Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00250/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00049/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 49 del 2024, proposto da TA IO, nella qualità di Commissario Straordinario dell’ATO Palermo 4 - Gestione Separata, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Gambino e SC Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- IO Di CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Palermo, via Principe di Villafranca, 10;
- MO IL non costituito in giudizio;
nei confronti
- di IC MB EN, n.q. di commissario ad acta delegato con nota prot. n. 12487/2022 dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali giusta sentenza n. 2420/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, non costituito in giudizio;
- del CO.IN.R.E.S. Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi (Ato Pa4) in liquidazione, non costituito in giudizio;
per l'opposizione di terzo, avverso:
a) l’ordinanza della Terza Sezione del TAR Palermo, n. 2095 del 22 giugno 2023;
b) l’ordinanza della Terza Sezione del TAR Palermo, n. 3253 del 7 novembre 2023;
c) la nota inviata a mezzo PEC dal commissario ad acta Dott. MB EN al liquidatore del COINRES in data 21 novembre 2023;
d) la nota inviata a mezzo PEC dal commissario ad acta Dott. MB EN al liquidatore del COINRES in data 30 novembre 2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio, e i relativi documenti, del 5 febbraio 2024, di IO Di CO;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna RO;
Uditi, nella pubblica udienza del 25 novembre 2025, i difensori delle parti presenti, così come da verbale.
FATTO
Con atto notificato il 15 dicembre 2023 e depositato il giorno 11 gennaio 2024, TA IO, nella qualità di Commissario Straordinario dell’ATO Palermo 4 – Gestione Separata ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.S. n. 526/2017, ha proposto opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. avverso una serie di atti adottati nel giudizio di ottemperanza r.g. 431/2022, instaurato da MO IL e IO Di CO per l’esecuzione della sentenza del Giudice del lavoro n. 574/2014 nei confronti del COINRES in liquidazione.
In particolare, l’opponente ha impugnato le ordinanze n. 2095/2023 e n. 3253/2023 della Terza Sezione del TAR Palermo, nonché le note del Commissario ad acta del 21 e 30 novembre 2023, sostenendo che tali provvedimenti avrebbero illegittimamente inciso sulle risorse della Gestione Straordinaria, che egli assume essere soggetto distinto, sul piano giuridico e contabile, dal COINRES in liquidazione.
L’opponente espone che, ritenuta non provata la distinzione tra le due gestioni, il Commissario ad acta ha richiesto alla tesoreria di procedere a pagamenti utilizzando le somme giacenti sul conto corrente intestato al Commissario Straordinario ATO PA4 – Gestione Separata, qualificando tali risorse come solo formalmente riferibili alla gestione commissariale ma sostanzialmente riconducibili al COINRES.
L’opponente afferma di avere avuto conoscenza del contenuto delle ordinanze solo in data 24 novembre 2023, a seguito di comunicazione trasmessa dal COINRES in liquidazione, e deduce la propria estraneità al giudizio di ottemperanza, evidenziando il pregiudizio che l’esecuzione degli atti impugnati arrecherebbe al servizio di gestione dei rifiuti nei Comuni dell’ATO.
Si è formalmente costituito in giudizio IO Di CO, senza svolgere difese scritte; successivamente, in data 23 ottobre 2025, ha depositato memoria difensiva ex art. 73 c.p.a., con la quale ha sollevato, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione per errore nel mezzo processuale, trattandosi di atti del giudice dell’ottemperanza e del Commissario ad acta non impugnabili mediante opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a., deducendo che il rimedio corretto era il reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., ovvero, per i terzi, il ricorso ordinario ex art. 29 c.p.a..
Con la medesima memoria è stata altresì eccepita l’irricevibilità per tardività dell’opposizione, evidenziando che, quale mezzo di impugnazione soggetto al rito camerale, doveva essere depositata entro il termine dimezzato di quindici giorni previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a., termine non rispettato, atteso che il deposito è avvenuto oltre un mese dopo la notificazione; è stato inoltre rilevato che l’ordinanza n. 2095/2023 era conosciuta dall’opponente già dal 6 luglio 2023.
Nel merito, la difesa dell’opposto ha richiamato la sentenza di questo Tribunale n. 1988 del 17 giugno 2024, resa su opposizione di contenuto analogo proposta dallo stesso dott. IO, successivamente riformata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa con sentenza n. 477 del 10 giugno 2025, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione per mancata dimostrazione dell’autonomia soggettiva e patrimoniale della pretesa gestione separata, con conseguente difetto della qualità di terzo.
È stata altresì richiamata l’ordinanza di questo TAR, n. 3178/2024, resa in altro giudizio di ottemperanza, nella quale si dà atto della gestione unitaria e promiscua delle risorse del COINRES e della gestione straordinaria, in assenza di prova di una distinta contabilità.
