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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 5144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5144 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
PROC. n. 1935/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
SE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE- Consigliere
SE GU INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1935 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Corea e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Flavio Tommasino.
- APPELLANTE -
e
in persona del legale p.t. (p.iva ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco ST e dall'avv. AN ST.
- APPELLATA – nonchè
(c.f. ). Controparte_2 C.F._2
- APPELLATO - contumace –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 969/2023 emessa dal Tribunale di Santa MA CA VE, pubblicata il 10.3.2023, in tema di risarcimento dei danni”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da c.d. note di trattazione depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il 20.10.2025 dalla difesa di e il 21.10.2025 Controparte_1 dalla difesa di . Parte_1
pagina 1 di 10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la compagnia assicurativa Parte_1 [...]
(con atto di citazione notificato, a mezzo pec, il 14.4.2023), e (con atto di Controparte_1 Controparte_2 citazione notificato, a mezzo del servizio postale, il 17.4.2023), proponendo appello avverso la sentenza n.
969/2023 emessa dal Tribunale di Santa MA CA VE, pubblicata il 10.3.2023.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa MA CA Parte_1
[... VE, e la al fine di sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità Controparte_2 Controparte_1
, proprietario dell'autovettura Fiat Punto tg BM025BE (assicurato per la r.c.a con la compagnia Controparte_2
), in relazione al sinistro occorso il giorno 11 settembre 2008 verso le ore 10.00 circa, in località Fasani- CP_1
Sessa Aurunca, e, di conseguenza, la condanna dei convenuti al risarcimento, in suo favore, dei danni (biologico e morale) patiti in conseguenza dell'incidente, con vittoria di spese e onorari del giudizio.
In particolare l'attrice aveva esposto, a fondamento della domanda, che: l'11 Settembre 2008, alle 10.00 circa, mentre si trovava a transitare nello spazio antistante la propria casa, accingendosi ad uscire verso il cortile attraversando la strada all'interno del proprio parco, con in mano un'ampolla di vetro vuota della capacità 54 lt, tenuta con una mano sul collo della damigiana e l'altra sulla base (con l'intento di portarla nei pressi di una fontana presente dall'altra parte del viale), era stata violentemente colpita dall'auto condotta da CP_2
, il quale non si era avveduto della sua presenza, andando così ad urtare l'ampolla che, infrangendosi, le
[...] era caduta sulla caviglia sinistra procurandole una vasta ferita, così come refertato nel Presidio Ospedaliero San
Rocco di Sessa Aurunca;
di avere riportato, a causa del sinistro e delle lesioni patite, postumi permanenti nella misura del 27/28 %.
Costituitasi in giudizio, la compagnia aveva contestato la fondatezza dell'avversa Controparte_1 domanda, sia con riferimento all'an che al quantum debeatur.
Istruita la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale ammessa (escussione del teste Tes_1
), nonchè mediante l'espletamento di una CTU medico-legale, il Tribunale di Santa MA CA VE,
[...] con la sentenza n. 969/2023 impugnata in questa sede, ha rigettato la domanda attorea (compensando le spese di lite), ritenendo, in sintesi, che non fosse stata fornita dall'attore una prova adeguata dell'esistenza storica del fatto dannoso e, in particolare, della riconducibilità dello stesso alla condotta di guida di , Controparte_2 conducente della detta Fiat Punto.
pagina 2 di 10 Ciò valorizzando: a) il certificato medico di pronto soccorso di ingresso presso il presidio ospedaliero di Sessa
Aurunca, ove la parte attrice si era recata in data 11.9.2008 (ossia il medesimo giorno in cui si sarebbe verificato l'asserito investimento), da cui emergeva che ella avesse dichiarato ai sanitari di essersi provocata le ferite in questione a seguito di una caduta avvenuta in casa (mentre lavava una latta di vetro in casa propria); b) la contraddittorietà e la inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal teste;
c) le perplessità Testimone_1 manifestate dal ctu nello stabilire l'eziologìa delle ferite riportate dalla , ossia se la caduta del Parte_1 frammento della damigiana sul piede fosse stata causata da rottura accidentale, perché sfuggita di mano alla perizianda (come rilevabile dalle notizie anamnestiche della cartella clinica relativa al ricovero presso l'ospedale di sessa Aurunca), o a rottura in conseguenza dell'urto da parte di una autovettura.
****
ha censurato la sentenza n. 969/2023 per i seguenti motivi: Parte_1
1.Con il primo ha criticato l'interpretazione, operata dal giudice di prime cure, del certificato di pronto soccorso n.
21646 del 11 settembre 2008, affermando che – contrariamente a tale interpretazione- tale documentazione non contenesse alcuna sua (dell'appellante, si intende) affermazione dalla quale potesse emergere che l'infortunio fosse avvenuto nella sua abitazione, posto che con la locuzione “casa mia”, indicata dalla ai medici come luogo dell'incidente, avrebbe inteso indicare il cortile antistante la propria abitazione e non l'interno della propria abitazione.
