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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/10/2025, n. 8045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8045 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.20927/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. VI UT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.20927/2025 promossa da
C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante in carica, sig. , elettivamente domiciliato in VIA G. Parte_2
SILVA 35 MILANO, presso lo studio dell'avv. ( ), che lo Parte_3 C.F._1 rappresenta e difende per procura generale notarile allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
C.F. ), con sede in Milano, via Cardinale Mezzofanti 3, Controparte_1 P.IVA_2
INTIMATO, CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
1)- dichiarare la risoluzione contrattuale;
2)- in ogni caso, condannare la convenuta a pagare alla l'importo di euro 16.470,00= ovvero Parte_1 quell'altro importo maggiore o minore accertato in causa;
3)- con vittoria di spese e compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 undecies cpc, depositato in data 23.05.2025 e notificato a controparte in data
24.06.2025, tramite PEC, ai sensi della legge n.53/1994, la espone di avere stipulato in Parte_1 data 27.07.20 con un contratto della durata di 36 mesi -con decorrenza dal Controparte_1 pagina 1 di 3 01.07.20 -per l'acquisto di prodotti birra e bevande per il proprio locale, con l'obbligo, in capo alla controparte, di acquisto, ex art.
1.5 del contratto, di un quantitativo minino di bevande pari a 400 ettolitri, per il quale ha ricevuto da , ex art.3 b del contratto medesimo, la somma di euro Pt_1
18.000,00 oltre IVA, per complessivi euro 21.960,00 (pari ad euro 45,00 oltre IVA moltiplicato per il quantitativo di birra di cui la convenuta si era obbligata ad acquistare per contratto, ossia ettolitri 400
2); altresì, che, a fronte del pagamento di cui sopra, ha emesso regolare fattura, per Controparte_1 euro 24.400,00, con due distinte causali, cioè euro 21.960,00 ex art.3 b ed euro 2.000,00 oltre iva, ex art.3, per complessivi euro 24.400,00.
Sul rilievo per cui ha violato l'obbligo di cui al punto 1.5 del contratto, avendo Controparte_1 acquistato un quantitativo di merce pari a ettolitri 70 a fronte del minimo contrattualmente previsto di ettolitri 400, e rimanendo, così, inadempiente per l'acquisto di ettolitri 330, agisce, qui, la ricorrente per la condanna di controparte, anche ex art.6 del contratto quale risarcimento danno, alla restituzione della somma di euro 16.470,00 (ossia 300 ettolitri mancanti per il raggiungimento del minimo pattuito, moltiplicati per euro 45,00 oltre Iva), sul presupposto che il contratto si è risolto ex art.7 essendo l'acquisto inferiore al 75%.
L'intimato non si è costituito ed è stato dichiarato contumace in prima udienza.
Ciò posto, reputa questo giudice che le domande del ricorrente siano fondate e debbano, perciò, essere accolte, avendo il creditore dato prova documentale del proprio diritto (docc.
2-4 allegati al ricorso) e non avendo il debitore qui intimato dato prova del pieno e regolare proprio adempimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo vigente tabella forense, avuto riguardo alle fasi espletate (studio della controversia e fase introduttiva).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento delle domande del ricorrente dichiara la risoluzione del contratto Parte_1 tra le parti, stipulato in data 27.07.2020, per inadempimento dell'intimato Controparte_1
e condanna quest'ultimo al pagamento, in favore del ricorrente medesimo, dell'importo di euro
16.470,00;
2) condanna l'intimato a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in €264,00 per spese ed
€1.696,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% IVA e CPA come per legge.
pagina 2 di 3 Milano, 24 ottobre 2025
Il Giudice
VI UT
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. VI UT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.20927/2025 promossa da
C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante in carica, sig. , elettivamente domiciliato in VIA G. Parte_2
SILVA 35 MILANO, presso lo studio dell'avv. ( ), che lo Parte_3 C.F._1 rappresenta e difende per procura generale notarile allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
C.F. ), con sede in Milano, via Cardinale Mezzofanti 3, Controparte_1 P.IVA_2
INTIMATO, CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
1)- dichiarare la risoluzione contrattuale;
2)- in ogni caso, condannare la convenuta a pagare alla l'importo di euro 16.470,00= ovvero Parte_1 quell'altro importo maggiore o minore accertato in causa;
3)- con vittoria di spese e compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 undecies cpc, depositato in data 23.05.2025 e notificato a controparte in data
24.06.2025, tramite PEC, ai sensi della legge n.53/1994, la espone di avere stipulato in Parte_1 data 27.07.20 con un contratto della durata di 36 mesi -con decorrenza dal Controparte_1 pagina 1 di 3 01.07.20 -per l'acquisto di prodotti birra e bevande per il proprio locale, con l'obbligo, in capo alla controparte, di acquisto, ex art.
1.5 del contratto, di un quantitativo minino di bevande pari a 400 ettolitri, per il quale ha ricevuto da , ex art.3 b del contratto medesimo, la somma di euro Pt_1
18.000,00 oltre IVA, per complessivi euro 21.960,00 (pari ad euro 45,00 oltre IVA moltiplicato per il quantitativo di birra di cui la convenuta si era obbligata ad acquistare per contratto, ossia ettolitri 400
2); altresì, che, a fronte del pagamento di cui sopra, ha emesso regolare fattura, per Controparte_1 euro 24.400,00, con due distinte causali, cioè euro 21.960,00 ex art.3 b ed euro 2.000,00 oltre iva, ex art.3, per complessivi euro 24.400,00.
Sul rilievo per cui ha violato l'obbligo di cui al punto 1.5 del contratto, avendo Controparte_1 acquistato un quantitativo di merce pari a ettolitri 70 a fronte del minimo contrattualmente previsto di ettolitri 400, e rimanendo, così, inadempiente per l'acquisto di ettolitri 330, agisce, qui, la ricorrente per la condanna di controparte, anche ex art.6 del contratto quale risarcimento danno, alla restituzione della somma di euro 16.470,00 (ossia 300 ettolitri mancanti per il raggiungimento del minimo pattuito, moltiplicati per euro 45,00 oltre Iva), sul presupposto che il contratto si è risolto ex art.7 essendo l'acquisto inferiore al 75%.
L'intimato non si è costituito ed è stato dichiarato contumace in prima udienza.
Ciò posto, reputa questo giudice che le domande del ricorrente siano fondate e debbano, perciò, essere accolte, avendo il creditore dato prova documentale del proprio diritto (docc.
2-4 allegati al ricorso) e non avendo il debitore qui intimato dato prova del pieno e regolare proprio adempimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo vigente tabella forense, avuto riguardo alle fasi espletate (studio della controversia e fase introduttiva).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento delle domande del ricorrente dichiara la risoluzione del contratto Parte_1 tra le parti, stipulato in data 27.07.2020, per inadempimento dell'intimato Controparte_1
e condanna quest'ultimo al pagamento, in favore del ricorrente medesimo, dell'importo di euro
16.470,00;
2) condanna l'intimato a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in €264,00 per spese ed
€1.696,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% IVA e CPA come per legge.
pagina 2 di 3 Milano, 24 ottobre 2025
Il Giudice
VI UT
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