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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/12/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2441/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2441/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. MINNITI GIUSEPPE
ATTORE
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. TRIPODI GIOVANNA P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO
Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
pagina 1 di 15 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il al fine di sentirlo Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni, quantificati complessivamente in euro 12.341,02, da esso attore patiti in conseguenza della caduta avvenuta il 15.05.2018.
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato:
− che, in data 15.05.2018, alle ore 20:30 circa, mentre camminava sul marciapiede della
Traversa E in Pellaro (R.C.), giunto di fronte alla pizzeria “Good Food”, era caduto rovinosamente a terra a causa di una sconnessione della bordatura metallica che delimitava un'aiuola, non visibile e non segnalata, e aveva riportato lesioni,
− che, in particolare, a causa dei forti dolori alla mano sinistra, dopo essere stato visitato dal medico di guardia, era stato condotto al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
[...]
, ove gli era stata diagnosticata una «frattura scomposta base falange CP_1 prossimale 5 dito mano sx»,
− che gli erano stati applicati un bendaggio e una stecca, con una prognosi di giorni 30,
− che, in data 28.06.2018, gli era stata rimossa la stecca e, dopo un periodo di inabilità, in data 06.07.2018 era stato giudicato guarito con postumi permanenti da valutare in sede medico-legale,
− che tali postumi permanenti erano stati quantificati dal dott. nella Persona_1 misura del 4-5%, oltre ad un danno alla capacità lavorativa valutato nella misura del
5-6%.
Parte attrice ha dedotto che la responsabilità per l'evento lesivo occorso doveva essere imputata in via esclusiva al quale proprietario e custode del tratto Controparte_1 di strada teatro del sinistro per cui è causa, e ha poi concluso chiedendo al Tribunale di
«dichiarare la sua esclusiva responsabilità in ordine al sinistro di cui in premessa e per l'effetto condannarlo al pronto ed immediato pagamento a favore dell'esponente, nel domicilio eletto, della somma di € 2.208,29 per la invalidità temporanea assoluta e parziale (giorni 30 al 100%
e giorni 22 al 75%), € 6.432,73 per il danno biologico pari al 6% subito dall'attore, € 2,700,00
pagina 2 di 15 per il danno morale ed € 1.000.00 per le spese mediche sostenute dall'attore e così complessivamente nella somma di € 12.341,02 o in quella maggiore e\o minore somma che verrà giudizialmente accertata e ritenuta congrua e di giustizia, oltre gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria, dal giorno del dovuto e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese
e competenze di causa da distrarsi a favore del procuratore costituito che presta la dichiarazione di rito».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.10.2022, si è costituito in giudizio il contestando sotto vari profili l'an e il quantum della Controparte_1 domanda risarcitoria avanzata da controparte.
Parte convenuta ha poi concluso chiedendo al Tribunale di «rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che lacunosa e non provata, con vittoria di spese e compensi;
in subordine, dichiarare la responsabilità prevalente dell'odierno attore o, comunque, il suo concorso di colpa nella causazione del lamentato danno, riducendo il quantum richiesto in proporzione alla responsabilità accertata;
in via ulteriormente subordinata, ridurre il quantum richiesto dall'attore per il risarcimento, riportandolo alla cifra che l'On. Tribunale riterrà provata e congrua».
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la controversia è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati dall'attore e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona di . Parte_1
All'udienza del 24.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ridotti di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. La domanda avanzata da è fondata nei termini di seguito Parte_1 indicati.
La fattispecie oggetto di causa deve essere qualificata come responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., atteso che, sulla scorta delle ragioni della domanda dedotte dall'attore, l'evento pagina 3 di 15 lesivo (caduta) è stato determinato da una sconnessione della bordatura metallica di un'aiuola presente nel marciapiede sito in Pellaro (R.C.) Traversa E, di cui il Controparte_1
è custode in quanto proprietario.
Com'è noto, secondo quanto stabilito dall'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Sussiste una relazione di custodia rilevante ai sensi di tale norma quando un soggetto, avendo la disponibilità materiale della res, eserciti di fatto un potere di governo della cosa, che gli consenta di controllare i rischi ad essa inerenti e di intervenire per eliminare eventuali situazioni di pericolo ad essa ricollegate.
Ebbene, nel caso di specie, l'evento lesivo (caduta) si è verificato in un tratto di strada
(Traversa E in Pellaro, in prossimità della pizzeria “Good Food”) di cui il Controparte_1
è custode in quanto proprietario, sicché certamente sussiste una relazione di custodia
[...] rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Appurata la sussistenza della relazione custodiale tra parte convenuta e il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro di cui si discute, si deve a questo punto chiarire il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui il decidente ritiene di aderire, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza per cui chi trae profitto dalla res sopporti anche il rischio per i danni che la cosa possa arrecare a terzi (Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
Tale responsabilità presuppone esclusivamente la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa (oltre che l'esistenza della relazione custodiale tra la res e il responsabile) e viene imputata al custode, a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il solo fatto di essere il titolare del potere di governo della cosa, tanto che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la res ha provocato danni a terzi
(Cass. Civ., sez. III, 4279/2008).
La responsabilità è invece esclusa qualora ricorra il caso fortuito, cioè l'intervento, nel caso concreto, di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di pagina 4 di 15 imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere l'indicato nesso causale
(Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
Da tale criterio di imputazione derivano precise conseguenze in relazione al riparto dell'onere della prova.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha infatti l'onere di provare il fatto lesivo come verificatosi in concreto, l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per andare esente da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 858/2008).