2. Con il secondo motivo la ha sostenuto che il Tribunale di Santa MA CA VE avesse mal Parte_1 interpretato le risultanze istruttorie, reputando contraddittoria e, pertanto, inidonea a sostenere un giudizio di accoglimento della domanda, la testimonianza del . Testimone_1
Secondo l'appellante, in particolare, tale testimonianza sarebbe risultata precisa e, dunque, idonea a fornire un adeguato sostegno probatorio ai fatti di causa, avendo il giudice di prime cure, peraltro, frainteso le dichiarazioni del in quanto dal narrato di costui non sarebbe emerso in alcun punto che ad essere urtata Testimone_1 dall'autovettura fosse stata l'ampolla e non lei.
Ha evidenziato, poi, l'errore del giudice nel reputare quale unico testimone il solo , sostenendo che anche Tes_1
-deceduto il 19.5.2014 – avesse più volte confermato la versione dell'appellante alla compagnia Persona_1 assicurativa.
3. Con il terzo motivo ha lamentato un'erronea valutazione del Tribunale di Santa MA Parte_1
CA VE in relazione alle risultanze emerse dalla ctu e dalla consulenza tecnica della parte avversaria, Per affermando, in particolare: “il CTU di ammette la compatibilità TRA ED , attribuendo 15 punti, come Per_2 CP_3 Pt_2 trascritta dall'attore ma il Giudice Di salvo, nonostante dichiara insentenza che vi sono risultanze dalla cartella clinica di un urto da parte di un'auto, osserva che le righe sono poco leggibili e pertanto l'urto non interessa l'attrice, ciò in palese contraddizione a quanto asseverato dal CTP , medico legale, nominato dalla convenuta società in fase stragiudiziale, il quale attribuiva 16/17 Persona_4 confermando il nesso causale tra lesioni ed evento”. pagina 3 di 10 E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “una volta dichiarata Parte_1
l'esclusiva responsabilità nella determinazione del sinistro de quo dei summenzionati convenuti, riformare la Sentenza del Giudice di
Prime Cure e quindi condannare gli odierni appellati, con vittoria di spese oneri e accessori, attribuiti ai procuratori in atti.”
Iscritta la causa al n. 1935/2023 del Ruolo generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
19.7.2023, la contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e la fondatezza Controparte_1 dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità dell'atto di appello per tutte le ragioni nella presente comparsa di costituzione e di risposta in appello;
B) Rigettare l'appello proposto in quanto improponibile, inammissibile ed improcedibile, per i motivi suesposti;
C) Confermare totalmente la sentenza n. 969/2023 emessa dal
Tribunale di Santa MA CA VE, Sezione III Civile – nella persona della Dott.ssa Rita Di Salvo, per i motivi tutti di cui alla presente comparsa. D) Disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado. E) Con vittoria di spese di giudizio del presente grado di giudizio da attribuirsi in favore dei Sottoscritti Procuratori anticipatari.”.
Non si è costituito, invece, in giudizio, , nonostante la notifica dell'atto di appello effettuata, Controparte_2
a mezzo del servizio postale, nei suoi confronti (notifica perfezionatasi il 17.4.2023).
Ragion è stato dichiarato contumace con ordinanza del 19.9.2023 (con cui è stata fissata l'udienza del
24.9.2024 per la rimessione della causa in decisione).
A seguito di un rinvio, con ordinanza del 22.7.2024 è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c.
(nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023),
l'udienza del 21.10.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
E, depositate le c.d. note di trattazione scritta per l'udienza c.d. cartolare del 21.10.2025 (il 20.10.2025 dalla difesa di e il 21.10.2025 dalla difesa di ), la causa è stata trattenuta in Controparte_1 Parte_1 decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del 21.10.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla di Controparte_1 inammissibilità dell'appello ex adverso proposto.
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellato, di inammissibilità
(richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
pagina 4 di 10 Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
***
Fatte queste premesse e passando alla valutazione, nel merito, dell'appello proposto da Parte_1
, la Corte ritiene che sia infondato e che, pertanto, non meriti accoglimento, per le ragioni di seguito
[...] esposte.
Ciò esaminando congiuntamente i tre motivi di gravame, in quanto strettamente connessi sia dal punto di vista logico che giuridico.
***
Va, innanzitutto, premesso che, in tema di responsabilità da sinistro stradale, la parte che agisce per ottenere il risarcimento dei danni ha l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della propria pretesa, dovendo dimostrare, innanzitutto, la dinamica complessiva del sinistro (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 30/03/2025, n. 8341).
Anche in caso di azione risarcitoria per danni derivanti dall'investimento di un pedone, la dimostrazione del fatto storico del sinistro rimane a carico del danneggiato.
pagina 5 di 10 Ed infatti, solo se è ritenuta provata la verificazione dell'investimento, grava sul convenuto l'onere di vincere la presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2054, comma 1, cod. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/08/2024,
n. 22844).
Ciò posto, ad avviso della Corte (e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante) il Tribunale di Santa
MA CA VE ha correttamente ritenuto, sulla base dell'istruttoria espletata, che non fosse stato sufficientemente provato dall'attore il verificarsi dell'evento lesivo così come descritto in citazione.
