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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/12/2025, n. 7177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7177 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: EN THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6559 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 1°.12.2025 tra
(cod. fisc: , elettivamente domi- Parte_1 CodiceFiscale_1 ciliato in Roma, Viale Parioli n. 44, presso lo studio dell'avv. Marco Di Terlizzi
(cod. fisc.: ), che lo rappresenta e difende per pro- CodiceFiscale_2 cura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante-
e (cod. fisc.: ), e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 speciale (già Controparte_2 [...]
(cod. fisc.: ), e per essa la procuratrice Controparte_3 P.IVA_2 speciale (cod. fisc.: ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, dott. elettivamente domici- Parte_3 liata in Roma, Via Po n. 12, presso lo studio dell'avv. Antonio Christian Fag- gella Pellegrino (cod. fisc.: che la rappresenta e CodiceFiscale_3 difende per procura alle liti a rogito del notaio di Albano Persona_1
Laziale in data 5.12.2023 (rep. 5529; racc. 3784), in atti;
-appellata-
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “2) nel merito, ritenuta la fondatezza del presente atto di Parte_1 appello, provveda all'integrale riforma della sentenza n. 8514/24 ed accerti e dichiari, conformemente alle conclusioni riportate nel giudizio di primo grado, non dovuta la somma ingiunta per l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto n. 23924 del 6.12.2019 (RG.69900/19) e per l'effetto revocarlo, per tutti i fatti e le ragioni esposti nell'atto di opposizione e in tutti i successivi atti del giudizio;
Con vittoria di spese e spese generali, onorari e competenze di lite dei due giudizi”; per “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, così Controparte_1 giudicare: (…)
Nel merito, in via principale:
● respingere l'appello avversario, poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata;
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata ipotesi in cui la Corte adita non dovesse confermare la sen- tenza appellata, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le ragioni di cui al presente procedimento, in qualità di cessionaria, è credi- Controparte_1 trice nei confronti del Sig. della somma di € 121.044,41 oltre Parte_1 agli interessi di mora da calcolarsi al tasso convenzionalmente pattuito, dalla domanda all'effettivo soddisfo, ovvero della somma che verrà accertata in corso di causa;
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio e del procedimento moni- torio”.
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
23924/2019 emesso il 6.12.2019 dal Tribunale di Roma, con cui gli è stato ingiunto di pagare alla la somma di € 121.044,00, Controparte_4 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale saldo negativo, alla data di chiusura, del rapporto di apertura di credito intrattenuto dallo stesso con detta Banca. In particolare, l'opponente ha dedotto l'inidoneità dell'estratto di saldaconto a costituire prova del credito azionato e la nullità
2 del contratto prodotto dall'opposta per assenza della sottoscrizione dell'isti- tuto di credito.
Si è costituita l'opposta che ha contestato quanto Controparte_4 dedotto dall'opponente e ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante la documentazione pro- dotta dalle parti.
Nel corso del giudizio di opposizione ha spiegato intervento la CP_1
quale cessionaria della e quest'ultima è stata
[...] Controparte_4 estromessa dal giudizio ai sensi dell'art 111, co. 3, c.p.c. con ordinanza as- sunta all'udienza del 15.12.2020.
Con sentenza n. 8514/2024 del 20.5.2024 il Tribunale di Roma, in compo- sizione monocratica, ha rigettato l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 23924/2019 emesso il 6.12.2019 e ha con- dannato l'opponente a rimborsare alla terza intervenuta le spese di lite.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello Pt_1 che ha svolto le censure riportate di seguito e ha concluso come in
[...] epigrafe.
Si è costituita anche nel presente grado di giudizio la che Controparte_1 ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha con- cluso, come in epigrafe, per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza del Tribunale di Roma laddove “non ha fornito alcuna motivazione (anzi non ha assolutamente rilevato quanto dedotto) per non accogliere le ragioni addotte dall'opponente per contestare la carenza di legittimazione ad agire del Controparte_4
. In particolare, l'appellante rileva come la cessione del credito dalla
[...] alla sia intervenuta dopo che fosse Controparte_4 Controparte_1 stata richiesta l'emissione dell'opposto decreto ingiuntivo e, in ogni caso,
l'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. del 5.2.2020, richiamata da tale cessionaria nello spiegare intervento nel giudizio di primo grado, non proverebbe la “le- gittimazione” – meglio, la titolarità del credito – in capo alla Controparte_5
e quindi neanche in capo alla
[...] Controparte_1
Il motivo è privo di pregio.
