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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 29/08/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente rel.
Dr. Aida SABBATO Consigliera
Dr. Rosa LAROCCA Consigliera
ha pronunziato all'udienza del 13/3/2025 la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 59/2023 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
nato in [...] il [...] e residente in [...]
delle Monache n. 7, elettivamente domiciliato in Villa d'Agri di Marsicovetere alla via Torino n.
25 presso lo studio dell'avv. Michele Cimetti, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv.
Vittoria Fumarola, in forza di mandato di cui al primo grado,
APPELLATO
E
1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
corrente in Miglionico alla zona P.I.P., rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Capozza presso il cui studio in Matera alla via Nazionale n. 5 è domiciliata, giusta procura rilasciata a margine dell'atto di costituzione in primo grado,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “…. Dichiarare fondato il ricorso del sig. con conseguente Parte_1
condanna della società in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese del primo grado del giudizio e condanna della società
[...]
alla restituzione delle somme versate dal sig. in adempimento della Controparte_1 Pt_1
sentenza di primo grado come da documentazione in atti;
in via subordinata, dichiarare parzialmente fondato il ricorso di primo grado presentato dal sig. , con Parte_1
conseguente condanna della società al pagamento delle spese el Controparte_1
primo grado del giudizio e/o disporre la compensazione delle spese del primo grado del giudizio;
con ulteriore condanna della società alla restituzione delle somme Controparte_1
versate nel frattempo dal sig. per evitare l'esecuzione e in adempimento della sentenza di Pt_1
primo grado;
con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio”;
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e domanda, rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
489/2022; con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarsi direttamente in favore dell'avv. Cosimo Capozza, che si dichiara anticipatario e distrattario”.
2 All'udienza cartolare del 13/3/2025 la Corte decideva la causa come da dispositivo in calce,
depositato in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23/6/2016 presso il Tribunale di Matera, , di Parte_1
professione autotrasportatore, premesso di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
in forza di due contratti a intermittenza, dal 5/11/2015 al 4/12/2015 e dal Controparte_1
5/12/2015 al 31/12/2015, e di non aver ricevuto tutta la retribuzione spettante per tali mesi lavorativi del 2015 (con particolare riferimento al compenso per le ore di lavoro effettivamente svolte e per le trasferte estere, al t.f.r., all'indennità per riposi giornalieri e settimanali non goduti,
indennità per ferie e festività non godute e ogni altro emolumento, anche a titolo di lavoro straordinario), conveniva in giudizio il datore di lavoro e ne chiedeva la condanna al pagamento delle somme spettanti in virtù del CCNL di settore. Il ricorso era notificato in data 30/6/2016.
Il successivo 9/9/2016 la società resistente dava prova del pagamento parziale di una somma,
imputabile a retribuzione del mese di dicembre.
Dopo alcuni rinvii il primo giudice, sull'affermazione che non avesse dato prova Pt_1
dell'esistenza delle ulteriori, maggiori somme richieste, rigettava l'appello e condannava la società al pagamento delle spese processuali (sentenza n. 489/22 del 26/9/2022).
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello contestando la condanna Parte_1
alle spese, per la circostanza di non poter essere dichiarato parte integralmente soccombente.
MOTIVAZIONE
3 L'appello è fondato e va accolto.
Non è contestata la circostanza che, dopo la notifica del ricorso di primo grado, avvenuta il 30/6/2016, e, dunque lite pendente, la società convenuta abbia provveduto a un pagamento parziale dei compensi reclamati dal lavoratore, versandogli la somma di €.
2.399,11 con bonifico bancario del 9/9/2016, recante come causale “saldo stip. Dicembre
2015”.
ha accettato questa somma, senza muovere contestazione. Ha però insistito nella Pt_1
richiesta delle differenze retributive anche del mese di novembre 2015, che è stata rigettata dal primo giudice per difetto di prova dell'an debeatur.
In tal guisa l'azione esercitata in primo grado dal lavoratore non avrebbe dovuto essere dichiarata integralmente infondata, bensì infondata solo in parte, con riferimento ai crediti di lavoro di cui è mancato l'accertamento nel corso del giudizio per mancanza di prova.
Ciò deve senz'altro avere i suoi riverberi anche sulle spese giudiziali del primo grado, da regolamentare sul presupposto della soccombenza reciproca e non già di una inesistente soccombenza integrale del ricorrente in primo grado: il che conduce a una compensazione almeno parziale, che nel caso di specie appare equo fissare nella metà delle spese (cfr.
Cass. Sez. III, ord. n. 13212 del 15/5/2023: “In caso di accoglimento parziale della
domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in
tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere
condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante
l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre
4 domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi
eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale
proposta conciliativa”).
Vanno invece poste per intero a carico della società appellante -che ha resistito al gravame risultando totalmente soccombente- le spese del presente grado di appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 59/2023 del ruolo generale appelli lavoro, promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 489/2022 del 26/9/2022, ogni altra ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto,
condanna al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1
metà delle spese del primo grado, che liquida per l'intero in complessivi € 2.538,50, oltre
IVA, CPA e RSF, come per legge, con compensazione della residua metà;
2) condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese Controparte_1
del presente grado, che liquida in complessivi € 1.923,00, oltre IVA, CPA e RSF come per
legge.
Potenza, 13/3/2025 Il Presidente rel.
dott. Roberto SPAGNUOLO
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente rel.