In particolare, con riferimento al primo motivo di censura mosso dalla parte appellante alla sentenza impugnata, si evince chiaramente, dalla lettura (nella sezione “anamnesi patologica prossima”) della cartella clinica
(ridepositata dall'appellante in secondo grado), che – come rilevato dal giudice di prime cure- la aveva Parte_1 dichiarato ai sanitari: “nel mentre lavava una botte di vetro in casa propria la medesima le sfuggiva di mano cadendole sul piede”.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale dichiarazione faceva riferimento proprio ad un fatto verificatosi all'interno dell'abitazione (“in casa propria”) della;
il che risultava Parte_1 effettivamente in contrasto con la dinamica del sinistro lamentata in citazione ponendo, quantomeno, in dubbio, la reale dinamica dell'infortunio come descritta in tale atto.
Va detto, invero, al riguardo, che il certificato medico è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, sia delle dichiarazioni al medesimo rese (cfr. Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ord., 28/07/2020, n. 16030).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, del resto, non scalfisce quanto detto sin ora la locuzione “in seguito ad incidente” contenuta nel prosieguo del certificato medico.
Ciò in quanto il termine “incidente”, nell'utilizzo che se ne fa nel linguaggio comune, è aspecifico, potendo indifferentemente indicare sia un incidente domestico che un sinistro stradale.
Il Tribunale di Santa MA CA VE, inoltre, ha correttamente interpretato la prova testimoniale assunta, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante nell'ambito del secondo motivo di gravame.
Premesso, innanzitutto, che è deceduto, secondo quanto dedotto dallo stesso appellante, nel Persona_1
2014 (dunque prima dell'instaurazione del processo) e che, dunque, non è stato escusso evidentemente come testimone nell'ambito del giudizio di primo grado, va detto che il Tribunale di Santa MA CA VE ha scrutinato, correttamente, le sole dichiarazioni rese dal teste e, al riguardo, risultano Testimone_1 condivisibili le valutazioni operate dal giudice di prime cure circa la genericità e, soprattutto, la contraddittorietà delle dichiarazioni rese da tale testimone.
Più precisamente quest'ultimo, escusso il 18.12.2018 (cfr. il relativo verbale di udienza, ridepositato dall'appellante in questo grado), aveva dichiarato inizialmente: “è vero, io all'epoca lavoravo per la ed ero affiancato Pt_3 da un mio collega con cui facevo il porta a porta ed ho assistito all'incidente. Io ed il mio collega siamo arrivati con l'auto e ci siamo
pagina 6 di 10 fermati fuori dal cancello del parco e quando siamo scesi abbiamo visto una vettura di colore blu che è arrivata a grande velocità ed ha colpito la signora che stava sciacquando un'ampolla di vetro alla fontana. La signora è caduta e ha riportato ferite anche date dall'ampolla”.
Proseguendo, però, nella lettura del verbale, si legge anche: “si è vero la signora si trovava in discesa, e questa macchina entrava ed ha tamponato l'ampolla e la signora insieme alla ampolla rotta sono cadute”.
In sostanza, il testimone inizialmente ha raccontato una prima dinamica del sinistro, ossia che un'autovettura blu fosse entrata a grande velocità nel parco investendo l'appellante; successivamente, però, ha dichiarato che l'autovettura avesse urtato l'ampolla, mostrando così confusione sull'effettivo svolgimento dei fatti.
Ne deriva che tali dichiarazioni non possono, dunque, ritenersi pienamente idonee a fornire un contributo probatorio decisivo ai fini dell'accertamento della reale dinamica del fatto lesivo.
Non è superfluo precisare, del resto, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche
Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298).
Privo di fondamento è anche il terzo motivo di gravame.
Ed infatti il ctu, dott. , nominato dal Tribunale di Santa MA CA VE (cfr. le relazione Persona_5 peritale, ridepositata in appello da entrambe le parti costituite), non aveva né smentito né corroborato la dinamica prospettata dall'originaria parte attrice, essendosi espresso in termini meramente ipotetici e, necessariamente, sulla base di valutazioni compiute ex post in merito alla compatibilità delle lesioni riportate dalla Parte_1
con il verificarsi del sinistro dedotto in citazione.
[...]
