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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/04/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 829/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 829 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
Bi Costruzioni s.r.l. (C.F. ) P.IVA_1
Costruzioni ER s.n.c. di ER NI e GE. EV (C.F. ) P.IVA_2
appellanti rappresentate e difese dall'avv. Andrea Groppo contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione (C.F. P.IVA_3
appellata rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 20521/2023 del Tribunale di Treviso emessa in data 09.11.2023 e depositata in data 10.11.2023.
Conclusioni di parte appellante:
1 “NEL MERITO: in accoglimento di tutti i motivi sopra estesi Voglia l'Ecc.ma Corte
D'Appello adita in riforma dell'impugnata sentenza n. 2051/2023 del Tribunale di Treviso accertata e dichiarata l'irrevocabilità ex art. 2901 c.c. comma III c.c. degli atti ex adverso contestati e comunque l'assenza dei requisiti codicisticamente richiesti ex art. 2901 c.c. per
i motivi dedotti in atti, nonché accertata e dichiarata la nullità della domanda ex adverso formulata in via subordinata di condanna ex art. 2043 c.c. al risarcimento del danno, e comunque l'infondatezza della stessa, per i motivi dedotti in atti, rigettare le domande tutte proposte da parte attorea in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
RICHIAMO EX ART 346 C.P.C.: si richiamano integralmente in ogni caso tutte le deduzioni, difese, eccezioni, istanze, domande già formulate negli atti tutti di primo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA: Essendosi richiesto in sede di precisazione delle conclusioni che il
Giudice, previa revoca e/o modifica della propria ordinanza del 22.11.2022, Volesse disporre CTU volta a determinare il valore degli immobili oggetto della contestata compravendita e la congruità del prezzo convenuto, si reitera la richiesta e si chiede che
l'adita Corte D'Appello disponga CTU volta a determinare il valore degli immobili oggetto della contestata compravendita e la congruità del prezzo convenuto”.
Conclusioni di parte appellata:
“- nel merito: rigettarsi l'appello in quanto inammissibile e/o infondato, in fatto e in diritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato l'Agenzia delle Entrate – Riscossione conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, Bi Costruzioni s.r.l. e Costruzioni
ER s.n.c. di ER NI e GE. EV, chiedendo che fosse dichiarata, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di compravendita stipulato in data 08.02.2017, con cui la prima società aveva trasferito alla seconda la proprietà di vari immobili siti nel Comune di Breda di Piave (Tv).
2 Si costituivano le convenute, le quali contestavano la fondatezza della domanda attorea e ne chiedevano il rigetto.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Treviso accoglieva la domanda di revocatoria e condannava le convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia Bi Costruzioni s.r.l. e Costruzioni ER s.n.c. di ER
NI e GE. EV hanno interposto tempestivo appello, affidato a tre motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo affermano che il tribunale ha errato laddove ha escluso l'operatività dell'esenzione prevista dalla norma di cui all'art. 2901 comma 3 c.c.
Al riguardo deducono che la compravendita è stata stipulata per adempiere un debito scaduto, in quanto l'acquirente Costruzioni ER s.n.c., quale parte del prezzo, si è accollata il pagamento del mutuo fondiario concesso da Cassa Rurale ed Artigiana di
Treviso Credito Cooperativo a ER EV, debito che con atto del 18.06.2015 ER
s.r.l., poi divenuta BI Costruzioni s.r.l. si era in precedenza a sua volta accollato, ed evidenziano che al momento del compimento dell'atto dispositivo impugnato erano scadute quattro rate che non erano state pagate dalla società alienante.
2.2 Con il secondo motivo contestano la sentenza nella parte in cui afferma che sussiste il requisito dell'eventus damni, pur in presenza di iscrizione ipotecaria sull'immobile oggetto della compravendita per cui è causa.
