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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/07/2025, n. 3595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3595 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
n. 5935/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati: dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore - dr. Matteo Del Vesco - giudice - dr. Vincenzo Ciliberti - giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 5935/2025 RG
-esaminato il ricorso per separazione personale e contestuale presentato da Parte_1
(C.F. nei confronti di (C.F. CodiceFiscale_1 Controparte_1 C.F._2
) ex art. 473 bis 12 ss. c.p.c.;
[...]
-rilevato che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 20.09.2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di VENEZIA al n. 144, parte II serie A, ufficio 1, anno 2008;
-considerato che le parti, assistite dai rispettivi procuratori, con note scritte congiuntamente depositate in vista dell'udienza cartolare del 8.07.2025 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e si sono separate consensualmente alle condizioni indicate nelle predette note d'udienza;
-ritenuto che le condizioni concordate appaiano conformi alla legge e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, e non si pongano in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore, e siano dunque meritevoli di omologa;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
-ritenuto che la causa vada ora rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili proposta congiuntamente dai coniugi nelle loro conclusioni congiunte;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 12 e ss. cod. proc. civ.,
OMOLOGA
pagina1 di 4 la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate all'udienza cartolare del
8.07.2025 e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti nelle loro conclusioni congiunte e di seguito integralmente riportate:
“[in punto separazione coniugale]
[status] pronunciarsi la separazione coniugale tra i signori e alle seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1
1. [autorizzazione ai coniugi a vivere separati]
i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza - se pur nel rispetto dei tempi di permanenza dei figli con ciascuno di essi più oltre convenuti - salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale mutamento della stessa;
2. [affidamento di e loro collocazione prevalente e residenza] Per_1 Per_2
i figli e vengono affidati ai genitori in via condivisa nelle forme contemplate dalla seconda parte del 3° Per_1 Per_2 comma dell'art. 337 ter del c.c. nel senso, cioè, che la responsabilità genitoriale, limitatamente alle decisioni di natura ordinaria, verrà esercitata separatamente dal genitore alle cure del quale i minori saranno di volta in volta affidati.
La collocazione prevalente di e di e quindi la loro residenza vengono mantenute presso la casa materna;
Per_1 Per_2
3. [tempi di permanenza di e con il papà] Per_1 Per_2
e trascorreranno con l'avvocato nel rispetto dei loro impegni scolastici ed extrascolastici: Per_1 Per_2 CP_1
(nell'arco di ciascun mese): una settimana nell'arco di ciascun mese (fermo restando che non potrà mai trattarsi di due settimane continuative) della quale egli dovrà dare preavviso alla moglie non inferiore alle tre settimane prevedendosi, altresì, che nell'arco di tale settimana e possano trascorrere con la mamma quanto meno il pranzo del martedì e quello del Per_1 Per_2 mercoledì [fatti naturalmente salvi i diversi accordi che, al riguardo, le parti avessero a raggiungere].
Viene fatta salva la possibilità per l'avvocato di trascorrere ulteriori periodi di tempo con i figli laddove egli dovesse CP_1 trovarsi in loco, in tal caso, tuttavia, previo accordo con la moglie;
(vacanze natalizie e di fine anno) in via alternata, di anno in anno, e staranno con un genitore dalle ore 15.00 del 24.12 alle ore 11.00 Per_1 Per_2 del 25.12 e con l'altro genitore dalle ore 11.00 del 25.12 con l'ulteriore intesa per la quale il genitore che avrà trascorso con i figli il pranzo di Natale li terrà poi con sé sino alle ore 10.00 del 31.12 e il genitore che avrà trascorso con i figli la vigilia del Natale li terrà con sé dalle ore 10.00 del 31.12 sino alla sera dell'Epifania;
(vacanze Pasquali) in via alternata alla madre, l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali;
(vacanze scolastiche estive) ciascun genitore trascorrerà con e 2 settimane (continuative o frazionate) in occasione del periodo estivo Per_1 Per_2 corrispondente alle festività scolastiche.
pagina2 di 4 I rispettivi periodi di vacanza dovranno essere concordati tra i genitori entro la fine del mese di aprile di ciascun anno.
In caso di disaccordo prevarrà la scelta materna negli anni dispari e quella paterna negli anni pari;
4. [assegnazione della casa coniugale]
l'appartamento già destinato a casa coniugale sito in Venezia, Dorsoduro n. 2533 - di proprietà esclusiva della signora al pari di tutto quanto in esso contenuto (fatti salvi alcuni quadri e bicchieri, noti alle parti, di Parte_1 proprietà dell'avvocato - viene assegnato alla dottoressa completo di tutti i beni mobili e arredi che lo CP_1 Pt_1 compongono.
Le parti, con separato elenco, provvederanno ad individuare i beni mobili di proprietà dell'avvocato nelle abitazioni CP_1 del Lido di Venezia e Cortina che lo stesso potrà prelevare, previo accordo con la dottoressa ma comunque entro e Pt_1 non oltre la fine del corrente anno;
5. [contributo fisso al mantenimento di e Per_1 Per_2
a titolo di contributo fisso al mantenimento dei figli e l'avvocato corrisponderà, Per_1 Per_2 Controparte_1 mensilmente, alla dottoressa a far data dalla mensilità di luglio, anticipatamente, entro il 5° giorno di ciascun Pt_1 mese, accreditandolo sul conto corrente alla stessa intestato individuato dal seguente codice IBAN: IT24 B032 3901
6001 0000 0494 798, la somma di euro 2.800,00 (vale a dire la somma di euro 1.400,00 per ciascun figlio).
Tale importo verrà aggiornato annualmente, a far data dalla mensilità di luglio 2026 (base luglio 2025), in proporzione alla variazione dell'indice accertato dall'ISTAT;
6. [assegno unico universale e detrazioni per figli a carico] le parti convengono altresì che dell'assegno unico universale previsto a favore dei figli così come delle detrazioni per figli a carico beneficerà integralmente la dottoressa che, per quanto riguarda l'assegno unico universale, dovrà Parte_1 pure ritenersi l'unica legittimata all'incasso degli arretrati previa sottoscrizione dei moduli autorizzativi da parte dell'avvocato e valendo comunque la sottoscrizione delle presenti conclusioni quale autorizzazione in tal senso da CP_1 parte dello stesso;
7. [partecipazione alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse di e Per_1 Per_2
i genitori di e parteciperanno alle spese straordinarie da sostenere nel loro interesse nella rispettiva Per_1 Per_2 misura del 90% [avvocato e del 10% [dottoressa . CP_1 Pt_1
Circa la loro individuazione - e la loro ripartizione tra quelle dovute indipendentemente dall'accordo e quelle da concordarsi anticipatamente - le parti fanno riferimento a quanto previsto dal Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di
Venezia in data 20.09.2019 che le parti dichiarano di ben conoscere anche relativamente alle modalità con le quali manifestare il dissenso relativamente ad una spesa straordinaria, rientrante tra quelle da concordare, a favore della prole.
Resta, peraltro, inteso che le spese medico-sanitarie per i figli, laddove coperte dalla polizza assicurativa della quale l'avvocato beneficia quale funzionario delle Nazioni Unite, graveranno sullo stesso fatta eccezione per la parte non CP_1 rimborsata delle stesse, pari al 20% dell'importo, che verrà suddiviso tra le parti nella medesima percentuale prevista per la ripartizione delle altre spese straordinarie.
pagina3 di 4 La rendicontazione delle spese straordinarie dovrà avvenire su base mensile ed il pagamento entro la settimana successiva;
8. [contributo vacanze per i figli]
l'avvocato corrisponderà, inoltre, alla moglie, a titolo di contributo per le vacanze dei figli e Controparte_1 Per_1
la somma annua onnicomprensiva di euro 3.500,00, inclusi gli eventuali costi della capanna al Lido. Per_2
Tale importo verrà corrisposto dall'avvocato alla moglie, in rata unica, entro il 30 settembre di ciascun anno e sarà CP_1 annualmente aggiornabile su base ISTAT (a far data dal luglio 2026, base luglio 2025); detta somma verrà versata previa rendicontazione delle spese sostenute a tale titolo;
9. [altri rapporti] ulteriormente rispetto a quanto sopra, l'avvocato versa alla moglie, contestualmente alla sottoscrizione Controparte_1 delle presenti conclusioni, la somma di euro 20.000,00 (ventimila,00 euro) a titolo di definizione dei rapporti di dare e avere maturati nel corso della vita matrimoniale;
10. [passaporto e altri documenti validi per l'espatrio] per quanto necessario ciascun genitore presta il proprio assenso al rilascio e rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio a favore dei figli e fermo restando che il passaporto verrà trattenuto dalla madre Per_1 Per_2 quale genitrice collocataria prevalente dei figli e la carta di identità seguirà i loro spostamenti unitamente alla tessera sanitaria;
11. [spese della procedura] le spese della procedura debbono ritenersi integralmente compensate.”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Rimette infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Venezia, 8.07.2025.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati: dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore - dr. Matteo Del Vesco - giudice - dr. Vincenzo Ciliberti - giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 5935/2025 RG
-esaminato il ricorso per separazione personale e contestuale presentato da Parte_1
(C.F. nei confronti di (C.F. CodiceFiscale_1 Controparte_1 C.F._2
) ex art. 473 bis 12 ss. c.p.c.;
[...]