Si legge, nello specifico, nella detta relazione: “Si è trattato di lesioni causate da un trauma che ha agito prevalentemente con meccanismo da taglio e che ha prodotto una ferita complessa del collo piede e della superficie dorsale del piede, interessando anche strutture anatomiche comprese fra il piano cutaneo e quello osseo, determinando lesioni di tendini, vasi e fibre nervose. Sebbene il meccanismo da taglio sia stato quello prevalente, il trauma ha verosimilmente agito anche con azione contusiva, tenuto conto sia della sia della diagnosi di accettazione formulata all'arrivo della paziente in Ospedale, ove viene descritta una “ferita lacero-contusa dorso piede”, sia della irregolarità della cicatrice che ne è residuata, indicativa di una ferita con margini non perfettamente lineari e netti. Si tratta quindi di lesione dovuta all'impatto sul dorso del piede di un mezzo con margine tagliente, dotato altresì di una certa consistenza, avendo interessato anche tessuti sottostanti;
la lesione è, quindi, compatibile con le modalità produttive riferite in anamnesi dalla perizianda e cioè con gli effetti di un grosso frammento di vetro caduto sul piede, per la rottura di una damigiana. In effetti un grosso frammento di vetro di una grossa damigiana, cadendo dalle mani della paziente sul piede può aver avuto, soprattutto se di forma irregolare, effetti similfendente, cioè con presenza contemporanea di aspetti sia da taglio per strisciamento sulla superficie cutanea che contusivi per
l'azione pressoria, ma non si hanno elementi per poter stabilire con la dovuta certezza se la caduta del frammento della damigiana sul piede sia stata causata da rottura accidentale, perché sfuggita di mano (come si rileva dalle notizie anamnestiche della cartella clinica relativa al ricovero presso
l'Ospedale di Sessa Aurunca) o a rottura per urto da parte di una autovettura (come risulta dalla annotazione, poco leggibile, presente nelle stesse
pagina 7 di 10 notizie della cartella clinica, ove sembra riportato “a seguito di incidente”), in quanto gli effetti lesivi potevano essere analoghi in entrambe le circostanze”.
Dunque il consulente aveva affermato (motivando il proprio convincimento in modo assolutamente ragionevole), di non poter escludere che le ferite presentate dalla potessero essere scaturite anche da una Parte_1 dinamica diversa rispetto a quella narrata dalla perizianda.
A ciò si aggiunge che, nel rispondere alle osservazioni formulate dal consulente nominato dalla
[...]
, ossia dal dott. – il quale aveva evidenziato la maggior compatibilità delle ferite con un CP_1 Persona_6 infortunio domestico - il ctu aveva risposto come segue: “Le suddette osservazioni sono senz'altro fondate, ma si ribadisce quanto già sostenuto nella relazione di consulenza d'ufficio e cioè che non si hanno elementi per poter stabilire con la dovuta certezza se la caduta del frammento della damigiana sul piede sia stata causata da rottura accidentale, perché sfuggita di mano alla perizianda
(come si rileva dalle notizie anamnestiche della cartella clinica relativa al ricovero presso l'Ospedale di Sessa Aurunca) o a rottura per urto da parte di una autovettura (come risulta dalla annotazione interposta fra le righe, poco leggibile, presente nelle stesse notizie della cartella clinica, ove sembra riportato “a seguito di incidente”), in quanto gli effetti lesivi potevano essere analoghi in entrambe le circostanze.”, precisando comunque “che questa seconda ipotesi” (ossia quella legata all'urto da parte di una autovettura)
“è possibile solo se, in particolari modalità di evento (esempio: urto laterale o tangenziale, urto a velocità molto bassa, urto durante una manovra, ecc.), l'urto dell'autovettura è avvenuto direttamente sulla damigiana di vetro senza interessare la perizianda, come riferito in anamnesi dalla stessa perizianda e riportato nella citazione del suo legale. Certamente in tali condizioni non può parlarsi di investimento di pedone in quanto la mancanza di lesioni in altre regioni corporee esclude un contatto diretto dell'auto con la persona, almeno a velocità ed energia utile a produrre apprezzabili lesioni”.
Quindi anche le risposte alle dette osservazioni mostravano quelle perplessità manifestate dal ctu nello stabilire l'eziologìa delle ferite riportate dalla , ossia se la caduta del frammento della damigiana sul piede fosse Parte_1 stata causata da rottura accidentale, perché sfuggita di mano alla perizianda, oppure a rottura in conseguenza dell'urto da parte di una autovettura.
Occorre anche evidenziare che la consulenza tecnica d'ufficio ha soltanto la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere.
Ragion per cui tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste - non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 25/07/2023, n. 22397).
In altri termini, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/07/2025, n. 18541), ossia al fine di pagina 8 di 10 compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., tra le più recenti,
Cass. civ., Sez. I, Ord., 08/05/2025, n. 12142).
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Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti ai difensori, dichiaratisi antistatari, ex art. 93 c.p.c., dell'appellata (costituita) vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi
(ossia con la riduzione, rispetto a quelli medi, del 50%) per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, pur se non espletata;
cfr. cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 19/09/2025, n. 25711; Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. II, Ord., 14/07/2025,
n. 19413; Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez.
II, Ord., 27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della parte appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 in base al valore (indeterminabile) della controversia, ex art. 5, co.6, del detto D.M. n.55/2014.
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Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna dell'appellante ai sensi all'art. 96 c.p.c., come invece chiesto dalla parte appellata nell'ambito della comparsa conclusionale depositata il 18.7.2024.
Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello come espressione di un vero e proprio abuso del processo (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1935/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 969/2023 emessa dal Tribunale Parte_1 di Santa MA CA VE, pubblicata il 10.3.2023.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore degli avvocati Francesco ST Parte_1
e AN ST, quali difensori, dichiaratisi antistatari, della dei compensi professionali del Controparte_1
pagina 9 di 10 secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 22.10.2025
Il Presidente
SE De UL
Il Consigliere est.