Gli appellanti sostengono che ben difficilmente l'Agenzia delle Entrate – Riscossione potrebbe soddisfare il proprio credito sugli immobili compravenduti, considerato il loro modesto valore rispetto alla somma per la quale è stata iscritta l'ipoteca di I° grado a favore della Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso Credito Cooperativo.
2.3 Con il terzo motivo censurano l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto sussistente l'elemento psicologico dell'azione revocatoria in capo ad entrambe le società contraenti.
Esse negano che il credito a tutela del quale è stata esercitata l'azione revocatoria sia sorto
3 anteriormente all'atto dispositivo e deducono che la vendita è intervenuta per il pagamento del credito ipotecario vantato dalla banca.
3. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
4. Il primo motivo di gravame è infondato.
Com'è noto, l'esenzione prevista dalla norma di cui all'art. 2901 comma 3 c.c., trova la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c.
L'esenzione è stata estesa, dalla giurisprudenza, alla alienazione di un bene, eseguita per reperire la somma necessaria a tacitare i creditori, purché quell'alienazione rappresenti il solo mezzo per soddisfarli;
in questa ipotesi, infatti, la vendita si pone in un rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, che vale ad escludere il carattere di atto di disposizione, pregiudizievole per i creditori, richiesto per la revoca (cfr. Cass. n. 7747 del
19/04/2016; Cass. n. 14420 del 07/06/2013).
Ne consegue che, in tal caso, con la esclusione del carattere di volontarietà dell'atto di disposizione - richiesto per la revoca - irrilevante si presenta l'accertamento dei presupposti ulteriori dell'eventus damni, quale ipotetico pregiudizio, e dello stato psicologico del debitore, anche se connotato dalla volontà di danneggiare il creditore.
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che, in tal caso, neppure la comparazione degli interessi in conflitto giustifica una reazione del creditore, in quanto entrambi i soggetti coinvolti nella vicenda solutoria (il destinatario effettivo del pagamento e quello possibile di esso) sono creditori e, non essendo applicabile alla revocatoria ordinaria il principio della par condicio creditorum, valevole per la revocatoria fallimentare, non c'è ragione per preferire il creditore insoddisfatto, accordandogli la revoca. In altri termini, il debitore, il quale, avendo la possibilità di pagare soltanto uno o alcuni dei debiti scaduti, scelga il creditore o i creditori da pagare, esercita una facoltà discrezionale, che non trova limite nel principio della par condicio, posto a tutela delle ragioni creditorie nell'esecuzione concorsuale (v. Cass. n. 11051 del 13/05/2009).
Va, ancora, evidenziato che il principio della irrevocabilità, ai sensi dell'art. 2901 c.p.c.,
4 comma 3, trova applicazione, non solo nel caso in cui l'intero prezzo sia destinato al pagamento di debiti scaduti, ma anche quando la somma realizzata sia stata maggiore di quella impiegata nel pagamento dei debiti. Anche in questa ipotesi, infatti, la vendita assume quel carattere di strumentalità necessaria rispetto al pagamento dei debiti scaduti, che è da solo sufficiente ad escludere la revocabilità dell'atto di disposizione, purché sia accertata le sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro, salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua (v.
n. 13435 del 20/07/2004).
Nel caso in esame il prezzo della compravendita è stato pattuito in €263.000,00, di cui
€158.838,31 da pagarsi mediante l'accollo del debito residuo derivante dal mutuo di originari €170.000,00 concesso in data 24.04.2014 da Cassa Rurale e Artigiana di Treviso
Credito Cooperativo – Società Cooperativa a ER EV e che la società venditrice si era in precedenza accollato mediante atto notarile stipulato in data 18.06.2015.
Innanzitutto, solo una parte del prezzo è stato destinato al pagamento del debito contratto dalla società venditrice verso la banca.
Inoltre è del tutto evidente, come correttamente sottolineato dal primo giudice, che l'accollo è relativo ad un debito che non era ancora scaduto al momento in cui la società acquirente l'ha assunto e per il quale non si erano quindi verificati gli effetti della costituzione in mora, avendo esso ad oggetto il pagamento delle rate di un mutuo di durata ventennale.
Non ha pregio l'obiezione sollevata dalle appellanti che l'accollo ha avuto ad oggetto anche quattro rate del mutuo che al momento della stipula dell'atto di compravendita erano già scadute ed erano rimaste insolute, in quanto nel contratto di mutuo l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei comporta che il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (v. Cass. n. 4232 del 10/02/2023).
5. Il secondo motivo di gravame è infondato.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, in tema di azione revocatoria ordinaria l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da
5 assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come
"eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria (v. ex multis Cass. n. 5815 del
27/02/2023).
L'azione revocatoria opera infatti, a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, in quanto determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso.
Pertanto, essendo proiettata verso il futuro anche l'incidenza della causa di prelazione connessa all'ipoteca, cioè sempre verso il momento in cui il creditore ipotecario la farà valere, l'incertezza sia sull'an sia sul quantum in cui in concreto essa potrà incidere sul valore del bene naturaliter ricollegata alla circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia può venir meno o ridimensionarsi, evidenzia che l'atto dispositivo del bene ipotecato è comunque idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il creditore non ipotecario (cfr. Cass. n. 16793 del 13/08/2015; Cass. n. 11892 del 10/06/2016; Cass. n. 20671 del 08/08/2018).
Solo se si accertasse l'impossibilità a priori del soddisfacimento, anche soltanto parziale, del creditore revocante e, con ciò, l'utilità pratica dell'azione da questi proposta, dovrebbe escludersi, prima ancora che la sussistenza del requisito del pregiudizio del trasferimento per il creditore chirografario procedente ex art. 2901 cod. civ., l'interesse di questi a proporre tale azione.
Ma nel caso di specie tale eventualità non si è avverata, non essendo mai stato prospettato che il compendio immobiliare ipotecato sia stato sottoposto ad esecuzione forzata.
Il che esclude, diversamente da quanto sostenuto dalle appellanti, che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agiva in revocatoria dovesse dimostrare
6 l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione.
6. Il terzo motivo di gravame è infondato.
6.1 Va in primo luogo ribadito che i crediti tributari a tutela del quale è stato azionato il rimedio revocatorio sono sorti anteriormente al compimento dell'atto dispositivo impugnato.
Costituisce, infatti, ius receptum che il credito tributario si determina con riferimento agli anni di imposta e non con riferimento al momento del successivo accertamento.
Al verificarsi dei presupposti il contribuente è tenuto a liquidare l'imposta dovuta, a corrisponderla all'amministrazione finanziaria ed a comunicare l'avvenuta corresponsione;
l'attività dell'amministrazione è diretta al controllo della dichiarazione, ma l'obbligazione tributaria nasce con il verificarsi dei relativi presupposti, sicché l'attività dell'amministrazione è da ritenersi strumentale rispetto all'accertamento di un credito già sorto e non può essere considerata sotto il profilo genetico dell'obbligazione (v. Cass. n.
30737 del 26/11/2019).
Il tribunale risulta aver fatto corretta applicazione di tale principio, dal momento che il credito fiscale in questione è riferibile per la quasi totalità ad anni di imposta anteriori alla data di stipula della compravendita, a nulla rilevando che l'avviso di accertamento sia stato notificato successivamente a quest'ultima.
6.2 Va poi considerato che quando, come nel caso in esame, l'atto dispositivo successivo al sorgere del credito è a titolo oneroso, ad integrare l'elemento psicologico è sufficiente la semplice consapevolezza cui va equiparata la agevole conoscibilità, del debitore disponente e dei terzi aventi causa, della diminuzione della garanzia generica offerta dal debitore in danno dei creditori complessivamente considerati, non essendo, invece, necessaria la prova della conoscenza da parte del terzo dello specifico credito per cui è proposta l'azione, richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto dispositivo, a titolo oneroso, che sia stato stipulato anteriormente al sorgere del credito (Cass. n.
