,99 in catasto al foglio 66, p.lla 18 di are 28.62 e
p.lla 85 di are 27.37, di natura seminativo per grave inadempimento in ordine al mancato pagamento del canone di fitto. - per l'effetto condannare al rilascio Controparte_2 dei fondi in premessa alla scadenza dell'annata agraria. - condannare CP_2
al pagamento in favore di dei canoni scaduti ed
[...] Parte_1
a scadere”.
Il resistente, nonostante la regolarità del procedimento di notificazione, non si è costituito in giudizio, restando pertanto contumace.
Ciò premesso, va detto che la domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente, va dato atto del fatto che risultano provate le condizioni di ammissibilità
e procedibilità della domanda, attesa la produzione in giudizio della lettera di contestazione della morosità e della convocazione presso l' , entrambe Controparte_3 munite della prova della regolare comunicazione al resistente.
Ciò posto, va detto che il ricorrente ha depositato in atti contratto di locazione regolarmente registrato.
Inoltre, il ricorrente ha allegato l'inadempimento posto a fondamento della domanda di rilascio in maniera specifica, precisando il quantum delle somme dovute e non corrisposte ed evidenziando a quali annate vada ricondotto il mancato pagamento.
Ciò detto, va richiamato il principio in virtù del quale “il creditore che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ sez, unite n. 13533/2001).
Dunque, nel caso di specie, può dirsi che il ricorrente abbia assolto all'onere probatorio che sullo stessa grava, mediante il deposito di contratto di locazione registrato e mediante una specifica allegazione di un grave inadempimento, idoneo a sorreggere, tra l'altro, per come prospettato, una pronuncia di risoluzione contrattuale.
pagina 3 di 5 Il resistente, invece, restando contumace, non ha fornito prova di aver pagato i canoni oggetto della domanda e pertanto non ha assolto all'onere che sullo stesso grava.
Ciò detto, può ritenersi che il resistente sia venuto meno all'obbligazione principale che discende dal contratto stipulato e consistente nel pagamento del canone dovuto, in virtù di quanto pattuito.
Viene pertanto in rilievo un inadempimento idoneo a sorreggere, per come prospettato, una pronuncia di risoluzione.
A tale riguardo va detto che "la risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone" (cfr. art. 5, comma 2, L. n. 203 del 1982) e che "la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità" (cfr. art. 5, comma 4, L. n.
203 del 1982).
La normativa in esame, cristallizzando e predeterminando i criteri per ritenere grave l'inadempimento, esclude la necessità che il giudice compia una valutazione in merito alla gravità dell'inadempimento.
Si richiama a tale riguardo il seguente principio giurisprudenziale "in tema di contratti di affitto agrario, l'art. 5, comma 4, della L. n. 203 del 1982, il quale dispone che la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità, va interpretato nel senso che la condizione posta per la risoluzione consiste nella sussistenza di un credito in favore della parte concedente per una somma pari ad almeno una annualità di canone, dovendosi, invece, escludere che la stessa disposizione possa essere intesa nel senso che la risoluzione del contratto di affitto possa pronunziarsi solo nella ipotesi in cui il conduttore abbia omesso di corrispondere il canone per almeno una annualità, soluzione che consentirebbe di escludere una morosità rilevante ai fini dell'art. 5, comma 4, L. n. 203 del 1982 citato, in ogni caso in cui il conduttore corrisponda annualmente una somma anche irrisoria, ciò che sarebbe in contrasto, oltre che con la lettera, anche con lo spirito della legge"; cfr., altresì, nel merito, Trib. Ascoli Piceno, 9.10.1990, per cui "la morosità nel pagamento del canone di affitto per una annualità, costituisce ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L. n. 203 del 1982.
pagina 4 di 5 grave inadempimento sufficiente a determinare la risoluzione del contratto agrario" (cfr.
Cass. civ. sez. III 8.03.2001 n. 3442).
Accertato l'inadempimento contrattuale di parte resistente, va accolta la domanda di rilascio e va altresì accolta la domanda pagamento dei canoni così come formulata da parte ricorrente (con esclusione dei canoni a scadere in quanto viene in rilievo una norma eccezionale non applicabile nel caso di specie in quanto non espressamente prevista dal legislatore in materia agraria).
La spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia, delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale relativa la procedimento in epigrafe, cosi provvede :
• dichiara la contumacia di;
Controparte_2
• accertato l'inadempimento contrattuale del resistente, ordina allo stesso di rilasciare il fondo oggetto di causa, meglio descritto nel ricorso introduttivo (fondi siti in agro di
Nocelleto di Carinola, loc.tà Nocella, estesi, nel loro intero, are 55,99 in catasto al foglio
66, p.lla 18 di are 28.62 e p.lla 85 di are 27.37, di natura seminativo), libero da persone e/o cose, in favore del ricorrente, alla fine dell'annata agraria in corso (10.11.2025);
• condanna al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di € Controparte_2
1.500,00, oltre interessi legali decorrenti dalle singole scadenze;
• condanna, altresì, parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 1.278,00 per compensi e in euro 125,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 23.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Del Prete dott. Giovanni D'Onofrio
pagina 5 di 5