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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/06/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
n. rgvg 19494 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19494 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: domanda congiunta e cumulata di separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. BERNARDO GENOVEFFA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. NUZZO PAOLO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/11/2024 e Parte_1 Controparte_1
premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Ischia il 01/12/2019
- che dalla loro unione non sono nati i figli rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, altresì, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 15.04.2025 svolta nelle modalità dell'udienza cartolare, le parti facevano pervenire note di trattazione scritta con cui le parti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso. Il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. I veicoli Smart For Two targato FV169RT ed il veicolo Nissan Micra FV167RT entrambi intestati alla IG.ra vengano così divisi. Il veicolo Nissan Micra FV167RT viene Controparte_1
assegnato alla IG.ra ed il IG. ha già provveduto a proprie cure e spese a spedire CP_1 Pt_1
lo stesso in Romania consegnandone il possesso alla IG.ra . Il veicolo Smart For Two targato CP_1
FV169RT viene assegnato in via definitiva al IG. il quale provvederà Parte_1 all'aggiornamento della carta di circolazione intestandosi il veicolo e la relativa polizza assicurativa
3. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Giacchè con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo la domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett b) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando sulla domanda:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n. 20, parte I, Serie, reg. Atti Matrimonio anno 2019); Controparte_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) spese di lite al definitivo;
f) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 18/04/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino