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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 413/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15459/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN00617 IRPEF-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale I di Napoli impugnando l'avviso di accertamento,in epigrafe indicato,che assumeva notificato il
18/07/2025 con cui veniva accertato un maggior reddito “sintetico” per €23.552,00.
La parte,a fondamento del ricorso, deduceva di aver ottemperato all'invito dell'ufficio trasmettendo documentazione giustificativa della dichiarazione dei redditi, a mezzo mail e che, per contro,l'avviso di accertamento impugnato non si presentava adeguatamente motivato essendo totalmente incomprensibile il maggior reddito accertato.Deduceva,altresi,di non essere stata posta nella condizione di attivare il procedimento di adesione in considerazione del ritardo con il quale le era stato recapitato l'invito,la decadenza della pretesa azionata e l'infondatezza,nel merito,dell'accertamento impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto eccependo che gli elementi forniti dalla parte ricorrente avevano consentito di ritenere soltanto parzialmente giustificato lo scostamento tra il reddito dichiarato e il reddito accertato sinteticamente chiedendo,per tale ragione,il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Al riguardo giova evidenziare, preliminarmente, che il provvedimento impugnato trova fondamento nella dichiarazione, per l' annualità 2018, di un reddito di euro 626,00, a fronte di spese certe per euro18.559,00
e di spese per investimenti per euro308.476,00 e che l'ufficio,a seguito dell'esame della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, aveva ritenuto giustificate soltanto parte delle spese rideterminando,anche alla luce di altri elementi indicativi della capacità contributiva, la pretesa erariale.
Alla luce di tale premessa deve ritenersi infondata la doglianza con cui il ricorrente lamenta di non essere stato posto nella condizione di aderire al procedimento di adesione di cui all'art. 5 del D.Lgs 218/1997 per il ritardo con il quale gli era stato recapitato l'invito risultando integralmente esaminata la documentazione da lui prodotta;
peraltro non può non osservarsi che il professionista di fiducia incaricato era privo della prevista procura ai sensi dell'art. 63 del dpr 600/73.
Del pari non può essere accolta la doglianza con cui parte ricorrente denuncia il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in quanto l'ufficio ha operato un'attenta e minuziosa analisi degli elementi in atti ed in particolare della documentazione trasmessa dalla parte ricorrente per giustificare gli investimenti sostenuti nell'anno 2018 ritenendoli giustificati per complessivi euro 282.036,00 ed escludendo gli stessi dal calcolo del reddito sinteticamente accertabile.In particolare, nell'avviso di accertamento impugnato, l'ufficio ha puntualizzato che le spese sostenute dal 20.05.2018 non erano state giustificate dalla parte e,con riferimento all'autovettura Marca_1targata Targa_1 e all'autovettura Marca_2 targata Targa_2, che non si trattava di trasferimenti di proprietà ma semplicemente di passaggi di proprietà delle autovetture dal coniuge Nominativo_2 , deceduta in data 01.10.2017, al marito Nominativo_1 escludendo conseguentemente il controvalore delle stesse dal calcolo del reddito sinteticamente accertabile;
viceversa l'ufficio ha dato atto che l'acquisto del motociclo targato Targa_3 per l'importo di € 12.640,00 risulta solo parzialmente giustificato dalla permuta in data 18.07.2018 del motociclo Marca_3 targato Targa_4 valutato € 5.440,00 mentre dell'ulteriore somma pari ad € 7.200,00 addebitato su un conto intestato al contribuente non aveva rinvenuto alcun documento in grado di giustificarlo escludendo,per tale ragione, solo l'importo di € 5.440,00, derivante dalla permuta,dal calcolo del reddito sinteticamente accertabile.La doglianza è, pertanto, destituita di fondamento avendo esternato l'ufficio il provvediemnto impugnato con riferimento a ogni singola voce ricompresa nell'accertamento sintetico.
Nemmeno è suscettibile di essere accolta l'eccezione con cui si contesta nel merito il provvedimento impugnato atteso che lo stesso appare,come sopra indicato, adeguatamente motivato e fondato su presupposti adeguatamente analizzati da parte dell'ufficio resistente. Per l'effetto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, in ragione della peculiarità della questione trattata,devono essere compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15459/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN00617 IRPEF-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale I di Napoli impugnando l'avviso di accertamento,in epigrafe indicato,che assumeva notificato il
18/07/2025 con cui veniva accertato un maggior reddito “sintetico” per €23.552,00.
