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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/08/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 432/2020
TRA
nata a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta mandato in atti, E_ dagli avv.ti Massimiliano De Matteo e Raffaele Pannone, elettivamente domiciliata in Alvignano alla
Via Trento n. 15/2 presso lo studio dell'avv. Massimiliano De Matteo
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], titolare dell'omonima ditta individuale, _1 rapp.to e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Michela Visone, presso cui elettivamente domicilia in Alife alla Piazza Termini n. 3
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato – differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 22.01.2020 parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva: di aver prestato lavoro subordinato alle dipendenze della resistente Ditta Individuale dal
01.10.2018 al 30.09.2019, sebbene il rapporto di lavoro sia stato formalizzato soltanto in data
19.02.2019 con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale per sei ore settimanali, con mansioni di aiuto commessa ed inquadramento contrattuale nel livello 5 del CCNL Confcommercio
Terziario Distribuzione e Servizi applicato in azienda;
di aver, di fatto, sempre espletato mansioni afferenti alla gestione dell'attività commerciale inquadrabili nel livello 1 del CCNL applicato, con incarichi di responsabilità anche nei rapporti con i terzi;
di essere stata nello specifico addetta alla gestione di tutto l'esercizio commerciale sito in Alife alla Piazza della Liberazione snc, occupandosi dei rapporti con i fornitori e relativi ordini della merce e sistemazione della stessa, dei rapporti con i consulenti, dei rapporti con i clienti (addetta alle vendite con maneggio di denaro), nonché di ogni attività connessa al regolare svolgimento dell'attività commerciale;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: nel periodo da ottobre 2018 a giugno 2019, dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle
1 ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 21:00 e la domenica dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 21:00, mentre nel periodo da luglio 2019 a settembre 2019, dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 21:00 e la domenica dalle 19:30 alle 21:00; di non aver goduto di tutte le ferie spettantegli, né di alcuna indennità sostitutiva. Tanto premesso, lamentava di aver percepito una retribuzione del tutto inadeguata alle mansioni effettivamente svolte ed al corretto inquadramento contrattuale e di non aver percepito alcunché a titolo di lavoro straordinario, né a titolo di 13ma e 14ma, né per indennità sostitutiva di ferie e per indennità per maneggio denaro, né a titolo di TFR. Concludeva, pertanto, chiedendo di: “
1. accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro de quo si è svolto con le modalità indicate nel presente atto;
2. accertare e dichiarare che la ricorrente, ha sempre svolto mansioni inquadrabili nel livello 1 contrattuale di cui al CCNL Confcommercio –
Terziario – Distribuzione e Servizi applicato in azienda, e conseguentemente, accertare e dichiarare
l'illegittimità dell'inquadramento contrattuale;
3. conseguentemente condannare il sig. _1
, nato il [...], a [...], codice fiscale ,
[...] CodiceFiscale_1 titolare dell'omonima Ditta Individuale con sede in Alife (Ce), alla Piazza della Liberazione snc, pec:
, al pagamento in favore della ricorrente e per le causali espresse della Email_1 complessiva somma di €. 36.975,31 (Trentaseimilanove - centosettantacinque/31), ovvero della diversa somma che sarà provata e precisata in corso di causa o che il Giudicante riterrà dovuta per
i titoli menzionati anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione;
4. determinare, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme dovute alla ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione del valore del suo credito, condannando la datrice al pagamento in suo favore delle relative somme;
5. Vinte le spese e compensi professionali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario”.
Si costituiva in giudizio il resistente , quale titolare dell'omonima ditta individuale _1 deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare, negava la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato nella fase precedente la formalizzazione evidenziando che tra le parti era intercorso al tempo una relazione sentimentale. Deduceva che la ricorrente non aveva mai prestato attività lavorativa in regime di subordinazione, ma ella era spesso presente nei locali aziendali a causa della morbosa e possessiva gelosia, pertanto, al fine di giustificare la propria presenza continua nella parafarmacia prestava attività lavorativa volontariamente ed a titolo gratuito.
Precisava che la formalizzazione del rapporto di lavoro si sarebbe resa necessaria a seguito di un intervento di controllo operato dalla Guardia di Finanzia in data 19.11.2020 e dietro insistenza della stessa ricorrente. Rappresentava, altresì, che la ricorrente si approcciava in modo maleducato sia con la clientela che con la famiglia del resistente causandogli una serie di danni economici nonché danno morale e di immagine. Chiedeva, pertanto, in via principale rigettarsi le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un credito di esso resistente nei confronti della ricorrente, nella misura di Euro 83.277,68, o nella diversa misura accertata in giudizio per le causali enunciate e, per l'effetto la condanna al pagamento
2 in suo favore della somma di euro 83.277,68, con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo. Vinte le spese con attribuzione.
In sede di memoria di replica alla riconvenzionale, la ricorrente eccepiva l'inammissibilità della suddetta domanda stante la tardività della costituzione di parte resistente, oltreché in quanto sfornita di prova.
Ammessa ed espletata la prova orale, lette le note di trattazione in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
*****
La domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente chiedeva, preliminarmente, l'accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato svolto secondo le modalità dedotte nell'atto introduttivo, precisando di aver intrapreso l'attività lavorativa alle dipendenze del resistente prima del formale inquadramento
(ovvero ad ottobre del 2018 e non già a febbraio 2019), espletando mansioni sussumibili in un livello superiore e con orari di lavoro sostanzialmente full-time comprensivi anche del sabato e della domenica.
Parte resistente contesta l'esistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato in data antecedente, giustificando la presenza della ricorrente presso l'esercizio diversamente e, segnatamente, per la presenza di una relazione sentimentale tra le parti con conseguente contestazione delle mansioni superiori e qualsivoglia differenza retributiva.
Ebbene, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, nel caso di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, spetta al lavoratore che agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.
quindi, sulla lavoratrice, odierna ricorrente, l'onere di fornire la prova della intercorrenza di CP_2 un rapporto di lavoro con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso ed in particolare la dimostrazione della soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa, così come disposto dall' art.2094
c.c.
In base all'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole imposte dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106 c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi
3 collaboratori dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex multis, Cass., sez. lav., 09/03/2009, n. 5645; Cass., sez. lav., 24/02/2006, n. 4171).
Pochi dubbi sussistono qualora la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concretizzi nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo - nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione - quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde (cfr. tra le altre, Cass, sez. lav.,
08/02/2010, n. 2728; Cass., sez. lav., 27/02/2007, n. 4500) .
Ed anche quando la prestazione dedotta in contratto sia elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione ed il criterio di qualificazione rappresentato dall'esistenza del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti significativo, occorre fare riferimento ai criteri sussidiari (Cass. lav. 5/5/2004, n. 8569).