In altre parole, il convenuto deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III,
11227/2008).
Il caso fortuito a cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve intendersi nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. Civ., Sez. III,
4279/2008).
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, si verifica infatti un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteso che detta condotta interrompe il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III, 21727/2012).
Quando invece il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo, da solo, ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia) e il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato sul danno patito (Cass. Civ., Sez. III, ord. 30775/2017).
Tutto ciò premesso in termini generali, il compendio probatorio consente di ritenere sufficientemente provati gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice.
pagina 5 di 15 L'attore ha infatti fornito prova del fatto lesivo allegato nell'atto di citazione e del nesso di causalità tra la cosa in custodia e la caduta, oltre che delle conseguenze dannose che ne sono derivate.
La testimone , della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, ha riferito: Testimone_1
«sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto nel giorno e nell'ora in questione mi trovavo in compagnia dell'attore e di un altro amico per trascorrere la serata insieme in pizzeria;
mentre ci stavamo recando a piedi, il mio amico è caduto per la presenza di una bordura metallica dell'aiuola; io ho visto che l'attore è inciampato ed è caduto in avanti. Confermo le circostanze di cui al capo 11, 22 e 33 della memoria attorea. Non confermo il capo 44; il tratto di marciapiede non era illuminato;
non ricordo vi fossero lampioni, ma se presenti non erano comunque adeguati a dar luce al posto. L'aiuola non era visibile;
non confermo il capo 55.
Confermo il capo 66; l'aiuola era coperta da erbacce e carta. Non confermo il capo 77; l'aiuola non era segnalata in alcun modo. Confermo i capi 88 e 99 e riconosco l'aiuola oggetto di causa nella foto che mi vengono esibite. Confermo il capo 1010; io e l'altro amico abbiamo accompagnato a piedi l'attore alla vicina Guardia Medica perché ubicata in prossimità del luogo dell'incidente; l'attore è stato portato poi in ospedale dai genitori che ha contatto telefonicamente per appunto dargli adeguato soccorso. Confermo il capo 111 di pag. 3 della 1 Vero o meno che, il giorno 15.05.2018, intorno alle h.20,30, mentre il sig. , in Pellaro Parte_1 (RC), di fronte la Pizzeria “Good Food”, camminava sul marciapiede della Trav. E, inciampava nella bordatura metallica, rialzata rispetto al piano di calpestio, che delimitava un tratto di marciapiede da destinare ad aiuola;
2 Vero o meno che, nel tratto di marciapiede della E, percorso dall'attore, vi era una bordatura metallica, Pt_2 rialzata rispetto al piano di calpestio dello stesso marciapiede;
3 Vero o meno che l'attore inciampava nella bordatura metallica, di cui ai superiori nn° 1 e 2, e cadeva per terra procurandosi lesioni alla mano sinistra;
4 Vero o meno che la Trav. E di Pellaro (RC) ed in particolare il tratto percorso dall'attore, era illuminato;
5 Vero o meno che la parte del tratto di marciapiede, da destinare all'aiuola, di cui ai superiori nn° 1 e 2, percorso a piedi dall'attore, era visibile;
6 Vero o meno che la parte del tratto di marciapiede, da destinare all'aiuola, di cui ai superiori nn° 1 e 2, percorso a piedi dall'attore, era coperto da erbacce e carta;
7 Vero o meno che sul marciapiede della Trav. E e nelle adiacenze della bordatura metallica, di cui ai superiori nn° 1 e 2, vi erano segnalazioni e\o di avvertimenti di pericolo;
8 Vero o meno che l'aiuola è quella raffigurata nelle foto prodotte in atti;
9 Vero o meno che la bordatura metallica, di cui ai superiori nn° 1 e 2 è quella raffigurata nelle foto prodotte in atti;
10 Vero o meno che nell'immediatezza, a causa del trauma subito, il sig. veniva soccorso Parte_1 ed accompagnato alla vicina guardia medica e subito dopo al Pronto Soccorso del G.O.M. di;
Controparte_1 11 Vero o meno che il sig. assistente tecnico informatico, a seguito dell'incidente Parte_1 occorsogli in data 15.05.2018, a causa delle lesioni subite, non ha potuto espletare, per oltre un mese, la propria attività lavorativa;
pagina 6 di 15 memoria attorea. Non confermo il successivo capo 212. Non confermo il capo 313» (cfr. verbale d'udienza del 13.12.2023).
Il testimone , della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, ha invece Testimone_2 dichiarato: «Confermo il capo 114; io mi trovavo insieme all'attore e ad un'altra amica il giorno dell'incidente; io ho visto l'attore inciampare e cadere per terra a causa della bordatura metallica dell'aiuola. Confermo le circostanze di cui al capo 215; riconosco i luoghi di causa e
l'aiuola nelle fotografie che mi vengono esibite e riferite al capo 816 e al capo 917 che confermo.
Confermo il capo 1018; io e la mia amica abbiamo aiutato l'attore ad alzarsi da terra dopo la caduta e poi, visto il dolore alla mano, l'abbiamo accompagnato a piedi presso la vicina
Guardia medica;
noi lo abbiamo lasciato presso la Guardia Medica dove lo stesso attore ha avvisato i genitori;
io e la mia amica abbiamo atteso l'arrivo dei genitori dell'attore e solo dopo ci siamo allontanati;
mi risulta che i genitori abbiamo accompagnato l'attore in ospedale.