Dr. Aida SABBATO Consigliera
Dr. Rosa LAROCCA Consigliera
ha pronunziato all'udienza del 13/3/2025 la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 59/2023 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
nato in [...] il [...] e residente in [...]
delle Monache n. 7, elettivamente domiciliato in Villa d'Agri di Marsicovetere alla via Torino n.
25 presso lo studio dell'avv. Michele Cimetti, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv.
Vittoria Fumarola, in forza di mandato di cui al primo grado,
APPELLATO
E
1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
corrente in Miglionico alla zona P.I.P., rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Capozza presso il cui studio in Matera alla via Nazionale n. 5 è domiciliata, giusta procura rilasciata a margine dell'atto di costituzione in primo grado,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “…. Dichiarare fondato il ricorso del sig. con conseguente Parte_1
condanna della società in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese del primo grado del giudizio e condanna della società
[...]
alla restituzione delle somme versate dal sig. in adempimento della Controparte_1 Pt_1
sentenza di primo grado come da documentazione in atti;
in via subordinata, dichiarare parzialmente fondato il ricorso di primo grado presentato dal sig. , con Parte_1
conseguente condanna della società al pagamento delle spese el Controparte_1
primo grado del giudizio e/o disporre la compensazione delle spese del primo grado del giudizio;
con ulteriore condanna della società alla restituzione delle somme Controparte_1
versate nel frattempo dal sig. per evitare l'esecuzione e in adempimento della sentenza di Pt_1
primo grado;
con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio”;
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e domanda, rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
489/2022; con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarsi direttamente in favore dell'avv. Cosimo Capozza, che si dichiara anticipatario e distrattario”.
2 All'udienza cartolare del 13/3/2025 la Corte decideva la causa come da dispositivo in calce,
depositato in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23/6/2016 presso il Tribunale di Matera, , di Parte_1
professione autotrasportatore, premesso di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
in forza di due contratti a intermittenza, dal 5/11/2015 al 4/12/2015 e dal Controparte_1
5/12/2015 al 31/12/2015, e di non aver ricevuto tutta la retribuzione spettante per tali mesi lavorativi del 2015 (con particolare riferimento al compenso per le ore di lavoro effettivamente svolte e per le trasferte estere, al t.f.r., all'indennità per riposi giornalieri e settimanali non goduti,
indennità per ferie e festività non godute e ogni altro emolumento, anche a titolo di lavoro straordinario), conveniva in giudizio il datore di lavoro e ne chiedeva la condanna al pagamento delle somme spettanti in virtù del CCNL di settore. Il ricorso era notificato in data 30/6/2016.
Il successivo 9/9/2016 la società resistente dava prova del pagamento parziale di una somma,
imputabile a retribuzione del mese di dicembre.
Dopo alcuni rinvii il primo giudice, sull'affermazione che non avesse dato prova Pt_1
dell'esistenza delle ulteriori, maggiori somme richieste, rigettava l'appello e condannava la società al pagamento delle spese processuali (sentenza n. 489/22 del 26/9/2022).
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello contestando la condanna Parte_1
alle spese, per la circostanza di non poter essere dichiarato parte integralmente soccombente.
MOTIVAZIONE
3 L'appello è fondato e va accolto.
Non è contestata la circostanza che, dopo la notifica del ricorso di primo grado, avvenuta il 30/6/2016, e, dunque lite pendente, la società convenuta abbia provveduto a un pagamento parziale dei compensi reclamati dal lavoratore, versandogli la somma di €.
2.399,11 con bonifico bancario del 9/9/2016, recante come causale “saldo stip. Dicembre
2015”.
ha accettato questa somma, senza muovere contestazione. Ha però insistito nella Pt_1
richiesta delle differenze retributive anche del mese di novembre 2015, che è stata rigettata dal primo giudice per difetto di prova dell'an debeatur.
In tal guisa l'azione esercitata in primo grado dal lavoratore non avrebbe dovuto essere dichiarata integralmente infondata, bensì infondata solo in parte, con riferimento ai crediti di lavoro di cui è mancato l'accertamento nel corso del giudizio per mancanza di prova.
Ciò deve senz'altro avere i suoi riverberi anche sulle spese giudiziali del primo grado, da regolamentare sul presupposto della soccombenza reciproca e non già di una inesistente soccombenza integrale del ricorrente in primo grado: il che conduce a una compensazione almeno parziale, che nel caso di specie appare equo fissare nella metà delle spese (cfr.
Cass. Sez. III, ord. n. 13212 del 15/5/2023: “In caso di accoglimento parziale della
domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in
tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere
condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante
l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre
4 domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi
eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale
proposta conciliativa”).
Vanno invece poste per intero a carico della società appellante -che ha resistito al gravame risultando totalmente soccombente- le spese del presente grado di appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 59/2023 del ruolo generale appelli lavoro, promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 489/2022 del 26/9/2022, ogni altra ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto,
condanna al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1
metà delle spese del primo grado, che liquida per l'intero in complessivi € 2.538,50, oltre
IVA, CPA e RSF, come per legge, con compensazione della residua metà;
2) condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese Controparte_1
del presente grado, che liquida in complessivi € 1.923,00, oltre IVA, CPA e RSF come per
legge.
Potenza, 13/3/2025 Il Presidente rel.
dott. Roberto SPAGNUOLO
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