SE GU TI
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
SE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE- Consigliere
SE GU INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1935 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Corea e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Flavio Tommasino.
- APPELLANTE -
e
in persona del legale p.t. (p.iva ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco ST e dall'avv. AN ST.
- APPELLATA – nonchè
(c.f. ). Controparte_2 C.F._2
- APPELLATO - contumace –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 969/2023 emessa dal Tribunale di Santa MA CA VE, pubblicata il 10.3.2023, in tema di risarcimento dei danni”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da c.d. note di trattazione depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il 20.10.2025 dalla difesa di e il 21.10.2025 Controparte_1 dalla difesa di . Parte_1
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la compagnia assicurativa Parte_1 [...]
(con atto di citazione notificato, a mezzo pec, il 14.4.2023), e (con atto di Controparte_1 Controparte_2 citazione notificato, a mezzo del servizio postale, il 17.4.2023), proponendo appello avverso la sentenza n.
969/2023 emessa dal Tribunale di Santa MA CA VE, pubblicata il 10.3.2023.
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa MA CA Parte_1
[... VE, e la al fine di sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità Controparte_2 Controparte_1
, proprietario dell'autovettura Fiat Punto tg BM025BE (assicurato per la r.c.a con la compagnia Controparte_2
), in relazione al sinistro occorso il giorno 11 settembre 2008 verso le ore 10.00 circa, in località Fasani- CP_1
Sessa Aurunca, e, di conseguenza, la condanna dei convenuti al risarcimento, in suo favore, dei danni (biologico e morale) patiti in conseguenza dell'incidente, con vittoria di spese e onorari del giudizio.
In particolare l'attrice aveva esposto, a fondamento della domanda, che: l'11 Settembre 2008, alle 10.00 circa, mentre si trovava a transitare nello spazio antistante la propria casa, accingendosi ad uscire verso il cortile attraversando la strada all'interno del proprio parco, con in mano un'ampolla di vetro vuota della capacità 54 lt, tenuta con una mano sul collo della damigiana e l'altra sulla base (con l'intento di portarla nei pressi di una fontana presente dall'altra parte del viale), era stata violentemente colpita dall'auto condotta da CP_2
, il quale non si era avveduto della sua presenza, andando così ad urtare l'ampolla che, infrangendosi, le
[...] era caduta sulla caviglia sinistra procurandole una vasta ferita, così come refertato nel Presidio Ospedaliero San
Rocco di Sessa Aurunca;
di avere riportato, a causa del sinistro e delle lesioni patite, postumi permanenti nella misura del 27/28 %.
Costituitasi in giudizio, la compagnia aveva contestato la fondatezza dell'avversa Controparte_1 domanda, sia con riferimento all'an che al quantum debeatur.
Istruita la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale ammessa (escussione del teste Tes_1
), nonchè mediante l'espletamento di una CTU medico-legale, il Tribunale di Santa MA CA VE,
[...] con la sentenza n. 969/2023 impugnata in questa sede, ha rigettato la domanda attorea (compensando le spese di lite), ritenendo, in sintesi, che non fosse stata fornita dall'attore una prova adeguata dell'esistenza storica del fatto dannoso e, in particolare, della riconducibilità dello stesso alla condotta di guida di , Controparte_2 conducente della detta Fiat Punto.
pagina 2 di 10 Ciò valorizzando: a) il certificato medico di pronto soccorso di ingresso presso il presidio ospedaliero di Sessa
Aurunca, ove la parte attrice si era recata in data 11.9.2008 (ossia il medesimo giorno in cui si sarebbe verificato l'asserito investimento), da cui emergeva che ella avesse dichiarato ai sanitari di essersi provocata le ferite in questione a seguito di una caduta avvenuta in casa (mentre lavava una latta di vetro in casa propria); b) la contraddittorietà e la inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal teste;
c) le perplessità Testimone_1 manifestate dal ctu nello stabilire l'eziologìa delle ferite riportate dalla , ossia se la caduta del Parte_1 frammento della damigiana sul piede fosse stata causata da rottura accidentale, perché sfuggita di mano alla perizianda (come rilevabile dalle notizie anamnestiche della cartella clinica relativa al ricovero presso l'ospedale di sessa Aurunca), o a rottura in conseguenza dell'urto da parte di una autovettura.
****
ha censurato la sentenza n. 969/2023 per i seguenti motivi: Parte_1
1.Con il primo ha criticato l'interpretazione, operata dal giudice di prime cure, del certificato di pronto soccorso n.
21646 del 11 settembre 2008, affermando che – contrariamente a tale interpretazione- tale documentazione non contenesse alcuna sua (dell'appellante, si intende) affermazione dalla quale potesse emergere che l'infortunio fosse avvenuto nella sua abitazione, posto che con la locuzione “casa mia”, indicata dalla ai medici come luogo dell'incidente, avrebbe inteso indicare il cortile antistante la propria abitazione e non l'interno della propria abitazione.
