Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 19/04/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
4005/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei seguenti giudici: dr. Paolo VADALA' Presidente dott.ssa Alessandra CANULLO giudice dott.ssa Anna WEGHER giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al numero di ruolo 4005/2024 formulato ai dell'art. 473 bis 51 c.p.c. da:
nata a [...] il [...], residente in 62032 Camerino (MC) in località Parte_1
Montagnano n. 22, c.f. e nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
residente in 62020 Caldarola (MC), Contrada San Pietro n. 4, c.f. , entrambi C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Tiburzi del foro di Macerata, c.f. , in forza C.F._3
di mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio legale sito in
62032 Camerino (MC), Viale Giacomo Leopardi n. 59, pec fax 0737.630212; Email_1
e con il parere del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
-INTERVENTORE EX LEGE_
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio civili del matrimonio;
udita la relazione del giudice relatore e rilevato che il P.M. nulla ha opposto;
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Rilevato che le parti hanno contratto matrimonio civile a Camerino in data 19 luglio 2008, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 6 parte I anno 2008, e hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso;
preso atto che la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto n.
3252/2023 emesso da questo Tribunale in data 12.4.2023 prodotto in atti;
osservato, pertanto, che risulta trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L.
55/15) per la proposizione della domanda di divorzio;
Evidenziata, altresì, l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti e preso atto, quindi, della comune volontà di queste di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadita anche nelle note sostitutive dell'udienza del 27.3.2025.
Ritenuto, da ultimo, che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio atteso che le condizioni previste dalle stesse non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, attenendo a diritti disponibili;
osservato, da ultimo, che nulla va disposto sulle spese, stante la natura congiunta del ricorso:
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio civile a Camerino (MC) in data 19 luglio 2008 trascritto nei registri dello stato civile al n. 6 parte I anno 2008 in conformità alle condizioni da loro concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del cancelliere, all'ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 17 aprile 2025
Il giudice estensore Il Presidente
(Anna Wegher) (Paolo Vadala')
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