3 2.1. Al fine di provare la titolarità in capo alla stessa del credito azionato in sede monitoria la ha prodotto, quale documento Controparte_4
n. 9 allegato al ricorso ex art. 633 c.p.c. in data 21.10.2019, l'atto di fusione tra la e la e nel ricorso Controparte_6 Controparte_7 ha indicato: “ (già incorpo- Controparte_4 Controparte_8 rante mediante fusione con effetto dal 10.9.12 – cfr. Controparte_7 doc.9)”. Del pari, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.5.2020, ha indicato Controparte_5
(già incorporante mediante fusione
[...] Controparte_8 [...] con effetto dal 10.9.12 – cfr. doc.9)”. Controparte_7
Il documento n. 9 del fascicolo di parte del procedimento monitorio è l'atto a rogito del notaio di Sondrio del 29.8.2012 (rep. Persona_2
204742; racc. n. 27540) con cui è stata disposta, con effetto dal 10.9.2012, la fusione per incorporazione della (originaria credi- Controparte_7 trice nei confronti di nella con- Parte_1 Controparte_9 segue che, in ragione di tale atto di fusione per incorporazione, a decorrere dal 10.9.2012 la è divenuta titolare del credito Controparte_6 portato dal titolo, opposto con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
2.2. Con la comparsa conclusionale depositata in data 19.3.2024 Pt_1 ha dedotto che la titolarità del rapporto di credito – e non la legitti-
[...] mazione attiva, a cui pure lo stesso fa riferimento anche nel proporre appello
– in capo alla non è provata dal suddetto atto di Controparte_4 fusione in quanto parti dello stesso sono state la Controparte_6
e la In buona sostanza, l'opponente contesta la tito- Controparte_7 larità in capo alla del credito nei suoi confronti, Controparte_4 azionato in sede monitoria, in quanto l'atto di fusione prova la titolarità del credito in capo alla non anche in capo alla Controparte_6 [...]
Controparte_10
L'eccezione in questione – si ripete, sollevata per la prima volta dall'odierno appellante con la comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado – si fonda, dunque, sull'assunto per cui la e la Controparte_6 [...] non sarebbero lo stesso soggetto giuridico, il quale Controparte_4 avrebbe soltanto mutato la sua forma giuridica, vale a dire che si sarebbe trasformata da società cooperativa in società per azioni.
4 2.3. La contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non co- stituisce un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto (nel caso di specie, in senso sostanziale) può sollevare tale questione anche oltre i termini di preclusione per la proposizione delle eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 17.6.2024, n. 16814; Cass. civ., Sez. III, ord. 27.11.2023, n. 32814; Cass. civ., Sez. III, 17.4.2023, n. 10188). Non è dunque inammis- sibile, per essere stata tardivamente sollevata, la contestazione della titola- rità del credito in capo alla per essere stata solle- Controparte_4 vata da soltanto con la propria comparsa conclusionale nel Parte_1 giudizio di primo grado.
Soprattutto, tale difesa svolta dall'odierno appellante non ha introdotto nuovi temi di indagine, nel qual caso la contestazione della titolarità del rap- porto sottostà invece alle preclusioni connesse all'esatta identificazione del thema decidendum e del thema probandum, con l'ulteriore conseguenza che l'esclusione dal thema decidendum dei fatti tardivamente contestati - come tali inopponibili nelle fasi successive del processo - si verifica solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza ex officio, in base alle risultanze ritualmente acquisite (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.11.2015, n. 23657; Cass. civ., Sez. III, 5.8.2010, n. 18207).
