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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GL NA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3015/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298 2020 00093906 29 000 TASSA AUTOMOBIL 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.12.2023 Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale n.298 2020 00093906 29 emessa per il mancato pagamento del bollo auto 2017 notificata il 15.5.23 eccependo la mancata notifica dell'atto prodromico ed in ogni caso la decadenza e prescrizione triennale ritenuta la mancanza di atti interruttivi intermedi oltre al mancato calcolo degli interessi .
Chiedeva, pertanto, previa sospensione della esecutività dell'atto, l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva per controparte l'AdER eccependo la regolarità del proprio operato atteso che il ruolo era stato consegnato nel 2020 e la corretta motivazione della cartella.
Rigettata l'istanza di sospensione, all'udienza del 20.10.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice fondata l'eccezione di parte ricorrente circa l'avvenuta prescrizione del tributo, atteso che, a fronte del mancato pagamento della tassa auto anno 2017, la cartella esattoriale è stata notificata in data 15.5.2023 e quindi oltre il triennio previsto, senza che vi siano stati atti interruttivi intermedi
Nessun rilievo può essere data alla eccezione dell'AdER circa la data di consegna del ruolo nel 2020 .
Ritenuta quindi la fondatezza della eccezione proposta, in accoglimento del ricorso va annullata la cartella opposta.
Le spese seguono la soccombenza mentre va rigettata la richiesta formulata dalla ricorrente di revoca dell'ordinanza con cui, rigettando l'istanza di sospsnesione della esecutività, veniva condannata alle spese, stante l'assoluta leigittmità del provvedimento e la corretta motivazione.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla la cartella opposta .
Condanna parte resistente al pagamento delle spese liquidaqte in € 330,00 oltre accessori e UT .
Siracusa, 20.10.2025
IL GIUDICE
dott. Adriana Puglisi
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GL NA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3015/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298 2020 00093906 29 000 TASSA AUTOMOBIL 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.12.2023 Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale n.298 2020 00093906 29 emessa per il mancato pagamento del bollo auto 2017 notificata il 15.5.23 eccependo la mancata notifica dell'atto prodromico ed in ogni caso la decadenza e prescrizione triennale ritenuta la mancanza di atti interruttivi intermedi oltre al mancato calcolo degli interessi .
Chiedeva, pertanto, previa sospensione della esecutività dell'atto, l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva per controparte l'AdER eccependo la regolarità del proprio operato atteso che il ruolo era stato consegnato nel 2020 e la corretta motivazione della cartella.
Rigettata l'istanza di sospensione, all'udienza del 20.10.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice fondata l'eccezione di parte ricorrente circa l'avvenuta prescrizione del tributo, atteso che, a fronte del mancato pagamento della tassa auto anno 2017, la cartella esattoriale è stata notificata in data 15.5.2023 e quindi oltre il triennio previsto, senza che vi siano stati atti interruttivi intermedi
Nessun rilievo può essere data alla eccezione dell'AdER circa la data di consegna del ruolo nel 2020 .
Ritenuta quindi la fondatezza della eccezione proposta, in accoglimento del ricorso va annullata la cartella opposta.
Le spese seguono la soccombenza mentre va rigettata la richiesta formulata dalla ricorrente di revoca dell'ordinanza con cui, rigettando l'istanza di sospsnesione della esecutività, veniva condannata alle spese, stante l'assoluta leigittmità del provvedimento e la corretta motivazione.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla la cartella opposta .
Condanna parte resistente al pagamento delle spese liquidaqte in € 330,00 oltre accessori e UT .
Siracusa, 20.10.2025
IL GIUDICE
dott. Adriana Puglisi