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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/10/2025, n. 2538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2538 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice Dott.ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1575 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA nata il [...] a [...]/SP, (C.F. CPF. Parte_1
), residente in [...], n. 6; C.F._1
nata il [...] a [...]/SP, (C.F. CPF. Controparte_1
499.793.428.38), residente in [...];
nata il [...], a [...]/SP, (C.F. CPF. 250.970.948.83), Controparte_2 residente in [...]dos Santos, n. 139; rappresentate e difese dall'Avv. Stabilito Gabriela Rotunno Val de Sousa (C.F.
) iscritta al Foro di Palermo e dall'Avv. Mariantonietta Madeo (C.F. C.F._2
) del Foro di Roma, presso il cui studio le predette hanno eletto domicilio C.F._3 in virtù di procura speciale alle liti in atti;
- RICORRENTI -
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-
RESISTENTE-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, le ricorrenti in epigrafe indicate hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_3 dichiarato lo status di cittadine italiane, in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
, nato il giorno 10.05.1891 a LI (CS) (doc. n. 3) ed emigrato in Brasile, il quale Persona_1 non aveva mai perduto la cittadinanza italiana (doc. n. 4) ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino alle odierne ricorrenti.
In particolare, le ricorrenti hanno rappresentato che (o Persona_1 Persona_2
contraeva matrimonio con in data 27.04.1920 (doc. n. 5) e dalla Persona_3 Persona_4 loro unione coniugale nasceva il 14.02.1927, (doc. n. 7). Persona_5
In prosieguo, contraeva matrimonio con , in data Persona_5 Persona_6
25.09.1952 (doc. n. 8) e dalla loro unione coniugale nasceva il 05.11.1953 Persona_7
(doc. n. 9).
In data 25.07.1972, contraeva matrimonio con Persona_7 Controparte_4
(doc. n. 10) e dalla loro unione coniugale nasceva il 14.11.1976 l'odierna ricorrente
[...]
(doc. n. 12). Il matrimonio veniva sciolto in data 29.06.1978. Controparte_2
In data 02.04.2005 contraeva matrimonio con Controparte_2 [...]
(doc. n. 13) e dalla loro unione coniugale nasceva il 02.10.1981, l'odierna Persona_8 ricorrente, (doc. n. 14); Parte_2
In data 28.10.2006 contraeva matrimonio con Parte_2 Persona_9
(doc. n. 15) e dalla loro unione coniugale nasceva il 29.09.2004 l'odierna ricorrente
[...]
(doc. n. 16). Controparte_1
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_3 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere contrario all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 27 ottobre 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa della ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle Leggi.
Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo delle odierne ricorrenti era originario di LI (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero delle ricorrenti, discende la competenza di questo
Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che il soggetto interessato debba chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_3
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_4 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del
2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di
San AO (Brasile) -territorialmente competente per la rispettiva residenza-, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa (doc. n. 17).
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale. Inoltre, né le ricorrenti, né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, le ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadine italiane in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato nel Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. , (doc. n. 4), unitamente agli ulteriori atti di Persona_1 nascita dei discendenti, sino alle odierne ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni Controparte_3 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadine italiane delle ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_3 procedere all' iscrizione, trascrizione e annotazione di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 27-10-2025
La Giudice dott.ssa Maria Concetta Belcastro