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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/12/2025, n. 3460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3460 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2231/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2231/2017 Ruolo Generale, avente ad oggetto: divisione di beni non caduti in successione e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù della procura a margine dell'atto di Parte_1
citazione, dall'Avv. Antonio Massimo Malasomma ed elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE
E
, rappresentata e difesa, in virtù della procura depositata telematicamente in data CP_1
10.02.2018, dall'Avv. Angela Renzulli ed elettivamente domiciliata come in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio , sulla base Parte_1
1 delle argomentazioni in atti, ha convenuto in giudizio chiedendo al Tribunale adito CP_1
di procedere alla divisione del compendio immobiliare puntualmente indicato in atti, nonché
l'adozione degli ulteriori provvedimenti pure precisati in atti.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita tempestivamente in giudizio la convenuta CP_1
che, sulla base delle argomentazioni in atti, ha chiesto al Tribunale il rigetto della
[...]
domanda dell'attore e la condanna di quest'ultimo ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale in diversa composizione con l'ordinanza datata 11.06.2019, all'udienza del 18.09.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c. dallo scrivente magistrato, divenuto nel frattempo titolare del presente giudizio.
Ciò posto, va preliminarmente osservato che non è stato rinvenuto nel fascicolo d'ufficio il fascicolo della convenuta.
Orbene, esso risulta ritirato in corso di causa e non più depositato.
Di conseguenza, il mancato ritrovamento della produzione della convenuta nel fascicolo d'ufficio è imputabile a tale parte, essendo quest'ultima gravata dall'onere di depositare nuovamente il proprio fascicolo al più tardi in occasione del deposito della comparsa conclusionale, ex art. 169 co. 2 c.p.c. – che trova applicazione, a parere del Tribunale, anche nel caso di specie, stante la forte analogia delle situazioni de quibus – nonché in considerazione del principio dispositivo (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10224 del
26.04.2017).
Non sussistono, dunque, gli estremi per la rimessione della causa sul ruolo, non essendo, inoltre, emerso nessun elemento indiziario che possa rendere necessari ulteriori accertamenti.
Questo Giudice, invero, aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
2 “il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 cod. proc. civ., il proprio fascicolo, senza che poi risulti nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti” (Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10741 del 25.05.2015).
Invece, la produzione attorea, anch'essa ritirata in corso di causa, è stata depositata telematicamente in allegato alla memoria di replica di parte attrice, ossia nel mancato rispetto del termine ultimo all'uopo previsto dall'art. 169 co. 2 c.p.c. – applicabile, giova ribadirlo, anche al caso di specie – reputato condivisibilmente perentorio dalla Suprema Corte relativamente alla fase decisoria di primo grado, che, appunto, viene in rilievo nel caso di specie (cfr. Cass. Civ., Sez 3, Sentenza n. 23455 del 28.09.2018).
Conseguentemente, essa non può essere presa in considerazione, dovendosi decidere anche sotto questo aspetto la causa allo stato degli atti, intendendosi per questi ultimi solo quelli tempestivamente depositati o ridepositati, tra i quali non rientra, alla luce di quanto finora osservato, il fascicolo di parte attrice.
Tanto chiarito, allo stato degli atti, la domanda attorea di divisione deve essere dichiarata improcedibile, stante la fondatezza dell'eccezione in tal senso reiterata da parte della convenuta, attinente, ad ogni modo, ad una questione rilevabile d'ufficio.
Ed invero, non sono state prodotte le certificazioni ipocatastali, idonee a comprovare che il compendio immobiliare di causa era ancora nella titolarità dei condividenti alla data di proposizione della domanda, non essendo divenuto oggetto di atti traslativi in favore di terzi, ovvero la relazione notarile sostitutiva. Ciò rende impossibile procedere all'accertamento richiesto, non consentendo verifica alcuna in ordine alla sussistenza dei requisiti dell'azione, all'appartenenza alle parti dei beni di cui si chiede la divisione e all'inesistenza di altri titolari
3 di diritti reali o di creditori iscritti.
Alla luce di ciò, il Tribunale, pur non ignorando l'esistenza di un orientamento di segno opposto, ritiene di dover dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea di divisione.
