Decreto cautelare 25 ottobre 2025
Sentenza breve 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 27/11/2025, n. 21364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21364 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21364/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12800/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12800 del 2025, proposto dalla società -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice, n. 4;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Roma Capitale, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore di Roma Div. III Cat. 11A del 22 ottobre 2025 notificato in data 23 ottobre 2025, che decreta la cessazione immediata dell'attività abusiva della ricorrente;
in parte qua ossia esclusivamente laddove comporta di fatto anche la chiusura dell'attività legittima e ordina l'affissione di un cartello con la seguente dicitura: “ CHIUSO CON PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE DI ROMA ”;
- della cd. “CNR” del 06/10/2025 della Squadra Operativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai provvedimenti impugnati che possa interpretarsi ostativo all'esercizio dell'attività legittima della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa SI ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Col ricorso all’esame la società -OMISSIS-ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Questore di Roma emesso in data 22 ottobre 2025, notificato in data 23 ottobre 2025, “ in parte qua, ossia esclusivamente laddove comporta di fatto anche la chiusura dell’attività legittima e ordina l’affissione di un cartello con la seguente dicitura: “CHIUSO CON PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE DI ROMA ”.
2. Rappresenta in punto di fatto la ricorrente: di essere titolare di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; di aver posto in essere in data 4 ottobre 2025 un’attività abusiva di intrattenimento danzante; a seguito di contestazione, di aver immediatamente cessato la menzionata attività di intrattenimento danzante; che col provvedimento gravato la Questura, nel disporre la cessazione dell’attività abusivamente svolta, avrebbe imposto, di fatto, con l’apposizione del citato cartello, la chiusura sine die di tutta l’attività svolta, inclusa quella legittimamente autorizzata di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, fino a che la ricorrente non si fosse dotata dell’autorizzazione anche per l’esercizio di trattenimenti danzanti; di non avere alcuna intenzione di richiedere autorizzazioni per lo svolgimento di eventi danzanti; che, recatosi un delegato della società presso la Questura, avrebbe ricevuto conferma della imposta chiusura dell’intero locale, da indicarsi con apposito cartello, tanto che se il locale non fosse stato trovato chiuso, sarebbero stati apposti coattivamente sigilli.
3. In punto di diritto, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento gravato per eccesso di potere, in varie declinazioni, essendo per la sua formulazione perplessa e illogica tale da imporre correttamente la cessazione dell’attività abusiva di intrattenimento danzante ma, di fatto, per effetto dell’apposizione del cartello con scritto che il locale è chiuso, tale da comportare la cessazione di tutta l’attività, anche di quella di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, legittimamente svolta. Il tutto, peraltro, fino a che la società non si sarà dotata di autorizzazione per trattenimenti danzanti, attività che la ricorrente non vuole svolgere.
4. Con decreto presidenziale del -OMISSIS- l’istanza di misure cautelari avanzata ex art. 56 cod. proc. amm., è stata accolta nella misura in cui il provvedimento gravato intendeva ordinare la chiusura sine die dell’intera attività svolta dalla ricorrente nel locale di che trattasi, attività la cui abusività è stata accertata dalla Questura esclusivamente con riferimento alla sola attività di intrattenimento danzante, attività collaterale a quella di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta dalla ricorrente in via principale.
5. In data 29 ottobre 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma per resistere al ricorso.
6. Con memoria depositata in data 5 novembre 2025, la Questura ha eccepito che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, col provvedimento gravato non sarebbe stata imposta l’affissione di alcun cartello fuori dal locale, precisando altresì che l’ordine di cessazione riguarderebbe esclusivamente l’attività non autorizzata di intrattenimento danzante e non anche quella di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti o di ristorazione, che resta – quest’ultima - pienamente consentita nei limiti delle licenze rilasciate alla società ricorrente.
7. Con memoria depositata in data 7 novembre 2025, la ricorrente ha replicato a quanto dedotto dall’Amministrazione resistente, ribadendo la intrinseca illogicità e perplessità del provvedimento gravato.
8. Alla camera di consiglio del 25 novembre 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto nei limiti di seguito esposti.
10. Dalle precisazioni fornite dall’Amministrazione resistente con la memoria depositata in data 5 novembre 2025 risulta definitivamente chiarito che la portata precettiva del provvedimento gravato è riferita alla sola attività di intrattenimento danzante, di cui, a seguito del controllo ispettivo svolto in data 4 ottobre 2025, è stato vietato il suo esercizio in quanto carente delle richieste autorizzazioni di polizia; non anche, dunque, all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esulante l’ambito applicativo del provvedimento questorile e dunque legittima, la cui cessazione è stata impedita dalla sospensione in via cautelare d’urgenza del provvedimento gravato.
11. Come dedotto dalla ricorrente, difatti, dalla formulazione letterale del provvedimento, e in particolare dall’ordine contenuto nel dispositivo di apporre un cartello con la scritta “ CHIUSO CON PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE DI ROMA”, si ricava che la portata precettiva del provvedimento gravato sia riferita a tutta l’attività del locale, ivi inclusa quella di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, legittimamente svolta, e non alla sola attività di intrattenimento danzante, oggetto dell’accertamento della Questura e vietata col decreto gravato in quanto carente delle prescritte autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 80 TULPS.
12. Per quanto sopra, il ricorso risulta fondato, nella misura in cui il provvedimento gravato dispone, con una formulazione che si rivela perplessa e contraddittoria rispetto al contenuto precettivo effettivo dello stesso - il cui perimetro oggettivo è stato chiarito dalla Questura con la memoria del 5 novembre 2025 – con l’apposizione di un cartello riferito alla chiusura di tutto il locale e, dunque, non solo all’attività di intrattenimento danzante (di cui la stessa ricorrente ha riconosciuto l’abusività in quanto svolta in carenza dei titoli autorizzatori prescritti, e dunque) vietata, ma anche all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande legittimamente svolta, che potrà continuare ad essere svolta secondo quanto previsto dalle relative autorizzazioni.
13. Ciò posto, il ricorso va accolto negli stretti limiti sopra esposti, ovvero nella misura in cui la cessazione disposta con il provvedimento impugnato possa ritenersi riferita anche all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e non solo all’attività di intrattenimento danzante, quest’ultima priva delle necessarie autorizzazioni.
13. Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
LE NN, Presidente
SI ON, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI ON | LE NN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.