Confermo il capo 119 di pag. 3 della memoria attorea. Non confermo il capo 220. Non confermo il capo 321; non può sollevare pesi con la mano infortunata» (cfr. verbale d'udienza del
13.12.2023).
Ritiene questo Giudice che le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio, essendo disinteressate, dotate di coerenza intrinseca e non contraddette da altri elementi di prova, siano idonee a provare la caduta dell'attore, nonché, secondo il canone probatorio proprio pagina 7 di 15 del giudizio civile del “più probabile che non”, il nesso causale tra l'anomalia del piano di calpestio del marciapiede e l'evento lesivo oggetto di causa.
Al riguardo, il convenuto ha dedotto che il comportamento imprudente di CP_1 [...]
deve essere reputato idoneo a recidere il nesso di causalità tra la cosa in Parte_1 custodia e l'evento dannoso o, almeno, a configurare un concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.
Occorre in proposito rammentare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. Civ., sez. III, 2480/2018).
Ciò premesso, si deve rilevare che parte convenuta, sulla quale gravava il relativo onere, non ha dimostrato che l'attore abbia tenuto un comportamento eccezionale e imprevedibile tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, e dunque idoneo ad integrare gli estremi del caso fortuito.
Nel caso in esame, peraltro, non vi sono elementi da cui desumere che parte attrice, al momento della caduta, stesse tenendo un comportamento imprudente rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.
pagina 8 di 15 Entrambi i testimoni hanno infatti dichiarato che l'anomalia del marciapiede non era visibile in quanto la zona interessata non era ben illuminata, era coperta da erbacce e carta e non vi era alcuna segnalazione del pericolo (cfr. verbale d'udienza del 13.12.2023).
Tutto ciò considerato, si deve concludere che la caduta di è stata Parte_1 causata da un'anomalia presente nella res custodita dal e che nessun Controparte_1 rimprovero, in termini di imprudenza, può essere mosso nei confronti dell'attore.
Il è pertanto tenuto a risarcire i danni patiti dall'attore in Controparte_1 conseguenza della caduta avvenuta in data 15.05.2018.
Ebbene, dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, basata su indagini accurate e tecnicamente corrette, alle quali integralmente si rimanda, è emerso che Parte_1
ha riportato «esiti dolorosi e funzionali di frattura scomposta base della falange
[...] prossimale del quinto dito mano sinistra» (cfr. pag. 6 c.t.u.).
Le lesioni subite in conseguenza della caduta hanno comportato per parte attrice, secondo la valutazione espressa dal perito nominato dal Tribunale, dott. Persona_2
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di trenta giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di ventidue giorni,
− una menomazione permanente dell'integrità fisica in misura pari al 3% (cfr. pag. 6
c.t.u.).
Il consulente tecnico d'ufficio ha inoltre accertato che «non sussiste alcun pregiudizio permanente della cenestesi lavorativa, inteso come difficoltà a svolgere il lavoro abituale. Non sono ravvisabili postumi permanenti incidenti sulla compatibilità biologica nei confronti della attività lavorativa dichiarata. Non sono prospettabili ulteriori interventi chirurgici o sussidi protesici in grado di migliorare l'entità dei predetti postumi. Non sono prevedibili e quantificabili spese per il futuro» (cfr. pag. 7 c.t.u.).
Le conclusioni a cui è giunto il dott. sono sorrette da un valido Persona_2 metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico.
Si deve inoltre rilevare che le parti non hanno mosso alcuna osservazione critica alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 9 di 15 In proposito, è opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il Giudice di merito non è tenuto a fornire una dettagliata motivazione laddove condivida le valutazioni tecniche del perito ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti (ex multis, Cass. Civ., sez. III, ord. 19989/2021).
Ritiene pertanto questo Giudice che le risultanze della perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio debbano essere poste a fondamento della decisione.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, devono essere tenuti presenti i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che
«1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito e, dall'altro lato, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo
pagina 10 di 15 il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")» (Cass. Civ., sez. III, 7513/2018).
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo Giudice ritiene di orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica aggiornate al tempo della decisione (e non quelle vigenti all'epoca della caduta o dell'introduzione del giudizio, cfr. Cass. Civ., sez. III,
7272/2012).
Le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state infatti riconosciute dalla giurisprudenza quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale.
La Corte di Cassazione, in particolare, ha affermato che «nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo
pagina 11 di 15 intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono»
(Cass. Civ., sez. III, 12408/2011).
Non possono invece essere applicati i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, trattandosi di previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica ai casi non previsti dalla legge (Cass. Civ., sez. III, 12408/2011).
Nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale facendo uso delle Tabelle milanesi edizione 2024, il Giudice deve accertare l'esistenza di un eventuale concorso del danno biologico/dinamico-relazionale e del danno morale/sofferenza soggettiva interiore e, in caso di esito negativo dell'accertamento indicato, deve considerare e liquidare la sola voce di danno biologico/dinamico-relazionale.
In conformità ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento relativo alla sussistenza del danno morale/sofferenza soggettiva interiore dipende innanzitutto dalla compiuta e specifica allegazione di tale pregiudizio da parte del danneggiato.
La prova della sofferenza può poi essere raggiunta anche per presunzioni, atteso che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del Giudice.