-rilevato che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 20.09.2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di VENEZIA al n. 144, parte II serie A, ufficio 1, anno 2008;
-considerato che le parti, assistite dai rispettivi procuratori, con note scritte congiuntamente depositate in vista dell'udienza cartolare del 8.07.2025 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e si sono separate consensualmente alle condizioni indicate nelle predette note d'udienza;
-ritenuto che le condizioni concordate appaiano conformi alla legge e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, e non si pongano in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore, e siano dunque meritevoli di omologa;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
-ritenuto che la causa vada ora rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili proposta congiuntamente dai coniugi nelle loro conclusioni congiunte;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 12 e ss. cod. proc. civ.,
OMOLOGA
pagina1 di 4 la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate all'udienza cartolare del
8.07.2025 e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti nelle loro conclusioni congiunte e di seguito integralmente riportate:
“[in punto separazione coniugale]
[status] pronunciarsi la separazione coniugale tra i signori e alle seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1
1. [autorizzazione ai coniugi a vivere separati]
i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza - se pur nel rispetto dei tempi di permanenza dei figli con ciascuno di essi più oltre convenuti - salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale mutamento della stessa;
2. [affidamento di e loro collocazione prevalente e residenza] Per_1 Per_2
i figli e vengono affidati ai genitori in via condivisa nelle forme contemplate dalla seconda parte del 3° Per_1 Per_2 comma dell'art. 337 ter del c.c. nel senso, cioè, che la responsabilità genitoriale, limitatamente alle decisioni di natura ordinaria, verrà esercitata separatamente dal genitore alle cure del quale i minori saranno di volta in volta affidati.
La collocazione prevalente di e di e quindi la loro residenza vengono mantenute presso la casa materna;
Per_1 Per_2
3. [tempi di permanenza di e con il papà] Per_1 Per_2
e trascorreranno con l'avvocato nel rispetto dei loro impegni scolastici ed extrascolastici: Per_1 Per_2 CP_1
(nell'arco di ciascun mese): una settimana nell'arco di ciascun mese (fermo restando che non potrà mai trattarsi di due settimane continuative) della quale egli dovrà dare preavviso alla moglie non inferiore alle tre settimane prevedendosi, altresì, che nell'arco di tale settimana e possano trascorrere con la mamma quanto meno il pranzo del martedì e quello del Per_1 Per_2 mercoledì [fatti naturalmente salvi i diversi accordi che, al riguardo, le parti avessero a raggiungere].
Viene fatta salva la possibilità per l'avvocato di trascorrere ulteriori periodi di tempo con i figli laddove egli dovesse CP_1 trovarsi in loco, in tal caso, tuttavia, previo accordo con la moglie;
(vacanze natalizie e di fine anno) in via alternata, di anno in anno, e staranno con un genitore dalle ore 15.00 del 24.12 alle ore 11.00 Per_1 Per_2 del 25.12 e con l'altro genitore dalle ore 11.00 del 25.12 con l'ulteriore intesa per la quale il genitore che avrà trascorso con i figli il pranzo di Natale li terrà poi con sé sino alle ore 10.00 del 31.12 e il genitore che avrà trascorso con i figli la vigilia del Natale li terrà con sé dalle ore 10.00 del 31.12 sino alla sera dell'Epifania;
(vacanze Pasquali) in via alternata alla madre, l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali;
(vacanze scolastiche estive) ciascun genitore trascorrerà con e 2 settimane (continuative o frazionate) in occasione del periodo estivo Per_1 Per_2 corrispondente alle festività scolastiche.
pagina2 di 4 I rispettivi periodi di vacanza dovranno essere concordati tra i genitori entro la fine del mese di aprile di ciascun anno.
In caso di disaccordo prevarrà la scelta materna negli anni dispari e quella paterna negli anni pari;
4. [assegnazione della casa coniugale]
l'appartamento già destinato a casa coniugale sito in Venezia, Dorsoduro n. 2533 - di proprietà esclusiva della signora al pari di tutto quanto in esso contenuto (fatti salvi alcuni quadri e bicchieri, noti alle parti, di Parte_1 proprietà dell'avvocato - viene assegnato alla dottoressa completo di tutti i beni mobili e arredi che lo CP_1 Pt_1 compongono.
