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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente dr. Paola Agresti Consigliere relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3460 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, assunta in decisione all'udienza del 13.11.2024, vertente
TRA
(c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Orazio 3, presso lo studio dell'avv. Paolo Maldera (c.f. ), che lo rappresenta e difende C.F._2 per procura in calce all'atto di appello
– APPELLANTE – E
Controparte_1
(c.f.
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Fulcieri Paulucci de' Calboli 20/E, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Montellanico (c.f. ), per procura in calce C.F._3
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 alla comparsa di costituzione in appello;
– APPELLATA –
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 24813/2018 resa in data 28.12.2018 dal Tribunale Ordinario di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 24813/2018, pubblicata in data
28.12.2018, resa dal Tribunale Ordinario di Roma nel giudizio di primo grado recante n° R.G.: 32188/2016 promosso dal medesimo appellante nei confronti dell' oma. CP_1
I fatti di causa sono così riportati nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il Decreto di rilascio n. 75919 emesso in data 1.9.2014 con il quale l Controparte_1
del Comune di Roma -ai sensi dell'art. 18, D.P.R. n. 1035 del
[...]
30.12.1972 e dell'art. 15 legge regionale 6.8.199 n. 12- gli ha intimato di rilasciare l'alloggio di edilizia residenziale pubblica -sito in Roma, via Olevano Romano 241, sc. F, int. 22- matricola 424516772- in quanto occupante senza titolo. L'attore ha dedotto la nullità formale del provvedimento: 1) per non essere state indicate nel decreto le modalità di impugnazione e l'autorità giudiziaria competente, in violazione dell'art. 3, legge 241/90; 2) per essere stato il medesimo provvedimento sottoscritto dal direttore generale e non dal Presidente dell;
3) per non aver CP_1
l' svolto la necessaria istruttoria stante il mancato riscontro alle CP_1 osservazioni dal medesimo presentate e la mancata partecipazione del alla procedura conclusasi con decreto di rilascio;
4) per non aver Pt_1
l' indicato nel corpo dello stesso di essere proprietaria dell'alloggio CP_1 de quo;
5) per lesione del "diritto alla casa”. Nel merito ha dedotto l'illegittimità del provvedimento, assumendo di aver convissuto sin dal 2009 con, , legittima assegnataria dell'alloggio di cui è Controparte_2 causa, e di essere rimasto nell'alloggio de quo successivamente al suo decesso, avvenuto il 14.11.2010. Ha quindi dedotto di aver costituito con l'assegnataria un nucleo unitario e formalizzato all' la sua presenza CP_1 nell'alloggio. ha chiesto pertanto dichiararsi nullo, ovvero Parte_1 annullarsi o revocarsi il Decreto di Rilascio, non essendo occupante senza titolo ed affermarsi il suo diritto al subentro nel godimento dell'alloggio de quo. Costituitasi in giudizio, l ha chiesto il rigetto dell'opposizione, CP_1 della domanda di subentro e di quelle ulteriori con conferma del decreto di rilascio impugnato, assumendo l'infondatezza di tutte le deduzioni r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 attoree”.
All'esito del giudizio il Tribunale adito ha così deciso:
“ - rigetta le domande proposte da ai danni dell Parte_1 [...]
; Controparte_1
- condanna alla rifusione, in favore dell , delle spese Parte_1 CP_1 della lite, che liquida in € 1.000,00 per compensi legali oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge oltre a rimborso forfettario (15%)”. Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha posto le seguenti considerazioni:“In via pregiudiziale, va osservato che sussiste la giurisdizione del tribunale ordinario dovendo intendersi che l'attore abbia impugnato, in via incidentale, il Decreto di Rilascio de quo. Deve pertanto intendersi a tale scopo richiesta la mera disapplicazione (artt. 4 e 5 dell'Allegato E alla L. n. 2248/1865) del suddetto Decreto di Rilascio. E' pacifico che l -ente gestore dell'alloggio e titolare del potere di CP_1 intimazione del rilascio e di fissazione del relativo termine ai sensi dell'art. 15 L.R. 12/99 avverso chiunque occupi un alloggio di e.r.p. destinato all'assistenza abitativa senza titolo- possa ed anzi sia tenuto a pronunziare il provvedimento di rilascio laddove riscontri la ricorrenza di ipotesi tassativamente indicate dalla legge (L.R. n. 12/1999, nonché R. Regione Lazio n. 2/2000); è escluso, pertanto, che nella fattispecie, vi sia esercizio di poteri amministrativi e quindi di attività provvedimentale in senso stretto. Peraltro, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, nella specie sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia anche in ordine ad un preteso diritto locatizio soggettivo a subentrare nell'assegnazione e/o nel rapporto di e.r.p. (cfr. Cass. S.U. 16.1.2007, n. 757; Cass. S.U. 12.6.2006, n. 13527). Nel merito, l'impugnazione è infondata. Quanto ai dedotti motivi di nullità: 1) l'indicazione del termine e dell'autorità a cui è possibile ricorrere non è prescritta a pena di nullità come si evince dal contenuto della previsione normativa specie, il ricorso ex art. 3 1. 241/1990 comma 4, richiamata dalla stessa parte attrice;
peraltro, nsione normativa avanti al Tar Lazio è stato tempestivamente proposto dall'odierno ricorrente;
2) il provvedimento risulta validamente sottoscritto rientrando l'attività in oggetto nell'ambito dell'attività di gestione e di vigilanza del patrimonio immobiliare (tra i quali rientrano certamente la diffida all'occupante abusivo ed il conseguente rilascio ex art. 18) di spettanza del legale rappresentante dell , quindi del suo CP_1 direttore generale ai sensi della legge regionale n. 30/2002 e non del Presidente dell'ente che è organo di rappresentanza politica;
sempre sul punto va disattesa l'eccezione relativa alla nullità della delibera commissariale di nomina del direttore generale, peraltro prodotta in atti da (v. doc. 1 in allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma CP_1
c.p.c.; 3) l'istruttoria è stata legittimamente svolta dall risultando CP_1 dalla documentazione dalla medesima depositata che è stato consentito r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 all'attore di intervenire nel procedimento e che sono stati espletati tutti i successivi passaggi dello stesso (v. raccomandata a/r del 13.6.2004 con la quale l rende noto alla Polizia Municipale di Roma che a seguito CP_1 degli accertamenti svolti è emerso che l'attore era occupante dell'alloggio de quo dal 10.5.2010 (doc. 7 ); v. raccomandata a/r ricevuta da CP_1
21.6.2014, di diffida al rilascio dell'alloggio de quo, nella Parte_1 quale sono riportate le indicazioni utili per la presentazione di controdeduzioni e le conseguenze che possono discendere a seguito dell'accertata occupazione senza titolo, (doc. 8 che contiene anche CP_1 la cartolina di ricezione della raccomandata, sottoscritta dal;
Pt_1 ulteriore raccomandata a/r di messa in mora per il mancato pagamento della indennità di occupazione, parimenti ricevuta dal che ne ha Pt_1 sottoscritto la cartolina di ricevimento alla data del 21.6.2014; controdeduzioni del recanti il timbro di ricezione di , ricevute Pt_1 CP_1 dalla medesima il 3.7.2014 (doc. 10 ); riscontro alle deduzioni CP_1 dell'attore effettuato dall' con raccomandata a/r del 7.8.2014, (v. doc. CP_1
11 ); raccomandata a/r di denuncia di reato per l'occupazione CP_1 abusiva, nella quale sono ulteriormente e specificamente indicati i motivi che ostano, sulla base delle disposizioni normative di riferimento, al subentro nell'assegnazione nell'alloggio e che determinano l'occupazione senza titolo, (v. doc. 12 nel fascicolo , ricevuto dal il CP_1 Pt_1
22.8.2014); Decreto di rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica del 1° settembre 2014, ricevuto dall'attore, nel quale sono ulteriormente ribaditi i motivi che hanno condotto al Decreto di rilascio e l'ininfluenza delle controdeduzioni dell'attore ad apportare elementi idonei a sospendere la proceduta (v. doc. 13 fascicolo ); 4) la proprietà in CP_1 capo all è circostanza pacifica avuto riguardo alla documentazione CP_1 prodotta sul punto da (v. "visura storica per immobile" doc. n. 4 in CP_1 allegato alla memoria n. 2 ex art. 183, sesto comma c.p.c.). Del pari vanno integralmente disattesi i dedotti "diritto alla casa" e l'asserito "legittimo affidamento" posti a fondamento dell'istanza di subentro nell'assegnazione, non potendo gli stessi costituire fonte del diritto ad occupare l'immobile di e.r.p. del quale si discute, destinato in quanto tale a far fronte all'assegnazione degli immobili, sulla base di una specifica normativa proprio per non essere sottratte alle persone in particolari situazioni di disagio economico, le quali risultino legittime assegnatarie dell'immobile in esito alla procedura di assegnazione. Deve infatti evidenziarsi che, un rapporto di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica può essere costituito, mediante contratto (art. 1321 c.c.), esclusivamente sulla base di un provvedimento di assegnazione, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 1035 del 1972 in favore di un soggetto che abbia i requisiti di cui all'art. 11 della legge della Regione Lazio n. 12 del 1999, ovvero di cui all'art. 3 della previgente legge della Regione Lazio n. 33 del 1987. Nella specie, nessun provvedimento del genere è stato mai emesso a favore r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 dell'attore, né il medesima ha provato od anche solo allegato l'esistenza di un contratto di locazione da lui stipulato con l o, prima ancora, con CP_1
l' , contratto che avrebbe dovuto necessariamente essere fatto per Pt_2 iscritto. L'attore ha affermato, tuttavia, di aver titolo a subentrare nel rapporto locatizio già in essere, per aver abitato l'alloggio de quo sin dal 2009, unitamente alla legittima assegnataria , Controparte_2 rimanendovi dopo il decesso della medesima ed abitandolo fino all'attualità. Ha dedotto l'attore di non aver effettuato alcuna occupazione e di essere entrato nell'alloggio de quo per volontà della legittima assegnataria. L'assunto che precede va disatteso. Pacifica l'assegnazione dell'alloggio de quo a -unitamente al suo nucleo Controparte_2 familiare di cui era parte anche il figlio con contratto di Controparte_3 locazione stipulato in data 27.4.1984, (v. contratto, doc. 2 nel fascicolo ATER) e pacifico l'avvenuto decesso dell'originaria assegnataria in data 14.11.2010 (v. certificato "visura storico individuo" del CP_1 doc. 3 nel fascicolo ), risulta dalla documentazione prodotta in atti: CP_1
1) che , figlio dell'assegnataria, sia uscito dall'alloggio di cui CP
è causa in data 3.11.2011 (v. certificato "visura storico individuo" del doc. 4 nel fascicolo ATER); 2) che l'attore risulta CP_1 trasferito presso l'alloggio de quo il 10.5.2010, (v. certificato "visura storico individuo" del doc. 5 nel fascicolo ). Ciò CP_1 CP_1 posto, con tre successive dichiarazioni scritte a firma di _2
, la medesima ha comunicato all' : in data 12.3.2010
[...] CP_1 richiesta di cancellazione anagrafica del figlio , assumendo CP che lo stesso non era "più residente da circa 4 mesi in quanto" ella, era "assistita dalla badante perché non più autosufficiente" e che la residenza era stata presa dalla badante;
in data 4.5.2010 che la badante Per_1
era stata "licenziata in data 24.4.2010; in data 28.7.2010 che non
[...] erano più residenti presso l'alloggio de quo il figlio e CP [...]
