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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 419/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 419/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLI ARIANNA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. MENSI ANDREA RICORRENTE contro
con il patrocinio delle dr.ssa e Controparte_1 CP_2 [...]
CP_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/4/2023, , insegnante a tempo indeterminato, sospesa Parte_1
dal servizio il 10/1/2022 per non aver ottemperato all'obbligo di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e quindi, con l'entrata in vigore del dl 24/2022, utilizzata in attività a supporto dell'istituzione scolastica dal 1/4/2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/22, lamentava che prima la sospensione dall'insegnamento e poi il demansionamento, le avevano provocato un acutizzarsi delle problematiche psicologiche, quali preoccupazioni specifiche e percezioni distorte di sé, come accertato dai suoi periti, per cui conveniva in giudizio l' per far accertare Controparte_4
l'illegittima sperequazione di trattamento tra vaccinati e non vaccinati sui luoghi di lavoro, inidonea a tutelare l'interesse pubblico alla sicurezza del luogo di lavoro, la violazione degli artt. 3, 8, 14 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'articolo 1 del Protocollo n. 12 alla Convenzione, con la condannare dell' resistente al pagamento del danno non patrimoniale per l'ingiusta CP_4
pagina 1 di 5 discriminazione subita, da liquidare in via equitativa nella misura di € 15.000 o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Veniva disposta la notifica del ricorso al che si costituiva e ribadiva il corretto Controparte_1
operato dell'istituzione scolastica e la mancata dimostrazione del danno dedotto dalla ricorrente.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
La ricorrente non ha contestato in modo specifico la legittimità dei provvedimenti con cui è stata disposta prima la sua sospensione dal servizio e poi l'utilizzazione in attività a supporto dell'istituzione scolastica, essendosi limitata a osservare solo che la sospensione in data 10/1/2022 era stata disposta senza “valutare se le mansioni della stessa rientrassero effettivamente nell'obbligo o se fosse possibile adibirla ad attività diverse”.
L'art 4-ter co 1 dl 44/2021 ha introdotto l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-
CoV-2 per il personale scolastico.
Il co 3 ha stabilito che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
Si tratta di una sospensione automatica, che non lascia alcun margine di apprezzamento del possibile utilizzo alternativo di un docente, che non abbia ottemperato all'obbligo di vaccinazione, come la ricorrente.
Ben diverso è il caso del dipendente che invece, abbia ottenuto la prescrizione medica richiesta perché la vaccinazione possa essere omessa o differita (art 4 co 2 dl 44 cit.) nel qual caso ai sensi dell'art 4 co
7 (a cui rinvia l'art 4-ter co 2) per il relativo periodo “il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.
Essendo pacifico che la ricorrente era priva dell'attestazione relativa all'omissione o al differimento della vaccinazione ai sensi dell'art. 4 co. 2 dl 44/2021, a cui rinvia sempre il successivo art 4-ter co 2 dl
44 cit., non aveva diritto a proseguire l'attività di lavoro, eventualmente con mansioni diverse, per evitare il rischio della diffusione del contagio.
Per quanto concerne le ulteriori questioni sul trattamento discriminatorio subito e sulla violazione della
CEDU, è sufficiente osservare che la Corte costituzionale nelle sentenze n. 14 e 15 del 2023, ha integralmente respinto le diverse questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge dirette alla prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.
In sintesi, la Corte costituzionale – richiamata la propria giurisprudenza in materia di vaccinazioni obbligatorie e ribadito che il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con pagina 2 di 5 l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nella quale si manifesta la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente - ha evidenziato innanzitutto che le misure approntate dal legislatore non possono, nel caso di specie, non essere valutate tenendo conto della situazione determinata da un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, valutata dall'OMS, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, come “pandemia”.
Ha poi rilevato che l'imposizione dell'obbligo vaccinale, gradualmente introdotta dal legislatore, si è fondata su conoscenze medico-scientifiche ed evidenze sperimentali e che, alla luce dei dati scientifici a disposizione, tale decisione “non può […] reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 11.1).