Le parti, con separato elenco, provvederanno ad individuare i beni mobili di proprietà dell'avvocato nelle abitazioni CP_1 del Lido di Venezia e Cortina che lo stesso potrà prelevare, previo accordo con la dottoressa ma comunque entro e Pt_1 non oltre la fine del corrente anno;
5. [contributo fisso al mantenimento di e Per_1 Per_2
a titolo di contributo fisso al mantenimento dei figli e l'avvocato corrisponderà, Per_1 Per_2 Controparte_1 mensilmente, alla dottoressa a far data dalla mensilità di luglio, anticipatamente, entro il 5° giorno di ciascun Pt_1 mese, accreditandolo sul conto corrente alla stessa intestato individuato dal seguente codice IBAN: IT24 B032 3901
6001 0000 0494 798, la somma di euro 2.800,00 (vale a dire la somma di euro 1.400,00 per ciascun figlio).
Tale importo verrà aggiornato annualmente, a far data dalla mensilità di luglio 2026 (base luglio 2025), in proporzione alla variazione dell'indice accertato dall'ISTAT;
6. [assegno unico universale e detrazioni per figli a carico] le parti convengono altresì che dell'assegno unico universale previsto a favore dei figli così come delle detrazioni per figli a carico beneficerà integralmente la dottoressa che, per quanto riguarda l'assegno unico universale, dovrà Parte_1 pure ritenersi l'unica legittimata all'incasso degli arretrati previa sottoscrizione dei moduli autorizzativi da parte dell'avvocato e valendo comunque la sottoscrizione delle presenti conclusioni quale autorizzazione in tal senso da CP_1 parte dello stesso;
7. [partecipazione alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse di e Per_1 Per_2
i genitori di e parteciperanno alle spese straordinarie da sostenere nel loro interesse nella rispettiva Per_1 Per_2 misura del 90% [avvocato e del 10% [dottoressa . CP_1 Pt_1
Circa la loro individuazione - e la loro ripartizione tra quelle dovute indipendentemente dall'accordo e quelle da concordarsi anticipatamente - le parti fanno riferimento a quanto previsto dal Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di
Venezia in data 20.09.2019 che le parti dichiarano di ben conoscere anche relativamente alle modalità con le quali manifestare il dissenso relativamente ad una spesa straordinaria, rientrante tra quelle da concordare, a favore della prole.
Resta, peraltro, inteso che le spese medico-sanitarie per i figli, laddove coperte dalla polizza assicurativa della quale l'avvocato beneficia quale funzionario delle Nazioni Unite, graveranno sullo stesso fatta eccezione per la parte non CP_1 rimborsata delle stesse, pari al 20% dell'importo, che verrà suddiviso tra le parti nella medesima percentuale prevista per la ripartizione delle altre spese straordinarie.
pagina3 di 4 La rendicontazione delle spese straordinarie dovrà avvenire su base mensile ed il pagamento entro la settimana successiva;
8. [contributo vacanze per i figli]
l'avvocato corrisponderà, inoltre, alla moglie, a titolo di contributo per le vacanze dei figli e Controparte_1 Per_1
la somma annua onnicomprensiva di euro 3.500,00, inclusi gli eventuali costi della capanna al Lido. Per_2
Tale importo verrà corrisposto dall'avvocato alla moglie, in rata unica, entro il 30 settembre di ciascun anno e sarà CP_1 annualmente aggiornabile su base ISTAT (a far data dal luglio 2026, base luglio 2025); detta somma verrà versata previa rendicontazione delle spese sostenute a tale titolo;
9. [altri rapporti] ulteriormente rispetto a quanto sopra, l'avvocato versa alla moglie, contestualmente alla sottoscrizione Controparte_1 delle presenti conclusioni, la somma di euro 20.000,00 (ventimila,00 euro) a titolo di definizione dei rapporti di dare e avere maturati nel corso della vita matrimoniale;
10. [passaporto e altri documenti validi per l'espatrio] per quanto necessario ciascun genitore presta il proprio assenso al rilascio e rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio a favore dei figli e fermo restando che il passaporto verrà trattenuto dalla madre Per_1 Per_2 quale genitrice collocataria prevalente dei figli e la carta di identità seguirà i loro spostamenti unitamente alla tessera sanitaria;
11. [spese della procedura] le spese della procedura debbono ritenersi integralmente compensate.”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Rimette infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Venezia, 8.07.2025.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
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