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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/11/2025, n. 5419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5419 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4679/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice IO IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4679/2019 R.G. promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. Tito MONTEROSSO;
OPPONENTE
contro
P. IVA: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Antonino LONGO;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica, con ordinanza TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
del 28.04.2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Catania Parte_1 Controparte_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 552/2019 emesso in favore di parte opposta da questo Tribunale in data 28.01.2019 e notificato in data 05.02.2019 (causa n.
11798/2018 R.G.) per l'importo complessivo di € 183.418,68, oltre interessi e spese del procedimento monitorio (€ 2.135,00 per compensi professionali ed € 406,50 per spese vive), per il mancato pagamento di fatture relative alla fornitura di energia elettrica.
In particolare, la difesa di parte opponente premetteva che:
- gestendo la sala Bingo Alcalà (sita in Catania, Piazza Alcalà), fruiva sino al Parte_1
2013 di una fornitura di energia elettrica con il gestore per uso Controparte_1
diverso dall'abitazione;
- a causa di molteplici anomalie riscontrate nella fatturazione e nelle modalità di rilevazione dei consumi, con lettera A/R del 28.06.2013 provvedeva ad inoltrare formale richiesta di recesso dal contratto n.
1-1ISAUIW (cod. pod. IT001E91334186, presso il punto di consegna sito in Catania, via Rizzotti n. 1, n. cliente 505368205476) con decorrenza 01.10.2013;
- in data 30.01.2016, diffidava al pagamento di € Controparte_1 Parte_1
177.154,44 per fatture insolute relative alla fornitura di energia elettrica nei locali della sala Bingo Alcalà;
- parte opponente, con nota del 18.03.2016, contestava la pretesa creditoria sul presupposto della emissione, in data 10.09.2015, della nota di variazione n. M156863414 ex art. 26 D.P.R. n. 633/72, con cui rinunciava alla suddetta Controparte_1 somma;
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- la inesistenza dell'asserito credito era altresì confermata dalla “stampa estratta dal sito web htpp. ove si leggeva che Email_1
la bolletta n. M156863414 di €.177.152,55 emessa il 10/09/2015, con scadenza
02/10/2015, risultava pagata”;
- con nota del 22.03.2016, la società opposta ribadiva l'esistenza dell'asserito credito, evidenziando che attraverso la nota di variazione sopra richiamata Controparte_1 esercitava la facoltà, prevista dalla legge, di recuperare l'I.V.A. versata dall'Erario,
[...]
relativa a fatture insolute sui contratti risolti, senza rinunciare al credito;
- con successiva nota del 15.04.2016, rilevava che, dall'analisi di tutte le fatture Parte_1
emesse da erano emerse numerose anomalie;
Controparte_1
- ciò nonostante, parte opposta, con le note del 18.03.2016, 15.04.2016 e 20.02.2017 nonché con formale diffida del 02.02.2017, sollecitava al pagamento Parte_1
dell'importo di € 177.154,44, che nuovamente contestava la pretesa creditoria;
- proponeva ricorso per decreto per la suddetta somma innanzi Controparte_1
questo Tribunale, il quale, “rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile”, ingiungeva “di pagare alla parte ricorrente per le Parte_1
causali di cui al ricorso” la somma complessiva di € 183.418,68, oltre interessi e spese del procedimento monitorio e di lite.
La difesa di parte opponente, infine, riferiva che, a seguito di un provvedimento di sequestro giudiziario disposto dal Tribunale penale di Roma, la società, in data 19.01.2015, veniva sottoposta ad Amministrazione Giudiziaria e che – poiché il rapporto di somministrazione intercorso fra le parte in causa cessava in data antecedente al suddetto sequestro – avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 55 della legge n. 161/2017, ai sensi del quale “a seguito del sequestro non possono essere iniziate proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario”.
Tutto ciò premesso, nel contestare il decreto ingiuntivo opposto, lamentava Parte_1
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l'assenza di prova dell'asserito credito, evidenziando come l'odierna società opposta avesse omesso di produrre nel giudizio monitorio il contratto o altro documento sottoscritto da parte opponente, contenente le tariffe e le condizioni economiche richiamate nelle fatture prodotte, limitandosi unicamente a produrre l'estratto autentico notarile (cfr. all. 3 del ricorso per decreto ingiuntivo) e le fatture trascritte nelle scritture contabili.
Contestava altresì la mancanza di prova dell'erogazione del servizio, deducendo al riguardo che la società opposta avrebbe emesso i documenti di pagamento solo sulla base di “stime presunte” e non anche di consumi reali, così contestando anche il quantum della pretesa creditoria, oltre che l'applicazione, in ogni caso, di tariffe e condizioni economiche non conformi alla normativa vigente, in quanto non corrispondenti a quelle pubblicate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gasi e i Servizi Idrici (AEEGSI).
Infine, con riguardo specifico alla nota di variazione del 10.09.2015 (n. M156863414) emessa ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 633/72 da la difesa di parte opponente Controparte_1 sosteneva che l'emissione di tale nota “avendo le caratteristiche ed i connotati tipici della remissione del debito ex art. 1236 c.c., ha determinato la tombale estinzione di tale asserito credito”.
Sulla base delle superiori considerazioni, formulava quindi le seguenti domande: Parte_2
- ritenere e dichiarare che la società opposta non ha prodotto alcuna documentazione contrattuale riferibile all'utenza identificata con il codice n. 505365505476;
- per l'effetto annullare, revocare o, con qualunque altra forma, dichiarare nullo od inefficace l'impugnato decreto ingiuntivo per difetto delle condizioni di ammissibilità ex art. 633 c.p.c., nonché per l'assenza di prova scritta ex art. 634 c.p.c., e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla opponente per capitale, interessi, accessori e spese legali;
- in ogni caso annullare, revocare o, con qualunque altra forma, dichiarare nullo od inefficace l'impugnato decreto ingiuntivo per nullità del contratto, per inesistenza delle fatture azionate, nonché per mancanza di trasparenza e per nullità delle fatture contenenti pagina 4 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
voci non previste contrattualmente ed applicati sovraprezzi generici ed indefiniti;
- in ogni caso annullare, revocare o, con qualunque altra forma, dichiarare nullo od inefficace l'impugnato decreto ingiuntivo che non poteva essere emesso, stante il divieto di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 159/2011.
§§§§§
si costituiva in giudizio contestando l'opposizione proposta e nello Controparte_1 specifico chiedendo, in via preliminare, di dichiarare sussistenti i presupposti di cui all'art. 633, comma 1, n. 1, e comma 2, c.p.c. e di cui all'art. 634 c.p.c. e, conseguentemente, di emettere ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., e nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, dunque, la condanna nei confronti di al pagamento della somma di € 178,314,06, Parte_1 oltre interessi e spese.