Tutto ciò premesso, ritiene la scrivente che, nel caso di specie, debba essere riconosciuto a parte attrice esclusivamente il risarcimento del danno biologico/dinamico-relazionale patito in conseguenza della caduta del 15.05.2018.
pagina 12 di 15 L'attore non ha infatti tempestivamente allegato (né ha poi provato) alcunché con riferimento al patimento interiore causalmente riconducibile al sinistro oggetto di causa (si veda in proposito
Cass. Civ., sez. III, 339/2016).
Per le considerazioni esposte, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 26) e dell'entità dei postumi permanenti, a parte attrice spettano:
− euro 4.115,00 in moneta attuale per i postumi permanenti,
− euro 2.814,00 in moneta attuale per l'invalidità temporanea (la somma è stata calcolata utilizzando come base di calcolo l'importo di euro 84,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale;
le Tabelle milanesi edizione 2024 indicano, infatti, per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione temporanea del bene salute l'importo complessivo di euro 115,00, di cui euro 84,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale ed euro 31,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media, quest'ultimo non riconosciuto nel caso di specie).
Si deve a questo punto rilevare che parte attrice non ha allegato la sussistenza di conseguenze dannose anomale e del tutto peculiari tali da giustificare una personalizzazione in aumento del risarcimento del danno rispetto ai valori medi indicati nelle tabelle milanesi.
Com'è noto, infatti, la misura “standard” del risarcimento prevista dalle tabelle milanesi può essere incrementata dal Giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 5865/2021).
Tutto ciò considerato, il danno non patrimoniale patito da a causa Parte_1 dell'evento lesivo di cui si discute ammonta ad euro 6.929,00 in moneta attuale.
L'attore ha inoltre dimostrato di aver subito un danno patrimoniale a causa della caduta del
15.05.2018 pari ad euro 236,00 corrispondenti ad euro 267,00 in moneta attuale, per esami e visite specialistiche (cfr. all. 15, 16, 17, 18, 19 di parte attrice); non può invece essere pagina 13 di 15 riconosciuto il rimborso della somma di euro 122,00 di cui alla fattura n. 2018/2169A del
02.08.2018 emessa da Casa di Cura Caminiti s.r.l., avendo ad oggetto una visita eseguita dopo il certificato di guarigione (cfr. all. 20 di parte attrice e pag. 5 c.t.u.).
In conclusione, il deve essere condannato a corrispondere a Controparte_1
la somma complessiva di euro 7.196,00 (euro 6.929,00 + euro Parte_1
267,00) espressa in moneta attuale a titolo di risarcimento del patito dall'attore in conseguenza della caduta del 15.05.2018.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attore sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso (15.05.2018) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione.
Dalla data della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
2. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il Controparte_1
deve essere condannato a rifondere le spese di lite di , la cui
[...] Parte_1 liquidazione verrà effettuata direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 d.m. 55/2014), con applicazione dei valori minimi di riferimento in considerazione della semplicità delle questioni trattate. Le spese di lite dovranno essere distratte in favore del difensore dell'attore, avv. Giuseppe Minniti, ex art. 93 c.p.c.
pagina 14 di 15 Sempre in ragione del criterio della soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito con decreto dell'1.07.2025, devono essere poste definitivamente a carico del Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del per Controparte_1
l'evento lesivo occorso il 15.05.2018 e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore di , della somma di euro
[...] Parte_1
7.196,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione,
2. condanna il a rimborsare le spese di lite dell'attore, che Controparte_1 si liquidano in euro 2.538,50 per compenso ed in euro 264,00 per esborsi, oltre al
15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A., disponendone la distrazione in favore del difensore dell'attore, avv. Giuseppe Minniti, ex art. 93 c.p.c.,
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito in corso di causa, definitivamente a carico del Controparte_1
Così deciso in Reggio Calabria, in data 27/12/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 12 Vero o meno che il sig. per oltre un mese, è stato nelle condizioni di guidare Parte_1 l'autovettura; 13 Vero o meno che il sig. è in grado di sollevare pesi;
Parte_1 14 Vero o meno che, il giorno 15.05.2018, intorno alle h.20,30, mentre il sig. , in Pellaro Parte_1 (RC), di fronte la Pizzeria “Good Food”, camminava sul marciapiede della Trav. E, inciampava nella bordatura metallica, rialzata rispetto al piano di calpestio, che delimitava un tratto di marciapiede da destinare ad aiuola;
15 Vero o meno che, nel tratto di marciapiede della E, percorso dall'attore, vi era una bordatura metallica, Pt_2 rialzata rispetto al piano di calpestio dello stesso marciapiede;
16 Vero o meno che l'aiuola è quella raffigurata nelle foto prodotte in atti;
17 Vero o meno che la bordatura metallica, di cui ai superiori nn° 1 e 2 è quella raffigurata nelle foto prodotte in atti;
18 Vero o meno che nell'immediatezza, a causa del trauma subito, il sig. veniva soccorso Parte_1 ed accompagnato alla vicina guardia medica e subito dopo al Pronto Soccorso del G.O.M. di;
Controparte_1 19 Vero o meno che il sig. assistente tecnico informatico, a seguito dell'incidente Parte_1 occorsogli in data 15.05.2018, a causa delle lesioni subite, non ha potuto espletare, per oltre un mese, la propria attività lavorativa;
20 Vero o meno che il sig. per oltre un mese, è stato nelle condizioni di guidare Parte_1 l'autovettura; 21 Vero o meno che il sig. è in grado di sollevare pesi. Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2441/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. MINNITI GIUSEPPE
ATTORE
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. TRIPODI GIOVANNA P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO
Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
pagina 1 di 15 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il al fine di sentirlo Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni, quantificati complessivamente in euro 12.341,02, da esso attore patiti in conseguenza della caduta avvenuta il 15.05.2018.
