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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/07/2025, n. 10517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10517 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41260 del 2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente TRA
- ( ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Felicioli e Margherita Gualtieri, giusta procura in atti;
-ricorrente- E
- ( ), nata in Stilo (RC) in [...] Controparte_1 C.F._2
01.08.1964, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Rossi, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.06.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio con rito civile in Roma in data 06.12.1982 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, atto n. 03728 parte 1, serie 01, anno
1982), dal quale nascevano i figli (1986) e (1996); la residenza familiare Per_1 Per_2 era fissata in un immobile popolare di proprietà del Comune di Roma (sito in Roma, Via Ipogeo degli Ottavi). L'unione familiare ,inizialmente serena, era entrata in crisi, per ragioni variamente dedotte dalle parti e il sig. , nel 2017, si allontanava dalla casa familiare. Pt_1
Parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la separazione personale delle parti, che la ex casa coniugale fosse assegnata alla moglie convivente con il figlio , che ciascun Per_2 coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento e, in via subordinata, fosse previsto un di mantenimento in favore della signora di € 150 mensili;
infine, decorsi CP_1 i termini di legge, fosse dichiarato, ai sensi dell'art. 473 bis.49 cpc, lo scioglimento del matrimonio.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, aderendo alla domanda di separazione e CP_1 divorzio formulata dal marito, contestava in toto quanto ex adverso dedotto chiedendone l'integrale rigetto;
chiedeva inoltre l'assegnazione della casa coniugale (sita in Roma via Ipogeo degli Ottavi 86) nonché fosse determinato un contributo per il suo mantenimento di € 400 mensili e un contributo per il mantenimento del figlio , a suo dire non Per_2 autonomo, di € 100; infine, fosse condannato il marito alla refusione della somma complessiva di € 25.000 a titolo di canoni di locazione dallo stesso non corrisposti a
[...]
così da poter regolarizzare la posizione contabile amministrativa dell'alloggio ERP. CP_2
All'udienza del 17.06.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti e sentite le parti, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status separativo, nonché alle ulteriori domande e segnatamente quelle riguardanti il contributo di mantenimento chiesto dalla signora per sé e per il figlio , maggiorenne, e, infine, la domanda di CP_1 Per_2 assegnazione della casa familiare.
Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dal contegno e dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la convivenza, cessata da molti anni. Nei loro scritti difensivi le parti hanno rappresentato il motivo della fine del rapporto coniugale e della comunione materiale e spirituale in modo generico.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale era divenuta intollerabile.
Assegno di mantenimento per la moglie
Con riguardo alla domanda formulata dalla sig.ra di vedersi riconosciuto un assegno CP_1 per il suo mantenimento di € 400 mensili, il Tribunale osserva quanto segue. La signora ha dedotto che, durante la vita matrimoniale, si era occupata della cura della casa e dell'accudimento dei due figli, entrambi oggi maggiorenni. In merito alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti il Tribunale osserva quanto segue.
Il sig. dallo stesso dichiarato- svolge l'attività di operaio con contratto a tempo Parte_2 indeterminato presso la società Pellegrini SpA, percependo uno stipendio di € 1.600 mensili (reddito 2024 = anno 2023 € 20.319; reddito 2023 = anno 2022 € 18.024; reddito 2022 = anno 2021 € 15424). Oltre a ciò, il signore deduce di farsi carico del canone di locazione di una stanza per € 400 mensili. La signora invece percepisce il reddito di inclusione pari a circa € 900 mensili, CP_1 precedentemente aveva lavorato come addetta alle pulizie presso un asilo nido, non riesce a pagare il canone della locazione della abitazione ove vive, ancora intestato al marito. Avuto riguardo della situazione economica e reddituale di entrambe le parti, dell'impostazione tradizionale della famiglia, il Collegio dispone che parte ricorrente corrisponda alla moglie per il di lei mantenimento la somma mensile di € 250 oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Mantenimento del figlio maggiorenne e assegnazione casa familiare
Le parti sono genitori di (39 anni) che ha costituito un nuovo nucleo familiare e ha Per_1 da tempo lasciato la casa familiare, e di (29 anni), convivente con la madre. Per_2
Il ragazzo, dopo aver conseguito la licenza media, ha sempre lavorato nelle mense scolastiche con contratti trimestrali, nonché come cameriere presso ristoranti e pizzerie. Pertanto, sulla scorta della dell'istruttoria svolta e delle dichiarazioni rese dalle parti, il figlio oramai ventinovenne, avuto riguardo delle sue scelte di vita e professionali, è entrato Per_2
a tutti gli effetti nel modo del lavoro, avendo terminato da tempo ogni percorso formativo. È emerso in maniera inequivocabile che il ragazzo abbia raggiunto una propria professionalità, in modo particolare nel campo della ristorazione in grado di consentirgli di rendersi indipendente economicamente.
Si osserva altresì che le scelte di vita assunte dal ragazzo e le occupazioni svolte nel corso degli anni risultano in linea con le sue prospettive lavorative. Pertanto, nel caso specifico è indubbio che l'età del figlio e le proprie scelte di vita comportino che nulla sia dovuto dal marito alla moglie a titolo di mantenimento del figlio.