23326/2018; Cass. n. 10522/2020; Cass. n. 28423/2021 e da ultimo Cass. 5328/2024).
7 In ogni caso, la prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore, nonché, per gli atti a titolo oneroso, da parte del terzo, può essere fornita anche tramite presunzioni
(Cass. n. 10928/2020; Cass. n. 16221/2019).
E qualora il contraente sia una società, il requisito soggettivo va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che lo rappresentano, ai sensi del principio stabilito dall'art. 1391 cod. civ., applicabile all'attività delle persone giuridiche (v.
Cass. n. 8735 del 09/04/2009).
Alla luce di tali principi, la valutazione operata dal tribunale, che ha ritenuto provata in via presuntiva la sussistenza della scientia damni in capo ad entrambi i contraenti, si sottrae a censura.
E' sufficiente osservare al riguardo che l'originario mutuatario, ER EV, è al tempo stesso amministratore e socio unico di ER s.r.l., poi divenuta BI Costruzioni s.r.l., ed amministratore e socio illimitatamente responsabile della società acquirente Costruzioni
ER s.n.c., insieme al padre ER NI, il quale ha partecipato alla stipula dell'atto quale legale rappresentante di quest'ultima società.
BI Costruzioni s.r.l. è stata posta in liquidazione poco più di un mese dopo la conclusione del contratto di compravendita.
Va infine rilevato che ER EV risiede in un immobile adiacente a quello del padre
(come si evince dai rispettivi certificati di residenza anagrafica).
Da tali elementi indiziari gravi, precisi e concordanti si inferisce che ER NI era consapevole della situazione di difficoltà finanziaria in cui si trovava la società BI
Costruzioni s.r.l., amministrata dal figlio, quando venne stipulato l'atto dispositivo.
7. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
8 2) condanna Bi Costruzioni s.r.l. e Costruzioni ER s.n.c. di ER NI e GE.
EV, in solido tra loro, a rifondere all'Agenzia delle Entrate – Riscossione le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €9.000,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16.04.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 829 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
Bi Costruzioni s.r.l. (C.F. ) P.IVA_1
Costruzioni ER s.n.c. di ER NI e GE. EV (C.F. ) P.IVA_2
appellanti rappresentate e difese dall'avv. Andrea Groppo contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione (C.F. P.IVA_3
appellata rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 20521/2023 del Tribunale di Treviso emessa in data 09.11.2023 e depositata in data 10.11.2023.
Conclusioni di parte appellante:
1 “NEL MERITO: in accoglimento di tutti i motivi sopra estesi Voglia l'Ecc.ma Corte
D'Appello adita in riforma dell'impugnata sentenza n. 2051/2023 del Tribunale di Treviso accertata e dichiarata l'irrevocabilità ex art. 2901 c.c. comma III c.c. degli atti ex adverso contestati e comunque l'assenza dei requisiti codicisticamente richiesti ex art. 2901 c.c. per
i motivi dedotti in atti, nonché accertata e dichiarata la nullità della domanda ex adverso formulata in via subordinata di condanna ex art. 2043 c.c. al risarcimento del danno, e comunque l'infondatezza della stessa, per i motivi dedotti in atti, rigettare le domande tutte proposte da parte attorea in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
RICHIAMO EX ART 346 C.P.C.: si richiamano integralmente in ogni caso tutte le deduzioni, difese, eccezioni, istanze, domande già formulate negli atti tutti di primo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA: Essendosi richiesto in sede di precisazione delle conclusioni che il
Giudice, previa revoca e/o modifica della propria ordinanza del 22.11.2022, Volesse disporre CTU volta a determinare il valore degli immobili oggetto della contestata compravendita e la congruità del prezzo convenuto, si reitera la richiesta e si chiede che
l'adita Corte D'Appello disponga CTU volta a determinare il valore degli immobili oggetto della contestata compravendita e la congruità del prezzo convenuto”.