Evidentemente, l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del
“tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello
4 straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
Tutto quanto premesso, osserva la giudicante come il criterio di risoluzione della presente controversia vada ricercato nel principio della ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697
c.c., in base al quale grava sull'attore la prova dei fatti costitutivi della pretesa i quali, per non essere stati implicitamente o esplicitamente ammessi dalla controparte, devono ritenersi contestati, e che consistono principalmente nella sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato, nonché nello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto, e nell'applicabilità in via diretta del ccnl indicato, ai fini del diritto agli istituti retributivi non aventi un fondamento legale.
Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto.
Con l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice. Infatti, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr., in tal senso,
Cass., sez. lav., 28/09/2006, n. 21028).
Ciò posto, e, venendo al caso di specie, valutando i dati conoscitivi forniti dalla prova testimoniale assunta deve concludersi per l'assenza di sufficienti elementi istruttori a sostegno della tesi sostenuta dalla ricorrente.
Ed invero la teste di parte ricorrente, per quanto qui rileva, dichiarava: “Sono Testimone_1 amica della ricorrente. Attualmente sono barista presso un bar di Alvignano denominato Caseificio
Ponticorvo mentre in precedenza lavoravo presso la PE PE di . Non ho mai Persona_1 lavorato per il resistente. Ho lavorato per la PE PE dal 2016 al 2022 e disimpegnavo mansioni di barista. Lavoravo su turni con due giorni di riposo secondo i seguenti orari 6-14 e 14-22. La PE
PE è sita in Dragoni sulla strada verso Caianello. Conosco la ricorrente dal 2009. Ricordo che era una cliente del bar ad Alife dove lavoravo. Ricordo che la ricorrente ha lavorato per la farmacia del resistente sita in Alife. Mi recavo lì per acquistare i farmaci per mia suocera. Capitava che mi recassi lì con una frequenza varia di due-tre-quattro volte a settimana. Ricordo di averla sempre vista quando sono andata e oltre lei vi era anche il signor . Mi trattenevo il tempo di _1 scambiare qualche chiacchiera ed acquistare i prodotti. Ricordo che vi ha lavorato per circa un anno se non erro ha iniziato a lavorare ad ottobre. Ricordo che qualche volta sono andata anche di domenica ma non saprei dire la frequenza. Mia suocera abita ad una distanza di circa ½ km dalla
5 parafarmacia. Ricordo che entrambi erano alla cassa. Non so perché il rapporto di lavoro della ricorrente sia cessato. Non conosco la IG . So che la ricorrente ed il Testimone_2 _1 avevano una relazione sentimentale. So che la ricorrente in precedenza era geometra ma non ricordo dove. Non so se continuò a disimpegnare tale attività quando iniziò a lavorare per il Non so _1 se ci furono controlli da parte della guardia di Finanza”.
L'altro teste di parte ricorrente, legato alla stessa anche da un rapporto di affinità, il signor ER
, per quanto qui rileva, dichiarava “Sono ingegnere. La ricorrente è la cugina di mia moglie.
[...]
Abitiamo entrambi ad Alife ma non siamo vicini. Sono libero professionista. Ho visto la ricorrente nella parafarmacia del resistente se non erro 4 anni fa circa. Preciso che l'ho vista all'interno della parafarmacia circa un anno. Voglio precisare che mi è capitato di vederla sia perché mi recavo lì quando avevo necessità di comprare sia perché la parafarmacia è sita difronte al Comune dove mi recavo per le pratiche che seguivo. Sono stato all'interno della parafarmacia circa 5-6 volte nel corso di un anno. Ricordo che oltre la ricorrente vi era il dottore non mi è capitato di veder _1 altre persone. Mi capitava di vederla sia di mattina che di pomeriggio. Non so quanto guadagnasse.
Non mi ricordo se ho frequentato il negozio di sabato o di domenica ma è probabile che lo abbia fatto. Ricordo che il negozio apriva verso le 8,00-8,30 e chiudeva intorno alle 20,00 senza pausa per il pranzo anche se non ricordo bene il periodo. So che tra le parti vi era una frequentazione ma non so a che titolo. Dopo che la ricorrente non vi ha più lavorato non mi è mai più capitato di entrare all'interno. Mi è capitato di vedere l'esercizio sempre aperto nei mesi di luglio ed agosto. Mi è capitato di vedere che il le dicesse di prendere dei medicinali. Alla cassa generalmente vedevo _1
Mi sembra di non aver mai visto altre dipendenti. So che è consigliera comunale e se non erro _1 lo era anche nel 2018. So che la ricorrente era iscritta all'albo dei geometri ma non conosco le ragioni della cancellazione. Non mi è mai capitato di assistere a controlli degli organi ispettivi all'interno della . Non mi è mai capitato di assistere a contrasti tra i due. Escludo che Parte_2 nella parafarmacia ci fosse uno spazio adibito a studio tecnico stante le piccole dimensioni del locale.
Non abbiamo mai seguito pratiche insieme”
L'ultimo teste di parte ricorrente, signor , per quanto qui rileva dichiarava “ Sono Testimone_3 un collaboratore scolastico, lavoro in Lombardia a Milano dal 2021. In precedenza ero dipendente di un'azienda privata. In precedenza lavoravo ad Alife per la società De Martinis verniciature. Non ho rapporti di parentela con la ricorrente. Conosco il resistente quale titolare della farmacia.
Conosco la ricorrente in quanto l'ho vista lavorare all'interno della farmacia. Preciso che mi recavo in farmacia un paio di volte al mese. Ci andavo generalmente di pomeriggio, non ricordo con precisione l'orario. Ricordo di averla vista per un anno. Non ricordo se prima della ricorrente vi fossero altre addette. Attualmente c'è una ragazza, di cui non conosco il nome, e non ricordo se era la stessa di quando la ricorrente è andata via. Nulla so in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente. Quando sono andato mi è capitato di vedere sempre la ricorrente con il resistente e la ricorrente era alla cassa. Preciso che servivano al banco entrambi. La farmacia si trova in piazza ad Alife difronte al Comune. La vedevo aperta sia il sabato che la domenica mattina.
6 Non ricordo se mi sono recato all'interno in quei giorni ma, passando, l'ho vista aperta. Quando lavoravo ad Alife terminavo di lavorare alle 16,30-17. Non mi è capitato di vedere la ricorrente altrove dopo la farmacia. Non so se la ricorrente avesse qualche qualifica, ricordo che indossava il camice bianco ma non ricordo nulla in petto.”