e che chiedeva "il nulla osta per ospitare il sig. Per_2 Parte_1
(lontano parente)" nell'abitazione precisando esplicitamente che "pertanto nella suddetta abitazione sono ad oggi la sola persona ad avere la residenza", (v. copia delle tre dichiarazioni sottoscritte, doc. 6 nel fascicolo
). Risulta pertanto provato che l'assegnataria sia rimasta, CP_1 successivamente all'uscita del figlio dall'alloggio, unica assegnataria dello stesso. In ogni caso, la presenza dell'attore nell'immobile per un periodo non ha alcun rilievo ai fini dell'accoglimento della domanda di subentro dell'odierna attrice, poiché ai sensi dell'art. 12 L.R. 12/99 non è consentito l'ampliamento del nucleo familiare a favore di persone non rientranti nelle ipotesi previste dalla citata legge talchè la residenza anagrafica all'interno dell'alloggio di , non fa maturare alcun subentro Parte_1 nell'assegnazione, né alcuna pretesa contrattuale da parte sua. Alla stregua dell'art. 12 della L. R. n. 12/1999, destinato a disciplinare il "subentro nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 destinati all'assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare", deve negarsi che nel caso, come di specie, di decesso dell'assegnataria sussista il diritto vantato dall'attore per il semplice motivo che l'art. 12 cit. non contempla tra coloro che possono succedere all'assegnatario nel contratto di locazione, la persona che vi abbia abitato per un periodo, anche al fine di prestare assistenza all'assegnatario non autosufficiente. Infatti, l'art. 12 cit. prevede: "1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 [separazione giudiziale o consensuale dell'assegnatario dell'alloggio], in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5. [...] 4. Per i fini di cui al comma 1, l'ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi: a) matrimonio dell'assegnatario; b) convivenza more uxorio dell'assegnatario da almeno due anni, da dimostrare nelle forme di legge;
c) accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d) affidamento di minori;
e) rientro dei figli, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza.
5. L'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore. L'ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all'interessato a cura dell'ente gestore". Stando al tenore letterale della disposizione di legge sopra riportata, appare chiaro che il legislatore regionale abbia inteso negare, all'infuori delle ipotesi di matrimonio, convivenza more uxorio, accrescimento della prole, affidamento di minori o rientro dei figli, la possibilità di ampliare il nucleo familiare assegnatario dell'alloggio, e quindi non sussiste il diritto vantato dal ricorrente, anche come "lontano parente" dell'originaria assegnataria. In aggiunta a quanto sopra deve inoltre evidenziarsi che dal combinato disposto dell'artt. 12 comma 5 ed art. 13 lett. a) della L.R. n. 12/1999, si evince che può postularsi il diritto al subentro nel contratto di assegnazione di alloggio e.r.p., a favore di un soggetto terzo rispetto all'originario titolare del rapporto locativo, laddove non sussistano motivi di risoluzione di diritto del rapporto medesimo -c.d. decadenza- e tali da produrre il suo venire meno anche in capo all'originario assegnatario. Come è stato osservato "in tema di assegnazione di alloggio popolare, se l'assegnatario non chiede l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare in relazione ad un soggetto che intende risiedere stabilmente nell'alloggio, significa che, ove tale residenza comunque si abbia, si verifica un'ipotesi di cessione parziale dell'alloggio, non consentita;
infatti r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 il nuovo inquilino fruisce pro quota dell'alloggio; certo tale fruizione parziale dell'alloggio si verifica anche nel caso di ampliamento autorizzato del nucleo familiare: la differenza è che nel caso di ampliamento autorizzato del nucleo familiare la cessione pro quota dell'alloggio è lecita e rientra nella fattispecie di ampliamento del nucleo familiare, mentre nel caso di ampliamento non autorizzato del nucleo familiare si verifica un'ipotesi di cessione pro quota dell'alloggio, illecita" (TAR Venezia - Veneto, n.728, 2009, in Foro Amministrativo TAR, 2009, 3, 647; v. anche TAR Milano - Lombardia, n.716, 2012, in Red. amm. TAR 2012, 03: "a fronte del diniego all'ampliamento del nucleo familiare e del mancato riscontro all'istanza di riesame, mancano i presupposti per riconoscere il subentro dei familiari nella titolarità di un alloggio di edilizia economico popolare"; TAR Roma - Lazio, n. 903,2008, in Foro Amministrativo TAR, 2008, 10, 2774: "la cessione anche parziale dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica ad un occupante abusivo è motivo, ai sensi dell'art. 13 lett. a), 1. rg. n. 12 del 1999, di automatica decadenza all'assegnazione. Di conseguenza, anche il genitore che consenta al figlio di utilizzare l'immobile senza chiedere l'autorizzazione alla competente Amministrazione è in posizione irregolare, con la conseguenza che tale situazione determina l'impossibilità che venga attivato l'istituto del