2.4. Ciò preliminarmente chiarito, “In caso di contestazione, (…) spetta (…) al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fon- damento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (così Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116). E nel caso in esame la nel chiedere l'in- Controparte_4 giunzione di pagamento nei confronti di e quindi ben prima Parte_1 che avvenisse la contestazione della titolarità del rapporto in capo alla stessa da parte dell'opponente, ha provato di essere la titolare del credito nei con- fronti di Parte_1
Infatti, la ricorrente ha depositato la raccomandata a.r. in data 22.5.2017 con cui ha comunicato all'odierno appellante il recesso dagli affidamenti con- cessi allo stesso (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte del procedimento moni- torio) e l'estratto conto dal 31.3.2017 all'8.6.2017 relativo al conto corrente
5 n. 2907 intestato a (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte del pro- Parte_1 cedimento monitorio), i quali recano l'intestazione “Credito Valtellinese so- cietà per azioni”. Inoltre, la ha prodotto la proposta Controparte_4 di definizione della posizione debitoria per cui è causa consegnata dall'odierno appellante alla Banca ricorrente in sede monitoria, che ne è dun- que in possesso e che l'ha prodotta quale riconoscimento di debito (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
Si deve ritenere, allora, che, a seguito del d.l. 14.2.2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8.4.2016, n. 58, la Controparte_6
– la quale aveva già fuso in sé la Credito Agrario S.p.A., titolare originaria del credito azionato – si è trasformata in società per azioni, una delle possibilità previste da detta disposizione. Tale circostanza, seppure non provata con la deliberazione assembleare che ha disposto tale trasformazione, risulta pro- vata indirettamente (cfr. Cass. civ., Sez. I, 24.10.2025, n. 28335) dalle circo- stanze sopra indicate e, non da ultimo, dall'avere lo stesso odierno appel- lante riconosciuto la sua creditrice, proponendole Controparte_4 un rientro rateale del suo debito e, nella proposta in questione, facendo peraltro riferimento alle interlocuzioni avvenute nelle vie brevi con la stessa
CP_2
2.5. Ritenuta provata la titolarità del credito in capo alla Controparte_4 sin dalla fase monitoria, parte appellante deduce che “anche
[...] CP_1 nella fase di opposizione a d.i., aveva l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., tra le tante in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055) e, in ogni caso, l'esistenza, la legittimazione a pretendere il pagamento del presunto credito nonché l'ammontare dello stesso come azionato nelle forme della tu- tela monitoria”.
Al riguardo, si deve ritenere sufficiente il rinvio, operato dalla terza interve- nuta nel costituirsi nel giudizio di primo grado, a quanto allegato e dedotto dalla sua dante causa in ordine alla titolarità in capo alla stessa del credito in capo alla stessa e, soprattutto, non è possibile affermare che “la prova che 'Marte', avendo la cessione del credito da un soggetto non legitti- Pt_4 mato a pretenderlo, sia, o possa essere, beneficiaria della cessione stessa
6 effettuata dal in suo favore con la cessione ex art. Controparte_4
58 TUB. Ergo è, altresì, carente di legittimazione attiva”.
Con riguardo, poi, all'attuale titolarità in capo alla del credito Controparte_1 per cui è causa, questa ha dichiarato, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, che la ha ceduto pro soluto, ai sensi e per Controparte_4 gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge 30.4.1999, n. 130, alla CP_1
in base a un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data
[...]
5.2.2020, con effetto a decorrere dal 7.2.2020, una parte dei suoi crediti, tra cui è compreso quello vantato nei confronti di come da Parte_1 avviso pubblicato nella G.U.R.I. – Parte Seconda n. 21 del 18.2.2020; e che unitamente ai crediti sono stati altresì trasferiti al cessionario, ai sensi dell'art. 1263 c.c., senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall'articolo 7.1, co. 6, della legge n. 130/1999, tutti gli altri diritti derivanti a favore del cedente dai rapporti di credito, ivi incluse le eventuali garanzie reali e per- sonali e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai crediti.
2.6. L'appellante deduce che – diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure – la non avrebbe fornito, come suo onere, la Controparte_1 prova che nella cessione fosse compreso il credito verso “e, Parte_1 soprattutto, che fosse legittimato a pretenderlo”. Di contro, la cessionaria, e per essa la mandataria con rappresentanza e Controparte_11 per essa – a sua volta – la mandataria con rappresentanza Parte_2 ha provato, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare (cfr. Cass. civ., Sez.
III, ord. 22.6.2023, n. 17944; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 5.11.2020, n. 24798; Cass. civ., Sez. L, 26.10.2017, n. 25471; Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116).
Nello spiegare intervento ex art. 111 c.p.c. nel giudizio di primo grado, con la comparsa depositata in data 1°.3.2021, la ha infatti alle- Controparte_1 gato e documentato che:
- la ha ceduto pro soluto, ai sensi degli artt. 1, 4 e Controparte_4
7.1 della legge n. 130/1999 con contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 5.2.2020, con effetto a decorrere dal 7.2.2020, una parte dei suoi crediti, come da avviso pubblicato in G.U.R.I. – Parte Seconda n. 21
7 del 18.2.2020 (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte terza intervenuta – primo grado di giudizio);
- dalla suddetta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è possibile evincere come nel perimetro della predetta cessione sia inclusa la posizione creditoria ori- ginariamente vantata dalla nei confronti di Controparte_4 Pt_1 infatti, nell'avviso suddetto è indicato che la cessione ha ad oggetto,
[...]
“con effetto a decorrere dal 7 febbraio 2020, un portafoglio di crediti non- performing classificati a "sofferenza", originati da rapporti di finanziamento, sorti nel periodo intercorrente tra il 01/01/1970 e il 30/06/2019, individuati nell'elenco dei crediti allegato al Contratto di Cessione (i "Crediti")”;
- inoltre, viene specificato che “Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasfe- riti al Cessionario ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti a favore del Cedente dai rapporti di credito, ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura proces- suale, inerente ai Crediti”;
- infine, “Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizza- zione, il Cedente e il Cessionario renderanno disponibili sul sito http://hoistfi- nance.it/informativa-cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Cre- diti”.
Inoltre, la ha allegato e documentato di avere conferito alla Controparte_1 ogni espressa facoltà di sub delegare l'attività Controparte_11 di gestione in qualità di soggetto incaricato alla riscossione dei crediti e dei servizi di cassa (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte terza intervenuta – primo grado di giudizio); e che, a sua volta, la ha de- Controparte_11 legato al compimento di tutti gli atti relativi alla migliore Parte_2 gestione dei crediti (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte terza intervenuta – primo grado di giudizio).
2.7. In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi
8 comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 29.12.2017, n. 31188). Più specificatamente, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessio- nario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale re- cante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, in- teressi, spese, danni, ecc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come “sofferenze” in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 26.6.2023, n. 1642).
Infatti, la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con cer- tezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso con- tratto. Come ha chiarito la Suprema Corte, “è sufficiente a dimostrare la tito- larità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblica- zione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (così Cass. civ., Sez. I, 29.12.2017, n. 31188; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 13.6.2019, n.15884; Cass. civ., Sez. I, 26.6.2019,
n. 17110). 9 2.8. Nel caso in esame, l'indicazione del periodo temporale in cui sarebbe sorto il credito ceduto, nonché il riferimento alla categoria dei “crediti non- performing classificati a "sofferenza", originati da rapporti di finanziamento, sorti nel periodo intercorrente tra il 01/01/1970 e il 30/06/2019” rende as- solutamente determinata l'individuazione dei crediti oggetto del contratto di cessione tra la e la In particolare, Controparte_4 Controparte_1 per crediti in sofferenza si intendono i crediti concessi da banche e altri sog- getti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza se- condo le disposizioni della Banca d'Italia, risultando quindi univocamente determinato l'ambito di tali crediti.
Come ha osservato la Suprema Corte, “va, comunque, sempre distinta la que- stione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fatti- specie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'in- clusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una opera- zione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di ces- sione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costi- tuire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e con- sentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esi- stenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimo- strato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta indivi- duazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corri- spondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che indivi- duano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi 10 certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con cer- tezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023 …)” (così Cass. civ., Sez. III, ord. 22.6.2023, n. 17944).
Inoltre, nel caso in esame – come si è detto sopra – l'avviso di cessione nella
G.U.R.I. contiene anche il link in cui è possibile rinvenire l'elencazione dei crediti ceduti.
3. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1461/2020 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il
23.7.2020 deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della decisione dell'appello alla prima udienza di trattazione della causa.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
8514/2024 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il
20.5.2024; condanna a rimborsare alla e per essa Parte_1 Controparte_1 alla mandataria per la quale agisce Controparte_2 in giudizio la mandataria con rappresentanza le spese del Parte_2 presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre
11 rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presup- posti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 1°.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario NT EN Thellung de Courtelary
12
(cod. fisc: , elettivamente domi- Parte_1 CodiceFiscale_1 ciliato in Roma, Viale Parioli n. 44, presso lo studio dell'avv. Marco Di Terlizzi
(cod. fisc.: ), che lo rappresenta e difende per pro- CodiceFiscale_2 cura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante-
e (cod. fisc.: ), e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 speciale (già Controparte_2 [...]
(cod. fisc.: ), e per essa la procuratrice Controparte_3 P.IVA_2 speciale (cod. fisc.: ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, dott. elettivamente domici- Parte_3 liata in Roma, Via Po n. 12, presso lo studio dell'avv. Antonio Christian Fag- gella Pellegrino (cod. fisc.: che la rappresenta e CodiceFiscale_3 difende per procura alle liti a rogito del notaio di Albano Persona_1
Laziale in data 5.12.2023 (rep. 5529; racc. 3784), in atti;
-appellata-
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “2) nel merito, ritenuta la fondatezza del presente atto di Parte_1 appello, provveda all'integrale riforma della sentenza n. 8514/24 ed accerti e dichiari, conformemente alle conclusioni riportate nel giudizio di primo grado, non dovuta la somma ingiunta per l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto n. 23924 del 6.12.2019 (RG.69900/19) e per l'effetto revocarlo, per tutti i fatti e le ragioni esposti nell'atto di opposizione e in tutti i successivi atti del giudizio;
Con vittoria di spese e spese generali, onorari e competenze di lite dei due giudizi”; per “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, così Controparte_1 giudicare: (…)
Nel merito, in via principale:
● respingere l'appello avversario, poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata;
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata ipotesi in cui la Corte adita non dovesse confermare la sen- tenza appellata, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le ragioni di cui al presente procedimento, in qualità di cessionaria, è credi- Controparte_1 trice nei confronti del Sig. della somma di € 121.044,41 oltre Parte_1 agli interessi di mora da calcolarsi al tasso convenzionalmente pattuito, dalla domanda all'effettivo soddisfo, ovvero della somma che verrà accertata in corso di causa;
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio e del procedimento moni- torio”.
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
23924/2019 emesso il 6.12.2019 dal Tribunale di Roma, con cui gli è stato ingiunto di pagare alla la somma di € 121.044,00, Controparte_4 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale saldo negativo, alla data di chiusura, del rapporto di apertura di credito intrattenuto dallo stesso con detta Banca. In particolare, l'opponente ha dedotto l'inidoneità dell'estratto di saldaconto a costituire prova del credito azionato e la nullità
2 del contratto prodotto dall'opposta per assenza della sottoscrizione dell'isti- tuto di credito.
Si è costituita l'opposta che ha contestato quanto Controparte_4 dedotto dall'opponente e ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante la documentazione pro- dotta dalle parti.
Nel corso del giudizio di opposizione ha spiegato intervento la CP_1
quale cessionaria della e quest'ultima è stata
[...] Controparte_4 estromessa dal giudizio ai sensi dell'art 111, co. 3, c.p.c. con ordinanza as- sunta all'udienza del 15.12.2020.
Con sentenza n. 8514/2024 del 20.5.2024 il Tribunale di Roma, in compo- sizione monocratica, ha rigettato l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 23924/2019 emesso il 6.12.2019 e ha con- dannato l'opponente a rimborsare alla terza intervenuta le spese di lite.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello Pt_1 che ha svolto le censure riportate di seguito e ha concluso come in
[...] epigrafe.
Si è costituita anche nel presente grado di giudizio la che Controparte_1 ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha con- cluso, come in epigrafe, per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza del Tribunale di Roma laddove “non ha fornito alcuna motivazione (anzi non ha assolutamente rilevato quanto dedotto) per non accogliere le ragioni addotte dall'opponente per contestare la carenza di legittimazione ad agire del Controparte_4
. In particolare, l'appellante rileva come la cessione del credito dalla
[...] alla sia intervenuta dopo che fosse Controparte_4 Controparte_1 stata richiesta l'emissione dell'opposto decreto ingiuntivo e, in ogni caso,
l'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. del 5.2.2020, richiamata da tale cessionaria nello spiegare intervento nel giudizio di primo grado, non proverebbe la “le- gittimazione” – meglio, la titolarità del credito – in capo alla Controparte_5
e quindi neanche in capo alla
[...] Controparte_1
Il motivo è privo di pregio.