I testimoni di parte ricorrente, con dichiarazioni del tutto sovrapponibili, hanno confermato la presenza della ricorrente all'interno della parafarmacia e la circostanza che la stessa fosse intenta al lavoro;
taluni hanno anche confermato l'esistenza di una relazione sentimentale con il ricorrente (teste e la circostanza che fosse consigliera comunale (teste , peraltro affine della Tes_1 Per_2 ricorrente), tutti, sostanzialmente, sono stati frequentatori occasionali e saltuari della farmacia
( si è recato 5-6 volte in totale, riferisce di essersi recato un paio di volte in un Per_2 Tes_3 mese). Nessuno dei testimoni è in grado di delimitare diacronicamene la prestazione e anche lo stesso orario di lavoro;
solo la teste riferisce il possibile inizio nel mese di ottobre ma la Tes_1 circostanza che non abbia visto altri dipendenti neutralizza l'attendibilità della dichiarazione in quanto nel mese di ottobre presso la vi lavorava, con regolare contratto di lavoro, altra Parte_2 dipendente tale IG Tes_2
E' evidente che l'incontestata relazione sentimentale tra le parti e la saltuarietà della frequenza dei testimoni non può costituire una piattaforma probatoria stabile per la ricostruzione probatoria operata dalla ricorrente. Anzi, le dichiarazioni rese dai testimoni di parte ricorrente, lungi dal costituire il fondamento per la retrodatazione della prestazione sono del tutto compatibili, anche in assenza di contestazioni circa la presenza di un legame affettivo e dello svolgimento dell'incarico istituzionale di consigliera comunale, oltre che di libero professionista per avallare la ricostruzione alternativa offerta da parte resistente.
Del resto non può attribuirsi alcun valore fondante la pretesa, contrariamente a quanto assunto nelle note di discussione, alla scrittura depositata dallo stesso resistente che, redatta all'indomani dell'accesso da parte dei militari della Guardia di Finanza, ben può giustificarsi per legittimare la presenza della ricorrente nella parafarmacia;
del resto la stessa non ha mai precisato la compatibilità/incompatibilità dell'opera prestata rispetto all'incarico politico assunto.
A diverse conclusioni non può giungersi esaminando le dichiarazioni dei testimoni indotti da parte resistente.
In particolare la teste , escussa al riguardo, per quanto qui rileva dichiarava: “Sono Testimone_4 badante. Mia IG è fidanzata con il fratello del dott. da circa 5 anni. Abito a Gioia a circa 5 _1 km dalla parafarmacia sita ad Alife. Conosco la IG che è uscita prima precisamente la ricorrente. Conosco la ricorrente in quanto in occasione delle feste era con il resistente in quanto tra
i due vi era una relazione sentimentale. La relazione è durata un anno. Sono anche cliente della parafarmacia. Quando le parti erano legata dalla relazione sentimentale ho sempre visto la ricorrente che era sempre presente in parafarmacia. Preciso che prima non conoscevo la ricorrente.
Conosco e e ricordo che lavoravano per il non ricordo Testimone_5 Testimone_2 _1 se prima che arrivasse la . Non so dire con precisione se le due abbiano lavorato o meno E_
7 in contemporanea. So che la ricorrente era una geometra, tanto posso riferire in quanto fu mio marito
a dirmelo. Se non erro la ricorrente è stata per circa tutto il 2019 presso la parafarmacia. Presumo che il rapporto di lavoro sia cessato in quanto il ha allontanato la IG perché non era _1 garbata con i clienti. In un'occasione è capitato in mia presenza che lei mettesse alla porta una ragazza”.
Le dichiarazioni, del tutto generiche, confermano l'assunto del resistente e non forniscono elementi utili alla costruzione della piattaforma probatoria della ricorrente sulla quale grava l'onere probatorio.
L'altra teste, dipendente del resistente per quanto qui rileva, dichiarava: “Sono Testimone_5 una studentessa. Ho lavorato per il resistente dal mese di aprile sino ad ottobre del 2018 presso la parafarmacia sita in Alife. Ero regolarizzata. Ho smesso di lavorare a seguito di dimissioni. Ero
l'unica dipendente del Ricordo che il resistente era presente. Conosco la ricorrente in quanto _1 era sempre presente nella parafarmacia allorquando vi ero io. So che era legata al resistente da una relazione sentimentale. Ricordo che lei aiutava sia me che con gli scarichi e la sistemazione. _1
So che c'è un'altra stanza nella parafarmacia ma che io sappia non era adibita a studio tecnico della ricorrente, almeno quando io ero presente. Se non erro la ricorrente ha incarichi presso il consiglio comunale. Non ricordo con precisione gli orari se non erro 8,30 sino alle 20,00 senza pausa pranzo.
Avevo un contratto che prevedeva due giorni a settimana dalle 8,00 sino alle 12,00 e quando non potevo andavo di pomeriggio. Vedevo sempre la ricorrente. Non ci sono mai stati contrasti con la ricorrente perché caratterialmente evito lo scontro. Sono ritornata in parafarmacia come cliente dopo luglio 2019. Non ricordo se ho rivisto lì la ricorrente. In paese parlando mi è capitato di sentire lamentele di donne che non si erano più recate in parafarmacia per dissidi con la ricorrente. Non ricordo quanto tempo dopo sia arrivata la ricorrente, io ho iniziato a lavorare nel momento in cui è stata aperta la parafarmacia.”
La dichiarazione, parimenti, è influente ai fini della prova della subordinazione.
La teste di parte resistente, IG , madre del resistente, per quanto qui rileva Testimone_6 dichiarava: “Sono maestra. Ho insegnato sino al periodo del Covid. Ero maestra alle elementari di scuola pubblica. Sono la mamma del resistente. Ho conosciuto la ricorrente nella parafarmacia di cui è titolare mio figlio. So che era consigliera presso il comune di Alife, all'inizio frequentava la parafarmacia per amicizia e poi ha intrattenuto una relazione sentimentale con mio figlio. So che la relazione è durata da quasi inizio dell'apertura della parafarmacia cioè luglio/agosto 2018 sino alla fine del 2019 più o meno settembre. Mio figlio all'epoca viveva da solo. Frequento la parafarmacia con cadenza quotidiana. Dopo la fine della relazione non ho più visto la ricorrente all'interno della parafarmacia. Ricordo, invece, sempre la sua presenza quando era insieme a mio figlio. Mi è capitato di vederla che parlava con i clienti, li serviva, si arrabbiava. La parafarmacia è aperta dal lunedì al sabato dalle 8,15 sino alle 21,00 senza chiusura mentre la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle
21. Mi recavo lì quando capitava ed ho sempre visto la ricorrente. So che mio figlio ha cessato la relazione a causa della sua gelosia. So che mio figlio aveva due dipendenti e Testimone_5
se non erro. Ricordo che le due hanno lavorato in periodi diversi. Mentre la Persona_3
8 è andata via perché ha trovato altro impiego la perchè ebbe dei contrasti con la Tes_5 Tes_2
. E' capitato anche che io assistessi a tali contrasti. Per quanto ne sappia la E_ E_ era geometra. Non so se aveva uno studio. Non ricordo se hanno coabitato durante la relazione.
Ricordo che mio figlio ebbe un accesso della guardia di finanza nel mese di novembre. Ero presente, erano presenti sicuramente la ma non ricordo la presenza di altri. Ricordo e confermo la E_ circostanza di cui al capo h). Ho assistito ad una riduzione della clientela durante a presenza della ricorrente. Preciso che io emo figlio abbiamo il conto della farmacia cointestato. Voglio precisare che non ho cointestazione ma ho una delega ad operare in banca in quanto lo aiuto nei pagamenti.”