Casa familiare
Con riguardo invece alla domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla signora il Collegio osserva che la figlia ha da tempo lasciato la casa CP_1 Per_1 familiare costituendo un proprio nucleo familiare, mentre (29 anni) maggiorenne e Per_2 autonomo economicamente, abita ancora con la madre nella ex casa familiare.
Pertanto, deve rigettarsi la domanda di assegnazione formulata da parte resistente, essendone venuti meno di presupposti che ne giustificavano l'assegnazione. Sul punto, il Collegio, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità, osserva che, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autonomi e conviventi con i genitori, il Giudice non può adottare alcun provvedimento di assegnazione, in quanto quest'ultimo è finalizzato unicamente a tutelare, sotto diversi aspetti, il regolare svolgimento della vita quotidiana della prole.
Pertanto, nel caso di specie, l'abitazione ha perso la funzione di habitat domestico, pur non essendovi contestazioni tra le parti in ordine al fatto che debba vivervi la signora CP_1
(peraltro, qualora la signora fosse priva di casa dovrebbe essere rivisto il quantum di mantenimento in suo favore)
Ulteriori domande La ulteriore domanda formulata da parte resistente riguardante l'obbligo da porre in capo al ricorrente di corrispondere la somma di € 25.000 a titolo di canoni di locazione non corrisposti, deve essere dichiarata inammissibile.
È costante orientamento della Suprema Corte, infatti, ritenere inammissibili le domande diverse da quelle tipiche nel processo di famiglia per impossibilità di trattare con lo speciale rito di famiglia questioni diverse: “L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi” (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356).
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento RGAC 41260/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, riservata al prosieguo la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio, ogni diversa domanda disattesa, così decide: - dichiara la separazione personale tra ( ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] in data [...], e ( ), Controparte_1 C.F._2 nata in [...] in data [...], che hanno contratto matrimonio civile in Roma in data
06.12.1982;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 03728 parte 1, serie 01, anno 1982);
- dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra per il suo mantenimento un Pt_1 CP_1 assegno di € 250, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della pubblicazione della presente sentenza;
- rigetta la domanda di mantenimento per il figlio maggiorenne;
Per_2
- rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare (sita in Roma via Ipogeo degli Ottavi 86);
- dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- dispone con separata ordinanza il rinvio per la trattazione della causa di divorzio all'udienza del 23.09.2026;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 04.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa Filomena Albano Dr.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41260 del 2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente TRA
- ( ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Felicioli e Margherita Gualtieri, giusta procura in atti;
-ricorrente- E
- ( ), nata in Stilo (RC) in [...] Controparte_1 C.F._2
01.08.1964, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Rossi, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.06.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio con rito civile in Roma in data 06.12.1982 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, atto n. 03728 parte 1, serie 01, anno
1982), dal quale nascevano i figli (1986) e (1996); la residenza familiare Per_1 Per_2 era fissata in un immobile popolare di proprietà del Comune di Roma (sito in Roma, Via Ipogeo degli Ottavi). L'unione familiare ,inizialmente serena, era entrata in crisi, per ragioni variamente dedotte dalle parti e il sig. , nel 2017, si allontanava dalla casa familiare. Pt_1
Parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la separazione personale delle parti, che la ex casa coniugale fosse assegnata alla moglie convivente con il figlio , che ciascun Per_2 coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento e, in via subordinata, fosse previsto un di mantenimento in favore della signora di € 150 mensili;
infine, decorsi CP_1 i termini di legge, fosse dichiarato, ai sensi dell'art. 473 bis.49 cpc, lo scioglimento del matrimonio.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, aderendo alla domanda di separazione e CP_1 divorzio formulata dal marito, contestava in toto quanto ex adverso dedotto chiedendone l'integrale rigetto;
chiedeva inoltre l'assegnazione della casa coniugale (sita in Roma via Ipogeo degli Ottavi 86) nonché fosse determinato un contributo per il suo mantenimento di € 400 mensili e un contributo per il mantenimento del figlio , a suo dire non Per_2 autonomo, di € 100; infine, fosse condannato il marito alla refusione della somma complessiva di € 25.000 a titolo di canoni di locazione dallo stesso non corrisposti a
[...]
così da poter regolarizzare la posizione contabile amministrativa dell'alloggio ERP. CP_2
All'udienza del 17.06.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti e sentite le parti, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status separativo, nonché alle ulteriori domande e segnatamente quelle riguardanti il contributo di mantenimento chiesto dalla signora per sé e per il figlio , maggiorenne, e, infine, la domanda di CP_1 Per_2 assegnazione della casa familiare.
Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dal contegno e dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la convivenza, cessata da molti anni. Nei loro scritti difensivi le parti hanno rappresentato il motivo della fine del rapporto coniugale e della comunione materiale e spirituale in modo generico.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale era divenuta intollerabile.