Conclusioni di parte appellata:
“- nel merito: rigettarsi l'appello in quanto inammissibile e/o infondato, in fatto e in diritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato l'Agenzia delle Entrate – Riscossione conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, Bi Costruzioni s.r.l. e Costruzioni
ER s.n.c. di ER NI e GE. EV, chiedendo che fosse dichiarata, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di compravendita stipulato in data 08.02.2017, con cui la prima società aveva trasferito alla seconda la proprietà di vari immobili siti nel Comune di Breda di Piave (Tv).
2 Si costituivano le convenute, le quali contestavano la fondatezza della domanda attorea e ne chiedevano il rigetto.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Treviso accoglieva la domanda di revocatoria e condannava le convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia Bi Costruzioni s.r.l. e Costruzioni ER s.n.c. di ER
NI e GE. EV hanno interposto tempestivo appello, affidato a tre motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo affermano che il tribunale ha errato laddove ha escluso l'operatività dell'esenzione prevista dalla norma di cui all'art. 2901 comma 3 c.c.
Al riguardo deducono che la compravendita è stata stipulata per adempiere un debito scaduto, in quanto l'acquirente Costruzioni ER s.n.c., quale parte del prezzo, si è accollata il pagamento del mutuo fondiario concesso da Cassa Rurale ed Artigiana di
Treviso Credito Cooperativo a ER EV, debito che con atto del 18.06.2015 ER
s.r.l., poi divenuta BI Costruzioni s.r.l. si era in precedenza a sua volta accollato, ed evidenziano che al momento del compimento dell'atto dispositivo impugnato erano scadute quattro rate che non erano state pagate dalla società alienante.
2.2 Con il secondo motivo contestano la sentenza nella parte in cui afferma che sussiste il requisito dell'eventus damni, pur in presenza di iscrizione ipotecaria sull'immobile oggetto della compravendita per cui è causa.
Gli appellanti sostengono che ben difficilmente l'Agenzia delle Entrate – Riscossione potrebbe soddisfare il proprio credito sugli immobili compravenduti, considerato il loro modesto valore rispetto alla somma per la quale è stata iscritta l'ipoteca di I° grado a favore della Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso Credito Cooperativo.
2.3 Con il terzo motivo censurano l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto sussistente l'elemento psicologico dell'azione revocatoria in capo ad entrambe le società contraenti.
Esse negano che il credito a tutela del quale è stata esercitata l'azione revocatoria sia sorto
3 anteriormente all'atto dispositivo e deducono che la vendita è intervenuta per il pagamento del credito ipotecario vantato dalla banca.
3. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
4. Il primo motivo di gravame è infondato.
Com'è noto, l'esenzione prevista dalla norma di cui all'art. 2901 comma 3 c.c., trova la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c.
L'esenzione è stata estesa, dalla giurisprudenza, alla alienazione di un bene, eseguita per reperire la somma necessaria a tacitare i creditori, purché quell'alienazione rappresenti il solo mezzo per soddisfarli;
in questa ipotesi, infatti, la vendita si pone in un rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, che vale ad escludere il carattere di atto di disposizione, pregiudizievole per i creditori, richiesto per la revoca (cfr. Cass. n. 7747 del
19/04/2016; Cass. n. 14420 del 07/06/2013).
Ne consegue che, in tal caso, con la esclusione del carattere di volontarietà dell'atto di disposizione - richiesto per la revoca - irrilevante si presenta l'accertamento dei presupposti ulteriori dell'eventus damni, quale ipotetico pregiudizio, e dello stato psicologico del debitore, anche se connotato dalla volontà di danneggiare il creditore.