La deposizione di tale teste, proprio per il rapporto parentale con il resistente non può essere utilizzata dalla giudicante ai fini della costruzione della piattaforma probatoria isolatamente ma solo unitamente ad altri elementi. Essa è, tuttavia, ininfluente, così come quella del teste che, per Testimone_7 quanto qui rileva, ha dichiarato: “Sono in pensione dal 1 novembre 2024, in precedenza sono stato tecnico di laboratorio presso l'università Federico II, facoltà di farmacia. Non ho rapporti di parentela con il resistente ma di amicizia. Se non ricordo male ci siamo conosciuti nel 2007-2008, anzi preciso che era uno studente interno e dopo la laurea che verosimilmente è avvenuta un anno prima di quella di mia IG (che è stata nel 2012), ha frequentato il dottorato di ricerca Per_4 presso l'università e ci vedevamo tutti i giorni sino al 2016-2017 anzi, preciso di non ricordare
l'anno. Dopo che è stato da noi ha lavorato in una farmacia a Fuorigrotta e poi so che ha aperto una parafarmacia dove mi sono recato 2 volte per pochi minuti. Ricordo che era il 2019, una volta sono andato verso le 16,20 e un'altra volta sempre di pomeriggio dopo l'apertura. So che la parafarmacia era sita a pochi mt. dal municipio di Alife. Sono andato nella parafarmacia quando sono andato a funghi, precisamente al ritorno. Abito a Volla in provincia di Napoli. Se non ricordo male era verso gli inizi del mese di febbraio. Se non ricordo male ci ritornai dopo 40 giorni. Quando sono andato oltre il ricorrente vi era una IG molto più grande di lui almeno 10 anni in più. Non ho comprato nulla, mi sono fermato solo per un saluto. Dopo quelle due volte non l'ho più visto ci siamo solo sentiti telefonicamente. Non conosco direttamente la IG , preciso che mia IG E_
(terzogenita di nome ) fu contattata via messanger e telefonicamente dalla Persona_5 E_ che con fare minaccioso le aveva chiesto come conoscesse io lo contattai e gli dissi come _1 aveva osato questa fidanzata contattare mia IG. So che mia IG fu contattata due volte a giugno
e due volte ad ottobre del 2019.”
Orbene osserva la giudicante come la labilità e genericità della piattaforma probatoria circa la retrodatazione del rapporto di lavoro giustificano il rigetto della domanda non solo di accertamento del rapporto di lavoro subordinato per un periodo diverso ma anche di svolgimento della prestazione secondo le modalità dedotte nell'atto introduttivo. La ricorrente deduce di trascorrere tutto il tempo, compreso il fine settimana, in parafarmacia. La circostanza non è stata confermata dai testimoni che si recavano lì saltuariamente e, quelli della cui attendibilità la giudicante non dubita perché estranei ai fatti di causa in quanto non legati da un vincolo parentale diretto ovvero indiretto, hanno dichiarato di restarvi solo per frazioni di ora per gli acquisti e, quindi, in tempo non utile, stante anche l'assoluta
9 saltuarietà della frequentazione, per offrire la prova dello straordinario. Ne consegue, quindi, che non può ritenersi raggiunta la prova del lavoro straordinario asseritamente prestato per mancato assolvimento del relativo onere che, in ordine all'an, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere particolarmente rigoroso. Del resto la giurisprudenza è granitica nel ritenere che “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario “ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr. Cass. n.3714 del 16 febbraio 2009)”. Mutuando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie osserva la giudicante come sia inevitabile che, in presenza di un quadro istruttorio labile per le ragioni innanzi indicate, l'onere probatorio non può ritenersi assolto.
Del resto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dalla giudicante “nel rito del lavoro, l'art. 432 cod. proc. civ., che consente al giudice di liquidare in via equitativa il compenso dovuto al lavoratore subordinato o parasubordinato, non deroga al principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2967 cod. civ., trovando applicazione solo ove il diritto sia certo ma sia impossibile oppure oggettivamente difficile la determinazione della somma dovuta” (cfr. Cass. n. 22115 del 19 ottobre 2009).
L'assenza di prova della prestazione di lavoro straordinario comporta il rigetto di tale domanda, così come quella relativa all'indennità sostitutiva di ferie e permessi perché grava sul lavoratore il relativo onere, nella specie non assolto, non essendovi dichiarazioni specifiche e puntuali sul punto.
Venendo alla domanda di inquadramento superiore la stessa è infondata e deve essere respinta.
Giova precisare che l'art.2103 c.c., per quanto qui rileva, attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo tempo (determinato dalla contrattazione collettiva e, comunque, non superiore a tre mesi), in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri dell'inquadramento, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche il riconoscimento della relativa qualifica, se la diversa attività non sia stata svolta per sostituzione del lavoratore assente.
Antecedente logico-giuridico ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento è, tuttavia, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.09.2010, n. 20272).
Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n.
12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92)”.
10 Secondo il granitico insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 8025/2003) il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
Secondo l'assunto di parte ricorrente le mansioni svolte, essendo comprensive di tutte le attività anche di relazione con terzi e assunzione di responsabilità, dovrebbero determinare il riconoscimento del primo livello di inquadramento e non già il quinto come previsto dal contratto individuale.
Osserva la giudicante come le dichiarazioni, innanzi riportate dei testimoni escussi, abbiano confermato che l'istante svolgeva mansioni di addetta alla vendita, proprie del livello di inquadramento;
non è stata dimostrata, infatti, quell'assunzione di responsabilità, costante, propria del superiore livello da parte della ricorrente, sulla quale grava il relativo onere. Del resto, a fronte di una generica deduzione priva dell'enunciazione della declaratoria di riferimento e delle ragioni per quali le mansioni svolte fossero da sussumersi nel superiore livello di inquadramento manca, altresì, la prova dello svolgimento delle stesse in via prevalente o comunque esclusiva.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, la domanda deve essere integralmente respinta.
Va parimenti respinta la domanda riconvenzionale articolata da parte resistente per presunti danni patrimoniali e non.
Ed invero parte resistente chiede un risarcimento del danno patrimoniale asseritamente pari ad euro
48000,00 per il calo delle vendite collegato all'atteggiamento tenuto dalla ricorrente nelle relazioni con la clientela. Osserva la giudicante come la quantificazione dello stesso si basa su una perizia di parte non verificabile dalla giudicante e, in ordine all' an della pretesa risarcitoria, rileva questo
Tribunale come i fatti siano del tutto sforniti di prova, l'accertamento orale richiesto basandosi, peraltro, su valutazioni non è stato ritenuto ammissibile.
Parimenti è da respingersi la richiesta relativa ai danni per la distruzione delle ricette dei nefropatici, atteso che non è stata fornita la prova orale e tantomeno documentale che la distruzione delle stesse fosse imputabile sicuramente alla ricorrente.
Del tutto priva di pregio perché genericamente formulata e non provata è la richiesta di danno morale e all'immagine.
Alla stregua delle sopraesposte considerazioni, quindi, anche la domanda riconvenzionale deve essere respinta.