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato:
− che, in data 15.05.2018, alle ore 20:30 circa, mentre camminava sul marciapiede della
Traversa E in Pellaro (R.C.), giunto di fronte alla pizzeria “Good Food”, era caduto rovinosamente a terra a causa di una sconnessione della bordatura metallica che delimitava un'aiuola, non visibile e non segnalata, e aveva riportato lesioni,
− che, in particolare, a causa dei forti dolori alla mano sinistra, dopo essere stato visitato dal medico di guardia, era stato condotto al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
[...]
, ove gli era stata diagnosticata una «frattura scomposta base falange CP_1 prossimale 5 dito mano sx»,
− che gli erano stati applicati un bendaggio e una stecca, con una prognosi di giorni 30,
− che, in data 28.06.2018, gli era stata rimossa la stecca e, dopo un periodo di inabilità, in data 06.07.2018 era stato giudicato guarito con postumi permanenti da valutare in sede medico-legale,
− che tali postumi permanenti erano stati quantificati dal dott. nella Persona_1 misura del 4-5%, oltre ad un danno alla capacità lavorativa valutato nella misura del
5-6%.
Parte attrice ha dedotto che la responsabilità per l'evento lesivo occorso doveva essere imputata in via esclusiva al quale proprietario e custode del tratto Controparte_1 di strada teatro del sinistro per cui è causa, e ha poi concluso chiedendo al Tribunale di
«dichiarare la sua esclusiva responsabilità in ordine al sinistro di cui in premessa e per l'effetto condannarlo al pronto ed immediato pagamento a favore dell'esponente, nel domicilio eletto, della somma di € 2.208,29 per la invalidità temporanea assoluta e parziale (giorni 30 al 100%
e giorni 22 al 75%), € 6.432,73 per il danno biologico pari al 6% subito dall'attore, € 2,700,00
pagina 2 di 15 per il danno morale ed € 1.000.00 per le spese mediche sostenute dall'attore e così complessivamente nella somma di € 12.341,02 o in quella maggiore e\o minore somma che verrà giudizialmente accertata e ritenuta congrua e di giustizia, oltre gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria, dal giorno del dovuto e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese
e competenze di causa da distrarsi a favore del procuratore costituito che presta la dichiarazione di rito».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.10.2022, si è costituito in giudizio il contestando sotto vari profili l'an e il quantum della Controparte_1 domanda risarcitoria avanzata da controparte.
Parte convenuta ha poi concluso chiedendo al Tribunale di «rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che lacunosa e non provata, con vittoria di spese e compensi;
in subordine, dichiarare la responsabilità prevalente dell'odierno attore o, comunque, il suo concorso di colpa nella causazione del lamentato danno, riducendo il quantum richiesto in proporzione alla responsabilità accertata;
in via ulteriormente subordinata, ridurre il quantum richiesto dall'attore per il risarcimento, riportandolo alla cifra che l'On. Tribunale riterrà provata e congrua».
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la controversia è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati dall'attore e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona di . Parte_1
All'udienza del 24.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ridotti di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. La domanda avanzata da è fondata nei termini di seguito Parte_1 indicati.
La fattispecie oggetto di causa deve essere qualificata come responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., atteso che, sulla scorta delle ragioni della domanda dedotte dall'attore, l'evento pagina 3 di 15 lesivo (caduta) è stato determinato da una sconnessione della bordatura metallica di un'aiuola presente nel marciapiede sito in Pellaro (R.C.) Traversa E, di cui il Controparte_1
è custode in quanto proprietario.
Com'è noto, secondo quanto stabilito dall'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Sussiste una relazione di custodia rilevante ai sensi di tale norma quando un soggetto, avendo la disponibilità materiale della res, eserciti di fatto un potere di governo della cosa, che gli consenta di controllare i rischi ad essa inerenti e di intervenire per eliminare eventuali situazioni di pericolo ad essa ricollegate.
Ebbene, nel caso di specie, l'evento lesivo (caduta) si è verificato in un tratto di strada
(Traversa E in Pellaro, in prossimità della pizzeria “Good Food”) di cui il Controparte_1
è custode in quanto proprietario, sicché certamente sussiste una relazione di custodia
[...] rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Appurata la sussistenza della relazione custodiale tra parte convenuta e il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro di cui si discute, si deve a questo punto chiarire il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui il decidente ritiene di aderire, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza per cui chi trae profitto dalla res sopporti anche il rischio per i danni che la cosa possa arrecare a terzi (Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
Tale responsabilità presuppone esclusivamente la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa (oltre che l'esistenza della relazione custodiale tra la res e il responsabile) e viene imputata al custode, a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il solo fatto di essere il titolare del potere di governo della cosa, tanto che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la res ha provocato danni a terzi
(Cass. Civ., sez. III, 4279/2008).
La responsabilità è invece esclusa qualora ricorra il caso fortuito, cioè l'intervento, nel caso concreto, di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di pagina 4 di 15 imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere l'indicato nesso causale
(Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
Da tale criterio di imputazione derivano precise conseguenze in relazione al riparto dell'onere della prova.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha infatti l'onere di provare il fatto lesivo come verificatosi in concreto, l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per andare esente da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 858/2008).