Ha evidenziato come “le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo- aprile 2021)” (sentenza n. 14/2023 paragrafo 11).
La Corte ha escluso che potesse rappresentare idonea alternativa al vaccino la previsione dell'obbligo di sottoporsi, con elevata frequenza, a test diagnostici dell'infezione da Sars-Cov-2. Tale soluzione, infatti, avrebbe avuto, tra l'altro, costi insostenibili e avrebbe comportato uno sforzo difficilmente tollerabile per il sistema sanitario, atteso che la gestione dei tamponi grava interamente sul servizio sanitario nazionale.
La Corte è così giunta alla conclusione che “appare evidente […] in coerenza con il dato medico- scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di
“un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio” (sentenza n. 14/2023 paragrafo 11).
Le disposizioni censurate, in altri termini, “hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività”
(sentenza n. 15/2023 paragrafo 11.2).
La decisione del legislatore è stata giudicata non sproporzionata, atteso che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale non ha la natura e gli effetti di una sanzione, non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, è stato pagina 3 di 5 costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo e necessario a questo stesso fine.
Né, ad avviso della Corte, può ritenersi che il legislatore, nel bilanciamento dei valori sottesi agli artt.
4, 32 e 35 Cost., abbia trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, atteso che
“il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza” (sentenza n. 15/2023 paragrafo 12.2).
Deve anche considerarsi, a tale riguardo, che “la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo.
Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo
13.5).
I principi enunciati dalla Corte Costituzionale nelle pronunce richiamate forniscono piena ed esaustiva risposta ai dubbi di legittimità costituzionale del complesso normativo in esame e contrastano definitivamente i dubbi sulla legittimità costituzionale della normativa sull'obbligo vaccinale.
Inoltre sulla sospensione della retribuzione, senza corresponsione dell'assegno alimentare - pari alla metà dello stipendio oltre gli assegni familiari, previsto dall'art 82 DPR 3/1957 e per il personale scolastico dall'art. 500 D. Lgs. 297/1994 per il dipendente che sia stato sospeso in via disciplinare - occorre osservare che entrambe le norme presuppongono l'applicazione di una sanzione disciplinare, cosa ben diversa dalla sospensione prevista dall'art 4 ter co 3 cit. in caso di mancata vaccinazione, che non costituisce una sanzione per inottemperanza all'obbligo vaccinale, ma integra solo un motivo legittimo di rifiuto della prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro, tipizzato normativamente, in quanto al rifiuto, pur sempre legittimo, della prestazione del lavoratore, consegue la sospensione della corrispettività delle prestazioni contrattuali, che comporta la sospensione anche della retribuzione. pagina 4 di 5 Anche su tale questione si è comunque pronunciata la Corte Costituzionale nella sentenza n. 15 del
2023, che ha ritenuto non fondate le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno alimentare a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico.
In base a tali principi deve escludersi che la ricorrente, nel periodo di sospensione prima dal servizio senza retribuzione e poi dall'insegnamento (in cui ha comunque lavorato nella segreteria dell'Istituto, con altri dipendenti) peraltro per un periodo limitato, di poco meno di sei mesi, abbia subito un trattamento degradante, lesivo della sua dignità, trattandosi di limitazioni circoscritte all'attività lavorativa, che non incidevano sulla possibilità di svolgere tutte le altre, con cui è possibile esprimere la propria personalità, né tantomeno imposte in violazione dei diritti alla vita privata e familiare, per nulla limitata, o in violazione della libertà di scelta dei trattamenti sanitari a cui sottoporsi, che ha conservato pienamente, con l'unica limitazione di non poter svolgere prima l'attività lavorativa e poi d'insegnamento.
In assenza di qualsiasi violazione dei diritti della ricorrente, la domanda risarcitoria dev'essere respinta.
Considerala la complessità delle questioni esaminate, appare corretto compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. compensa le spese di giudizio.