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che, in tal caso, neppure la comparazione degli interessi in conflitto giustifica una reazione del creditore, in quanto entrambi i soggetti coinvolti nella vicenda solutoria (il destinatario effettivo del pagamento e quello possibile di esso) sono creditori e, non essendo applicabile alla revocatoria ordinaria il principio della par condicio creditorum, valevole per la revocatoria fallimentare, non c'è ragione per preferire il creditore insoddisfatto, accordandogli la revoca. In altri termini, il debitore, il quale, avendo la possibilità di pagare soltanto uno o alcuni dei debiti scaduti, scelga il creditore o i creditori da pagare, esercita una facoltà discrezionale, che non trova limite nel principio della par condicio, posto a tutela delle ragioni creditorie nell'esecuzione concorsuale (v. Cass. n. 11051 del 13/05/2009).
Va, ancora, evidenziato che il principio della irrevocabilità, ai sensi dell'art. 2901 c.p.c.,
4 comma 3, trova applicazione, non solo nel caso in cui l'intero prezzo sia destinato al pagamento di debiti scaduti, ma anche quando la somma realizzata sia stata maggiore di quella impiegata nel pagamento dei debiti. Anche in questa ipotesi, infatti, la vendita assume quel carattere di strumentalità necessaria rispetto al pagamento dei debiti scaduti, che è da solo sufficiente ad escludere la revocabilità dell'atto di disposizione, purché sia accertata le sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro, salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua (v.
n. 13435 del 20/07/2004).
Nel caso in esame il prezzo della compravendita è stato pattuito in €263.000,00, di cui
€158.838,31 da pagarsi mediante l'accollo del debito residuo derivante dal mutuo di originari €170.000,00 concesso in data 24.04.2014 da Cassa Rurale e Artigiana di Treviso
Credito Cooperativo – Società Cooperativa a ER EV e che la società venditrice si era in precedenza accollato mediante atto notarile stipulato in data 18.06.2015.
Innanzitutto, solo una parte del prezzo è stato destinato al pagamento del debito contratto dalla società venditrice verso la banca.
Inoltre è del tutto evidente, come correttamente sottolineato dal primo giudice, che l'accollo è relativo ad un debito che non era ancora scaduto al momento in cui la società acquirente l'ha assunto e per il quale non si erano quindi verificati gli effetti della costituzione in mora, avendo esso ad oggetto il pagamento delle rate di un mutuo di durata ventennale.
Non ha pregio l'obiezione sollevata dalle appellanti che l'accollo ha avuto ad oggetto anche quattro rate del mutuo che al momento della stipula dell'atto di compravendita erano già scadute ed erano rimaste insolute, in quanto nel contratto di mutuo l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei comporta che il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (v. Cass. n. 4232 del 10/02/2023).
5. Il secondo motivo di gravame è infondato.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, in tema di azione revocatoria ordinaria l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da
5 assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come
"eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria (v. ex multis Cass. n. 5815 del
27/02/2023).
L'azione revocatoria opera infatti, a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, in quanto determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso.
Pertanto, essendo proiettata verso il futuro anche l'incidenza della causa di prelazione connessa all'ipoteca, cioè sempre verso il momento in cui il creditore ipotecario la farà valere, l'incertezza sia sull'an sia sul quantum in cui in concreto essa potrà incidere sul valore del bene naturaliter ricollegata alla circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia può venir meno o ridimensionarsi, evidenzia che l'atto dispositivo del bene ipotecato è comunque idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il creditore non ipotecario (cfr. Cass. n. 16793 del 13/08/2015; Cass. n. 11892 del 10/06/2016; Cass. n. 20671 del 08/08/2018).
Solo se si accertasse l'impossibilità a priori del soddisfacimento, anche soltanto parziale, del creditore revocante e, con ciò, l'utilità pratica dell'azione da questi proposta, dovrebbe escludersi, prima ancora che la sussistenza del requisito del pregiudizio del trasferimento per il creditore chirografario procedente ex art. 2901 cod. civ., l'interesse di questi a proporre tale azione.
Ma nel caso di specie tale eventualità non si è avverata, non essendo mai stato prospettato che il compendio immobiliare ipotecato sia stato sottoposto ad esecuzione forzata.
Il che esclude, diversamente da quanto sostenuto dalle appellanti, che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agiva in revocatoria dovesse dimostrare
6 l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione.