In altre parole, il convenuto deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III,
11227/2008).
Il caso fortuito a cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve intendersi nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. Civ., Sez. III,
4279/2008).
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, si verifica infatti un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteso che detta condotta interrompe il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III, 21727/2012).
Quando invece il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo, da solo, ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia) e il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato sul danno patito (Cass. Civ., Sez. III, ord. 30775/2017).
Tutto ciò premesso in termini generali, il compendio probatorio consente di ritenere sufficientemente provati gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice.
pagina 5 di 15 L'attore ha infatti fornito prova del fatto lesivo allegato nell'atto di citazione e del nesso di causalità tra la cosa in custodia e la caduta, oltre che delle conseguenze dannose che ne sono derivate.
La testimone , della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, ha riferito: Testimone_1
«sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto nel giorno e nell'ora in questione mi trovavo in compagnia dell'attore e di un altro amico per trascorrere la serata insieme in pizzeria;
mentre ci stavamo recando a piedi, il mio amico è caduto per la presenza di una bordura metallica dell'aiuola; io ho visto che l'attore è inciampato ed è caduto in avanti. Confermo le circostanze di cui al capo 11, 22 e 33 della memoria attorea. Non confermo il capo 44; il tratto di marciapiede non era illuminato;
non ricordo vi fossero lampioni, ma se presenti non erano comunque adeguati a dar luce al posto. L'aiuola non era visibile;
non confermo il capo 55.
Confermo il capo 66; l'aiuola era coperta da erbacce e carta. Non confermo il capo 77; l'aiuola non era segnalata in alcun modo. Confermo i capi 88 e 99 e riconosco l'aiuola oggetto di causa nella foto che mi vengono esibite. Confermo il capo 1010; io e l'altro amico abbiamo accompagnato a piedi l'attore alla vicina Guardia Medica perché ubicata in prossimità del luogo dell'incidente; l'attore è stato portato poi in ospedale dai genitori che ha contatto telefonicamente per appunto dargli adeguato soccorso. Confermo il capo 111 di pag. 3 della 1 Vero o meno che, il giorno 15.05.2018, intorno alle h.20,30, mentre il sig. , in Pellaro Parte_1 (RC), di fronte la Pizzeria “Good Food”, camminava sul marciapiede della Trav. E, inciampava nella bordatura metallica, rialzata rispetto al piano di calpestio, che delimitava un tratto di marciapiede da destinare ad aiuola;
2 Vero o meno che, nel tratto di marciapiede della E, percorso dall'attore, vi era una bordatura metallica, Pt_2 rialzata rispetto al piano di calpestio dello stesso marciapiede;
3 Vero o meno che l'attore inciampava nella bordatura metallica, di cui ai superiori nn° 1 e 2, e cadeva per terra procurandosi lesioni alla mano sinistra;
4 Vero o meno che la Trav. E di Pellaro (RC) ed in particolare il tratto percorso dall'attore, era illuminato;
5 Vero o meno che la parte del tratto di marciapiede, da destinare all'aiuola, di cui ai superiori nn° 1 e 2, percorso a piedi dall'attore, era visibile;
6 Vero o meno che la parte del tratto di marciapiede, da destinare all'aiuola, di cui ai superiori nn° 1 e 2, percorso a piedi dall'attore, era coperto da erbacce e carta;
7 Vero o meno che sul marciapiede della Trav. E e nelle adiacenze della bordatura metallica, di cui ai superiori nn° 1 e 2, vi erano segnalazioni e\o di avvertimenti di pericolo;
8 Vero o meno che l'aiuola è quella raffigurata nelle foto prodotte in atti;
9 Vero o meno che la bordatura metallica, di cui ai superiori nn° 1 e 2 è quella raffigurata nelle foto prodotte in atti;
10 Vero o meno che nell'immediatezza, a causa del trauma subito, il sig. veniva soccorso Parte_1 ed accompagnato alla vicina guardia medica e subito dopo al Pronto Soccorso del G.O.M. di;
Controparte_1 11 Vero o meno che il sig. assistente tecnico informatico, a seguito dell'incidente Parte_1 occorsogli in data 15.05.2018, a causa delle lesioni subite, non ha potuto espletare, per oltre un mese, la propria attività lavorativa;
pagina 6 di 15 memoria attorea. Non confermo il successivo capo 212. Non confermo il capo 313» (cfr. verbale d'udienza del 13.12.2023).
Il testimone , della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, ha invece Testimone_2 dichiarato: «Confermo il capo 114; io mi trovavo insieme all'attore e ad un'altra amica il giorno dell'incidente; io ho visto l'attore inciampare e cadere per terra a causa della bordatura metallica dell'aiuola. Confermo le circostanze di cui al capo 215; riconosco i luoghi di causa e
l'aiuola nelle fotografie che mi vengono esibite e riferite al capo 816 e al capo 917 che confermo.
Confermo il capo 1018; io e la mia amica abbiamo aiutato l'attore ad alzarsi da terra dopo la caduta e poi, visto il dolore alla mano, l'abbiamo accompagnato a piedi presso la vicina
Guardia medica;
noi lo abbiamo lasciato presso la Guardia Medica dove lo stesso attore ha avvisato i genitori;
io e la mia amica abbiamo atteso l'arrivo dei genitori dell'attore e solo dopo ci siamo allontanati;
mi risulta che i genitori abbiamo accompagnato l'attore in ospedale.
