Sentenza 29 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 29/04/2026, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01288/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00207/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 207 del 2026, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Barletta Caldarera e Marco Gaetano Pulvirenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Maria Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Barreca e Carmelo Martino Anzalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa tutela cautelare
- del provvedimento unico conclusivo del Comune di Catania n. -OMISSIS- del 15 maggio 2024;
- dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania con nota prot. -OMISSIS- del 27.12.2023;
- del nulla osta sotto il profilo urbanistico, rilasciato dal Comune di Catania in calce al quadro di sintesi elaborato dal SUAP;
- del nulla osta Urbanistico favorevole con nota prot. n. -OMISSIS- del 04/04/2024 della Direzione "Urbanistica e Gestione del Territorio - Urbamet" del Comune di Catania (non conosciuto);
- ove occorra, del verbale conclusivo della conferenza di servizi del 7.10.2022 sull'istanza di rilascio di concessione di suolo pubblico avanzata dalla controinteressata nota prot. n. -OMISSIS- del 08/11/2022 della Direzione "Sviluppo Attività Produttive - SUAP - Ufficio Tutela del Consumatore" del Comune di Catania;
- ove occorra, del parere favorevole alla installazione di vasca a tenuta per i reflui domestici provenienti dal chiosco della controinteressata nota prot. -OMISSIS- del 15.12.2023 del Comune di Catania;
- ove occorra, del parere favorevole di viabilità senza data e senza numero di protocollo, del Comune di Catania; ove occorra, della nota Direzione Ecologia e Ambiente del Comune di Catania n. -OMISSIS- di autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura;
- ove occorra, del nulla osta della Direzione "Patrimonio Partecipate" del Comune di Catania - nota prot. n. -OMISSIS- del 07/09/2022 (non conosciuto);
- ove occorra, del nulla osta a condizioni e prescrizioni della vasca a tenuta rilasciato con nota prot.n. -OMISSIS- del 15/12/2023 dalla Direzione "Politiche per l'Ambiente" del Comune di Catania (non conosciuto);
- ove occorra, del nulla osta favorevole rilasciato con nota prot. n° -OMISSIS- del 08/02/2024 dalla Direzione "Corpo Polizia Municipale - A.P. Controllo Segnaletica - Suolo Pubblico in Attuazione del C.D.S. Infrastrutture e Viabilità - UTU" del Comune di Catania (non conosciuto);
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ai predetti, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catania, delle Amministrazioni regionali e della -OMISSIS- S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2026 la dott.ssa AO NA IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. La ditta ricorrente gestisce (giusta provvedimento di concessione del suolo pubblico prot. SUAP n. -OMISSIS- del 22.3.2021, con validità fino al 31.12.2032) un chiosco storico sito in -OMISSIS-, lato -OMISSIS-, nel Comune di Catania e, in tale qualità, ha impugnato gli atti meglio indicati in epigrafe, con cui il Comune ha assentito l’apertura, sul lato opposto della medesima piazza, del chiosco gestito dalla società odierna controinteressata.
2. Ha premesso, in punto di fatto, anche ai fini della verifica della tempestività del ricorso, che i predetti atti sono stati resi disponibili dall’Amministrazione, per la maggior parte, solamente nel novembre 2025, mentre, l’istanza di concessione di suolo pubblico è stata resa disponibile solo in data 1.12.2025.
Sotto il profilo dell’interesse a ricorrere, ha rappresentato che le due attività commerciali hanno il medesimo oggetto, consistendo nell’esercizio dell’attività di preparazione e somministrazione di bibite e bevande, oltre che di vendita di alcuni generi alimentari di prima colazione. Ciò renderebbe evidente l’interesse nutrito dalla stessa ad impugnare gli atti autorizzatori che hanno consentito alla società controinteressata l’apertura del chiosco a così breve distanza dalla propria attività, trattandosi di impresa commerciale operante nel medesimo settore e dunque in diretta concorrenza con la propria.
3. Ciò premesso, la ricorrente ha contestato la legittimità degli atti impugnati, per i seguenti motivi.
I) Violazione dell’art. 3 della legge regionale n. 13 del 10.07.2015, dello studio di dettaglio del centro storico del comune di Catania, del Piano Regolatore Generale della città di Catania, dell’art. 4 del Regolamento per l’installazione dei chioschi del Comune di Catania; eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto, errata valutazione della situazione di fatto, violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità, nonché dei principi di ragionevolezza e di razionalità.