Il rigetto del ricorso e della domanda riconvenzionale giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Rigetta la domanda riconvenzionale;
c) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
11 Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 11 agosto 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 432/2020
TRA
nata a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta mandato in atti, E_ dagli avv.ti Massimiliano De Matteo e Raffaele Pannone, elettivamente domiciliata in Alvignano alla
Via Trento n. 15/2 presso lo studio dell'avv. Massimiliano De Matteo
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], titolare dell'omonima ditta individuale, _1 rapp.to e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Michela Visone, presso cui elettivamente domicilia in Alife alla Piazza Termini n. 3
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato – differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 22.01.2020 parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva: di aver prestato lavoro subordinato alle dipendenze della resistente Ditta Individuale dal
01.10.2018 al 30.09.2019, sebbene il rapporto di lavoro sia stato formalizzato soltanto in data
19.02.2019 con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale per sei ore settimanali, con mansioni di aiuto commessa ed inquadramento contrattuale nel livello 5 del CCNL Confcommercio
Terziario Distribuzione e Servizi applicato in azienda;
di aver, di fatto, sempre espletato mansioni afferenti alla gestione dell'attività commerciale inquadrabili nel livello 1 del CCNL applicato, con incarichi di responsabilità anche nei rapporti con i terzi;
di essere stata nello specifico addetta alla gestione di tutto l'esercizio commerciale sito in Alife alla Piazza della Liberazione snc, occupandosi dei rapporti con i fornitori e relativi ordini della merce e sistemazione della stessa, dei rapporti con i consulenti, dei rapporti con i clienti (addetta alle vendite con maneggio di denaro), nonché di ogni attività connessa al regolare svolgimento dell'attività commerciale;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: nel periodo da ottobre 2018 a giugno 2019, dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle
1 ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 21:00 e la domenica dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 21:00, mentre nel periodo da luglio 2019 a settembre 2019, dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 21:00 e la domenica dalle 19:30 alle 21:00; di non aver goduto di tutte le ferie spettantegli, né di alcuna indennità sostitutiva. Tanto premesso, lamentava di aver percepito una retribuzione del tutto inadeguata alle mansioni effettivamente svolte ed al corretto inquadramento contrattuale e di non aver percepito alcunché a titolo di lavoro straordinario, né a titolo di 13ma e 14ma, né per indennità sostitutiva di ferie e per indennità per maneggio denaro, né a titolo di TFR. Concludeva, pertanto, chiedendo di: “
1. accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro de quo si è svolto con le modalità indicate nel presente atto;
2. accertare e dichiarare che la ricorrente, ha sempre svolto mansioni inquadrabili nel livello 1 contrattuale di cui al CCNL Confcommercio –
Terziario – Distribuzione e Servizi applicato in azienda, e conseguentemente, accertare e dichiarare
l'illegittimità dell'inquadramento contrattuale;
3. conseguentemente condannare il sig. _1
, nato il [...], a [...], codice fiscale ,
[...] CodiceFiscale_1 titolare dell'omonima Ditta Individuale con sede in Alife (Ce), alla Piazza della Liberazione snc, pec:
, al pagamento in favore della ricorrente e per le causali espresse della Email_1 complessiva somma di €. 36.975,31 (Trentaseimilanove - centosettantacinque/31), ovvero della diversa somma che sarà provata e precisata in corso di causa o che il Giudicante riterrà dovuta per
i titoli menzionati anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione;
4. determinare, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme dovute alla ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione del valore del suo credito, condannando la datrice al pagamento in suo favore delle relative somme;
5. Vinte le spese e compensi professionali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario”.
Si costituiva in giudizio il resistente , quale titolare dell'omonima ditta individuale _1 deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare, negava la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato nella fase precedente la formalizzazione evidenziando che tra le parti era intercorso al tempo una relazione sentimentale. Deduceva che la ricorrente non aveva mai prestato attività lavorativa in regime di subordinazione, ma ella era spesso presente nei locali aziendali a causa della morbosa e possessiva gelosia, pertanto, al fine di giustificare la propria presenza continua nella parafarmacia prestava attività lavorativa volontariamente ed a titolo gratuito.
Precisava che la formalizzazione del rapporto di lavoro si sarebbe resa necessaria a seguito di un intervento di controllo operato dalla Guardia di Finanzia in data 19.11.2020 e dietro insistenza della stessa ricorrente. Rappresentava, altresì, che la ricorrente si approcciava in modo maleducato sia con la clientela che con la famiglia del resistente causandogli una serie di danni economici nonché danno morale e di immagine. Chiedeva, pertanto, in via principale rigettarsi le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un credito di esso resistente nei confronti della ricorrente, nella misura di Euro 83.277,68, o nella diversa misura accertata in giudizio per le causali enunciate e, per l'effetto la condanna al pagamento
2 in suo favore della somma di euro 83.277,68, con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo. Vinte le spese con attribuzione.
In sede di memoria di replica alla riconvenzionale, la ricorrente eccepiva l'inammissibilità della suddetta domanda stante la tardività della costituzione di parte resistente, oltreché in quanto sfornita di prova.
Ammessa ed espletata la prova orale, lette le note di trattazione in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
*****
La domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente chiedeva, preliminarmente, l'accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato svolto secondo le modalità dedotte nell'atto introduttivo, precisando di aver intrapreso l'attività lavorativa alle dipendenze del resistente prima del formale inquadramento
(ovvero ad ottobre del 2018 e non già a febbraio 2019), espletando mansioni sussumibili in un livello superiore e con orari di lavoro sostanzialmente full-time comprensivi anche del sabato e della domenica.
Parte resistente contesta l'esistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato in data antecedente, giustificando la presenza della ricorrente presso l'esercizio diversamente e, segnatamente, per la presenza di una relazione sentimentale tra le parti con conseguente contestazione delle mansioni superiori e qualsivoglia differenza retributiva.
Ebbene, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, nel caso di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, spetta al lavoratore che agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.
quindi, sulla lavoratrice, odierna ricorrente, l'onere di fornire la prova della intercorrenza di CP_2 un rapporto di lavoro con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso ed in particolare la dimostrazione della soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa, così come disposto dall' art.2094
c.c.
In base all'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole imposte dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106 c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi
3 collaboratori dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex multis, Cass., sez. lav., 09/03/2009, n. 5645; Cass., sez. lav., 24/02/2006, n. 4171).
Pochi dubbi sussistono qualora la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concretizzi nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo - nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione - quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde (cfr. tra le altre, Cass, sez. lav.,
08/02/2010, n. 2728; Cass., sez. lav., 27/02/2007, n. 4500) .
Ed anche quando la prestazione dedotta in contratto sia elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione ed il criterio di qualificazione rappresentato dall'esistenza del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti significativo, occorre fare riferimento ai criteri sussidiari (Cass. lav. 5/5/2004, n. 8569).
Evidentemente, l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del
“tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello
4 straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
Tutto quanto premesso, osserva la giudicante come il criterio di risoluzione della presente controversia vada ricercato nel principio della ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697
c.c., in base al quale grava sull'attore la prova dei fatti costitutivi della pretesa i quali, per non essere stati implicitamente o esplicitamente ammessi dalla controparte, devono ritenersi contestati, e che consistono principalmente nella sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato, nonché nello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto, e nell'applicabilità in via diretta del ccnl indicato, ai fini del diritto agli istituti retributivi non aventi un fondamento legale.
Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto.
Con l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice. Infatti, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr., in tal senso,
Cass., sez. lav., 28/09/2006, n. 21028).
Ciò posto, e, venendo al caso di specie, valutando i dati conoscitivi forniti dalla prova testimoniale assunta deve concludersi per l'assenza di sufficienti elementi istruttori a sostegno della tesi sostenuta dalla ricorrente.
Ed invero la teste di parte ricorrente, per quanto qui rileva, dichiarava: “Sono Testimone_1 amica della ricorrente. Attualmente sono barista presso un bar di Alvignano denominato Caseificio
Ponticorvo mentre in precedenza lavoravo presso la PE PE di . Non ho mai Persona_1 lavorato per il resistente. Ho lavorato per la PE PE dal 2016 al 2022 e disimpegnavo mansioni di barista. Lavoravo su turni con due giorni di riposo secondo i seguenti orari 6-14 e 14-22. La PE
PE è sita in Dragoni sulla strada verso Caianello. Conosco la ricorrente dal 2009. Ricordo che era una cliente del bar ad Alife dove lavoravo. Ricordo che la ricorrente ha lavorato per la farmacia del resistente sita in Alife. Mi recavo lì per acquistare i farmaci per mia suocera. Capitava che mi recassi lì con una frequenza varia di due-tre-quattro volte a settimana. Ricordo di averla sempre vista quando sono andata e oltre lei vi era anche il signor . Mi trattenevo il tempo di _1 scambiare qualche chiacchiera ed acquistare i prodotti. Ricordo che vi ha lavorato per circa un anno se non erro ha iniziato a lavorare ad ottobre. Ricordo che qualche volta sono andata anche di domenica ma non saprei dire la frequenza. Mia suocera abita ad una distanza di circa ½ km dalla
5 parafarmacia. Ricordo che entrambi erano alla cassa. Non so perché il rapporto di lavoro della ricorrente sia cessato. Non conosco la IG . So che la ricorrente ed il Testimone_2 _1 avevano una relazione sentimentale. So che la ricorrente in precedenza era geometra ma non ricordo dove. Non so se continuò a disimpegnare tale attività quando iniziò a lavorare per il Non so _1 se ci furono controlli da parte della guardia di Finanza”.
L'altro teste di parte ricorrente, legato alla stessa anche da un rapporto di affinità, il signor ER
, per quanto qui rileva, dichiarava “Sono ingegnere. La ricorrente è la cugina di mia moglie.
[...]
Abitiamo entrambi ad Alife ma non siamo vicini. Sono libero professionista. Ho visto la ricorrente nella parafarmacia del resistente se non erro 4 anni fa circa. Preciso che l'ho vista all'interno della parafarmacia circa un anno. Voglio precisare che mi è capitato di vederla sia perché mi recavo lì quando avevo necessità di comprare sia perché la parafarmacia è sita difronte al Comune dove mi recavo per le pratiche che seguivo. Sono stato all'interno della parafarmacia circa 5-6 volte nel corso di un anno. Ricordo che oltre la ricorrente vi era il dottore non mi è capitato di veder _1 altre persone. Mi capitava di vederla sia di mattina che di pomeriggio. Non so quanto guadagnasse.
Non mi ricordo se ho frequentato il negozio di sabato o di domenica ma è probabile che lo abbia fatto. Ricordo che il negozio apriva verso le 8,00-8,30 e chiudeva intorno alle 20,00 senza pausa per il pranzo anche se non ricordo bene il periodo. So che tra le parti vi era una frequentazione ma non so a che titolo. Dopo che la ricorrente non vi ha più lavorato non mi è mai più capitato di entrare all'interno. Mi è capitato di vedere l'esercizio sempre aperto nei mesi di luglio ed agosto. Mi è capitato di vedere che il le dicesse di prendere dei medicinali. Alla cassa generalmente vedevo _1
Mi sembra di non aver mai visto altre dipendenti. So che è consigliera comunale e se non erro _1 lo era anche nel 2018. So che la ricorrente era iscritta all'albo dei geometri ma non conosco le ragioni della cancellazione. Non mi è mai capitato di assistere a controlli degli organi ispettivi all'interno della . Non mi è mai capitato di assistere a contrasti tra i due. Escludo che Parte_2 nella parafarmacia ci fosse uno spazio adibito a studio tecnico stante le piccole dimensioni del locale.
Non abbiamo mai seguito pratiche insieme”
L'ultimo teste di parte ricorrente, signor , per quanto qui rileva dichiarava “ Sono Testimone_3 un collaboratore scolastico, lavoro in Lombardia a Milano dal 2021. In precedenza ero dipendente di un'azienda privata. In precedenza lavoravo ad Alife per la società De Martinis verniciature. Non ho rapporti di parentela con la ricorrente. Conosco il resistente quale titolare della farmacia.
Conosco la ricorrente in quanto l'ho vista lavorare all'interno della farmacia. Preciso che mi recavo in farmacia un paio di volte al mese. Ci andavo generalmente di pomeriggio, non ricordo con precisione l'orario. Ricordo di averla vista per un anno. Non ricordo se prima della ricorrente vi fossero altre addette. Attualmente c'è una ragazza, di cui non conosco il nome, e non ricordo se era la stessa di quando la ricorrente è andata via. Nulla so in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente. Quando sono andato mi è capitato di vedere sempre la ricorrente con il resistente e la ricorrente era alla cassa. Preciso che servivano al banco entrambi. La farmacia si trova in piazza ad Alife difronte al Comune. La vedevo aperta sia il sabato che la domenica mattina.
6 Non ricordo se mi sono recato all'interno in quei giorni ma, passando, l'ho vista aperta. Quando lavoravo ad Alife terminavo di lavorare alle 16,30-17. Non mi è capitato di vedere la ricorrente altrove dopo la farmacia. Non so se la ricorrente avesse qualche qualifica, ricordo che indossava il camice bianco ma non ricordo nulla in petto.”
I testimoni di parte ricorrente, con dichiarazioni del tutto sovrapponibili, hanno confermato la presenza della ricorrente all'interno della parafarmacia e la circostanza che la stessa fosse intenta al lavoro;
taluni hanno anche confermato l'esistenza di una relazione sentimentale con il ricorrente (teste e la circostanza che fosse consigliera comunale (teste , peraltro affine della Tes_1 Per_2 ricorrente), tutti, sostanzialmente, sono stati frequentatori occasionali e saltuari della farmacia
( si è recato 5-6 volte in totale, riferisce di essersi recato un paio di volte in un Per_2 Tes_3 mese). Nessuno dei testimoni è in grado di delimitare diacronicamene la prestazione e anche lo stesso orario di lavoro;
solo la teste riferisce il possibile inizio nel mese di ottobre ma la Tes_1 circostanza che non abbia visto altri dipendenti neutralizza l'attendibilità della dichiarazione in quanto nel mese di ottobre presso la vi lavorava, con regolare contratto di lavoro, altra Parte_2 dipendente tale IG Tes_2
E' evidente che l'incontestata relazione sentimentale tra le parti e la saltuarietà della frequenza dei testimoni non può costituire una piattaforma probatoria stabile per la ricostruzione probatoria operata dalla ricorrente. Anzi, le dichiarazioni rese dai testimoni di parte ricorrente, lungi dal costituire il fondamento per la retrodatazione della prestazione sono del tutto compatibili, anche in assenza di contestazioni circa la presenza di un legame affettivo e dello svolgimento dell'incarico istituzionale di consigliera comunale, oltre che di libero professionista per avallare la ricostruzione alternativa offerta da parte resistente.
