TAR Catania, sez. V, sentenza 29/04/2026, n. 1288
TAR
Sentenza 29 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione del Regolamento chioschi

    Il principio del 'tempus regit actum' deve essere coordinato con il mantenimento della congruenza logico-procedimentale. L'istanza della controinteressata risale al 2020, prima dell'introduzione del Regolamento chioschi nel 2023. La lunga istruttoria, dipesa dall'Amministrazione e da un precedente annullamento giurisdizionale, ha legittimato l'affidamento della controinteressata, impedendo l'applicazione retroattiva del nuovo regolamento.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e omessa riconvocazione della conferenza di servizi

    Per le medesime ragioni relative all'applicazione del principio 'tempus regit actum' e alla cristallizzazione del regime normativo al momento dell'avvio del procedimento, non vi era l'obbligo di riconvocare la conferenza di servizi.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e genericità del nulla osta paesaggistico

    La valutazione di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza è discrezionale e sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. Le censure della ricorrente sono generiche, non supportate da documentazione tecnica adeguata, e mirano a sostituire la propria valutazione a quella tecnica dell'organo competente senza individuare profili di illogicità o irragionevolezza. Il nulla osta è considerato validamente sorretto dalla motivazione succinta contenuta, data la natura della struttura.

  • Rigettato
    Violazione art. 9 Cost. e contrasto con il piano paesaggistico

    Le censure sono generiche e non adeguatamente supportate da documentazione tecnica. La ricorrente non ha fornito prova di un pregiudizio certo e concreto al paesaggio o all'ambiente urbano. La valutazione di compatibilità paesaggistica è discrezionale e sindacabile solo per manifesta irragionevolezza.

  • Improcedibile
    Mancanza di servizio igienico e violazione art. 6 Regolamento chioschi

    Il ricorso incidentale è stato proposto 'ove occorra' e al fine di scardinare la legittimazione ad agire della ricorrente. Data la soccombenza della ricorrente nel ricorso principale, il ricorso incidentale è improcedibile per carenza di interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza 29/04/2026, n. 1288
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1288
    Data del deposito : 29 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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