Como, 25/3/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 419/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLI ARIANNA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. MENSI ANDREA RICORRENTE contro
con il patrocinio delle dr.ssa e Controparte_1 CP_2 [...]
CP_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/4/2023, , insegnante a tempo indeterminato, sospesa Parte_1
dal servizio il 10/1/2022 per non aver ottemperato all'obbligo di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e quindi, con l'entrata in vigore del dl 24/2022, utilizzata in attività a supporto dell'istituzione scolastica dal 1/4/2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/22, lamentava che prima la sospensione dall'insegnamento e poi il demansionamento, le avevano provocato un acutizzarsi delle problematiche psicologiche, quali preoccupazioni specifiche e percezioni distorte di sé, come accertato dai suoi periti, per cui conveniva in giudizio l' per far accertare Controparte_4
l'illegittima sperequazione di trattamento tra vaccinati e non vaccinati sui luoghi di lavoro, inidonea a tutelare l'interesse pubblico alla sicurezza del luogo di lavoro, la violazione degli artt. 3, 8, 14 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'articolo 1 del Protocollo n. 12 alla Convenzione, con la condannare dell' resistente al pagamento del danno non patrimoniale per l'ingiusta CP_4
pagina 1 di 5 discriminazione subita, da liquidare in via equitativa nella misura di € 15.000 o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Veniva disposta la notifica del ricorso al che si costituiva e ribadiva il corretto Controparte_1
operato dell'istituzione scolastica e la mancata dimostrazione del danno dedotto dalla ricorrente.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
La ricorrente non ha contestato in modo specifico la legittimità dei provvedimenti con cui è stata disposta prima la sua sospensione dal servizio e poi l'utilizzazione in attività a supporto dell'istituzione scolastica, essendosi limitata a osservare solo che la sospensione in data 10/1/2022 era stata disposta senza “valutare se le mansioni della stessa rientrassero effettivamente nell'obbligo o se fosse possibile adibirla ad attività diverse”.
L'art 4-ter co 1 dl 44/2021 ha introdotto l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-
CoV-2 per il personale scolastico.
Il co 3 ha stabilito che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
Si tratta di una sospensione automatica, che non lascia alcun margine di apprezzamento del possibile utilizzo alternativo di un docente, che non abbia ottemperato all'obbligo di vaccinazione, come la ricorrente.
Ben diverso è il caso del dipendente che invece, abbia ottenuto la prescrizione medica richiesta perché la vaccinazione possa essere omessa o differita (art 4 co 2 dl 44 cit.) nel qual caso ai sensi dell'art 4 co
7 (a cui rinvia l'art 4-ter co 2) per il relativo periodo “il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.
Essendo pacifico che la ricorrente era priva dell'attestazione relativa all'omissione o al differimento della vaccinazione ai sensi dell'art. 4 co. 2 dl 44/2021, a cui rinvia sempre il successivo art 4-ter co 2 dl
44 cit., non aveva diritto a proseguire l'attività di lavoro, eventualmente con mansioni diverse, per evitare il rischio della diffusione del contagio.
Per quanto concerne le ulteriori questioni sul trattamento discriminatorio subito e sulla violazione della
CEDU, è sufficiente osservare che la Corte costituzionale nelle sentenze n. 14 e 15 del 2023, ha integralmente respinto le diverse questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge dirette alla prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.
In sintesi, la Corte costituzionale – richiamata la propria giurisprudenza in materia di vaccinazioni obbligatorie e ribadito che il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con pagina 2 di 5 l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nella quale si manifesta la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente - ha evidenziato innanzitutto che le misure approntate dal legislatore non possono, nel caso di specie, non essere valutate tenendo conto della situazione determinata da un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, valutata dall'OMS, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, come “pandemia”.
Ha poi rilevato che l'imposizione dell'obbligo vaccinale, gradualmente introdotta dal legislatore, si è fondata su conoscenze medico-scientifiche ed evidenze sperimentali e che, alla luce dei dati scientifici a disposizione, tale decisione “non può […] reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 11.1).
