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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 26/11/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. RI RE Presidente rel. dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1419/2025 V.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'avvocato VINCI LUCIANO NATALE,
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'avvocato LABRIOLA GIUSEPPE DOMENICO, con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 1° agosto
2025 sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 4 agosto 2025, contenente le condizioni del divorzio;
Viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dai procuratori costituiti, con le quali le parti hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge 1° dicembre
1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
vista la separazione giudiziale dichiarata dal Tribunale di Matera con sentenza n. 58 depositata in data 31 gennaio 2025 e, per espressa ammissione delle parti, passata in giudicato;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative;
ritenuto che
le spese, stante la natura del procedimento e la domanda congiunta, debbano essere compensate;
letto l'art. 473.bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 1° agosto 2025 da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 29 agosto 2000 in Tursi (MT), alle condizioni da loro
[...] Controparte_1 concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso congiunto per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 1° agosto 2025 depositato il 4 agosto 2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Tursi (MT) di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, Parte II, serie A, numero 43;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 26 novembre 2025.
Il Presidente est.
RI RE