In particolare, l'odierna società opposta – nel premettere che, in coerenza con la normativa prevista per il settore di riferimento e con le condizioni generali di contratto, competeva alla stessa la sola attività di fatturazione (ossia la contabilizzazione in termini economici dei dati di consumo trasmessi dal distributore stesso), essendo invece competente per l'attività di misurazione dei consumi e di intervento sul misuratore – precisava Parte_3
che, ai fini della fatturazione, la quantificazione dei consumi, secondo quanto statuito dall'art. 6 delle condizioni generali di contratto (cfr. all. 6 della comparsa di costituzione e risposta), avveniva sulla base della lettura del Contatore Elettrice rilevata dal Distributore e che la pattuizione contrattuale prevedeva che “in mancanza di lettura rilevata dal Distributore
Elettrico o di autoletture ove previste, i consumi [sarebbero stati] stimati da in CP_1
relazione: (i) alle stime eventualmente pervenute da parte del Distributore Elettrico;
(ii) ai dati Cont storici di consumo del Cliente che [avesse acquisito] durante la somministrazione;
(iii) al fatto che il Cliente [fosse] residente o meno presso l'immobile al quale si riferi[va] il PdF;
(iv) alle caratteristiche tecniche del PdF comunicate dal Cliente al momento della sottoscrizione del modulo”.
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deduceva quindi che le bollette relative al servizio di fornitura di Controparte_1 energia elettrica venivano emesse recependo i dati comunicati dall'Ente distributore o, in assenza di letture rilevate e notificate da quest'ultimo, attraverso la stima dei consumi effettuata in base agli indici stabiliti dalla disciplina vigente (in particolare, art. 5 del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica in materia di fatturazione del servizio di vendita, secondo cui “
5.1. Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura di periodo, il venditore è tenuto a utilizzare i dati di misura nel rispetto del seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione;
b) autoletture comunicate dal cliente finale […] c) dati di misura stimati.
5.2 Nel caso di utilizzo dei dati di cui al comma 5.1, lettera c), il venditore ha facoltà di utilizzare il dato di misura stimato eventualmente messo a disposizione dall'impresa di distribuzione, ovvero di effettuare una propria stima”); provvedendo regolarmente a restituire i consumi addebitati in acconto a stima, una volta ricevute le letture effettive.
Tutto ciò posto, la difesa di parte opposta contestava le doglianze dedotte da in Parte_2
relazione all'asserita carenza di prova, deducendo di avere prodotto, in fase monitoria, le fatture commerciali (cfr. all. 7 della comparsa di costituzione e risposta) e l'estratto autentico notarile (cfr. all. 2 della comparsa di costituzione e risposta) nonché, in nel presente giudizio,
“la richiesta di voltura formulata dalla società doc. 3, accettazione della Parte_4
relativa proposta contrattuale da parte di sub doc. 5, estratto del portale della CP_1
società di distribuzione sull'intervento di attivazione sub doc. 4, elenco delle letture comunicate dal distributore sub doc. 16, elenco dei pagamenti effettuati dall'opponente in ordine all'utenza al medesimo intestata sub doc. 25, richieste di rateizzazione formulate dalla società sub docc. 8, 10, 12 e 13, estratto conto aggiornato allegato sub doc. 26”. Parte_1
Evidenziava altresì come l'odierna opponente fosse in verità “ben consapevole del rapporto contrattuale in essere con e delle relative obbligazioni di pagamento sulla medesima CP_1
incombenti”, tanto da formulare richieste di rateizzazione (cfr. all. 8, 10 e 11 della comparsa di costituzione e risposta), riferendo peraltro che in tali richieste di rateizzazione non Parte_2
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deduceva alcuna presunta irregolarità ovvero anomalia circa le modalità di calcolo e, dunque, di contabilizzazione dei consumi.
Infine, la difesa di parte opposta evidenziava che, con la nota di variazione del 10.09.2015 n.
M156863414, quest'ultima esercitava esclusivamente la facoltà prevista dal D.P.R. n. 633/72
(“secondo cui le aziende possono recuperare l'importo dell'IVA versata in precedenza all'Erario relativamente alle fatture insolute sui contratti risolti. Proprio a tal fine, le aziende emettono un documento fiscale denominato “nota di variazione” che espone gli imponibili divisi per aliquota in senso negativo”), non costituendo viceversa alcuna rinuncia al credito.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto Parte_1
ed in diritto e, conseguentemente, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
§§§§§
Con ordinanza del 21.01.2020, questo Tribunale dichiarava inammissibile l'istanza di cui all'art. 186 ter c.p.c. rinviando all'udienza del 29.09.2020 previa concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
§§§§§
La causa veniva istruita con C.T.U. tecnica, a seguito della quale, con ordinanza del
28.04.2025, precisate le conclusioni all'udienza del 21.03.2024 come da note ritualmente depositate per via telematica, la causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
Le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§
L'opposizione proposta da è infondata e, per l'effetto, deve essere rigettata. Parte_1
§§§§§
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eccepiva anzitutto la nullità del decreto ingiuntivo n. 552/2019, deducendo che Parte_1 [...] non avesse prodotto idonea documentazione a fondamento della propria Controparte_1
pretesa creditoria e, nello specifico, che non avesse fornito prova della conclusione del contratto di fornitura di energia elettrica, della valida sottoscrizione di esso nonché, ancora, dell'erogazione del servizio (“il contratto o altro documento sottoscritto dalla Parte_1
contenente le tariffe e le condizioni economiche richiamate nelle fatture prodotte”), precisando al riguardo che “le fatture di fornitura dell'energia elettrica non bastano a dimostrare che effettivamente l'azienda abbia erogato il servizio”.
Ebbene – premesso il disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c. (che impone a colui il quale intende far valere un diritto di dimostrare i fatti posti a fondamento dello stesso) – occorre brevemente ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte “La fattura commerciale, oltre ad avere efficacia probatoria contro l'emittente, può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Tale accettazione non richiede formule sacramentali, potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti”
(Cassazione civile sez. II ord. n. 26801/2019).
Ne deriva che, quando il rapporto negoziale tra le parti sia contestato (come nella fattispecie in esame), la fattura commerciale non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma al più un indizio, dovendo in tal caso il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria (cfr. Cassazione civile n. 9542/2018).
Ciò premesso, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, è la stessa ad ammettere Parte_1 sostanzialmente l'esistenza di un rapporto negoziale fra le parti (in particolare, di fornitura di energia elettrica) con la società opposta nonché l'avvenuta erogazione del relativo servizio.
Ed invero, nell'atto di opposizione, dichiarava espressamente di avere “fruito sino Parte_1
al 2013” di fornitura di energia elettrica con producendo in tal senso Controparte_1
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lettera A/R del 28.06.2013, con cui la stessa manifestava la propria volontà di recedere dal contratto, di cui indicava specificamente gli estremi (n.
1-1ISAUIW, cod. pod.
IT001E91334186, presso il punto di consegna sito in Catania, via Rizzotti n. 1, n. cliente
505368205476).
La società opponente, quindi, nel dichiarare espressamente di avere fruito del servizio di fornitura di energia elettrica e di aver receduto dal relativo contratto, ammetteva e dimostrava evidentemente la sussistenza di un rapporto di fornitura fra le parti nonché la continua e regolare erogazione della prestazione.
Deve, in ogni caso, rilevarsi che ha comunque assolto al proprio onere Controparte_1
probatorio di cui all'art. 2697 c.c., producendo in giudizio (a riprova del rapporto negoziale intercorrente fra le parti), oltre le fatture commerciali relative ai consumi di energia elettrica e l'estratto autentico notarile, anche ulteriore documentazione da cui si evince chiaramente sia la sussistenza del contratto sia l'erogazione del relativo servizio.
In particolare, la società opposta produceva tra l'altro:
- la nota del 04.07.2011, con cui comunicava a parte opponente che “essendo Parte_1
stata stipulata la cessione di ramo d'azienda tra cedente e la scrivente Controparte_2
cessionaria, avente ad oggetto la gestione dell'attività relativa alla Sala gioco “Bingo
Alcalà”, di via Rizzotti, 1 Catania” il contratto di cui si discute avrebbe dovuto essere modificato in ordine alla “intestazione / fatturazione consumi alla : Controparte_3
C M T SRL Viale Artale Alagona n. 39 – 95126 – Catania”);
- le diverse richieste di rateizzazione, avanzate da nei confronti di parte Parte_1
opposta, quali:
1. la richiesta di rateizzazione del 20.02.2013 in relazione alla fattura n. 11163 del
05.03.2013 di importo complessivo pari ad € 20.418,49 (in cui dichiarava Parte_1 espressamente: “facendo seguito al Vostro sollecito del 6/2 u.s., si trasmette ulteriore contabile di addebito saldo n. 25689 del 13/12/2012 pari ad € 19.377,55. Scusandoci
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per il ritardo, si richiede di voler aggiornare la Vostra contabilità con tutti i pagamenti già effettuati di cui si allegano anche qui le contabili. In conseguenza, con la presente si chiede di voler dilazione in almeno 4 rate mensili” la sopra citata fattura;
cfr. all. 8 della comparsa di costituzione e risposta);
2. la richiesta di rateizzazione dell'8.03.2013 in relazione alla fattura n. M136253140 del 14.02.2013 di importo complessivo pari ad € 25.276,38 (in cui parte opponente chiedeva la dilazione della stessa in almeno 4 rate mensili;
cfr. all. 10 della comparsa di costituzione e risposta);
3. la richiesta di rateizzazione del 24.12.2013 in relazione alle fatture numeri
M137063305 del 05.09.2013 e M137202472 del 17.10.2013 (“la presente per richiedere nuovamente la rateizzazione delle fatture in oggetto, già richiesta telefonicamente in data 19.11.2013, e solo qualche giorno fa abbiamo saputo casualmente che la stessa era stata rifiutata poiché risultava nei vostri archivi che una precedente rateizzazione non era stata correttamente onorata”; cfr. all. 12 della comparsa di costituzione e risposta);
4. richiesta di rateizzazione del 17.02.2014 relativa alle fatture da ultimo citate (“la presente per richiedere nuovamente la rateizzazione delle fatture in oggetto, già richiesta telefonicamente in data 19.11.2013, e precisamente sulle fatture nn.
M137063305 del 05.09.2013 pari ad un importo di € 102.942,56 e M 137202472 del
17.10.2013 di € 20.868,56 e solo dopo si è saputo, casualmente, che la stessa era stata rifiutata poiché risultava nei vostri archivi che una precedente rateizzazione non era stata correttamente onorata. Ed in realtà, da un controllo contabile effettuato, sulla rateizzazione relativa alla fattura n. M 136111163, non risultava saldata l'ultima rata per un importo pari ad € 5.104,62 (di cui oggi si allega quietanza) […]”; cfr. all. 13 della comparsa di costituzione e risposta).
L'insieme dei documenti sopra richiamati, quindi, risulta idoneo e sufficiente a considerare pagina 10 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
accertata e provata l'esistenza di un contratto di fornitura di energia elettrica fra le parti nonché la regolare fruizione del servizio da parte di e, dunque, la legittimità delle fatture Parte_1
emesse in relazione alle prestazioni erogate. Viceversa, non trova in alcun modo conferma negli atti di causa l'eccepita carenza di prova, sollevata da Parte_1
Ed infatti, parte opponente non fornisce alcuna prova contraria, limitandosi unicamente ad eccepire la carenza probatoria (senza sufficientemente dimostrare le circostanze relative al rapporto di fornitura) e, al contrario dichiarando e documentando essa stessa la sussistenza del rapporto in esame e la fruizione del servizio che da questo ne derivava.
Occorre, al riguardo, ricordare – in coerenza con l'orientamento costante della giurisprudenza di merito – che la mera allegazione di carenza di prova del diritto altrui non equivale infatti ad una valida contestazione dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria, spettando al debitore dimostrare adeguatamente di avere adempiuto ovvero che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile (cfr. Tribunale di Genova, 04.06.2024 n. 1745).
Ne deriva, pertanto, che le eccezioni di nullità sollevate da risultano infondate e, Parte_1
pertanto, non possono che essere rigettate.
§§§§§
In secondo luogo, parte opponente contestava il quantum dell'asserito credito, deducendo la non corretta determinazione dei consumi da parte di Controparte_1
In particolare, sosteneva che “nella fattispecie, per come emerge dalle tempestive Parte_1
contestazioni formulate dalla opponente, non sembra che gli importi fatturati corrispondano al Contr consumo effettivo avendo la messo i documenti di pagamento sulla base di semplici stime presunte”, lamentando specificamente che “le somme riportate nelle fatture di cui al D.I. opposto non sono, in ogni caso dovute, perché erronee e frutto dell'applicazione di tariffe e condizioni economiche non conformi” e che “tutte le fatture, ad eccezione della seconda e della quarta, sono state emesse per consumi stimati e non effettivi, così contravvenendo alle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e i Servizi Idrici (AEEGSI)”.
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Ebbene – premesso che l'odierna opposta, in data 09.09.2019 (e, dunque, successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo opposto), registrava il pagamento da parte di Parte_1
della fattura n. M136111163 del 24.01.2013 di € 5.104,61 e che, conseguentemente, riduceva la richiesta di ingiunzione di pagamento da € 183.418,68 ad € 178.314,06 (come rilevato dalla stessa parte opponente) – gli elementi probatori acquisiti in giudizio consentono di ritenere corretta la determinazione e quantificazione dei consumi, sì come operata da
[...]
CP_1
Ed infatti, la C.T.U. espletata ha accertato che “a seguito delle verifiche delle fatture e dei consumi e del periodo di riferimento appare corretto il procedimento utilizzato dall' CP_4
per la ricostruzione dei consumi e esatte le somme calcolate, dovute da parte attrice” e
[...] che “Pertanto, i consumi sottratti alla fatturazione sono pari a 2..074.476 kWh e la somma dovuta dalla è pari a € 178.314,06”. Pt_1
Sulla base di tali considerazioni (specificando che per parte attrice è da intendersi parte opponente) e, in particolare, delle risultanze della C.T.U. espletata, non possono che ritenersi corretti i consumi registrati e le relative fatture emesse, non avendo la società opponente fornito prova contraria in tal senso, ma limitandosi unicamente a contestare la correttezza dei consumi fatturati, senza tuttavia provare quali sarebbero stati i reali consumi e quali tariffe e condizioni economiche non sarebbero state rispettate dall'odierna opposta.
In particolare, i rilievi mossi alla relazione tecnica non appaiono idonei ad incidere sulla correttezza dei risultati.
Ed invero, procedendo con la analisi dei rilievi che la difesa di parte opponente ha reiterato anche con gli scritti conclusivi, deve affermarsi quanto segue:
1) quanto alla richiesta di indicazione della documentazione utilizzata, il C.T.U. ha rassegnato di avere 'analizzato il fascicolo prodotto dalle parti'; a fronte di tale specificazione a chiarimento, parte opponente ha sostenuto di non avere ricevuto risposta;
tuttavia, al contrario, sarebbe stato onere della parte evidenziare e pagina 12 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
documentare o che la relazione tecnica aveva pretermesso taluni degli atti prodotti o che il C.T.U. aveva utilizzato documenti non ritualmente acquisiti;
pertanto tale primo rilievo risulta infondato (cfr. pag.3 della relazione di C.T.U. del 14.07.2021);
2) analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo al secondo rilievo (richiesta di indicazione della metodologia applicata); anche in questo caso, a fronte del riscontro del C.T.U. (che ha dato atto di avere elaborato i dati del fascicolo offrendo i risultati in apposite 'tabelle'), la difesa non ha operato contestazioni specifiche su uno o più punti dell'elaborato o su una o più parti delle tabelle esplicative;
anche tale secondo rilievo risulta infondato (cfr. pag.3 della relazione di C.T.U. del 14.07.2021);
3) quanto al terzo ed al quarto rilievo, il C.T.U. ha chiarito che la omessa indicazione analitica, per gli importi dovuti, per la parte relativa a servizi di vendita, per quella a servizi di rete e per quella relativa ad imposte, non ha alcuna incidenza sul complesso della somma dovuta, così come la omessa specificazione delle somme per parte fissa e per parte variabile;
ancor una volta i rilievi si sono limitati ad evidenziare le mancate suddivisioni fra le 'voci', senza offrire elementi utili per ritenere non corretto il risultato conclusivo dell'indagine tecnica, volto ad individuare il debito della società verso il somministrante (cfr. pagg.
3-4 della relazione di C.T.U. del
14.07.2021);
4) quanto all'ultimo rilievo, secondo cui il C.T.U. 'avrebbe dovuto, attraverso
l'applicativo della società di distribuzione e/o i dati comunicati dalla società di distribuzione, verificare e determinare il consumo di energia elettrica associato all'utenza intestata alla società opponente', il C.T.U. ha rassegnato che
'L'applicativo della società di distribuzione non può essere utilizzato dal CTU' e, inoltre, che da un lato 'il consumo poteva essere comunicato dalla CMT attraverso il numero verde ogni mese', dall'altro chetale comunicazione 'non è mai avvenuta', risultando solo le 'innumerevoli richieste di rateizzazione'; a fronte di tali pagina 13 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
chiarimenti, nulla è stato dedotto circa la erroneità dei dati posti a fondamento della verifica né per evidenziare criticità tecniche relative al mancato utilizzo dell'applicativo che, invero, non costituiva oggetto dell'incarico che avrebbe dovuto svolgersi, come in effetti si è svolto, sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Pertanto, l'esito delle attività tecniche che hanno confermato la sussistenza della esposizione debitoria della opponente in termini conformi al credito oggetto di ingiunzione non risulta posto in discussione dai rilievi mossi da parte opponente.
§§§§§
Altresì infondata appare poi la circostanza, dedotta da secondo cui la nota di Parte_1 variazione del 10.09.2025 n. M156863414, emessa da ai sensi Controparte_1
dell'art. 26 D.P.R. n. 633/72, avesse le caratteristiche e i connotati tipici della remissione del debito di cui all'art. 1236 c.c., così determinando per l'effetto l'estinzione del credito oggetto del presente giudizio.
Invero, nella nota in esame, invitava l'odierna opponente “a Controparte_1 provvedere al pagamento delle fatture di seguito indicate che risultano insolute alla data del
10/09/2015”, informandola “in attesa di ricevere quanto dovuto, a seguito della risoluzione del contratto di somministrazione di energia con Lei già in essere” di avere provveduto ad
“emettere nota di variazione in allegato” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 comma 2 del
D.P.R. 633/72 e che, in ogni caso, detta nota “non implica in alcun modo la rinuncia da parte nostra al credito cui si riferisce”.
Orbene, in punto di diritto, è noto che l'istituto della remissione del debito di cui all'art. 1236
c.c., quale causa di estinzione delle obbligazioni, necessita di una manifestazione di volontà, chiara ed inequivocabile, del creditore volta a rinunciare al proprio credito (cfr. Cassazione civile ord. 25 novembre 2021 n. 36636).
Nel caso di specie, l'esame degli elementi probatori acquisiti in giudizio non consente di pagina 14 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
affermare l'avvenuta remissione del debito da parte di dal momento Controparte_1 che, con la nota del 10.09.2015, la società opponente al contrario negava esplicitamente (in relazione alle fatture numeri M136111163, M137063305, M137202472, M 137328103,
M156618196, di cui quest'ultime tre oggetto del decreto ingiuntivo opposto) qualsivoglia rinuncia al credito vantato.
Pertanto, nessuna manifestazione di volontà in senso contrario può desumersi da tale nota di variazione né, ancora, ricavarsi dall'ulteriore documentazione prodotta in giudizio.
§§§§§
Infine, con riguardo alla richiesta di sospensione ex art. 55 del D.Lgs. n. 159/2011 del pagamento dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo, sollevata da – sul Parte_1 presupposto che la società opponente, con provvedimento di sequestro giudiziario disposto dal
Tribunale Penale di Roma del 19.01.2015, veniva sottoposta ad Amministrazione Giudiziaria – occorre rilevare che la procedura di opposizione a decreto ingiuntivo non rientra nell'ambito di operatività della disposizione normativa richiamata.
L'art. 55 sopra citato, infatti, nel prevedere che “a seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive” (comma 1), limita espressamente (ove sia stato disposto il sequestro) l'esperimento delle sole azioni aventi natura esecutiva, tra cui evidentemente non rientra in alcun modo l'azione in esame.
Ed infatti, deve rilevarsi che la procedura di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce azione esecutiva, trattandosi esclusivamente di un giudizio di cognizione volto ad accertare l'esistenza e l'ammontare del credito.
Sicché, la richiesta non merita di essere accolta.
§§§§§
Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'opposizione proposta da deve essere Parte_1 rigettata.
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Pertanto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto (n. 552/2019) e – Parte_1 dato atto dell'intervenuto successivo pagamento, in data 09.09.2019, dell'importo di €
5.104,61, relativo alla fattura n. M136111163 del 24.01.2013 – deve essere condannata al pagamento del saldo pari ad € 178.314,06, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
§§§§§
In applicazione dei principi che regolano la soccombenza, va condannata al Parte_1 pagamento delle spese processuali che, in mancanza di nota spese, si liquidano come da dispositivo per fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, secondo lo scaglione di valore indicato in domanda.
Le spese di C.T.U. liquidate in corso di causa vanno poste definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4679/2019 R.G., così statuisce:
RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dato atto dell'intervenuto Parte_1 successivo pagamento di una parte dell'importo dovuto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n.
552/2019;
DA in dipendenza dell'intervenuto successivo pagamento di una parte CP_5
dell'importo dovuto – al pagamento del saldo di € 178.314,06, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
DA parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
che liquida in € 7.052,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali;
CP_1
PONE le spese di C.T.U. liquidate in corso di causa vanno poste definitivamente a carico di
Parte_1
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Per_1
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, funzionario in servizio presso questo Ufficio. Pt_5 Pt_6
Catania, 10 novembre 2025.
