Articolo 22 della Legge 12 agosto 1977, n. 675
Articolo 21Articolo 23
Versione
22 settembre 1977
Art. 22.
E' istituita in ogni regione una commissione avente lo scopo di favorire la mobilita' della manodopera ai fini dell'attuazione della presente legge.
La commissione e' nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed e' composta da tre rappresentanti della regione designati dal presidente della giunta regionale; dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione in rappresentanza del Ministero del lavoro; da cinque rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali presenti in seno al CNEL.
La commissione e' presieduta dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione; per ogni membro effettivo e' nominato un membro supplente.
Le funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.
Nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al presente e al successivo articolo sono esercitate dalle rispettive province ai sensi dell'articolo 8, punto 23) e dell'articolo 9, punti 4) e 5) ed in applicazione dell' articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 .
Sono fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale.
Entrata in vigore il 22 settembre 1977
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