Infatti, l'omessa rituale e tempestiva produzione della suindicata documentazione rende impossibile procedere all'accertamento richiesto, non consentendo alcuna verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti dell'azione.
Inoltre, anche a voler considerare utilizzabile il fascicolo attoreo ridepositato telematicamente tardivamente, va evidenziato che esso non contiene la suindicata documentazione, ossia le certificazioni ipocatastali, ovvero la relazione notarile sostitutiva.
D'altronde, l'assenza in atti di tali documenti è stata ammessa dalla difesa attorea all'udienza del 21 maggio 2019, nella quale (si veda il relativo verbale telematico) parte attrice ha asserito solamente di aver depositato il titolo di proprietà e la nota di trascrizione
“dell'immobile oggetto di divisione”.
Inoltre, questo Tribunale in diversa composizione, nell'ordinanza datata 11.06.2019, ha dato atto del fatto che parte attrice ha provato “di aver depositato il titolo di proprietà dell'immobile oggetto della divisione unitamente alla nota di trascrizione nel proprio fascicolo cartaceo contestualmente all'iscrizione della causa a ruolo” e non anche il deposito delle certificazioni ipocatastali, ovvero della relazione notarile sostitutiva.
Ebbene, per i motivi esposti sopra lo scrivente magistrato reputa necessaria tale ultima documentazione tanto quanto il titolo di proprietà dell'immobile oggetto di divisione.
Non possono, poi, essere suffragate conclusioni opposte dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, alle quali il C.T.U., l'Architetto , è pervenuto sulla base del Persona_1
titolo di proprietà e di visure ipotecarie effettuate dal C.T.U., che lo hanno indotto ad affermare l'attuale appartenenza alle parti in causa dei beni oggetto del presente giudizio.
Infatti, la produzione delle certificazioni ipocatastali, ovvero della relazione notarile
4 sostitutiva sarebbe dovuta avvenire ad opera di parte attrice entro i termini previsti dall'art. 183 co 6 n. 2) c.p.c. per le allegazioni documentali, pena la violazione dei termini decadenziali suindicati e la tardività dei documenti depositati e che a tale mancato deposito non può sopperire la consulenza tecnica d'ufficio.
Ed invero, come, d'altronde, evidenziato dalla difesa della convenuta, secondo un consolidato nonché condivisbile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 7097 del 06.04.2005; Cass. CIV.,
Sez. 3, Sentenza n. 19458 del 15.07.2008).
Pertanto, a voler tralasciare il fatto che il C.T.U. ha riscontrato l'esistenza di iscrizioni ipotecarie sui beni di causa, alla luce delle suesposte considerazioni la domanda attorea di divisione, come sopra anticipato, deve dichiararsi improcedibile.
Deve essere poi rigettata anche la domanda di condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c., proposta dalla convenuta nella sua comparsa di costituzione e risposta, non emergendo dagli atti di causa elementi idonei ad indurre il Tribunale a ritenere che nella condotta dell'attore sia ravvisabile il dolo o la colpa grave.
Né può farsi applicazione nell'ipotesi in esame della norma di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Ed invero, la pronuncia ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente, come nel caso di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c. (v. Tribunale di Busto Arsizio, 12/06/2012 – Redazione
Giuffrè 2012).
Ora, agire o resistere in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rivela infondata
5 non costituisce di per sé una condotta rimproverabile, essendo necessaria, per l'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c., la sussistenza del dolo o della colpa grave nella condotta processuale di chi agisce o resiste (v. Tribunale di Catanzaro, Sez. II, 21/05/2012, n. 1734 –
Redazione Giuffrè 2012).