IL GIUDICE
IO IO
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice IO IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4679/2019 R.G. promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. Tito MONTEROSSO;
OPPONENTE
contro
P. IVA: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Antonino LONGO;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica, con ordinanza TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
del 28.04.2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Catania Parte_1 Controparte_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 552/2019 emesso in favore di parte opposta da questo Tribunale in data 28.01.2019 e notificato in data 05.02.2019 (causa n.
11798/2018 R.G.) per l'importo complessivo di € 183.418,68, oltre interessi e spese del procedimento monitorio (€ 2.135,00 per compensi professionali ed € 406,50 per spese vive), per il mancato pagamento di fatture relative alla fornitura di energia elettrica.
In particolare, la difesa di parte opponente premetteva che:
- gestendo la sala Bingo Alcalà (sita in Catania, Piazza Alcalà), fruiva sino al Parte_1
2013 di una fornitura di energia elettrica con il gestore per uso Controparte_1
diverso dall'abitazione;
- a causa di molteplici anomalie riscontrate nella fatturazione e nelle modalità di rilevazione dei consumi, con lettera A/R del 28.06.2013 provvedeva ad inoltrare formale richiesta di recesso dal contratto n.
1-1ISAUIW (cod. pod. IT001E91334186, presso il punto di consegna sito in Catania, via Rizzotti n. 1, n. cliente 505368205476) con decorrenza 01.10.2013;
- in data 30.01.2016, diffidava al pagamento di € Controparte_1 Parte_1
177.154,44 per fatture insolute relative alla fornitura di energia elettrica nei locali della sala Bingo Alcalà;
- parte opponente, con nota del 18.03.2016, contestava la pretesa creditoria sul presupposto della emissione, in data 10.09.2015, della nota di variazione n. M156863414 ex art. 26 D.P.R. n. 633/72, con cui rinunciava alla suddetta Controparte_1 somma;
pagina 2 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- la inesistenza dell'asserito credito era altresì confermata dalla “stampa estratta dal sito web htpp. ove si leggeva che Email_1
la bolletta n. M156863414 di €.177.152,55 emessa il 10/09/2015, con scadenza
02/10/2015, risultava pagata”;
- con nota del 22.03.2016, la società opposta ribadiva l'esistenza dell'asserito credito, evidenziando che attraverso la nota di variazione sopra richiamata Controparte_1 esercitava la facoltà, prevista dalla legge, di recuperare l'I.V.A. versata dall'Erario,
[...]
relativa a fatture insolute sui contratti risolti, senza rinunciare al credito;
- con successiva nota del 15.04.2016, rilevava che, dall'analisi di tutte le fatture Parte_1
emesse da erano emerse numerose anomalie;
Controparte_1
- ciò nonostante, parte opposta, con le note del 18.03.2016, 15.04.2016 e 20.02.2017 nonché con formale diffida del 02.02.2017, sollecitava al pagamento Parte_1
dell'importo di € 177.154,44, che nuovamente contestava la pretesa creditoria;
- proponeva ricorso per decreto per la suddetta somma innanzi Controparte_1
questo Tribunale, il quale, “rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile”, ingiungeva “di pagare alla parte ricorrente per le Parte_1
causali di cui al ricorso” la somma complessiva di € 183.418,68, oltre interessi e spese del procedimento monitorio e di lite.
La difesa di parte opponente, infine, riferiva che, a seguito di un provvedimento di sequestro giudiziario disposto dal Tribunale penale di Roma, la società, in data 19.01.2015, veniva sottoposta ad Amministrazione Giudiziaria e che – poiché il rapporto di somministrazione intercorso fra le parte in causa cessava in data antecedente al suddetto sequestro – avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 55 della legge n. 161/2017, ai sensi del quale “a seguito del sequestro non possono essere iniziate proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario”.
Tutto ciò premesso, nel contestare il decreto ingiuntivo opposto, lamentava Parte_1
pagina 3 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
l'assenza di prova dell'asserito credito, evidenziando come l'odierna società opposta avesse omesso di produrre nel giudizio monitorio il contratto o altro documento sottoscritto da parte opponente, contenente le tariffe e le condizioni economiche richiamate nelle fatture prodotte, limitandosi unicamente a produrre l'estratto autentico notarile (cfr. all. 3 del ricorso per decreto ingiuntivo) e le fatture trascritte nelle scritture contabili.
Contestava altresì la mancanza di prova dell'erogazione del servizio, deducendo al riguardo che la società opposta avrebbe emesso i documenti di pagamento solo sulla base di “stime presunte” e non anche di consumi reali, così contestando anche il quantum della pretesa creditoria, oltre che l'applicazione, in ogni caso, di tariffe e condizioni economiche non conformi alla normativa vigente, in quanto non corrispondenti a quelle pubblicate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gasi e i Servizi Idrici (AEEGSI).
Infine, con riguardo specifico alla nota di variazione del 10.09.2015 (n. M156863414) emessa ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 633/72 da la difesa di parte opponente Controparte_1 sosteneva che l'emissione di tale nota “avendo le caratteristiche ed i connotati tipici della remissione del debito ex art. 1236 c.c., ha determinato la tombale estinzione di tale asserito credito”.
Sulla base delle superiori considerazioni, formulava quindi le seguenti domande: Parte_2
- ritenere e dichiarare che la società opposta non ha prodotto alcuna documentazione contrattuale riferibile all'utenza identificata con il codice n. 505365505476;
- per l'effetto annullare, revocare o, con qualunque altra forma, dichiarare nullo od inefficace l'impugnato decreto ingiuntivo per difetto delle condizioni di ammissibilità ex art. 633 c.p.c., nonché per l'assenza di prova scritta ex art. 634 c.p.c., e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla opponente per capitale, interessi, accessori e spese legali;
- in ogni caso annullare, revocare o, con qualunque altra forma, dichiarare nullo od inefficace l'impugnato decreto ingiuntivo per nullità del contratto, per inesistenza delle fatture azionate, nonché per mancanza di trasparenza e per nullità delle fatture contenenti pagina 4 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
voci non previste contrattualmente ed applicati sovraprezzi generici ed indefiniti;
- in ogni caso annullare, revocare o, con qualunque altra forma, dichiarare nullo od inefficace l'impugnato decreto ingiuntivo che non poteva essere emesso, stante il divieto di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 159/2011.
§§§§§
si costituiva in giudizio contestando l'opposizione proposta e nello Controparte_1 specifico chiedendo, in via preliminare, di dichiarare sussistenti i presupposti di cui all'art. 633, comma 1, n. 1, e comma 2, c.p.c. e di cui all'art. 634 c.p.c. e, conseguentemente, di emettere ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., e nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, dunque, la condanna nei confronti di al pagamento della somma di € 178,314,06, Parte_1 oltre interessi e spese.