Del resto non può attribuirsi alcun valore fondante la pretesa, contrariamente a quanto assunto nelle note di discussione, alla scrittura depositata dallo stesso resistente che, redatta all'indomani dell'accesso da parte dei militari della Guardia di Finanza, ben può giustificarsi per legittimare la presenza della ricorrente nella parafarmacia;
del resto la stessa non ha mai precisato la compatibilità/incompatibilità dell'opera prestata rispetto all'incarico politico assunto.
A diverse conclusioni non può giungersi esaminando le dichiarazioni dei testimoni indotti da parte resistente.
In particolare la teste , escussa al riguardo, per quanto qui rileva dichiarava: “Sono Testimone_4 badante. Mia IG è fidanzata con il fratello del dott. da circa 5 anni. Abito a Gioia a circa 5 _1 km dalla parafarmacia sita ad Alife. Conosco la IG che è uscita prima precisamente la ricorrente. Conosco la ricorrente in quanto in occasione delle feste era con il resistente in quanto tra
i due vi era una relazione sentimentale. La relazione è durata un anno. Sono anche cliente della parafarmacia. Quando le parti erano legata dalla relazione sentimentale ho sempre visto la ricorrente che era sempre presente in parafarmacia. Preciso che prima non conoscevo la ricorrente.
Conosco e e ricordo che lavoravano per il non ricordo Testimone_5 Testimone_2 _1 se prima che arrivasse la . Non so dire con precisione se le due abbiano lavorato o meno E_
7 in contemporanea. So che la ricorrente era una geometra, tanto posso riferire in quanto fu mio marito
a dirmelo. Se non erro la ricorrente è stata per circa tutto il 2019 presso la parafarmacia. Presumo che il rapporto di lavoro sia cessato in quanto il ha allontanato la IG perché non era _1 garbata con i clienti. In un'occasione è capitato in mia presenza che lei mettesse alla porta una ragazza”.
Le dichiarazioni, del tutto generiche, confermano l'assunto del resistente e non forniscono elementi utili alla costruzione della piattaforma probatoria della ricorrente sulla quale grava l'onere probatorio.
L'altra teste, dipendente del resistente per quanto qui rileva, dichiarava: “Sono Testimone_5 una studentessa. Ho lavorato per il resistente dal mese di aprile sino ad ottobre del 2018 presso la parafarmacia sita in Alife. Ero regolarizzata. Ho smesso di lavorare a seguito di dimissioni. Ero
l'unica dipendente del Ricordo che il resistente era presente. Conosco la ricorrente in quanto _1 era sempre presente nella parafarmacia allorquando vi ero io. So che era legata al resistente da una relazione sentimentale. Ricordo che lei aiutava sia me che con gli scarichi e la sistemazione. _1
So che c'è un'altra stanza nella parafarmacia ma che io sappia non era adibita a studio tecnico della ricorrente, almeno quando io ero presente. Se non erro la ricorrente ha incarichi presso il consiglio comunale. Non ricordo con precisione gli orari se non erro 8,30 sino alle 20,00 senza pausa pranzo.
Avevo un contratto che prevedeva due giorni a settimana dalle 8,00 sino alle 12,00 e quando non potevo andavo di pomeriggio. Vedevo sempre la ricorrente. Non ci sono mai stati contrasti con la ricorrente perché caratterialmente evito lo scontro. Sono ritornata in parafarmacia come cliente dopo luglio 2019. Non ricordo se ho rivisto lì la ricorrente. In paese parlando mi è capitato di sentire lamentele di donne che non si erano più recate in parafarmacia per dissidi con la ricorrente. Non ricordo quanto tempo dopo sia arrivata la ricorrente, io ho iniziato a lavorare nel momento in cui è stata aperta la parafarmacia.”
La dichiarazione, parimenti, è influente ai fini della prova della subordinazione.
La teste di parte resistente, IG , madre del resistente, per quanto qui rileva Testimone_6 dichiarava: “Sono maestra. Ho insegnato sino al periodo del Covid. Ero maestra alle elementari di scuola pubblica. Sono la mamma del resistente. Ho conosciuto la ricorrente nella parafarmacia di cui è titolare mio figlio. So che era consigliera presso il comune di Alife, all'inizio frequentava la parafarmacia per amicizia e poi ha intrattenuto una relazione sentimentale con mio figlio. So che la relazione è durata da quasi inizio dell'apertura della parafarmacia cioè luglio/agosto 2018 sino alla fine del 2019 più o meno settembre. Mio figlio all'epoca viveva da solo. Frequento la parafarmacia con cadenza quotidiana. Dopo la fine della relazione non ho più visto la ricorrente all'interno della parafarmacia. Ricordo, invece, sempre la sua presenza quando era insieme a mio figlio. Mi è capitato di vederla che parlava con i clienti, li serviva, si arrabbiava. La parafarmacia è aperta dal lunedì al sabato dalle 8,15 sino alle 21,00 senza chiusura mentre la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle
21. Mi recavo lì quando capitava ed ho sempre visto la ricorrente. So che mio figlio ha cessato la relazione a causa della sua gelosia. So che mio figlio aveva due dipendenti e Testimone_5
se non erro. Ricordo che le due hanno lavorato in periodi diversi. Mentre la Persona_3
8 è andata via perché ha trovato altro impiego la perchè ebbe dei contrasti con la Tes_5 Tes_2
. E' capitato anche che io assistessi a tali contrasti. Per quanto ne sappia la E_ E_ era geometra. Non so se aveva uno studio. Non ricordo se hanno coabitato durante la relazione.
Ricordo che mio figlio ebbe un accesso della guardia di finanza nel mese di novembre. Ero presente, erano presenti sicuramente la ma non ricordo la presenza di altri. Ricordo e confermo la E_ circostanza di cui al capo h). Ho assistito ad una riduzione della clientela durante a presenza della ricorrente. Preciso che io emo figlio abbiamo il conto della farmacia cointestato. Voglio precisare che non ho cointestazione ma ho una delega ad operare in banca in quanto lo aiuto nei pagamenti.”