Ha evidenziato come “le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo- aprile 2021)” (sentenza n. 14/2023 paragrafo 11).
La Corte ha escluso che potesse rappresentare idonea alternativa al vaccino la previsione dell'obbligo di sottoporsi, con elevata frequenza, a test diagnostici dell'infezione da Sars-Cov-2. Tale soluzione, infatti, avrebbe avuto, tra l'altro, costi insostenibili e avrebbe comportato uno sforzo difficilmente tollerabile per il sistema sanitario, atteso che la gestione dei tamponi grava interamente sul servizio sanitario nazionale.
La Corte è così giunta alla conclusione che “appare evidente […] in coerenza con il dato medico- scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di
“un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio” (sentenza n. 14/2023 paragrafo 11).
Le disposizioni censurate, in altri termini, “hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività”
(sentenza n. 15/2023 paragrafo 11.2).
La decisione del legislatore è stata giudicata non sproporzionata, atteso che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale non ha la natura e gli effetti di una sanzione, non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, è stato pagina 3 di 5 costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo e necessario a questo stesso fine.
Né, ad avviso della Corte, può ritenersi che il legislatore, nel bilanciamento dei valori sottesi agli artt.
4, 32 e 35 Cost., abbia trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, atteso che
“il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza” (sentenza n. 15/2023 paragrafo 12.2).
Deve anche considerarsi, a tale riguardo, che “la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo.
Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo
13.5).
I principi enunciati dalla Corte Costituzionale nelle pronunce richiamate forniscono piena ed esaustiva risposta ai dubbi di legittimità costituzionale del complesso normativo in esame e contrastano definitivamente i dubbi sulla legittimità costituzionale della normativa sull'obbligo vaccinale.
Inoltre sulla sospensione della retribuzione, senza corresponsione dell'assegno alimentare - pari alla metà dello stipendio oltre gli assegni familiari, previsto dall'art 82 DPR 3/1957 e per il personale scolastico dall'art. 500 D. Lgs. 297/1994 per il dipendente che sia stato sospeso in via disciplinare - occorre osservare che entrambe le norme presuppongono l'applicazione di una sanzione disciplinare, cosa ben diversa dalla sospensione prevista dall'art 4 ter co 3 cit. in caso di mancata vaccinazione, che non costituisce una sanzione per inottemperanza all'obbligo vaccinale, ma integra solo un motivo legittimo di rifiuto della prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro, tipizzato normativamente, in quanto al rifiuto, pur sempre legittimo, della prestazione del lavoratore, consegue la sospensione della corrispettività delle prestazioni contrattuali, che comporta la sospensione anche della retribuzione. pagina 4 di 5 Anche su tale questione si è comunque pronunciata la Corte Costituzionale nella sentenza n. 15 del
2023, che ha ritenuto non fondate le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno alimentare a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico.
In base a tali principi deve escludersi che la ricorrente, nel periodo di sospensione prima dal servizio senza retribuzione e poi dall'insegnamento (in cui ha comunque lavorato nella segreteria dell'Istituto, con altri dipendenti) peraltro per un periodo limitato, di poco meno di sei mesi, abbia subito un trattamento degradante, lesivo della sua dignità, trattandosi di limitazioni circoscritte all'attività lavorativa, che non incidevano sulla possibilità di svolgere tutte le altre, con cui è possibile esprimere la propria personalità, né tantomeno imposte in violazione dei diritti alla vita privata e familiare, per nulla limitata, o in violazione della libertà di scelta dei trattamenti sanitari a cui sottoporsi, che ha conservato pienamente, con l'unica limitazione di non poter svolgere prima l'attività lavorativa e poi d'insegnamento.
In assenza di qualsiasi violazione dei diritti della ricorrente, la domanda risarcitoria dev'essere respinta.
Considerala la complessità delle questioni esaminate, appare corretto compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. compensa le spese di giudizio.
Como, 25/3/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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