Il Comune di Catania avrebbe autorizzato l’apertura del chiosco della controinteressata in contrasto con il Regolamento per l’installazione dei chioschi approvato dal Consiglio Comunale di Catania il 20.2.2023 (verbale n. 236), il quale, all’art. 4, vieta espressamente la collocazione di nuovi chioschi “a) all’interno delle aree di pregio storico, artistico e monumentale quali: parchi pubblici monumentali, giardini pubblici monumentali, centro storico, aree perimetrate del sito Unesco (…)” e “c) all’interno del perimetro del “centro storico individuato dagli strumenti urbanistici e di gestione del territorio”.
La Piazza -OMISSIS- rientrerebbe all’interno del perimetro del centro storico, come risulterebbe (oltre che dal Piano Regolatore Generale) dal più recente studio di dettaglio, deliberato dalla Giunta Comunale il 19.2.2021 (delibera n. 13) e approvato dal Consiglio Comunale di Catania il 23.3.2022 (deliberazione n. 7), adottata sulla base delle previsioni della L.R. n. 13/2015 (“Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici”).
Proprio in applicazione del predetto Regolamento, il Comune avrebbe di recente negato la concessione di suolo pubblico ad altro aspirante alla apertura di un chiosco all’interno del perimetro del centro storico, provvedimento che ha superato il vaglio giurisdizionale (sentenza T.A.R. Catania n. 3556/2025).
Non vi sarebbe alcun dubbio, dunque, che tale regolamento si applichi anche all’istanza presentata dalla controinteressata, seppure alla stessa sopravvenuto, in quanto sarebbe principio pacifico quello del tempus regit actum , secondo cui le sopravvenienze normative e di fatto intervenute prima dell’emanazione del provvedimento conclusivo debbano essere considerate dall’Amministrazione; e del resto, lo stesso provvedimento unico di autorizzazione n. 6/464 del 15.5.2024 rilasciato in favore della controinteressata richiamerebbe espressamente, tra gli atti presupposti, il citato Regolamento chioschi.
II) Violazione degli artt. 3 e 6 legge 241/1990; eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria, carenza dei presupposti di legge, errata percezione della situazione di fatto, violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, imparzialità e ragionevolezza, difetto di adeguata motivazione e/o motivazione insufficiente.
La ricorrente ha rappresentato che il Comune di Catania, in esito ad una prima istruttoria, aveva inizialmente rigettato l’istanza di rilascio di concessione del suolo pubblico presentata dalla controinteressata (in data 11.8.2020); detto provvedimento, tuttavia, è stato annullato da questo T.A.R., con la sentenza n. 1594/2022, che ha onerato il Comune a riesaminare l’istanza, facendo comunque fatto salva la nuova istruttoria.
A dire della ricorrente, sia nelle fasi precedenti il rigetto che in occasione della nuova istruttoria, tuttavia la questione della localizzazione del chiosco non sarebbe stata mai fatta oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione.
Il Comune avrebbe, altresì, omesso di riconvocare la conferenza di servizi, adempimento che invece si sarebbe reso necessario nel corso della nuova istruttoria proprio in considerazione della sopravvenienza del Regolamento chioschi nel febbraio 2023.
Tali circostanze, disvelerebbero un difetto di istruttoria che inficerebbe i provvedimenti autorizzatori rilasciati.
III) Violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 – eccesso di potere per motivazione viziata, incongrua, inadeguata, per carenza di adeguata istruttoria, illogicità manifesta e sviamento – violazione degli art. 146 e 149 dlgs 42/2004.
La ricorrente ha altresì impugnato il nullaosta paesaggistico endoprocedimentale rilasciato dalla competente Soprintendenza, contestandone il difetto di motivazione, per assoluta genericità, posto che lo stesso affermerebbe apoditticamente la compatibilità paesaggistica del chiosco.
IV) Violazione dell’art. 9 Cost.; violazione dell’art. 3 Legge n. 241/1990 – eccesso di potere per motivazione viziata, incongrua, inadeguata, per carenza di adeguata istruttoria, illogicità manifesta e sviamento, contrasto con le previsioni del piano paesaggistico della regione siciliana – violazione degli art. 146 e 149 D.Lgs. 42/2004 (sotto altro profilo).
Con il su indicato motivo la ricorrente ha contestato la compatibilità paesaggistica del chiosco realizzato dalla controinteressata, posto che si tratterebbe di un struttura di stile tipicamente moderno avente un impatto paesaggistico negativo sull’ambiente urbano, diversamente da quella di proprietà della ricorrente, che avrebbe un indiscusso e notevole valore, artistico, storico, culturale e commerciale, essendo in stile liberty e inserendosi perfettamente nel contesto della Piazza, su cui insiste un vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 134 comma 1 lett. a) e 136 del Codice del paesaggio e dei beni culturali (livello di tutela 1).