<<subentro in quanto esso previsto per il caso cui l sia>regolarmente posseduto dal soggetto al quale si chiede di subentrare"). Nella specie, quindi, anche la coabitazione di presso Parte_1
l'alloggio de quo, può al più aver determinato una effettiva cessione, ancorché parziale dell'uso dell'alloggio, attuata dalla titolare del contratto in favore di soggetto non assegnatario ed aver prodotto ex art. 13 lett. a) della L. R. n. 12/1999 la risoluzione di diritto del contratto di assegnazione al tempo stipulato da . Per cui anche sotto tale Controparte_2 ulteriore profilo deve escludersi che il rapporto locativo in capo all'assegnataria possa fondare una domanda di subentro. Per _2 tutto quanto sopra deve ritenersi che l'attore occupa l'alloggio de quo in assenza di titolo. Dalle argomentazioni che precedono discende l'integrale rigetto delle domande attoree”. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello per i Parte_1 motivi che verranno di seguito esaminati, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato perché illegittimo, viziato, nullo e/o comunque inefficace in parte qua e sotto tutti i punti esposti nel presente ricorso, unitamente a tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e consequenziali in forza dei quali l'amministrazione intende eseguire l'escomio coatto del ricorrente;
in ogni caso accertare e dichiarare l'interesse legittimo del ricorrente ad ottenere l'assegnazione/ il subentro nel godimento del predetto alloggio, mediante regolarizzazione contrattualizzazione mediante voltura/subentro/successione nel rapporto di r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 e la precedente assegnataria giusta le ragioni in atti CP_1 esposte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio". Si è costituita l'appellata con comparsa di costituzione CP_1 depositata in data 21 ottobre 2019, che ha rassegnato le seguenti conclusioni:“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto, confermare la sentenza n.24813/2018 del Tribunale di Roma con stessa e/o diversa motivazione. Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio”. All'udienza del 13 novembre 2024, la causa, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di entrambe le parti costituite, con concessione di giorni cinquanta per il deposito di comparse conclusionali, e ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica In via pregiudiziale si rileva l'inammissibilità delle istanze istruttorie avanzate dall'appellante in quanto il non ha reiterato le proprie Pt_1 richieste di prova orale in sede di precisazione delle conclusioni davanti al Giudice di prime cure ( cfr. verbali di udienza ), ciò alla luce della pacifica giurisprudenza della Suprema Corte che ha affermato : “La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte” (Cass. 19352/2017 conformi Cass.n. 3229/19 ; 5741/19 ; n. 15029/19; 36134/21). In sostanza, poiché la parte nel non reiterare le proprie istanze vi ha sostanzialmente rinunciato, non può poi dolersene in appello. Inoltre l'appellante omesso di riproporle “, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 14135 del 26/10/2000, Rv. 541243; Sez. 3, Sentenza n. 17904 del 25/11/2003, Rv. 568427),” ritenendo questa Corte di condividere il più recente orientamento della Suprema Corte secondo cui la parte richiedente deve riprodurle nel proprio atto introduttivo, essendo insufficiente il mero generico richiamo agli atti della fase precedente (Cass.n. 5812/2016; n.16420/2023 ). Peraltro parte appellante ha anche omesso di contestare nella presente sede le ragioni espresse dal Giudice di prime cure nella propria ordinanza riservata del 21.9.2017, che ha escluso l'ammissibilità della prova per testi ( vertente su circostanze da provarsi documentalmente, o r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 ininfluenti ai fini del decidere) e della richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., con argomentazioni che questa Corte condivide. Anche sotto tale profilo la richiesta deve ritenersi inammissibile. Passando all'esame del merito con il primo motivo di gravame, rubricato:
“1. DENEGATA GIUSTIZIA. MANCATA PRONUNZIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE, DECLARANDA INCOSTITUZIONALITÀ E VIOLAZIONE EX ART. 103 COST, 111 COST, 113 COST . VIOLAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO SULLA GIURISDIZIONE E CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. - OMESSA PRONUNCIA SUI VIZI DEL DECRETO DI RILASCIO SOLLEVATI DALL'ODIERNA APPELLANTE – MANCATA CORRISPONDENZA FRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO”, l'appellante lamenta la riqualificazione della domanda da parte del Tribunale che ha ritenuto, in via pregiudiziale, che l'atto introduttivo doveva intendersi quale impugnazione in via incidentale del decreto di rilascio dell'immobile e la sua disapplicazione. Lamenta, in tal senso, che il Tribunale non avrebbe dato approfondita risposta alle eccezioni formulate riguardo ai lamentati vizi inerenti la formazione dell'atto amministrativo (decreto di rilascio A.T.E.R. del n.75919/2014 emesso in CP_1 data 1.9.2014) che assume incompleto, illegittimo, nullo ed inefficace secondo quanto previsto dalla normativa sul procedimento amministrativo. Deduce, pertanto, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e 103. 111, e 113 Cost. sostenendo che il Tribunale di prime cure avrebbe dovuto decidere sui vizi del procedimento e della formazione dell'atto amministrativo, oppure rimettere la causa al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio rispetto alle domande di annullamento e rescissione del decreto di rilascio. Il motivo è per un verso inammissibile e per altro verso privo di pregio quindi infondato. Deve, infatti, rilevarsi che il giudice ordinario deve dirsi investito del potere-dovere di accertare il diritto affermato dalla parte attrice, negato dalla parte convenuta, consistente nella pretesa (giuridica) di conservare la detenzione dell'immobile presso cui è residente, sito in Roma, Via Olevano Romano 241, scala F, int.22. Per il limite interno posto, alla giurisdizione ordinaria, dal comb. disp. artt. 4 e 5, all. E, Legge n°2248/1865, è precluso al giudice ordinario di sindacare i vizi (di incompetenza o di eccesso di potere ed altro) di cui sia in ipotesi affetto l'atto amministrativo, nonché di pervenire ad una pronuncia caducatoria di annullamento, invece rimessa al giudice amministrativo, potendo l'autorità giudiziaria ordinaria esclusivamente giungere alla disapplicazione del provvedimento, ove lo riscontri, nel caso concreto, emesso in lesione di un diritto sostantivo, già acquisito, dalla parte destinataria. In proposito la Suprema Corte ha infatti chiarito che “la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;
e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez.
Un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n.14267).” ( cfr. Cass. n. 621 / 2021 ) Nel caso di specie il per paralizzare la pretesa di rilascio, ha Pt_1 allegato di possedere i requisiti per l'assegnazione di un alloggio in quanto congiunto ospite residente e di avere diritto a subentrare all'originaria assegnataria nel godimento dell'alloggio, la controversia si svolge, quindi in un ambito puramente paritetico (Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148, cit.) quindi il primo Giudice, lungi dal declinare la propria competenza, ha correttamente valutato, nel merito, la pretesa attorea ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge della Regione Lazio n. 12/1999 senza soffermarsi sugli asseriti vizi dell'atto amministrativo. In buona sostanza, il Tribunale ha correttamente accertato l'insussistenza in capo al dei requisiti soggettivi richiesti dalla Legge al fine di Pt_1 ottenere il subentro nell'alloggio di e.r.p.. Pertanto, la richiesta ed eccezione di accertamento preliminare dei presunti ed asseriti vizi circa il procedimento amministrativo e la formazione del provvedimento finale (decreto di rilascio) materia evidentemente sottratta al giudice Ordinario non assume alcun rilievo nel presente giudizio e non pregiudica affatto e nel merito l'accertamento dell'insussistenza dei diritti soggettivi che l'appellante ha assunto di possedere. Con il secondo motivo di gravame rubricato: “2. MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNZIATO. ERRATA QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO ISTRUTTORIO. VIZIO ITER LOGICO DEDUTTIVO NELLA MOTIVAZIONE. ERRATA E/O INESATTA INTERPRETAZIONE DELLA L.R. LAZIO N. 12/1999” l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere illegittima la posizione dell'appellante quale occupante senza titolo dell'alloggio e.r.p., in quanto l' avrebbe CP_1 dovuto determinare, quale antecedente logico, la sua posizione e rispondere alla richiesta di ampliamento ed ospitalità della sua dante causa, Sig.ra legittima assegnataria ed avente diritto. Il Tribunale Controparte_2 avrebbe errato nel ritenere non sussistenti i presupposti per il subentro di cui alla L.12/1999, mentre avrebbe dovuto considerare la posizione di r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10 congiunto del dando corso all'ordine di esibizione ex art. 210 Pt_1
c.p.c. della documentazione afferente il rapporto tra il e la Pt_1 che gli avrebbe consentito di dare prova dei propri assunti. _2
Il motivo è infondato e va disatteso. Come evidenziato dall'Ente appellato ed accertato dal primo Giudice, il Sig. ha stabilito la propria residenza all'interno Parte_1 dell'alloggio senza alcuna autorizzazione. La comunicazione di CP_1 ospitalità della legittima assegnataria dell'alloggio e.r.p., Sig.ra
[...]