La parte,a fondamento del ricorso, deduceva di aver ottemperato all'invito dell'ufficio trasmettendo documentazione giustificativa della dichiarazione dei redditi, a mezzo mail e che, per contro,l'avviso di accertamento impugnato non si presentava adeguatamente motivato essendo totalmente incomprensibile il maggior reddito accertato.Deduceva,altresi,di non essere stata posta nella condizione di attivare il procedimento di adesione in considerazione del ritardo con il quale le era stato recapitato l'invito,la decadenza della pretesa azionata e l'infondatezza,nel merito,dell'accertamento impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto eccependo che gli elementi forniti dalla parte ricorrente avevano consentito di ritenere soltanto parzialmente giustificato lo scostamento tra il reddito dichiarato e il reddito accertato sinteticamente chiedendo,per tale ragione,il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Al riguardo giova evidenziare, preliminarmente, che il provvedimento impugnato trova fondamento nella dichiarazione, per l' annualità 2018, di un reddito di euro 626,00, a fronte di spese certe per euro18.559,00
e di spese per investimenti per euro308.476,00 e che l'ufficio,a seguito dell'esame della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, aveva ritenuto giustificate soltanto parte delle spese rideterminando,anche alla luce di altri elementi indicativi della capacità contributiva, la pretesa erariale.
Alla luce di tale premessa deve ritenersi infondata la doglianza con cui il ricorrente lamenta di non essere stato posto nella condizione di aderire al procedimento di adesione di cui all'art. 5 del D.Lgs 218/1997 per il ritardo con il quale gli era stato recapitato l'invito risultando integralmente esaminata la documentazione da lui prodotta;
peraltro non può non osservarsi che il professionista di fiducia incaricato era privo della prevista procura ai sensi dell'art. 63 del dpr 600/73.
Del pari non può essere accolta la doglianza con cui parte ricorrente denuncia il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in quanto l'ufficio ha operato un'attenta e minuziosa analisi degli elementi in atti ed in particolare della documentazione trasmessa dalla parte ricorrente per giustificare gli investimenti sostenuti nell'anno 2018 ritenendoli giustificati per complessivi euro 282.036,00 ed escludendo gli stessi dal calcolo del reddito sinteticamente accertabile.In particolare, nell'avviso di accertamento impugnato, l'ufficio ha puntualizzato che le spese sostenute dal 20.05.2018 non erano state giustificate dalla parte e,con riferimento all'autovettura Marca_1targata Targa_1 e all'autovettura Marca_2 targata Targa_2, che non si trattava di trasferimenti di proprietà ma semplicemente di passaggi di proprietà delle autovetture dal coniuge Nominativo_2 , deceduta in data 01.10.2017, al marito Nominativo_1 escludendo conseguentemente il controvalore delle stesse dal calcolo del reddito sinteticamente accertabile;
viceversa l'ufficio ha dato atto che l'acquisto del motociclo targato Targa_3 per l'importo di € 12.640,00 risulta solo parzialmente giustificato dalla permuta in data 18.07.2018 del motociclo Marca_3 targato Targa_4 valutato € 5.440,00 mentre dell'ulteriore somma pari ad € 7.200,00 addebitato su un conto intestato al contribuente non aveva rinvenuto alcun documento in grado di giustificarlo escludendo,per tale ragione, solo l'importo di € 5.440,00, derivante dalla permuta,dal calcolo del reddito sinteticamente accertabile.La doglianza è, pertanto, destituita di fondamento avendo esternato l'ufficio il provvediemnto impugnato con riferimento a ogni singola voce ricompresa nell'accertamento sintetico.
Nemmeno è suscettibile di essere accolta l'eccezione con cui si contesta nel merito il provvedimento impugnato atteso che lo stesso appare,come sopra indicato, adeguatamente motivato e fondato su presupposti adeguatamente analizzati da parte dell'ufficio resistente. Per l'effetto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, in ragione della peculiarità della questione trattata,devono essere compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.