Confermo il capo 119 di pag. 3 della memoria attorea. Non confermo il capo 220. Non confermo il capo 321; non può sollevare pesi con la mano infortunata» (cfr. verbale d'udienza del
13.12.2023).
Ritiene questo Giudice che le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio, essendo disinteressate, dotate di coerenza intrinseca e non contraddette da altri elementi di prova, siano idonee a provare la caduta dell'attore, nonché, secondo il canone probatorio proprio pagina 7 di 15 del giudizio civile del “più probabile che non”, il nesso causale tra l'anomalia del piano di calpestio del marciapiede e l'evento lesivo oggetto di causa.
Al riguardo, il convenuto ha dedotto che il comportamento imprudente di CP_1 [...]
deve essere reputato idoneo a recidere il nesso di causalità tra la cosa in Parte_1 custodia e l'evento dannoso o, almeno, a configurare un concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.
Occorre in proposito rammentare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. Civ., sez. III, 2480/2018).
Ciò premesso, si deve rilevare che parte convenuta, sulla quale gravava il relativo onere, non ha dimostrato che l'attore abbia tenuto un comportamento eccezionale e imprevedibile tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, e dunque idoneo ad integrare gli estremi del caso fortuito.
Nel caso in esame, peraltro, non vi sono elementi da cui desumere che parte attrice, al momento della caduta, stesse tenendo un comportamento imprudente rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.
pagina 8 di 15 Entrambi i testimoni hanno infatti dichiarato che l'anomalia del marciapiede non era visibile in quanto la zona interessata non era ben illuminata, era coperta da erbacce e carta e non vi era alcuna segnalazione del pericolo (cfr. verbale d'udienza del 13.12.2023).
Tutto ciò considerato, si deve concludere che la caduta di è stata Parte_1 causata da un'anomalia presente nella res custodita dal e che nessun Controparte_1 rimprovero, in termini di imprudenza, può essere mosso nei confronti dell'attore.
Il è pertanto tenuto a risarcire i danni patiti dall'attore in Controparte_1 conseguenza della caduta avvenuta in data 15.05.2018.
Ebbene, dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, basata su indagini accurate e tecnicamente corrette, alle quali integralmente si rimanda, è emerso che Parte_1
ha riportato «esiti dolorosi e funzionali di frattura scomposta base della falange
[...] prossimale del quinto dito mano sinistra» (cfr. pag. 6 c.t.u.).
Le lesioni subite in conseguenza della caduta hanno comportato per parte attrice, secondo la valutazione espressa dal perito nominato dal Tribunale, dott. Persona_2
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di trenta giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di ventidue giorni,
− una menomazione permanente dell'integrità fisica in misura pari al 3% (cfr. pag. 6
c.t.u.).
Il consulente tecnico d'ufficio ha inoltre accertato che «non sussiste alcun pregiudizio permanente della cenestesi lavorativa, inteso come difficoltà a svolgere il lavoro abituale. Non sono ravvisabili postumi permanenti incidenti sulla compatibilità biologica nei confronti della attività lavorativa dichiarata. Non sono prospettabili ulteriori interventi chirurgici o sussidi protesici in grado di migliorare l'entità dei predetti postumi. Non sono prevedibili e quantificabili spese per il futuro» (cfr. pag. 7 c.t.u.).
Le conclusioni a cui è giunto il dott. sono sorrette da un valido Persona_2 metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico.
Si deve inoltre rilevare che le parti non hanno mosso alcuna osservazione critica alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 9 di 15 In proposito, è opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il Giudice di merito non è tenuto a fornire una dettagliata motivazione laddove condivida le valutazioni tecniche del perito ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti (ex multis, Cass. Civ., sez. III, ord. 19989/2021).
Ritiene pertanto questo Giudice che le risultanze della perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio debbano essere poste a fondamento della decisione.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, devono essere tenuti presenti i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che
«1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito e, dall'altro lato, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo
pagina 10 di 15 il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")» (Cass. Civ., sez. III, 7513/2018).
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo Giudice ritiene di orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica aggiornate al tempo della decisione (e non quelle vigenti all'epoca della caduta o dell'introduzione del giudizio, cfr. Cass. Civ., sez. III,
7272/2012).
Le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state infatti riconosciute dalla giurisprudenza quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale.
La Corte di Cassazione, in particolare, ha affermato che «nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo
pagina 11 di 15 intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono»
(Cass. Civ., sez. III, 12408/2011).
Non possono invece essere applicati i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, trattandosi di previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica ai casi non previsti dalla legge (Cass. Civ., sez. III, 12408/2011).
Nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale facendo uso delle Tabelle milanesi edizione 2024, il Giudice deve accertare l'esistenza di un eventuale concorso del danno biologico/dinamico-relazionale e del danno morale/sofferenza soggettiva interiore e, in caso di esito negativo dell'accertamento indicato, deve considerare e liquidare la sola voce di danno biologico/dinamico-relazionale.
In conformità ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento relativo alla sussistenza del danno morale/sofferenza soggettiva interiore dipende innanzitutto dalla compiuta e specifica allegazione di tale pregiudizio da parte del danneggiato.
La prova della sofferenza può poi essere raggiunta anche per presunzioni, atteso che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del Giudice.