3 2.1. Al fine di provare la titolarità in capo alla stessa del credito azionato in sede monitoria la ha prodotto, quale documento Controparte_4
n. 9 allegato al ricorso ex art. 633 c.p.c. in data 21.10.2019, l'atto di fusione tra la e la e nel ricorso Controparte_6 Controparte_7 ha indicato: “ (già incorpo- Controparte_4 Controparte_8 rante mediante fusione con effetto dal 10.9.12 – cfr. Controparte_7 doc.9)”. Del pari, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.5.2020, ha indicato Controparte_5
(già incorporante mediante fusione
[...] Controparte_8 [...] con effetto dal 10.9.12 – cfr. doc.9)”. Controparte_7
Il documento n. 9 del fascicolo di parte del procedimento monitorio è l'atto a rogito del notaio di Sondrio del 29.8.2012 (rep. Persona_2
204742; racc. n. 27540) con cui è stata disposta, con effetto dal 10.9.2012, la fusione per incorporazione della (originaria credi- Controparte_7 trice nei confronti di nella con- Parte_1 Controparte_9 segue che, in ragione di tale atto di fusione per incorporazione, a decorrere dal 10.9.2012 la è divenuta titolare del credito Controparte_6 portato dal titolo, opposto con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
2.2. Con la comparsa conclusionale depositata in data 19.3.2024 Pt_1 ha dedotto che la titolarità del rapporto di credito – e non la legitti-
[...] mazione attiva, a cui pure lo stesso fa riferimento anche nel proporre appello
– in capo alla non è provata dal suddetto atto di Controparte_4 fusione in quanto parti dello stesso sono state la Controparte_6
e la In buona sostanza, l'opponente contesta la tito- Controparte_7 larità in capo alla del credito nei suoi confronti, Controparte_4 azionato in sede monitoria, in quanto l'atto di fusione prova la titolarità del credito in capo alla non anche in capo alla Controparte_6 [...]
Controparte_10
L'eccezione in questione – si ripete, sollevata per la prima volta dall'odierno appellante con la comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado – si fonda, dunque, sull'assunto per cui la e la Controparte_6 [...] non sarebbero lo stesso soggetto giuridico, il quale Controparte_4 avrebbe soltanto mutato la sua forma giuridica, vale a dire che si sarebbe trasformata da società cooperativa in società per azioni.
4 2.3. La contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non co- stituisce un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto (nel caso di specie, in senso sostanziale) può sollevare tale questione anche oltre i termini di preclusione per la proposizione delle eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 17.6.2024, n. 16814; Cass. civ., Sez. III, ord. 27.11.2023, n. 32814; Cass. civ., Sez. III, 17.4.2023, n. 10188). Non è dunque inammis- sibile, per essere stata tardivamente sollevata, la contestazione della titola- rità del credito in capo alla per essere stata solle- Controparte_4 vata da soltanto con la propria comparsa conclusionale nel Parte_1 giudizio di primo grado.
Soprattutto, tale difesa svolta dall'odierno appellante non ha introdotto nuovi temi di indagine, nel qual caso la contestazione della titolarità del rap- porto sottostà invece alle preclusioni connesse all'esatta identificazione del thema decidendum e del thema probandum, con l'ulteriore conseguenza che l'esclusione dal thema decidendum dei fatti tardivamente contestati - come tali inopponibili nelle fasi successive del processo - si verifica solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza ex officio, in base alle risultanze ritualmente acquisite (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.11.2015, n. 23657; Cass. civ., Sez. III, 5.8.2010, n. 18207).