La dubbia compatibilità paesaggistica dell’opera in questione comporterebbe un vulnus al paesaggio urbano in violazione anche dell’art. 9 della Cost.
4. In seno al ricorso, la ditta ricorrente ha altresì formulato domanda cautelare, chiedendo la sospensione degli effetti degli atti impugnati.
5. L’Amministrazione regionale si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.
6. Si è altresì costituito in giudizio il Comune resistente, il quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente, nonché l’irricevibilità dello stesso per tardività; nel merito, ne ha comunque chiesto il rigetto per infondatezza.
7. Si è altresì costituita in giudizio la società controinteressata, titolare dell’autorizzazione unica impugnata, eccependo anch’essa l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, rispettivamente per tardività e per carenza di interesse e legittimazione, oltre che l’infondatezza nel merito dello stesso.
In via incidentale, la controinteressata ha impugnato a sua volta il provvedimento di concessione di suolo pubblico SUA n. -OMISSIS- del 22.3.2021, rilasciato in favore della ditta ricorrente, ritenendolo non rispettoso dell’art. 6 del Regolamento chioschi sopra citato, con riferimento alla mancata dotazione di servizio igienico, e dunque meritevole di revoca da parte del Comune, con ogni conseguenza in punto di legittimazione della ricorrente a proporre il presente ricorso.
8. Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026, il difensore di parte ricorrente ha rinunciato alla istanza cautelare in vista della celere definizione della controversia nel merito. Pertanto, la trattazione della causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 10.3.2026.
9. A tale udienza, la difesa della società controinteressata ha formulato richiesta di rinvio al fine di garantire il rispetto dei termini a difesa. Il Collegio, pertanto, ha disposto il rinvio della causa al 21 aprile 2026.
10. All’udienza pubblica del 21 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
11. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dal Comune resistente e dalla controinteressata, in quanto il ricorso è, comunque, infondato nel merito.
11.1. Quanto al primo motivo, con cui la ditta ricorrente ha contestato la violazione del Regolamento chioschi approvato nel 2023, nella parte in cui vieta l’apertura di nuovi chioschi in centro storico, va rilevato quanto segue.
La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di rilevare che “ la lineare applicazione del principio tempus regit actum nella regolazione dello ius superveniens va coordinata con il mantenimento della congruenza logico-procedimentale delle attività già svolte ” (così, di recente, T.A.R. Campania – Salerno, Sez. II, 25.11.2025, n. 1919). Ciò comporta che, non necessariamente il procedimento amministrativo, ove non si esaurisca con l'immediata pronuncia conclusiva, debba essere definito in conformità alla disciplina vigente al momento della adozione del provvedimento finale.
Il Consiglio di Stato ha già da tempo ammesso che la regula iuris connessa all’applicazione del principio tempus regit actum , debba trovare un “ contemperamento, ed essere sottoposta, ai fini della sua applicazione, ad un giudizio di compatibilità processuale e procedimentale ” (Consiglio di Stato Sez. VI n. 1472/2014). In particolare, se la stretta applicazione del principio tempus regit actum comporterebbe, da un lato, che ciascun atto del procedimento sia regolato dalle norme in vigore nel momento del compimento del singolo atto, tale regola può subire un’eccezione in quei procedimenti che possono essere considerati unitari, nel qual caso tra la data di avvio del procedimento e quella di adozione del provvedimento conclusivo decorra un lungo lasso di tempo (cfr., seppur con riferimento a fattispecie diversa, ma con principi che il Collegio ritiene applicabili al caso di specie, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I quater, 7.3.2025, 4908).
In tali ipotesi, primarie esigenze di certezza del diritto - ma anche di tutela del legittimo affidamento - richiedono di “ cristallizzare il regime normativo al momento dell'atto di avvio del procedimento ” (cfr. Consiglio di Stato sez. III, n.4453/2016).
Ciò vale, a maggior ragione, quando il lungo lasso di tempo richiesto dall’istruttoria non sia imputabile al cittadino, bensì esclusivamente all’Amministrazione, come è avvenuto nel caso di specie.
Applicando i superiori principi alla controversia in esame, infatti, non può non tenersi in considerazione il fatto che l’istanza presentata dalla controinteressata per ottenere le autorizzazioni necessarie all’apertura del proprio chiosco risale al 2020, e dunque tre anni prima dell’introduzione del Regolamento chioschi, la cui applicazione viene oggi invocata dalla ricorrente.