Tutto ciò premesso, ritiene la scrivente che, nel caso di specie, debba essere riconosciuto a parte attrice esclusivamente il risarcimento del danno biologico/dinamico-relazionale patito in conseguenza della caduta del 15.05.2018.
pagina 12 di 15 L'attore non ha infatti tempestivamente allegato (né ha poi provato) alcunché con riferimento al patimento interiore causalmente riconducibile al sinistro oggetto di causa (si veda in proposito
Cass. Civ., sez. III, 339/2016).
Per le considerazioni esposte, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 26) e dell'entità dei postumi permanenti, a parte attrice spettano:
− euro 4.115,00 in moneta attuale per i postumi permanenti,
− euro 2.814,00 in moneta attuale per l'invalidità temporanea (la somma è stata calcolata utilizzando come base di calcolo l'importo di euro 84,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale;
le Tabelle milanesi edizione 2024 indicano, infatti, per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione temporanea del bene salute l'importo complessivo di euro 115,00, di cui euro 84,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale ed euro 31,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media, quest'ultimo non riconosciuto nel caso di specie).
Si deve a questo punto rilevare che parte attrice non ha allegato la sussistenza di conseguenze dannose anomale e del tutto peculiari tali da giustificare una personalizzazione in aumento del risarcimento del danno rispetto ai valori medi indicati nelle tabelle milanesi.
Com'è noto, infatti, la misura “standard” del risarcimento prevista dalle tabelle milanesi può essere incrementata dal Giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 5865/2021).
Tutto ciò considerato, il danno non patrimoniale patito da a causa Parte_1 dell'evento lesivo di cui si discute ammonta ad euro 6.929,00 in moneta attuale.
L'attore ha inoltre dimostrato di aver subito un danno patrimoniale a causa della caduta del
15.05.2018 pari ad euro 236,00 corrispondenti ad euro 267,00 in moneta attuale, per esami e visite specialistiche (cfr. all. 15, 16, 17, 18, 19 di parte attrice); non può invece essere pagina 13 di 15 riconosciuto il rimborso della somma di euro 122,00 di cui alla fattura n. 2018/2169A del
02.08.2018 emessa da Casa di Cura Caminiti s.r.l., avendo ad oggetto una visita eseguita dopo il certificato di guarigione (cfr. all. 20 di parte attrice e pag. 5 c.t.u.).
In conclusione, il deve essere condannato a corrispondere a Controparte_1
la somma complessiva di euro 7.196,00 (euro 6.929,00 + euro Parte_1
267,00) espressa in moneta attuale a titolo di risarcimento del patito dall'attore in conseguenza della caduta del 15.05.2018.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attore sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso (15.05.2018) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione.
Dalla data della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
2. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il Controparte_1
deve essere condannato a rifondere le spese di lite di , la cui
[...] Parte_1 liquidazione verrà effettuata direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 d.m. 55/2014), con applicazione dei valori minimi di riferimento in considerazione della semplicità delle questioni trattate. Le spese di lite dovranno essere distratte in favore del difensore dell'attore, avv. Giuseppe Minniti, ex art. 93 c.p.c.
pagina 14 di 15 Sempre in ragione del criterio della soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito con decreto dell'1.07.2025, devono essere poste definitivamente a carico del Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del per Controparte_1
l'evento lesivo occorso il 15.05.2018 e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore di , della somma di euro
[...] Parte_1
7.196,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione,
2. condanna il a rimborsare le spese di lite dell'attore, che Controparte_1 si liquidano in euro 2.538,50 per compenso ed in euro 264,00 per esborsi, oltre al
15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A., disponendone la distrazione in favore del difensore dell'attore, avv. Giuseppe Minniti, ex art. 93 c.p.c.,
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito in corso di causa, definitivamente a carico del Controparte_1
Così deciso in Reggio Calabria, in data 27/12/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 12 Vero o meno che il sig. per oltre un mese, è stato nelle condizioni di guidare Parte_1 l'autovettura; 13 Vero o meno che il sig. è in grado di sollevare pesi;
Parte_1 14 Vero o meno che, il giorno 15.05.2018, intorno alle h.20,30, mentre il sig. , in Pellaro Parte_1 (RC), di fronte la Pizzeria “Good Food”, camminava sul marciapiede della Trav. E, inciampava nella bordatura metallica, rialzata rispetto al piano di calpestio, che delimitava un tratto di marciapiede da destinare ad aiuola;
15 Vero o meno che, nel tratto di marciapiede della E, percorso dall'attore, vi era una bordatura metallica, Pt_2 rialzata rispetto al piano di calpestio dello stesso marciapiede;
16 Vero o meno che l'aiuola è quella raffigurata nelle foto prodotte in atti;
17 Vero o meno che la bordatura metallica, di cui ai superiori nn° 1 e 2 è quella raffigurata nelle foto prodotte in atti;
18 Vero o meno che nell'immediatezza, a causa del trauma subito, il sig. veniva soccorso Parte_1 ed accompagnato alla vicina guardia medica e subito dopo al Pronto Soccorso del G.O.M. di;
Controparte_1 19 Vero o meno che il sig. assistente tecnico informatico, a seguito dell'incidente Parte_1 occorsogli in data 15.05.2018, a causa delle lesioni subite, non ha potuto espletare, per oltre un mese, la propria attività lavorativa;
20 Vero o meno che il sig. per oltre un mese, è stato nelle condizioni di guidare Parte_1 l'autovettura; 21 Vero o meno che il sig. è in grado di sollevare pesi. Parte_1