Assegno di mantenimento per la moglie
Con riguardo alla domanda formulata dalla sig.ra di vedersi riconosciuto un assegno CP_1 per il suo mantenimento di € 400 mensili, il Tribunale osserva quanto segue. La signora ha dedotto che, durante la vita matrimoniale, si era occupata della cura della casa e dell'accudimento dei due figli, entrambi oggi maggiorenni. In merito alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti il Tribunale osserva quanto segue.
Il sig. dallo stesso dichiarato- svolge l'attività di operaio con contratto a tempo Parte_2 indeterminato presso la società Pellegrini SpA, percependo uno stipendio di € 1.600 mensili (reddito 2024 = anno 2023 € 20.319; reddito 2023 = anno 2022 € 18.024; reddito 2022 = anno 2021 € 15424). Oltre a ciò, il signore deduce di farsi carico del canone di locazione di una stanza per € 400 mensili. La signora invece percepisce il reddito di inclusione pari a circa € 900 mensili, CP_1 precedentemente aveva lavorato come addetta alle pulizie presso un asilo nido, non riesce a pagare il canone della locazione della abitazione ove vive, ancora intestato al marito. Avuto riguardo della situazione economica e reddituale di entrambe le parti, dell'impostazione tradizionale della famiglia, il Collegio dispone che parte ricorrente corrisponda alla moglie per il di lei mantenimento la somma mensile di € 250 oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Mantenimento del figlio maggiorenne e assegnazione casa familiare
Le parti sono genitori di (39 anni) che ha costituito un nuovo nucleo familiare e ha Per_1 da tempo lasciato la casa familiare, e di (29 anni), convivente con la madre. Per_2
Il ragazzo, dopo aver conseguito la licenza media, ha sempre lavorato nelle mense scolastiche con contratti trimestrali, nonché come cameriere presso ristoranti e pizzerie. Pertanto, sulla scorta della dell'istruttoria svolta e delle dichiarazioni rese dalle parti, il figlio oramai ventinovenne, avuto riguardo delle sue scelte di vita e professionali, è entrato Per_2
a tutti gli effetti nel modo del lavoro, avendo terminato da tempo ogni percorso formativo. È emerso in maniera inequivocabile che il ragazzo abbia raggiunto una propria professionalità, in modo particolare nel campo della ristorazione in grado di consentirgli di rendersi indipendente economicamente.
Si osserva altresì che le scelte di vita assunte dal ragazzo e le occupazioni svolte nel corso degli anni risultano in linea con le sue prospettive lavorative. Pertanto, nel caso specifico è indubbio che l'età del figlio e le proprie scelte di vita comportino che nulla sia dovuto dal marito alla moglie a titolo di mantenimento del figlio.
Casa familiare
Con riguardo invece alla domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla signora il Collegio osserva che la figlia ha da tempo lasciato la casa CP_1 Per_1 familiare costituendo un proprio nucleo familiare, mentre (29 anni) maggiorenne e Per_2 autonomo economicamente, abita ancora con la madre nella ex casa familiare.
Pertanto, deve rigettarsi la domanda di assegnazione formulata da parte resistente, essendone venuti meno di presupposti che ne giustificavano l'assegnazione. Sul punto, il Collegio, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità, osserva che, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autonomi e conviventi con i genitori, il Giudice non può adottare alcun provvedimento di assegnazione, in quanto quest'ultimo è finalizzato unicamente a tutelare, sotto diversi aspetti, il regolare svolgimento della vita quotidiana della prole.
Pertanto, nel caso di specie, l'abitazione ha perso la funzione di habitat domestico, pur non essendovi contestazioni tra le parti in ordine al fatto che debba vivervi la signora CP_1
(peraltro, qualora la signora fosse priva di casa dovrebbe essere rivisto il quantum di mantenimento in suo favore)
Ulteriori domande La ulteriore domanda formulata da parte resistente riguardante l'obbligo da porre in capo al ricorrente di corrispondere la somma di € 25.000 a titolo di canoni di locazione non corrisposti, deve essere dichiarata inammissibile.
È costante orientamento della Suprema Corte, infatti, ritenere inammissibili le domande diverse da quelle tipiche nel processo di famiglia per impossibilità di trattare con lo speciale rito di famiglia questioni diverse: “L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi” (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356).
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento RGAC 41260/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, riservata al prosieguo la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio, ogni diversa domanda disattesa, così decide: - dichiara la separazione personale tra ( ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] in data [...], e ( ), Controparte_1 C.F._2 nata in [...] in data [...], che hanno contratto matrimonio civile in Roma in data
06.12.1982;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 03728 parte 1, serie 01, anno 1982);
- dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra per il suo mantenimento un Pt_1 CP_1 assegno di € 250, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della pubblicazione della presente sentenza;
- rigetta la domanda di mantenimento per il figlio maggiorenne;
Per_2
- rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare (sita in Roma via Ipogeo degli Ottavi 86);
- dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- dispone con separata ordinanza il rinvio per la trattazione della causa di divorzio all'udienza del 23.09.2026;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 04.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa Filomena Albano Dr.ssa Marta Ienzi