6. Il terzo motivo di gravame è infondato.
6.1 Va in primo luogo ribadito che i crediti tributari a tutela del quale è stato azionato il rimedio revocatorio sono sorti anteriormente al compimento dell'atto dispositivo impugnato.
Costituisce, infatti, ius receptum che il credito tributario si determina con riferimento agli anni di imposta e non con riferimento al momento del successivo accertamento.
Al verificarsi dei presupposti il contribuente è tenuto a liquidare l'imposta dovuta, a corrisponderla all'amministrazione finanziaria ed a comunicare l'avvenuta corresponsione;
l'attività dell'amministrazione è diretta al controllo della dichiarazione, ma l'obbligazione tributaria nasce con il verificarsi dei relativi presupposti, sicché l'attività dell'amministrazione è da ritenersi strumentale rispetto all'accertamento di un credito già sorto e non può essere considerata sotto il profilo genetico dell'obbligazione (v. Cass. n.
30737 del 26/11/2019).
Il tribunale risulta aver fatto corretta applicazione di tale principio, dal momento che il credito fiscale in questione è riferibile per la quasi totalità ad anni di imposta anteriori alla data di stipula della compravendita, a nulla rilevando che l'avviso di accertamento sia stato notificato successivamente a quest'ultima.
6.2 Va poi considerato che quando, come nel caso in esame, l'atto dispositivo successivo al sorgere del credito è a titolo oneroso, ad integrare l'elemento psicologico è sufficiente la semplice consapevolezza cui va equiparata la agevole conoscibilità, del debitore disponente e dei terzi aventi causa, della diminuzione della garanzia generica offerta dal debitore in danno dei creditori complessivamente considerati, non essendo, invece, necessaria la prova della conoscenza da parte del terzo dello specifico credito per cui è proposta l'azione, richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto dispositivo, a titolo oneroso, che sia stato stipulato anteriormente al sorgere del credito (Cass. n.
23326/2018; Cass. n. 10522/2020; Cass. n. 28423/2021 e da ultimo Cass. 5328/2024).
7 In ogni caso, la prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore, nonché, per gli atti a titolo oneroso, da parte del terzo, può essere fornita anche tramite presunzioni
(Cass. n. 10928/2020; Cass. n. 16221/2019).
E qualora il contraente sia una società, il requisito soggettivo va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che lo rappresentano, ai sensi del principio stabilito dall'art. 1391 cod. civ., applicabile all'attività delle persone giuridiche (v.
Cass. n. 8735 del 09/04/2009).
Alla luce di tali principi, la valutazione operata dal tribunale, che ha ritenuto provata in via presuntiva la sussistenza della scientia damni in capo ad entrambi i contraenti, si sottrae a censura.
E' sufficiente osservare al riguardo che l'originario mutuatario, ER EV, è al tempo stesso amministratore e socio unico di ER s.r.l., poi divenuta BI Costruzioni s.r.l., ed amministratore e socio illimitatamente responsabile della società acquirente Costruzioni
ER s.n.c., insieme al padre ER NI, il quale ha partecipato alla stipula dell'atto quale legale rappresentante di quest'ultima società.
BI Costruzioni s.r.l. è stata posta in liquidazione poco più di un mese dopo la conclusione del contratto di compravendita.
Va infine rilevato che ER EV risiede in un immobile adiacente a quello del padre
(come si evince dai rispettivi certificati di residenza anagrafica).
Da tali elementi indiziari gravi, precisi e concordanti si inferisce che ER NI era consapevole della situazione di difficoltà finanziaria in cui si trovava la società BI
Costruzioni s.r.l., amministrata dal figlio, quando venne stipulato l'atto dispositivo.
7. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
8 2) condanna Bi Costruzioni s.r.l. e Costruzioni ER s.n.c. di ER NI e GE.
EV, in solido tra loro, a rifondere all'Agenzia delle Entrate – Riscossione le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €9.000,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16.04.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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