2.4. Ciò preliminarmente chiarito, “In caso di contestazione, (…) spetta (…) al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fon- damento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (così Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116). E nel caso in esame la nel chiedere l'in- Controparte_4 giunzione di pagamento nei confronti di e quindi ben prima Parte_1 che avvenisse la contestazione della titolarità del rapporto in capo alla stessa da parte dell'opponente, ha provato di essere la titolare del credito nei con- fronti di Parte_1
Infatti, la ricorrente ha depositato la raccomandata a.r. in data 22.5.2017 con cui ha comunicato all'odierno appellante il recesso dagli affidamenti con- cessi allo stesso (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte del procedimento moni- torio) e l'estratto conto dal 31.3.2017 all'8.6.2017 relativo al conto corrente
5 n. 2907 intestato a (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte del pro- Parte_1 cedimento monitorio), i quali recano l'intestazione “Credito Valtellinese so- cietà per azioni”. Inoltre, la ha prodotto la proposta Controparte_4 di definizione della posizione debitoria per cui è causa consegnata dall'odierno appellante alla Banca ricorrente in sede monitoria, che ne è dun- que in possesso e che l'ha prodotta quale riconoscimento di debito (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
Si deve ritenere, allora, che, a seguito del d.l. 14.2.2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8.4.2016, n. 58, la Controparte_6
– la quale aveva già fuso in sé la Credito Agrario S.p.A., titolare originaria del credito azionato – si è trasformata in società per azioni, una delle possibilità previste da detta disposizione. Tale circostanza, seppure non provata con la deliberazione assembleare che ha disposto tale trasformazione, risulta pro- vata indirettamente (cfr. Cass. civ., Sez. I, 24.10.2025, n. 28335) dalle circo- stanze sopra indicate e, non da ultimo, dall'avere lo stesso odierno appel- lante riconosciuto la sua creditrice, proponendole Controparte_4 un rientro rateale del suo debito e, nella proposta in questione, facendo peraltro riferimento alle interlocuzioni avvenute nelle vie brevi con la stessa
CP_2
2.5. Ritenuta provata la titolarità del credito in capo alla Controparte_4 sin dalla fase monitoria, parte appellante deduce che “anche
[...] CP_1 nella fase di opposizione a d.i., aveva l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., tra le tante in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055) e, in ogni caso, l'esistenza, la legittimazione a pretendere il pagamento del presunto credito nonché l'ammontare dello stesso come azionato nelle forme della tu- tela monitoria”.
Al riguardo, si deve ritenere sufficiente il rinvio, operato dalla terza interve- nuta nel costituirsi nel giudizio di primo grado, a quanto allegato e dedotto dalla sua dante causa in ordine alla titolarità in capo alla stessa del credito in capo alla stessa e, soprattutto, non è possibile affermare che “la prova che 'Marte', avendo la cessione del credito da un soggetto non legitti- Pt_4 mato a pretenderlo, sia, o possa essere, beneficiaria della cessione stessa
6 effettuata dal in suo favore con la cessione ex art. Controparte_4
58 TUB. Ergo è, altresì, carente di legittimazione attiva”.
Con riguardo, poi, all'attuale titolarità in capo alla del credito Controparte_1 per cui è causa, questa ha dichiarato, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, che la ha ceduto pro soluto, ai sensi e per Controparte_4 gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge 30.4.1999, n. 130, alla CP_1
in base a un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data
[...]
5.2.2020, con effetto a decorrere dal 7.2.2020, una parte dei suoi crediti, tra cui è compreso quello vantato nei confronti di come da Parte_1 avviso pubblicato nella G.U.R.I. – Parte Seconda n. 21 del 18.2.2020; e che unitamente ai crediti sono stati altresì trasferiti al cessionario, ai sensi dell'art. 1263 c.c., senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall'articolo 7.1, co. 6, della legge n. 130/1999, tutti gli altri diritti derivanti a favore del cedente dai rapporti di credito, ivi incluse le eventuali garanzie reali e per- sonali e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai crediti.
2.6. L'appellante deduce che – diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure – la non avrebbe fornito, come suo onere, la Controparte_1 prova che nella cessione fosse compreso il credito verso “e, Parte_1 soprattutto, che fosse legittimato a pretenderlo”. Di contro, la cessionaria, e per essa la mandataria con rappresentanza e Controparte_11 per essa – a sua volta – la mandataria con rappresentanza Parte_2 ha provato, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare (cfr. Cass. civ., Sez.
III, ord. 22.6.2023, n. 17944; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 5.11.2020, n. 24798; Cass. civ., Sez. L, 26.10.2017, n. 25471; Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116).