In particolare, l'odierna società opposta – nel premettere che, in coerenza con la normativa prevista per il settore di riferimento e con le condizioni generali di contratto, competeva alla stessa la sola attività di fatturazione (ossia la contabilizzazione in termini economici dei dati di consumo trasmessi dal distributore stesso), essendo invece competente per l'attività di misurazione dei consumi e di intervento sul misuratore – precisava Parte_3
che, ai fini della fatturazione, la quantificazione dei consumi, secondo quanto statuito dall'art. 6 delle condizioni generali di contratto (cfr. all. 6 della comparsa di costituzione e risposta), avveniva sulla base della lettura del Contatore Elettrice rilevata dal Distributore e che la pattuizione contrattuale prevedeva che “in mancanza di lettura rilevata dal Distributore
Elettrico o di autoletture ove previste, i consumi [sarebbero stati] stimati da in CP_1
relazione: (i) alle stime eventualmente pervenute da parte del Distributore Elettrico;
(ii) ai dati Cont storici di consumo del Cliente che [avesse acquisito] durante la somministrazione;
(iii) al fatto che il Cliente [fosse] residente o meno presso l'immobile al quale si riferi[va] il PdF;
(iv) alle caratteristiche tecniche del PdF comunicate dal Cliente al momento della sottoscrizione del modulo”.
pagina 5 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
deduceva quindi che le bollette relative al servizio di fornitura di Controparte_1 energia elettrica venivano emesse recependo i dati comunicati dall'Ente distributore o, in assenza di letture rilevate e notificate da quest'ultimo, attraverso la stima dei consumi effettuata in base agli indici stabiliti dalla disciplina vigente (in particolare, art. 5 del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica in materia di fatturazione del servizio di vendita, secondo cui “
5.1. Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura di periodo, il venditore è tenuto a utilizzare i dati di misura nel rispetto del seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione;
b) autoletture comunicate dal cliente finale […] c) dati di misura stimati.
5.2 Nel caso di utilizzo dei dati di cui al comma 5.1, lettera c), il venditore ha facoltà di utilizzare il dato di misura stimato eventualmente messo a disposizione dall'impresa di distribuzione, ovvero di effettuare una propria stima”); provvedendo regolarmente a restituire i consumi addebitati in acconto a stima, una volta ricevute le letture effettive.
Tutto ciò posto, la difesa di parte opposta contestava le doglianze dedotte da in Parte_2
relazione all'asserita carenza di prova, deducendo di avere prodotto, in fase monitoria, le fatture commerciali (cfr. all. 7 della comparsa di costituzione e risposta) e l'estratto autentico notarile (cfr. all. 2 della comparsa di costituzione e risposta) nonché, in nel presente giudizio,
“la richiesta di voltura formulata dalla società doc. 3, accettazione della Parte_4
relativa proposta contrattuale da parte di sub doc. 5, estratto del portale della CP_1
società di distribuzione sull'intervento di attivazione sub doc. 4, elenco delle letture comunicate dal distributore sub doc. 16, elenco dei pagamenti effettuati dall'opponente in ordine all'utenza al medesimo intestata sub doc. 25, richieste di rateizzazione formulate dalla società sub docc. 8, 10, 12 e 13, estratto conto aggiornato allegato sub doc. 26”. Parte_1
Evidenziava altresì come l'odierna opponente fosse in verità “ben consapevole del rapporto contrattuale in essere con e delle relative obbligazioni di pagamento sulla medesima CP_1
incombenti”, tanto da formulare richieste di rateizzazione (cfr. all. 8, 10 e 11 della comparsa di costituzione e risposta), riferendo peraltro che in tali richieste di rateizzazione non Parte_2
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deduceva alcuna presunta irregolarità ovvero anomalia circa le modalità di calcolo e, dunque, di contabilizzazione dei consumi.
Infine, la difesa di parte opposta evidenziava che, con la nota di variazione del 10.09.2015 n.
M156863414, quest'ultima esercitava esclusivamente la facoltà prevista dal D.P.R. n. 633/72
(“secondo cui le aziende possono recuperare l'importo dell'IVA versata in precedenza all'Erario relativamente alle fatture insolute sui contratti risolti. Proprio a tal fine, le aziende emettono un documento fiscale denominato “nota di variazione” che espone gli imponibili divisi per aliquota in senso negativo”), non costituendo viceversa alcuna rinuncia al credito.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto Parte_1
ed in diritto e, conseguentemente, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
§§§§§
Con ordinanza del 21.01.2020, questo Tribunale dichiarava inammissibile l'istanza di cui all'art. 186 ter c.p.c. rinviando all'udienza del 29.09.2020 previa concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
§§§§§
La causa veniva istruita con C.T.U. tecnica, a seguito della quale, con ordinanza del
28.04.2025, precisate le conclusioni all'udienza del 21.03.2024 come da note ritualmente depositate per via telematica, la causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
Le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§
L'opposizione proposta da è infondata e, per l'effetto, deve essere rigettata. Parte_1
§§§§§
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eccepiva anzitutto la nullità del decreto ingiuntivo n. 552/2019, deducendo che Parte_1 [...] non avesse prodotto idonea documentazione a fondamento della propria Controparte_1
pretesa creditoria e, nello specifico, che non avesse fornito prova della conclusione del contratto di fornitura di energia elettrica, della valida sottoscrizione di esso nonché, ancora, dell'erogazione del servizio (“il contratto o altro documento sottoscritto dalla Parte_1
contenente le tariffe e le condizioni economiche richiamate nelle fatture prodotte”), precisando al riguardo che “le fatture di fornitura dell'energia elettrica non bastano a dimostrare che effettivamente l'azienda abbia erogato il servizio”.
Ebbene – premesso il disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c. (che impone a colui il quale intende far valere un diritto di dimostrare i fatti posti a fondamento dello stesso) – occorre brevemente ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte “La fattura commerciale, oltre ad avere efficacia probatoria contro l'emittente, può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Tale accettazione non richiede formule sacramentali, potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti”
(Cassazione civile sez. II ord. n. 26801/2019).
Ne deriva che, quando il rapporto negoziale tra le parti sia contestato (come nella fattispecie in esame), la fattura commerciale non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma al più un indizio, dovendo in tal caso il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria (cfr. Cassazione civile n. 9542/2018).
Ciò premesso, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, è la stessa ad ammettere Parte_1 sostanzialmente l'esistenza di un rapporto negoziale fra le parti (in particolare, di fornitura di energia elettrica) con la società opposta nonché l'avvenuta erogazione del relativo servizio.
Ed invero, nell'atto di opposizione, dichiarava espressamente di avere “fruito sino Parte_1
al 2013” di fornitura di energia elettrica con producendo in tal senso Controparte_1
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lettera A/R del 28.06.2013, con cui la stessa manifestava la propria volontà di recedere dal contratto, di cui indicava specificamente gli estremi (n.
1-1ISAUIW, cod. pod.
IT001E91334186, presso il punto di consegna sito in Catania, via Rizzotti n. 1, n. cliente
505368205476).
La società opponente, quindi, nel dichiarare espressamente di avere fruito del servizio di fornitura di energia elettrica e di aver receduto dal relativo contratto, ammetteva e dimostrava evidentemente la sussistenza di un rapporto di fornitura fra le parti nonché la continua e regolare erogazione della prestazione.
Deve, in ogni caso, rilevarsi che ha comunque assolto al proprio onere Controparte_1
probatorio di cui all'art. 2697 c.c., producendo in giudizio (a riprova del rapporto negoziale intercorrente fra le parti), oltre le fatture commerciali relative ai consumi di energia elettrica e l'estratto autentico notarile, anche ulteriore documentazione da cui si evince chiaramente sia la sussistenza del contratto sia l'erogazione del relativo servizio.