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale, la soccombenza reciproca – insita, da un lato, nella declaratoria di inammissibilità della domanda attorea e, dall'altro, nel rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. della convenuta – nonché la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce a compensare integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Si rileva, infine, che, non avendo il C.T.U. proposto l'istanza di liquidazione dei propri compensi, non è stato possibile liquidare le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
– dichiara la domanda attorea di divisione improcedibile;
– rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta;
– compensa integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Nola, il 23.12.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2231/2017 Ruolo Generale, avente ad oggetto: divisione di beni non caduti in successione e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù della procura a margine dell'atto di Parte_1
citazione, dall'Avv. Antonio Massimo Malasomma ed elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE
E
, rappresentata e difesa, in virtù della procura depositata telematicamente in data CP_1
10.02.2018, dall'Avv. Angela Renzulli ed elettivamente domiciliata come in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio , sulla base Parte_1
1 delle argomentazioni in atti, ha convenuto in giudizio chiedendo al Tribunale adito CP_1
di procedere alla divisione del compendio immobiliare puntualmente indicato in atti, nonché
l'adozione degli ulteriori provvedimenti pure precisati in atti.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita tempestivamente in giudizio la convenuta CP_1
che, sulla base delle argomentazioni in atti, ha chiesto al Tribunale il rigetto della
[...]
domanda dell'attore e la condanna di quest'ultimo ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale in diversa composizione con l'ordinanza datata 11.06.2019, all'udienza del 18.09.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c. dallo scrivente magistrato, divenuto nel frattempo titolare del presente giudizio.
Ciò posto, va preliminarmente osservato che non è stato rinvenuto nel fascicolo d'ufficio il fascicolo della convenuta.
Orbene, esso risulta ritirato in corso di causa e non più depositato.
Di conseguenza, il mancato ritrovamento della produzione della convenuta nel fascicolo d'ufficio è imputabile a tale parte, essendo quest'ultima gravata dall'onere di depositare nuovamente il proprio fascicolo al più tardi in occasione del deposito della comparsa conclusionale, ex art. 169 co. 2 c.p.c. – che trova applicazione, a parere del Tribunale, anche nel caso di specie, stante la forte analogia delle situazioni de quibus – nonché in considerazione del principio dispositivo (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10224 del
26.04.2017).
Non sussistono, dunque, gli estremi per la rimessione della causa sul ruolo, non essendo, inoltre, emerso nessun elemento indiziario che possa rendere necessari ulteriori accertamenti.
Questo Giudice, invero, aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
2 “il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 cod. proc. civ., il proprio fascicolo, senza che poi risulti nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti” (Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10741 del 25.05.2015).
Invece, la produzione attorea, anch'essa ritirata in corso di causa, è stata depositata telematicamente in allegato alla memoria di replica di parte attrice, ossia nel mancato rispetto del termine ultimo all'uopo previsto dall'art. 169 co. 2 c.p.c. – applicabile, giova ribadirlo, anche al caso di specie – reputato condivisibilmente perentorio dalla Suprema Corte relativamente alla fase decisoria di primo grado, che, appunto, viene in rilievo nel caso di specie (cfr. Cass. Civ., Sez 3, Sentenza n. 23455 del 28.09.2018).
Conseguentemente, essa non può essere presa in considerazione, dovendosi decidere anche sotto questo aspetto la causa allo stato degli atti, intendendosi per questi ultimi solo quelli tempestivamente depositati o ridepositati, tra i quali non rientra, alla luce di quanto finora osservato, il fascicolo di parte attrice.
Tanto chiarito, allo stato degli atti, la domanda attorea di divisione deve essere dichiarata improcedibile, stante la fondatezza dell'eccezione in tal senso reiterata da parte della convenuta, attinente, ad ogni modo, ad una questione rilevabile d'ufficio.
Ed invero, non sono state prodotte le certificazioni ipocatastali, idonee a comprovare che il compendio immobiliare di causa era ancora nella titolarità dei condividenti alla data di proposizione della domanda, non essendo divenuto oggetto di atti traslativi in favore di terzi, ovvero la relazione notarile sostitutiva. Ciò rende impossibile procedere all'accertamento richiesto, non consentendo verifica alcuna in ordine alla sussistenza dei requisiti dell'azione, all'appartenenza alle parti dei beni di cui si chiede la divisione e all'inesistenza di altri titolari
3 di diritti reali o di creditori iscritti.
Alla luce di ciò, il Tribunale, pur non ignorando l'esistenza di un orientamento di segno opposto, ritiene di dover dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea di divisione.
