Articolo 19 della Legge 31 dicembre 1982, n. 979
Articolo 18Articolo 20
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2 febbraio 1983
Art. 19.
Le navi italiane, alle quali si applica la normativa di cui all'articolo 17, devono avere, tra i libri di cui all' articolo 169 del codice della navigazione , il registro degli idrocarburi sul quale vanno effettuate le prescritte annotazioni.
In tutti i casi di versamento o perdita di idrocarburi, il comandante della nave e' tenuto a farne annotazione nel registro degli idrocarburi, con l'indicazione delle circostanze e delle cause di tale versamento o perdita, nonche' a farne denuncia al comandante del porto piu' vicino.
Ogni pagina del registro degli idrocarburi deve essere firmata dall'ufficio o dagli ufficiali responsabili delle relative operazioni e, qualora la nave sia armata, dal comandante.
Per la tenuta del registro degli idrocarburi si applicano le disposizioni degli articoli 362 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima riguardanti i libri di bordo.
Entrata in vigore il 2 febbraio 1983
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