In particolare, la società opposta produceva tra l'altro:
- la nota del 04.07.2011, con cui comunicava a parte opponente che “essendo Parte_1
stata stipulata la cessione di ramo d'azienda tra cedente e la scrivente Controparte_2
cessionaria, avente ad oggetto la gestione dell'attività relativa alla Sala gioco “Bingo
Alcalà”, di via Rizzotti, 1 Catania” il contratto di cui si discute avrebbe dovuto essere modificato in ordine alla “intestazione / fatturazione consumi alla : Controparte_3
C M T SRL Viale Artale Alagona n. 39 – 95126 – Catania”);
- le diverse richieste di rateizzazione, avanzate da nei confronti di parte Parte_1
opposta, quali:
1. la richiesta di rateizzazione del 20.02.2013 in relazione alla fattura n. 11163 del
05.03.2013 di importo complessivo pari ad € 20.418,49 (in cui dichiarava Parte_1 espressamente: “facendo seguito al Vostro sollecito del 6/2 u.s., si trasmette ulteriore contabile di addebito saldo n. 25689 del 13/12/2012 pari ad € 19.377,55. Scusandoci
pagina 9 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
per il ritardo, si richiede di voler aggiornare la Vostra contabilità con tutti i pagamenti già effettuati di cui si allegano anche qui le contabili. In conseguenza, con la presente si chiede di voler dilazione in almeno 4 rate mensili” la sopra citata fattura;
cfr. all. 8 della comparsa di costituzione e risposta);
2. la richiesta di rateizzazione dell'8.03.2013 in relazione alla fattura n. M136253140 del 14.02.2013 di importo complessivo pari ad € 25.276,38 (in cui parte opponente chiedeva la dilazione della stessa in almeno 4 rate mensili;
cfr. all. 10 della comparsa di costituzione e risposta);
3. la richiesta di rateizzazione del 24.12.2013 in relazione alle fatture numeri
M137063305 del 05.09.2013 e M137202472 del 17.10.2013 (“la presente per richiedere nuovamente la rateizzazione delle fatture in oggetto, già richiesta telefonicamente in data 19.11.2013, e solo qualche giorno fa abbiamo saputo casualmente che la stessa era stata rifiutata poiché risultava nei vostri archivi che una precedente rateizzazione non era stata correttamente onorata”; cfr. all. 12 della comparsa di costituzione e risposta);
4. richiesta di rateizzazione del 17.02.2014 relativa alle fatture da ultimo citate (“la presente per richiedere nuovamente la rateizzazione delle fatture in oggetto, già richiesta telefonicamente in data 19.11.2013, e precisamente sulle fatture nn.
M137063305 del 05.09.2013 pari ad un importo di € 102.942,56 e M 137202472 del
17.10.2013 di € 20.868,56 e solo dopo si è saputo, casualmente, che la stessa era stata rifiutata poiché risultava nei vostri archivi che una precedente rateizzazione non era stata correttamente onorata. Ed in realtà, da un controllo contabile effettuato, sulla rateizzazione relativa alla fattura n. M 136111163, non risultava saldata l'ultima rata per un importo pari ad € 5.104,62 (di cui oggi si allega quietanza) […]”; cfr. all. 13 della comparsa di costituzione e risposta).
L'insieme dei documenti sopra richiamati, quindi, risulta idoneo e sufficiente a considerare pagina 10 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
accertata e provata l'esistenza di un contratto di fornitura di energia elettrica fra le parti nonché la regolare fruizione del servizio da parte di e, dunque, la legittimità delle fatture Parte_1
emesse in relazione alle prestazioni erogate. Viceversa, non trova in alcun modo conferma negli atti di causa l'eccepita carenza di prova, sollevata da Parte_1
Ed infatti, parte opponente non fornisce alcuna prova contraria, limitandosi unicamente ad eccepire la carenza probatoria (senza sufficientemente dimostrare le circostanze relative al rapporto di fornitura) e, al contrario dichiarando e documentando essa stessa la sussistenza del rapporto in esame e la fruizione del servizio che da questo ne derivava.
Occorre, al riguardo, ricordare – in coerenza con l'orientamento costante della giurisprudenza di merito – che la mera allegazione di carenza di prova del diritto altrui non equivale infatti ad una valida contestazione dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria, spettando al debitore dimostrare adeguatamente di avere adempiuto ovvero che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile (cfr. Tribunale di Genova, 04.06.2024 n. 1745).
Ne deriva, pertanto, che le eccezioni di nullità sollevate da risultano infondate e, Parte_1
pertanto, non possono che essere rigettate.
§§§§§
In secondo luogo, parte opponente contestava il quantum dell'asserito credito, deducendo la non corretta determinazione dei consumi da parte di Controparte_1
In particolare, sosteneva che “nella fattispecie, per come emerge dalle tempestive Parte_1
contestazioni formulate dalla opponente, non sembra che gli importi fatturati corrispondano al Contr consumo effettivo avendo la messo i documenti di pagamento sulla base di semplici stime presunte”, lamentando specificamente che “le somme riportate nelle fatture di cui al D.I. opposto non sono, in ogni caso dovute, perché erronee e frutto dell'applicazione di tariffe e condizioni economiche non conformi” e che “tutte le fatture, ad eccezione della seconda e della quarta, sono state emesse per consumi stimati e non effettivi, così contravvenendo alle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e i Servizi Idrici (AEEGSI)”.
pagina 11 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ebbene – premesso che l'odierna opposta, in data 09.09.2019 (e, dunque, successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo opposto), registrava il pagamento da parte di Parte_1
della fattura n. M136111163 del 24.01.2013 di € 5.104,61 e che, conseguentemente, riduceva la richiesta di ingiunzione di pagamento da € 183.418,68 ad € 178.314,06 (come rilevato dalla stessa parte opponente) – gli elementi probatori acquisiti in giudizio consentono di ritenere corretta la determinazione e quantificazione dei consumi, sì come operata da
[...]
CP_1
Ed infatti, la C.T.U. espletata ha accertato che “a seguito delle verifiche delle fatture e dei consumi e del periodo di riferimento appare corretto il procedimento utilizzato dall' CP_4
per la ricostruzione dei consumi e esatte le somme calcolate, dovute da parte attrice” e
[...] che “Pertanto, i consumi sottratti alla fatturazione sono pari a 2..074.476 kWh e la somma dovuta dalla è pari a € 178.314,06”. Pt_1
Sulla base di tali considerazioni (specificando che per parte attrice è da intendersi parte opponente) e, in particolare, delle risultanze della C.T.U. espletata, non possono che ritenersi corretti i consumi registrati e le relative fatture emesse, non avendo la società opponente fornito prova contraria in tal senso, ma limitandosi unicamente a contestare la correttezza dei consumi fatturati, senza tuttavia provare quali sarebbero stati i reali consumi e quali tariffe e condizioni economiche non sarebbero state rispettate dall'odierna opposta.
In particolare, i rilievi mossi alla relazione tecnica non appaiono idonei ad incidere sulla correttezza dei risultati.