Infatti, l'omessa rituale e tempestiva produzione della suindicata documentazione rende impossibile procedere all'accertamento richiesto, non consentendo alcuna verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti dell'azione.
Inoltre, anche a voler considerare utilizzabile il fascicolo attoreo ridepositato telematicamente tardivamente, va evidenziato che esso non contiene la suindicata documentazione, ossia le certificazioni ipocatastali, ovvero la relazione notarile sostitutiva.
D'altronde, l'assenza in atti di tali documenti è stata ammessa dalla difesa attorea all'udienza del 21 maggio 2019, nella quale (si veda il relativo verbale telematico) parte attrice ha asserito solamente di aver depositato il titolo di proprietà e la nota di trascrizione
“dell'immobile oggetto di divisione”.
Inoltre, questo Tribunale in diversa composizione, nell'ordinanza datata 11.06.2019, ha dato atto del fatto che parte attrice ha provato “di aver depositato il titolo di proprietà dell'immobile oggetto della divisione unitamente alla nota di trascrizione nel proprio fascicolo cartaceo contestualmente all'iscrizione della causa a ruolo” e non anche il deposito delle certificazioni ipocatastali, ovvero della relazione notarile sostitutiva.
Ebbene, per i motivi esposti sopra lo scrivente magistrato reputa necessaria tale ultima documentazione tanto quanto il titolo di proprietà dell'immobile oggetto di divisione.
Non possono, poi, essere suffragate conclusioni opposte dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, alle quali il C.T.U., l'Architetto , è pervenuto sulla base del Persona_1
titolo di proprietà e di visure ipotecarie effettuate dal C.T.U., che lo hanno indotto ad affermare l'attuale appartenenza alle parti in causa dei beni oggetto del presente giudizio.
Infatti, la produzione delle certificazioni ipocatastali, ovvero della relazione notarile
4 sostitutiva sarebbe dovuta avvenire ad opera di parte attrice entro i termini previsti dall'art. 183 co 6 n. 2) c.p.c. per le allegazioni documentali, pena la violazione dei termini decadenziali suindicati e la tardività dei documenti depositati e che a tale mancato deposito non può sopperire la consulenza tecnica d'ufficio.
Ed invero, come, d'altronde, evidenziato dalla difesa della convenuta, secondo un consolidato nonché condivisbile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 7097 del 06.04.2005; Cass. CIV.,
Sez. 3, Sentenza n. 19458 del 15.07.2008).
Pertanto, a voler tralasciare il fatto che il C.T.U. ha riscontrato l'esistenza di iscrizioni ipotecarie sui beni di causa, alla luce delle suesposte considerazioni la domanda attorea di divisione, come sopra anticipato, deve dichiararsi improcedibile.
Deve essere poi rigettata anche la domanda di condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c., proposta dalla convenuta nella sua comparsa di costituzione e risposta, non emergendo dagli atti di causa elementi idonei ad indurre il Tribunale a ritenere che nella condotta dell'attore sia ravvisabile il dolo o la colpa grave.
Né può farsi applicazione nell'ipotesi in esame della norma di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Ed invero, la pronuncia ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente, come nel caso di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c. (v. Tribunale di Busto Arsizio, 12/06/2012 – Redazione
Giuffrè 2012).
Ora, agire o resistere in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rivela infondata
5 non costituisce di per sé una condotta rimproverabile, essendo necessaria, per l'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c., la sussistenza del dolo o della colpa grave nella condotta processuale di chi agisce o resiste (v. Tribunale di Catanzaro, Sez. II, 21/05/2012, n. 1734 –
Redazione Giuffrè 2012).
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale, la soccombenza reciproca – insita, da un lato, nella declaratoria di inammissibilità della domanda attorea e, dall'altro, nel rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. della convenuta – nonché la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce a compensare integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Si rileva, infine, che, non avendo il C.T.U. proposto l'istanza di liquidazione dei propri compensi, non è stato possibile liquidare le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
– dichiara la domanda attorea di divisione improcedibile;
– rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta;
– compensa integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Nola, il 23.12.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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