Nello spiegare intervento ex art. 111 c.p.c. nel giudizio di primo grado, con la comparsa depositata in data 1°.3.2021, la ha infatti alle- Controparte_1 gato e documentato che:
- la ha ceduto pro soluto, ai sensi degli artt. 1, 4 e Controparte_4
7.1 della legge n. 130/1999 con contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 5.2.2020, con effetto a decorrere dal 7.2.2020, una parte dei suoi crediti, come da avviso pubblicato in G.U.R.I. – Parte Seconda n. 21
7 del 18.2.2020 (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte terza intervenuta – primo grado di giudizio);
- dalla suddetta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è possibile evincere come nel perimetro della predetta cessione sia inclusa la posizione creditoria ori- ginariamente vantata dalla nei confronti di Controparte_4 Pt_1 infatti, nell'avviso suddetto è indicato che la cessione ha ad oggetto,
[...]
“con effetto a decorrere dal 7 febbraio 2020, un portafoglio di crediti non- performing classificati a "sofferenza", originati da rapporti di finanziamento, sorti nel periodo intercorrente tra il 01/01/1970 e il 30/06/2019, individuati nell'elenco dei crediti allegato al Contratto di Cessione (i "Crediti")”;
- inoltre, viene specificato che “Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasfe- riti al Cessionario ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti a favore del Cedente dai rapporti di credito, ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura proces- suale, inerente ai Crediti”;
- infine, “Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizza- zione, il Cedente e il Cessionario renderanno disponibili sul sito http://hoistfi- nance.it/informativa-cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Cre- diti”.
Inoltre, la ha allegato e documentato di avere conferito alla Controparte_1 ogni espressa facoltà di sub delegare l'attività Controparte_11 di gestione in qualità di soggetto incaricato alla riscossione dei crediti e dei servizi di cassa (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte terza intervenuta – primo grado di giudizio); e che, a sua volta, la ha de- Controparte_11 legato al compimento di tutti gli atti relativi alla migliore Parte_2 gestione dei crediti (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte terza intervenuta – primo grado di giudizio).
2.7. In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi
8 comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 29.12.2017, n. 31188). Più specificatamente, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessio- nario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale re- cante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, in- teressi, spese, danni, ecc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come “sofferenze” in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 26.6.2023, n. 1642).
Infatti, la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con cer- tezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso con- tratto. Come ha chiarito la Suprema Corte, “è sufficiente a dimostrare la tito- larità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblica- zione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (così Cass. civ., Sez. I, 29.12.2017, n. 31188; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 13.6.2019, n.15884; Cass. civ., Sez. I, 26.6.2019,
n. 17110). 9 2.8. Nel caso in esame, l'indicazione del periodo temporale in cui sarebbe sorto il credito ceduto, nonché il riferimento alla categoria dei “crediti non- performing classificati a "sofferenza", originati da rapporti di finanziamento, sorti nel periodo intercorrente tra il 01/01/1970 e il 30/06/2019” rende as- solutamente determinata l'individuazione dei crediti oggetto del contratto di cessione tra la e la In particolare, Controparte_4 Controparte_1 per crediti in sofferenza si intendono i crediti concessi da banche e altri sog- getti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza se- condo le disposizioni della Banca d'Italia, risultando quindi univocamente determinato l'ambito di tali crediti.
Come ha osservato la Suprema Corte, “va, comunque, sempre distinta la que- stione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fatti- specie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'in- clusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una opera- zione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di ces- sione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costi- tuire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e con- sentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esi- stenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimo- strato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta indivi- duazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corri- spondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che indivi- duano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi 10 certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con cer- tezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023 …)” (così Cass. civ., Sez. III, ord. 22.6.2023, n. 17944).
Inoltre, nel caso in esame – come si è detto sopra – l'avviso di cessione nella
G.U.R.I. contiene anche il link in cui è possibile rinvenire l'elencazione dei crediti ceduti.
3. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1461/2020 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il
23.7.2020 deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della decisione dell'appello alla prima udienza di trattazione della causa.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
8514/2024 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il
20.5.2024; condanna a rimborsare alla e per essa Parte_1 Controparte_1 alla mandataria per la quale agisce Controparte_2 in giudizio la mandataria con rappresentanza le spese del Parte_2 presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre
11 rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presup- posti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 1°.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario NT EN Thellung de Courtelary
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