2. Con il secondo motivo la ha sostenuto che il Tribunale di Santa MA CA VE avesse mal Parte_1 interpretato le risultanze istruttorie, reputando contraddittoria e, pertanto, inidonea a sostenere un giudizio di accoglimento della domanda, la testimonianza del . Testimone_1
Secondo l'appellante, in particolare, tale testimonianza sarebbe risultata precisa e, dunque, idonea a fornire un adeguato sostegno probatorio ai fatti di causa, avendo il giudice di prime cure, peraltro, frainteso le dichiarazioni del in quanto dal narrato di costui non sarebbe emerso in alcun punto che ad essere urtata Testimone_1 dall'autovettura fosse stata l'ampolla e non lei.
Ha evidenziato, poi, l'errore del giudice nel reputare quale unico testimone il solo , sostenendo che anche Tes_1
-deceduto il 19.5.2014 – avesse più volte confermato la versione dell'appellante alla compagnia Persona_1 assicurativa.
3. Con il terzo motivo ha lamentato un'erronea valutazione del Tribunale di Santa MA Parte_1
CA VE in relazione alle risultanze emerse dalla ctu e dalla consulenza tecnica della parte avversaria, Per affermando, in particolare: “il CTU di ammette la compatibilità TRA ED , attribuendo 15 punti, come Per_2 CP_3 Pt_2 trascritta dall'attore ma il Giudice Di salvo, nonostante dichiara insentenza che vi sono risultanze dalla cartella clinica di un urto da parte di un'auto, osserva che le righe sono poco leggibili e pertanto l'urto non interessa l'attrice, ciò in palese contraddizione a quanto asseverato dal CTP , medico legale, nominato dalla convenuta società in fase stragiudiziale, il quale attribuiva 16/17 Persona_4 confermando il nesso causale tra lesioni ed evento”. pagina 3 di 10 E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “una volta dichiarata Parte_1
l'esclusiva responsabilità nella determinazione del sinistro de quo dei summenzionati convenuti, riformare la Sentenza del Giudice di
Prime Cure e quindi condannare gli odierni appellati, con vittoria di spese oneri e accessori, attribuiti ai procuratori in atti.”
Iscritta la causa al n. 1935/2023 del Ruolo generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
19.7.2023, la contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e la fondatezza Controparte_1 dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità dell'atto di appello per tutte le ragioni nella presente comparsa di costituzione e di risposta in appello;
B) Rigettare l'appello proposto in quanto improponibile, inammissibile ed improcedibile, per i motivi suesposti;
C) Confermare totalmente la sentenza n. 969/2023 emessa dal
Tribunale di Santa MA CA VE, Sezione III Civile – nella persona della Dott.ssa Rita Di Salvo, per i motivi tutti di cui alla presente comparsa. D) Disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado. E) Con vittoria di spese di giudizio del presente grado di giudizio da attribuirsi in favore dei Sottoscritti Procuratori anticipatari.”.
Non si è costituito, invece, in giudizio, , nonostante la notifica dell'atto di appello effettuata, Controparte_2
a mezzo del servizio postale, nei suoi confronti (notifica perfezionatasi il 17.4.2023).
Ragion è stato dichiarato contumace con ordinanza del 19.9.2023 (con cui è stata fissata l'udienza del
24.9.2024 per la rimessione della causa in decisione).
A seguito di un rinvio, con ordinanza del 22.7.2024 è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c.
(nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023),
l'udienza del 21.10.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
E, depositate le c.d. note di trattazione scritta per l'udienza c.d. cartolare del 21.10.2025 (il 20.10.2025 dalla difesa di e il 21.10.2025 dalla difesa di ), la causa è stata trattenuta in Controparte_1 Parte_1 decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del 21.10.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla di Controparte_1 inammissibilità dell'appello ex adverso proposto.
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellato, di inammissibilità
(richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
pagina 4 di 10 Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
***
Fatte queste premesse e passando alla valutazione, nel merito, dell'appello proposto da Parte_1
, la Corte ritiene che sia infondato e che, pertanto, non meriti accoglimento, per le ragioni di seguito
[...] esposte.
Ciò esaminando congiuntamente i tre motivi di gravame, in quanto strettamente connessi sia dal punto di vista logico che giuridico.
***
Va, innanzitutto, premesso che, in tema di responsabilità da sinistro stradale, la parte che agisce per ottenere il risarcimento dei danni ha l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della propria pretesa, dovendo dimostrare, innanzitutto, la dinamica complessiva del sinistro (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 30/03/2025, n. 8341).
Anche in caso di azione risarcitoria per danni derivanti dall'investimento di un pedone, la dimostrazione del fatto storico del sinistro rimane a carico del danneggiato.
pagina 5 di 10 Ed infatti, solo se è ritenuta provata la verificazione dell'investimento, grava sul convenuto l'onere di vincere la presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2054, comma 1, cod. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/08/2024,
n. 22844).
Ciò posto, ad avviso della Corte (e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante) il Tribunale di Santa
MA CA VE ha correttamente ritenuto, sulla base dell'istruttoria espletata, che non fosse stato sufficientemente provato dall'attore il verificarsi dell'evento lesivo così come descritto in citazione.