La deposizione di tale teste, proprio per il rapporto parentale con il resistente non può essere utilizzata dalla giudicante ai fini della costruzione della piattaforma probatoria isolatamente ma solo unitamente ad altri elementi. Essa è, tuttavia, ininfluente, così come quella del teste che, per Testimone_7 quanto qui rileva, ha dichiarato: “Sono in pensione dal 1 novembre 2024, in precedenza sono stato tecnico di laboratorio presso l'università Federico II, facoltà di farmacia. Non ho rapporti di parentela con il resistente ma di amicizia. Se non ricordo male ci siamo conosciuti nel 2007-2008, anzi preciso che era uno studente interno e dopo la laurea che verosimilmente è avvenuta un anno prima di quella di mia IG (che è stata nel 2012), ha frequentato il dottorato di ricerca Per_4 presso l'università e ci vedevamo tutti i giorni sino al 2016-2017 anzi, preciso di non ricordare
l'anno. Dopo che è stato da noi ha lavorato in una farmacia a Fuorigrotta e poi so che ha aperto una parafarmacia dove mi sono recato 2 volte per pochi minuti. Ricordo che era il 2019, una volta sono andato verso le 16,20 e un'altra volta sempre di pomeriggio dopo l'apertura. So che la parafarmacia era sita a pochi mt. dal municipio di Alife. Sono andato nella parafarmacia quando sono andato a funghi, precisamente al ritorno. Abito a Volla in provincia di Napoli. Se non ricordo male era verso gli inizi del mese di febbraio. Se non ricordo male ci ritornai dopo 40 giorni. Quando sono andato oltre il ricorrente vi era una IG molto più grande di lui almeno 10 anni in più. Non ho comprato nulla, mi sono fermato solo per un saluto. Dopo quelle due volte non l'ho più visto ci siamo solo sentiti telefonicamente. Non conosco direttamente la IG , preciso che mia IG E_
(terzogenita di nome ) fu contattata via messanger e telefonicamente dalla Persona_5 E_ che con fare minaccioso le aveva chiesto come conoscesse io lo contattai e gli dissi come _1 aveva osato questa fidanzata contattare mia IG. So che mia IG fu contattata due volte a giugno
e due volte ad ottobre del 2019.”
Orbene osserva la giudicante come la labilità e genericità della piattaforma probatoria circa la retrodatazione del rapporto di lavoro giustificano il rigetto della domanda non solo di accertamento del rapporto di lavoro subordinato per un periodo diverso ma anche di svolgimento della prestazione secondo le modalità dedotte nell'atto introduttivo. La ricorrente deduce di trascorrere tutto il tempo, compreso il fine settimana, in parafarmacia. La circostanza non è stata confermata dai testimoni che si recavano lì saltuariamente e, quelli della cui attendibilità la giudicante non dubita perché estranei ai fatti di causa in quanto non legati da un vincolo parentale diretto ovvero indiretto, hanno dichiarato di restarvi solo per frazioni di ora per gli acquisti e, quindi, in tempo non utile, stante anche l'assoluta
9 saltuarietà della frequentazione, per offrire la prova dello straordinario. Ne consegue, quindi, che non può ritenersi raggiunta la prova del lavoro straordinario asseritamente prestato per mancato assolvimento del relativo onere che, in ordine all'an, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere particolarmente rigoroso. Del resto la giurisprudenza è granitica nel ritenere che “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario “ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr. Cass. n.3714 del 16 febbraio 2009)”. Mutuando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie osserva la giudicante come sia inevitabile che, in presenza di un quadro istruttorio labile per le ragioni innanzi indicate, l'onere probatorio non può ritenersi assolto.
Del resto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dalla giudicante “nel rito del lavoro, l'art. 432 cod. proc. civ., che consente al giudice di liquidare in via equitativa il compenso dovuto al lavoratore subordinato o parasubordinato, non deroga al principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2967 cod. civ., trovando applicazione solo ove il diritto sia certo ma sia impossibile oppure oggettivamente difficile la determinazione della somma dovuta” (cfr. Cass. n. 22115 del 19 ottobre 2009).
L'assenza di prova della prestazione di lavoro straordinario comporta il rigetto di tale domanda, così come quella relativa all'indennità sostitutiva di ferie e permessi perché grava sul lavoratore il relativo onere, nella specie non assolto, non essendovi dichiarazioni specifiche e puntuali sul punto.
Venendo alla domanda di inquadramento superiore la stessa è infondata e deve essere respinta.
Giova precisare che l'art.2103 c.c., per quanto qui rileva, attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo tempo (determinato dalla contrattazione collettiva e, comunque, non superiore a tre mesi), in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri dell'inquadramento, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche il riconoscimento della relativa qualifica, se la diversa attività non sia stata svolta per sostituzione del lavoratore assente.
Antecedente logico-giuridico ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento è, tuttavia, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.09.2010, n. 20272).
Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n.
12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92)”.
10 Secondo il granitico insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 8025/2003) il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
Secondo l'assunto di parte ricorrente le mansioni svolte, essendo comprensive di tutte le attività anche di relazione con terzi e assunzione di responsabilità, dovrebbero determinare il riconoscimento del primo livello di inquadramento e non già il quinto come previsto dal contratto individuale.
Osserva la giudicante come le dichiarazioni, innanzi riportate dei testimoni escussi, abbiano confermato che l'istante svolgeva mansioni di addetta alla vendita, proprie del livello di inquadramento;
non è stata dimostrata, infatti, quell'assunzione di responsabilità, costante, propria del superiore livello da parte della ricorrente, sulla quale grava il relativo onere. Del resto, a fronte di una generica deduzione priva dell'enunciazione della declaratoria di riferimento e delle ragioni per quali le mansioni svolte fossero da sussumersi nel superiore livello di inquadramento manca, altresì, la prova dello svolgimento delle stesse in via prevalente o comunque esclusiva.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, la domanda deve essere integralmente respinta.
Va parimenti respinta la domanda riconvenzionale articolata da parte resistente per presunti danni patrimoniali e non.
Ed invero parte resistente chiede un risarcimento del danno patrimoniale asseritamente pari ad euro
48000,00 per il calo delle vendite collegato all'atteggiamento tenuto dalla ricorrente nelle relazioni con la clientela. Osserva la giudicante come la quantificazione dello stesso si basa su una perizia di parte non verificabile dalla giudicante e, in ordine all' an della pretesa risarcitoria, rileva questo
Tribunale come i fatti siano del tutto sforniti di prova, l'accertamento orale richiesto basandosi, peraltro, su valutazioni non è stato ritenuto ammissibile.
Parimenti è da respingersi la richiesta relativa ai danni per la distruzione delle ricette dei nefropatici, atteso che non è stata fornita la prova orale e tantomeno documentale che la distruzione delle stesse fosse imputabile sicuramente alla ricorrente.
Del tutto priva di pregio perché genericamente formulata e non provata è la richiesta di danno morale e all'immagine.
Alla stregua delle sopraesposte considerazioni, quindi, anche la domanda riconvenzionale deve essere respinta.
Il rigetto del ricorso e della domanda riconvenzionale giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Rigetta la domanda riconvenzionale;
c) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
11 Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 11 agosto 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
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