in mancanza di una espressa autorizzazione da parte _2 dell non può assumere alcuna rilevanza giuridica ai fini della CP_1 legittimazione giuridica al subentro. Come emerge dalla documentazione prodotta in atti risulta che l'originario nucleo familiare era costituito , oltre all' assegnataria, da suo figlio CP
, che tuttavia non era più residente nell'alloggio ed era uscito dal
[...] nucleo familiare in data 3.11.2011. La richiesta avanzata dalla di nulla- osta ad ospitare _2 temporaneamente il non costituisce certo una richiesta di Pt_1 ampliamento del nucleo familiare, tanto più che egli, indicato genericamente dalla assegnataria come lontano parente, non possedeva , né possiede i requisiti richiesti per all'ampliamento del nucleo familiare come previsto dalla L. Reg. Lazio n.12/1999, art. 12 e art. 11 comma 5 ), come argomentato dal primo Giudice di prime cure, sul presupposto che la mera convivenza nella qualità generica di ospite e lontano parente non dà titolo ad alcun subentro nell'assegnazione, ove non ricada in una delle ipotese espressamente previste dalla legge. L'appellante, pertanto, non poteva essere ritenuto titolare di un diritto al subentro (mai autorizzato) né ha mai dato prova di aver mai comunicato all'Azienda territoriale competente l'avvenuto decesso della legittima assegnataria e ciò anche secondo quanto previsto dall'art. 15 del contratto sottoscritto in data 27.4.1984. Peraltro, vi è prova in atti (v. doc. 7,8,9 fascicolo A.t.e.r.) delle formali contestazioni e delle diffide di nei confronti CP_1 CP_1 del oltre che del mancato pagamento dell'indennità per Parte_1
l'occupazione senza titolo dell'alloggio de quo (alle quali l'appellante non ha opposto un suo preteso diritto al subentro, essendosi di fatto limitato a contestare i conteggi in quanto non analiticamente indicati, v.doc.n.7,8,9,10,11 fascicolo di parte . CP_1
Infine, alcun rilievo può avere la circostanza che, allo stato, sia pendente una domanda di regolarizzazione avanzata in corso di causa, di cui non si allega alcun esito, in quanto afferente al diverso piano amministrativo che, quindi, alcuna influenza può rivestire nel presente procedimento giudiziario. In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 11 Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo, a carico dell' appellante e in favore dell' appellata nei CP_1 valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, come nel dispositivo ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DM n. 55/2014, (valore della causa: valore della causa: indeterminato di bassa complessità, 4°scaglione). Sussistono i presupposti per dichiarare l' appellante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti dell avverso la sentenza n.
[...] CP_1
24813/2018, del Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2)condanna al pagamento delle spese di lite, in favore Parte_1 dell'appellata che si liquidano in complessivi € 4.996,00, CP_1 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
3)dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 5.3.2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Paola Agresti Dr. Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 12