Ed invero, procedendo con la analisi dei rilievi che la difesa di parte opponente ha reiterato anche con gli scritti conclusivi, deve affermarsi quanto segue:
1) quanto alla richiesta di indicazione della documentazione utilizzata, il C.T.U. ha rassegnato di avere 'analizzato il fascicolo prodotto dalle parti'; a fronte di tale specificazione a chiarimento, parte opponente ha sostenuto di non avere ricevuto risposta;
tuttavia, al contrario, sarebbe stato onere della parte evidenziare e pagina 12 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
documentare o che la relazione tecnica aveva pretermesso taluni degli atti prodotti o che il C.T.U. aveva utilizzato documenti non ritualmente acquisiti;
pertanto tale primo rilievo risulta infondato (cfr. pag.3 della relazione di C.T.U. del 14.07.2021);
2) analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo al secondo rilievo (richiesta di indicazione della metodologia applicata); anche in questo caso, a fronte del riscontro del C.T.U. (che ha dato atto di avere elaborato i dati del fascicolo offrendo i risultati in apposite 'tabelle'), la difesa non ha operato contestazioni specifiche su uno o più punti dell'elaborato o su una o più parti delle tabelle esplicative;
anche tale secondo rilievo risulta infondato (cfr. pag.3 della relazione di C.T.U. del 14.07.2021);
3) quanto al terzo ed al quarto rilievo, il C.T.U. ha chiarito che la omessa indicazione analitica, per gli importi dovuti, per la parte relativa a servizi di vendita, per quella a servizi di rete e per quella relativa ad imposte, non ha alcuna incidenza sul complesso della somma dovuta, così come la omessa specificazione delle somme per parte fissa e per parte variabile;
ancor una volta i rilievi si sono limitati ad evidenziare le mancate suddivisioni fra le 'voci', senza offrire elementi utili per ritenere non corretto il risultato conclusivo dell'indagine tecnica, volto ad individuare il debito della società verso il somministrante (cfr. pagg.
3-4 della relazione di C.T.U. del
14.07.2021);
4) quanto all'ultimo rilievo, secondo cui il C.T.U. 'avrebbe dovuto, attraverso
l'applicativo della società di distribuzione e/o i dati comunicati dalla società di distribuzione, verificare e determinare il consumo di energia elettrica associato all'utenza intestata alla società opponente', il C.T.U. ha rassegnato che
'L'applicativo della società di distribuzione non può essere utilizzato dal CTU' e, inoltre, che da un lato 'il consumo poteva essere comunicato dalla CMT attraverso il numero verde ogni mese', dall'altro chetale comunicazione 'non è mai avvenuta', risultando solo le 'innumerevoli richieste di rateizzazione'; a fronte di tali pagina 13 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
chiarimenti, nulla è stato dedotto circa la erroneità dei dati posti a fondamento della verifica né per evidenziare criticità tecniche relative al mancato utilizzo dell'applicativo che, invero, non costituiva oggetto dell'incarico che avrebbe dovuto svolgersi, come in effetti si è svolto, sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Pertanto, l'esito delle attività tecniche che hanno confermato la sussistenza della esposizione debitoria della opponente in termini conformi al credito oggetto di ingiunzione non risulta posto in discussione dai rilievi mossi da parte opponente.
§§§§§
Altresì infondata appare poi la circostanza, dedotta da secondo cui la nota di Parte_1 variazione del 10.09.2025 n. M156863414, emessa da ai sensi Controparte_1
dell'art. 26 D.P.R. n. 633/72, avesse le caratteristiche e i connotati tipici della remissione del debito di cui all'art. 1236 c.c., così determinando per l'effetto l'estinzione del credito oggetto del presente giudizio.
Invero, nella nota in esame, invitava l'odierna opponente “a Controparte_1 provvedere al pagamento delle fatture di seguito indicate che risultano insolute alla data del
10/09/2015”, informandola “in attesa di ricevere quanto dovuto, a seguito della risoluzione del contratto di somministrazione di energia con Lei già in essere” di avere provveduto ad
“emettere nota di variazione in allegato” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 comma 2 del
D.P.R. 633/72 e che, in ogni caso, detta nota “non implica in alcun modo la rinuncia da parte nostra al credito cui si riferisce”.
Orbene, in punto di diritto, è noto che l'istituto della remissione del debito di cui all'art. 1236
c.c., quale causa di estinzione delle obbligazioni, necessita di una manifestazione di volontà, chiara ed inequivocabile, del creditore volta a rinunciare al proprio credito (cfr. Cassazione civile ord. 25 novembre 2021 n. 36636).
Nel caso di specie, l'esame degli elementi probatori acquisiti in giudizio non consente di pagina 14 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
affermare l'avvenuta remissione del debito da parte di dal momento Controparte_1 che, con la nota del 10.09.2015, la società opponente al contrario negava esplicitamente (in relazione alle fatture numeri M136111163, M137063305, M137202472, M 137328103,
M156618196, di cui quest'ultime tre oggetto del decreto ingiuntivo opposto) qualsivoglia rinuncia al credito vantato.
Pertanto, nessuna manifestazione di volontà in senso contrario può desumersi da tale nota di variazione né, ancora, ricavarsi dall'ulteriore documentazione prodotta in giudizio.
§§§§§
Infine, con riguardo alla richiesta di sospensione ex art. 55 del D.Lgs. n. 159/2011 del pagamento dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo, sollevata da – sul Parte_1 presupposto che la società opponente, con provvedimento di sequestro giudiziario disposto dal
Tribunale Penale di Roma del 19.01.2015, veniva sottoposta ad Amministrazione Giudiziaria – occorre rilevare che la procedura di opposizione a decreto ingiuntivo non rientra nell'ambito di operatività della disposizione normativa richiamata.
L'art. 55 sopra citato, infatti, nel prevedere che “a seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive” (comma 1), limita espressamente (ove sia stato disposto il sequestro) l'esperimento delle sole azioni aventi natura esecutiva, tra cui evidentemente non rientra in alcun modo l'azione in esame.
Ed infatti, deve rilevarsi che la procedura di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce azione esecutiva, trattandosi esclusivamente di un giudizio di cognizione volto ad accertare l'esistenza e l'ammontare del credito.
Sicché, la richiesta non merita di essere accolta.
§§§§§
Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'opposizione proposta da deve essere Parte_1 rigettata.
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Pertanto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto (n. 552/2019) e – Parte_1 dato atto dell'intervenuto successivo pagamento, in data 09.09.2019, dell'importo di €
5.104,61, relativo alla fattura n. M136111163 del 24.01.2013 – deve essere condannata al pagamento del saldo pari ad € 178.314,06, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
§§§§§
In applicazione dei principi che regolano la soccombenza, va condannata al Parte_1 pagamento delle spese processuali che, in mancanza di nota spese, si liquidano come da dispositivo per fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, secondo lo scaglione di valore indicato in domanda.
Le spese di C.T.U. liquidate in corso di causa vanno poste definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4679/2019 R.G., così statuisce:
RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dato atto dell'intervenuto Parte_1 successivo pagamento di una parte dell'importo dovuto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n.
552/2019;
DA in dipendenza dell'intervenuto successivo pagamento di una parte CP_5
dell'importo dovuto – al pagamento del saldo di € 178.314,06, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
DA parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
che liquida in € 7.052,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali;
CP_1
PONE le spese di C.T.U. liquidate in corso di causa vanno poste definitivamente a carico di
Parte_1
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Per_1
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, funzionario in servizio presso questo Ufficio. Pt_5 Pt_6
Catania, 10 novembre 2025.
IL GIUDICE
IO IO
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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