In particolare, con riferimento al primo motivo di censura mosso dalla parte appellante alla sentenza impugnata, si evince chiaramente, dalla lettura (nella sezione “anamnesi patologica prossima”) della cartella clinica
(ridepositata dall'appellante in secondo grado), che – come rilevato dal giudice di prime cure- la aveva Parte_1 dichiarato ai sanitari: “nel mentre lavava una botte di vetro in casa propria la medesima le sfuggiva di mano cadendole sul piede”.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale dichiarazione faceva riferimento proprio ad un fatto verificatosi all'interno dell'abitazione (“in casa propria”) della;
il che risultava Parte_1 effettivamente in contrasto con la dinamica del sinistro lamentata in citazione ponendo, quantomeno, in dubbio, la reale dinamica dell'infortunio come descritta in tale atto.
Va detto, invero, al riguardo, che il certificato medico è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, sia delle dichiarazioni al medesimo rese (cfr. Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ord., 28/07/2020, n. 16030).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, del resto, non scalfisce quanto detto sin ora la locuzione “in seguito ad incidente” contenuta nel prosieguo del certificato medico.
Ciò in quanto il termine “incidente”, nell'utilizzo che se ne fa nel linguaggio comune, è aspecifico, potendo indifferentemente indicare sia un incidente domestico che un sinistro stradale.
Il Tribunale di Santa MA CA VE, inoltre, ha correttamente interpretato la prova testimoniale assunta, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante nell'ambito del secondo motivo di gravame.
Premesso, innanzitutto, che è deceduto, secondo quanto dedotto dallo stesso appellante, nel Persona_1
2014 (dunque prima dell'instaurazione del processo) e che, dunque, non è stato escusso evidentemente come testimone nell'ambito del giudizio di primo grado, va detto che il Tribunale di Santa MA CA VE ha scrutinato, correttamente, le sole dichiarazioni rese dal teste e, al riguardo, risultano Testimone_1 condivisibili le valutazioni operate dal giudice di prime cure circa la genericità e, soprattutto, la contraddittorietà delle dichiarazioni rese da tale testimone.
Più precisamente quest'ultimo, escusso il 18.12.2018 (cfr. il relativo verbale di udienza, ridepositato dall'appellante in questo grado), aveva dichiarato inizialmente: “è vero, io all'epoca lavoravo per la ed ero affiancato Pt_3 da un mio collega con cui facevo il porta a porta ed ho assistito all'incidente. Io ed il mio collega siamo arrivati con l'auto e ci siamo
pagina 6 di 10 fermati fuori dal cancello del parco e quando siamo scesi abbiamo visto una vettura di colore blu che è arrivata a grande velocità ed ha colpito la signora che stava sciacquando un'ampolla di vetro alla fontana. La signora è caduta e ha riportato ferite anche date dall'ampolla”.
Proseguendo, però, nella lettura del verbale, si legge anche: “si è vero la signora si trovava in discesa, e questa macchina entrava ed ha tamponato l'ampolla e la signora insieme alla ampolla rotta sono cadute”.
In sostanza, il testimone inizialmente ha raccontato una prima dinamica del sinistro, ossia che un'autovettura blu fosse entrata a grande velocità nel parco investendo l'appellante; successivamente, però, ha dichiarato che l'autovettura avesse urtato l'ampolla, mostrando così confusione sull'effettivo svolgimento dei fatti.
Ne deriva che tali dichiarazioni non possono, dunque, ritenersi pienamente idonee a fornire un contributo probatorio decisivo ai fini dell'accertamento della reale dinamica del fatto lesivo.
Non è superfluo precisare, del resto, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche
Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298).
Privo di fondamento è anche il terzo motivo di gravame.
Ed infatti il ctu, dott. , nominato dal Tribunale di Santa MA CA VE (cfr. le relazione Persona_5 peritale, ridepositata in appello da entrambe le parti costituite), non aveva né smentito né corroborato la dinamica prospettata dall'originaria parte attrice, essendosi espresso in termini meramente ipotetici e, necessariamente, sulla base di valutazioni compiute ex post in merito alla compatibilità delle lesioni riportate dalla Parte_1
con il verificarsi del sinistro dedotto in citazione.
[...]
