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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore
Dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di separazione consensuale e divorzio congiunto iscritta al n.rg. 2339/2024, vertente
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DI SALVO REALE ANTONIO e dall'avv.
DI SALVIO REALE ROBERTO
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 18.6.24, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio a Zemara (Marocco) il
21/06/2022; l'atto è stato trascritto al numero 108, Parte II – Serie C dell'anno
2022 del Registro dello Stato Civile della Città di Velletri. Dall'unione non sono nati figli.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 2 dicembre 2024, entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda congiunta di separazione delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento degli accordi di separazione congiuntamente avanzati.
Si osserva altresì che, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse (analoghe a quelle oggetto della separazione) a tale pronuncia.
Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
lle condizioni di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di Parte_2
legge;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Velletri (atto n. 108, parte 2, serie C, anno 2022);
3) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
4) riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 10 gennaio 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore
Dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di separazione consensuale e divorzio congiunto iscritta al n.rg. 2339/2024, vertente
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DI SALVO REALE ANTONIO e dall'avv.
DI SALVIO REALE ROBERTO
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 18.6.24, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio a Zemara (Marocco) il
21/06/2022; l'atto è stato trascritto al numero 108, Parte II – Serie C dell'anno
2022 del Registro dello Stato Civile della Città di Velletri. Dall'unione non sono nati figli.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 2 dicembre 2024, entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda congiunta di separazione delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento degli accordi di separazione congiuntamente avanzati.
Si osserva altresì che, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse (analoghe a quelle oggetto della separazione) a tale pronuncia.
Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
lle condizioni di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di Parte_2
legge;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Velletri (atto n. 108, parte 2, serie C, anno 2022);
3) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
4) riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 10 gennaio 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3