All’udienza pubblica del 25 novembre 2025, parte opponente ha chiesto la compensazione delle spese di lite mentre l’opposto ha insistito nella condanna alle spese a carico dell’opponente; con tali precisazioni, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
L’opposizione di terzo ex art 108 c.p.a è inammissibile.
In via preliminare, deve rilevarsi che il rimedio processuale prescelto dall’odierno opponente non è conforme al sistema delineato dal codice del processo amministrativo.
L’art. 108, comma 1, del codice del processo amministrativo, nel disciplinare l’opposizione di terzo ordinaria, circoscrive espressamente il rimedio alle sentenze del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato, stabilendo che «un terzo può fare opposizione contro una sentenza (…) quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi».
La lettera della disposizione non consente estensioni analogiche, né l’applicazione a provvedimenti diversi dalla sentenza, quali le ordinanze rese nel corso del giudizio di ottemperanza e gli atti del commissario ad acta , che si collocano nella fase esecutiva del giudizio e sono privi di autonoma attitudine decisoria in senso proprio.
La giurisprudenza amministrativa più recente (cfr. TAR Sicilia, Catania, V, 19 settembre 2024, n. 3129; Cons. Stato, II, 13 ottobre 2022, n. 8755) è costante nell’affermare che le ordinanze di chiarimento o di impulso emesse nella fase esecutiva non sono suscettibili di opposizione di terzo, trattandosi di atti meramente ordinatori e privi del carattere decisorio che l’art. 108 richiede.
A fronte di provvedimenti di tal genere, il codice del processo amministrativo predispone invece un diverso mezzo di tutela.
L’art. 114, comma 6, c.p.a., infatti, stabilisce che il giudice dell’ottemperanza conosce di tutte le questioni relative all’esecuzione del giudicato e, tra le parti nei cui confronti il giudicato si è formato, anche di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta , avverso i quali è ammesso reclamo dinanzi al medesimo giudice dell’ottemperanza. La disposizione chiarisce, inoltre, che gli atti emanati dal giudice dell’ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato esclusivamente mediante il ricorso ordinario ai sensi dell’art. 29 c.p.a.
Ne consegue che l’opposizione proposta dal dott. IO, in quanto diretta contro ordinanze dell’ottemperanza, risulta inammissibile già per il solo fatto di essere stata proposta con uno strumento non previsto.
Né potrebbe ritenersi che la proposizione dell’opposizione di terzo sia giustificata dalla circostanza che le ordinanze inciderebbero, secondo la prospettazione dell’opponente, su un soggetto diverso dal COINRES in liquidazione. Anche in tal caso, infatti, l’ordinamento appronta rimedi specifici: qualora l’interesse leso sia imputabile a un terzo estraneo al giudizio di ottemperanza, il rimedio è il ricorso ordinario ex art. 29 c.p.a., rivolto contro l’atto eventualmente lesivo emanato dal commissario ad acta o dall’amministrazione; non già l’opposizione di terzo, che rimane riservata alle sole sentenze.
In definitiva, l’opposizione risulta inammissibile per erroneità dello strumento utilizzato e, comunque, per difetto della qualità di terzo in capo all’opponente, secondo quanto già accertato dal giudice d’appello.
Nel fascicolo è stata infatti depositata la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 477 del 2025, intervenuta in un giudizio del tutto sovrapponibile a quello oggi in esame, e che ha già escluso in modo puntuale l’esistenza di una soggettività autonoma in capo alla cosiddetta gestione straordinaria o separata dell’ATO PA4.
Il C.G.A. ha infatti chiarito che, in assenza di prova di una distinta soggettività giuridica e di una distinta contabilità, la posizione dell’odierno opponente non è quella di un terzo, ma quella di un avente causa del COINRES, con conseguente estensione degli effetti del giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c.
Tale accertamento – che trova riscontro anche tra gli atti del presente giudizio – priva l’opponente del presupposto stesso per l’utilizzo dell’art. 108 c.p.a.
In conclusione, l’opposizione risulta inammissibile:
– per erroneità dello strumento utilizzato, poiché l’art. 114, comma 6, c.p.a. disciplina il reclamo dinanzi al giudice dell’ottemperanza avverso gli atti del commissario ad acta tra le parti del giudicato, mentre i terzi estranei al giudicato possono impugnare gli atti del giudice dell’ottemperanza o del suo ausiliario esclusivamente mediante ricorso ordinario ex art. 29 c.p.a.;
– per difetto della qualità di terzo, secondo quanto già accertato dal giudice d’appello in analoghe vicende.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione di terzo così come proposta.
In considerazione della peculiarità delle questioni trattate e della complessità del quadro normativo di riferimento, le spese vanno compensate tra le parti costituite, mentre nulla va disposto nei confronti di quelle intimate e non costituitesi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’opposizione di terzo proposta, la dichiara inammissibile.
Spese compensate tra le parti costituite; nulla nei confronti di quelle non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SC NO, Presidente
Anna RO, Consigliere, Estensore
AL ST, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna RO | SC NO |
IL SEGRETARIO