Si legge, nello specifico, nella detta relazione: “Si è trattato di lesioni causate da un trauma che ha agito prevalentemente con meccanismo da taglio e che ha prodotto una ferita complessa del collo piede e della superficie dorsale del piede, interessando anche strutture anatomiche comprese fra il piano cutaneo e quello osseo, determinando lesioni di tendini, vasi e fibre nervose. Sebbene il meccanismo da taglio sia stato quello prevalente, il trauma ha verosimilmente agito anche con azione contusiva, tenuto conto sia della sia della diagnosi di accettazione formulata all'arrivo della paziente in Ospedale, ove viene descritta una “ferita lacero-contusa dorso piede”, sia della irregolarità della cicatrice che ne è residuata, indicativa di una ferita con margini non perfettamente lineari e netti. Si tratta quindi di lesione dovuta all'impatto sul dorso del piede di un mezzo con margine tagliente, dotato altresì di una certa consistenza, avendo interessato anche tessuti sottostanti;
la lesione è, quindi, compatibile con le modalità produttive riferite in anamnesi dalla perizianda e cioè con gli effetti di un grosso frammento di vetro caduto sul piede, per la rottura di una damigiana. In effetti un grosso frammento di vetro di una grossa damigiana, cadendo dalle mani della paziente sul piede può aver avuto, soprattutto se di forma irregolare, effetti similfendente, cioè con presenza contemporanea di aspetti sia da taglio per strisciamento sulla superficie cutanea che contusivi per
l'azione pressoria, ma non si hanno elementi per poter stabilire con la dovuta certezza se la caduta del frammento della damigiana sul piede sia stata causata da rottura accidentale, perché sfuggita di mano (come si rileva dalle notizie anamnestiche della cartella clinica relativa al ricovero presso
l'Ospedale di Sessa Aurunca) o a rottura per urto da parte di una autovettura (come risulta dalla annotazione, poco leggibile, presente nelle stesse
pagina 7 di 10 notizie della cartella clinica, ove sembra riportato “a seguito di incidente”), in quanto gli effetti lesivi potevano essere analoghi in entrambe le circostanze”.
Dunque il consulente aveva affermato (motivando il proprio convincimento in modo assolutamente ragionevole), di non poter escludere che le ferite presentate dalla potessero essere scaturite anche da una Parte_1 dinamica diversa rispetto a quella narrata dalla perizianda.
A ciò si aggiunge che, nel rispondere alle osservazioni formulate dal consulente nominato dalla
[...]
, ossia dal dott. – il quale aveva evidenziato la maggior compatibilità delle ferite con un CP_1 Persona_6 infortunio domestico - il ctu aveva risposto come segue: “Le suddette osservazioni sono senz'altro fondate, ma si ribadisce quanto già sostenuto nella relazione di consulenza d'ufficio e cioè che non si hanno elementi per poter stabilire con la dovuta certezza se la caduta del frammento della damigiana sul piede sia stata causata da rottura accidentale, perché sfuggita di mano alla perizianda
(come si rileva dalle notizie anamnestiche della cartella clinica relativa al ricovero presso l'Ospedale di Sessa Aurunca) o a rottura per urto da parte di una autovettura (come risulta dalla annotazione interposta fra le righe, poco leggibile, presente nelle stesse notizie della cartella clinica, ove sembra riportato “a seguito di incidente”), in quanto gli effetti lesivi potevano essere analoghi in entrambe le circostanze.”, precisando comunque “che questa seconda ipotesi” (ossia quella legata all'urto da parte di una autovettura)
“è possibile solo se, in particolari modalità di evento (esempio: urto laterale o tangenziale, urto a velocità molto bassa, urto durante una manovra, ecc.), l'urto dell'autovettura è avvenuto direttamente sulla damigiana di vetro senza interessare la perizianda, come riferito in anamnesi dalla stessa perizianda e riportato nella citazione del suo legale. Certamente in tali condizioni non può parlarsi di investimento di pedone in quanto la mancanza di lesioni in altre regioni corporee esclude un contatto diretto dell'auto con la persona, almeno a velocità ed energia utile a produrre apprezzabili lesioni”.
Quindi anche le risposte alle dette osservazioni mostravano quelle perplessità manifestate dal ctu nello stabilire l'eziologìa delle ferite riportate dalla , ossia se la caduta del frammento della damigiana sul piede fosse Parte_1 stata causata da rottura accidentale, perché sfuggita di mano alla perizianda, oppure a rottura in conseguenza dell'urto da parte di una autovettura.
Occorre anche evidenziare che la consulenza tecnica d'ufficio ha soltanto la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere.
Ragion per cui tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste - non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 25/07/2023, n. 22397).
In altri termini, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/07/2025, n. 18541), ossia al fine di pagina 8 di 10 compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., tra le più recenti,
Cass. civ., Sez. I, Ord., 08/05/2025, n. 12142).
****
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti ai difensori, dichiaratisi antistatari, ex art. 93 c.p.c., dell'appellata (costituita) vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi
(ossia con la riduzione, rispetto a quelli medi, del 50%) per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, pur se non espletata;
cfr. cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 19/09/2025, n. 25711; Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. II, Ord., 14/07/2025,
n. 19413; Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez.
II, Ord., 27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della parte appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 in base al valore (indeterminabile) della controversia, ex art. 5, co.6, del detto D.M. n.55/2014.
****
Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna dell'appellante ai sensi all'art. 96 c.p.c., come invece chiesto dalla parte appellata nell'ambito della comparsa conclusionale depositata il 18.7.2024.
Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello come espressione di un vero e proprio abuso del processo (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1935/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 969/2023 emessa dal Tribunale Parte_1 di Santa MA CA VE, pubblicata il 10.3.2023.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore degli avvocati Francesco ST Parte_1
e AN ST, quali difensori, dichiaratisi antistatari, della dei compensi professionali del Controparte_1
pagina 9 di 10 secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 22.10.2025
Il Presidente
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Il Consigliere est.
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