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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/06/2025, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6968/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
(da sposata , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , con l'avvocato Antonella Castellone Parte_4 Persona_1
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_2
, nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
[...]
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “In data 29 ottobre 1891, in Italia nel
Comune di Lallio (Bergamo), nasceva il IG. , figlio di e di Persona_2 Per_2 Persona_3
, come comprovato dall' Estratto per Riassunto del Registro degli Atti di Nascita Persona_4
rilasciato dal Comune di Lallio (BG), che si produce (v. all. 2).
2. Il IG. Persona_2
denominato anche non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come Persona_5
comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia
Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 3).
3. In data 20 novembre 1920, in Italia nel
Comune di Capizzone (BG) il IG. contraeva matrimonio con la IG.ra , Persona_2 Parte_5
come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 4).
4. Dalla loro unione coniugale, nasceva a Criciùma/SC (Brasile), il giorno 9 luglio 1931 la IG.ra , come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia Parte_6
tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 5).
5. In data 23 ottobre 1953 a Criciùma/SC
(Brasile) il IG. , contraeva matrimonio con la IG.ra , come Persona_6 Parte_6
comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 6).
6. Dalla loro unione coniugale nasceva a Criciùma/SC (Brasile), il giorno 25 luglio 1963 la IG.ra , come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in Parte_1
copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 7).
7. In data 5 maggio 1984 a Criciùma/SC
(Brasile) il IG. contraeva matrimonio con la IG.ra , Parte_7 Parte_1
come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 8).
8. Dalla loro unione coniugale nasceva a Criciùma/SC (Brasile), il giorno 10 settembre 1984 il IG. come risulta dal Certificato di Parte_3
Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 9).
9. In data 19 aprile
2014 a Criciùma/SC (Brasile) il IG. contraeva matrimonio con la Parte_3
IG.ra , come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in Persona_7
copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 10). 10. Dalla loro unione coniugale nascevano due figli: - a Criciùma/SC (Brasile), il giorno 22 luglio 2019 , Parte_4
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille
(v. all. 11); - a Criciùma/SC (Brasile), il giorno 28 gennaio 2021 , Persona_1
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille
(v. all. 12)”.
Il resistente è rimasto contumace nonostante la regolare notificazione del ricorso e del CP_1 decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, , nato a [...] il [...] (doc. 2 Persona_2
fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 3 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del CP_1
resistente.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che (da sposata , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, sono cittadini italiani. Pt_2 Pt_3 Parte_4 Persona_1
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1
procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali. Brescia, 26.6.25
Il giudice
Christian Colombo