Ed invero, il Comune ha in un primo momento rigettato (nell’anno 2021) l’istanza della controinteressata, erroneamente ritenendo che l’area di ubicazione del chiosco ricadesse all’interno della sede stradale, circostanza poi smentita in sede giurisdizionale, con la sentenza di questo T.A.R. n. 1594/2022 che ha annullato l’atto di diniego, onerando il Comune del riesame dell’istanza.
A seguito di tale pronuncia, l’Amministrazione, nell’agosto 2022, ha indetto una nuova conferenza di servizi per l’acquisizione dei pareri da parte di tutti gli Enti coinvolti.
Infine, nel 2024, ha emesso la determina dirigenziale n. 6/464 con cui è stato rilasciato il provvedimento unico conclusivo di permesso di costruire e concessione del suolo pubblico in favore della controinteressata.
Dalla disamina cronologica dei fatti emerge chiaramente, dunque, come la lunga istruttoria sia dipesa, in primo luogo dall’iniziale abbaglio dell’Amministrazione, e, successivamente all’adozione della citata pronuncia giurisdizionale, dalla necessità di ripetere l’istruttoria e la conferenza di servizi.
Non è stato né allegato, né dedotto alcun fatto riferibile alla sfera di controllo della controinteressata che abbia potuto in qualche modo dar luogo ad un ritardo nell’emanazione del provvedimento conclusivo. Pertanto, l’affidamento da questa riposto sulla possibilità di ottenere l’auspicata autorizzazione deve, a parere del Collegio, considerarsi legittimo e meritevole di tutela, non potendo essere applicato in suo danno il sopravvenuto Regolamento chioschi.
11.2. Per le medesime ragioni si ritiene che l’Amministrazione non fosse tenuta nemmeno a riconvocare la conferenza di servizi dopo l’adozione del Regolamento de quo , con la conseguenza che anche il secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
11.3. Con il terzo motivo e il quarto motivo di ricorso - che si prestano, per affinità, ad essere esaminati congiuntamente - la ricorrente ha censurato il nullaosta paesaggistico rilasciato dalla Soprintendenza in quanto ritenuto sostanzialmente privo di motivazione, al contempo dubitando della compatibilità con il contesto e l’ambiente urbano della struttura-chiosco realizzata dalla controinteressata.
Le censure sono infondate.
È principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui la valutazione di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza è una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile solo sotto il profilo della manifesta irragionevolezza (cfr., ex multis , Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 7/05/2021, n. 406), che va puntualmente allegata e argomentata da chi intende contestarne l’esito. Tale onere non è stato assolto nel caso di specie, posto che le censure mosse avverso il nullaosta dalla ricorrente sono estremamente generiche, facendo leva esclusivamente sull’asserito contrasto tra il contesto liberty della piazza e le caratteristiche moderne della struttura della controinteressata.
Così facendo, tuttavia, la ricorrente mira a sostituire la propria personale valutazione (peraltro, come detto, generica e non adeguatamente supportata da documentazione tecnica, posto che la perizia prodotta in atti si sofferma esclusivamente sulla violazione delle norme del Regolamento chioschi del 2023) a quella ampiamente discrezionale e di natura tecnica dell’organo competente, senza individuarne profili di manifesta illogicità o irragionevolezza.
A fronte della assoluta genericità delle censure, nonché, conseguentemente, della mancata prova di un pregiudizio certo e concreto al paesaggio o all’ambiente urbano, il Collegio ritiene che il nulla osta paesaggistico riferito, peraltro, a struttura di piccole dimensioni, possa considerarsi validamente sorretto dalla succinta motivazione in esso contenuta.
12. In conclusione il ricorso introduttivo è infondato e va rigettato.
13. Conseguentemente, il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata avverso il provvedimento di concessione di suolo pubblico rilasciato in favore della ricorrente - proposto con la formula “ove occorra” e al precipuo fine di scardinare la legittimazione ad agire di quest’ultima - deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto anche della ridotta attività difensiva espletata dall’Amministrazione regionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell’impresa controinteressata e del Comune resistente, che liquida in €. 1.500,00, (euro millecinqucento/00), in favore di ciascuna delle predette parti.
Spese compensate nei rapporti tra la parte ricorrente e l’Amministrazione regionale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del titolare dell’impresa ricorrente, nonché delle denominazioni delle imprese citate nel presente provvedimento.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES NA Barone, Presidente
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
AO NA IZ, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| AO NA IZ | ES NA Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.