Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5958 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 26756/2020, avente ad oggetto: responsabilità dell'albergatore per il furto subito dal cliente e vertente tra
e per se stessi e in qualità di Parte_1 Controparte_1 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e rappresentati e difesi Persona_1 Persona_2 dall'Avv. Gerardo Russo
Attori
e
(P. IV , in persona del rapp. Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Controparte_3
Palmisano
Convenuta
e
(cod. fisc./P.IVA , in persona del P_ P.IVA_2 legale rappresentante p.t., dott. rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Stefania Virga
e
(P. IV n. e C.F. Controparte_5 P.IVA_3
), con sede legale e direzione in Bologna alla Via P.IVA_4
Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia, Dr.
munito dei poteri di rappresentanza legale in Controparte_6
Chiamate in causa
CONCLUSIONI
Per gli attori:
1) Accertare e dichiarare la grave inadempienza contrattuale delle Società convenute con riguardo al contratto indicato nell'atto introduttivo del processo e per la sottrazione dei beni degli odierni attori;
2) Per lo effetto condannare le convenute al pagamento a favore degli attori della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata, e della somma di € 10.130,00 derivante dal furto degli oggetti indicati in citazione ovvero della maggior o minor somma ritenuta di giustizia;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
per la convenuta : Controparte_2
1) dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta e rigettare totalmente la domanda attorea, perché infondata in fatto e diritto;
2) qualora venga dichiarata fondata – anche in parte- la domanda attorea, dichiarare il terzo chiamato in causa Soc. Lavanda
Srl, in persona del rapp. legale p.t., tenuto ed obbligato, con relativa condanna, al pagamento di quanto riconosciuto in favore dell'attore, e/o comunque a tenere indenne e manlevare la da ogni obbligo verso la parte attrice;
Controparte_2
3) in via subordinata si chiede, in caso di fondatezza della domanda attorea, che venga acclarata la responsabilità contrattuale della Soc. Lavanda Srl, in persona del rapp. legale p.t., verso la affinché Controparte_2 quest'ultima abbia diritto di regresso verso la terza chiamata in causa, e/o comunque venga dichiarato il diritto della a vedersi rifondere dalla terza Controparte_2 chiamata in causa, come sopra generalizzata, di quanto eventualmente fosse tenuta a pagare all'attore, in virtu' di quanto argomentato nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
4) In ogni caso con condanna di chi sarà ritenuto responsabile ed inadempiente al pagamento delle spese e competenze legali della presente causa;
per la : P_
1) Rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto ivi compresa ogni richiesta risarcitoria per danni patrimoniali e non e per danno da vacanza rovinata, tutti non provati nella loro sussistenza;
2) In subordine, si chiede di manlevare comunque la P_ dal terzo per tutto quanto fin qui argomentato e Parte_3 condannare quest'ultimo al versamento di quanto eventualmente
Cont dovuto in luogo della lavanda e in ordine alla polizza;
per la Controparte_5
1) In via preliminare, dichiarare giusto ed equo il pagamento indicato nella costituzione in giudizio e successive memorie dalla e, per l'effetto, Controparte_5 dichiarare cessata la materia del contendere, rigettando ogni e qualsiasi domanda proposta nei suoi confronti nel presente giudizio, per tutte le ragioni esposte;
2) In ogni caso, rigettare la domanda proposta da parte attrice in quanto improcedibile, improponibile ed inammissibile nonché infondata sia in fatto che in diritto oltre che non provata nell'an e, soprattutto, nel quantum debeatur;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento sia pur parziale di ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti della voglia, comunque, contenere P_
l'eventuale condanna della nei Controparte_5 limiti del massimale e dei patti contenuti nella prodotta polizza assicurativa stipulata inter partes;
4) Il tutto con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e in proprio e nq di genitori Parte_1 Controparte_1 esercenti la potestà genitoriale sui figli e Persona_1
, hanno citato in giudizio la per Per_2 Controparte_2 ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del furto subito mentre fruivano dell'ospitalità offerta dalla convenuta in un villaggio turistico.
Per giustificare la domanda gli attori hanno dedotto: che avevano prenotato un soggiorno presso la struttura “Nicolaus Club
Paradise Beach” di Selinunte gestito dalla Tour Operator “
[...]
per il periodo compreso dal 16 agosto 2020 al 30 CP_2 agosto 2020; che in data 23 agosto 2020, intorno alle ore 13:45,
mentre si recava in camera, la n. 513, aveva Persona_2 notato una persona che si allontanava frettolosamente dalla stessa;
che poco dopo, il resto della famiglia era sopraggiunto ed aveva trovato la porta della stanza e la cassaforte forzate;
che erano stati rubati un MacBook Apple, un IPad Apple, le fedi nuziali, un anello trilogy da donna, una collana in oro giallo, un paio di occhiali da sole RayBan da uomo, nonché il portafoglio della , contenente tutti i documenti e la somma di euro CP_1
1.000,00; che in data 28 agosto avevano sporto denuncia presso la
Stazione dei Carabinieri di Marinella;
che non avevano potuto fruire serenamente dei residui giorni di vacanza;
che in particolare era rimasto impaurito ed aveva Persona_2 avuto timore ad aggirarsi da solo nella struttura turistica.
La resistito alla domanda ponendo in rilievo: Controparte_2 che aveva svolto solo il ruolo di intermediario tra P_ società che gestisce la struttura turistica presso la quale erano ospitati gli attori, e l'agenzia di viaggi che aveva venduto il soggiorno;
che gli attori erano giunti regolarmente presso la struttura ricettiva gestita dalla il 12.8.20208 ed P_ avevano proseguito la vacanza fruendo dei servizi offerti sino al
30/08/2020.
La convenuta ha chiesto comunque di chiamare in causa la P_
per essere manlevata e tenuta indenne di quanto condannata
[...]
a pagare agli attori.
La ha chiesto in via preliminare di chiamare in P_ giudizio l' e nel merito di Controparte_5 respingere le richieste degli attori.
L' ha eccepito che la polizza Controparte_5 prevedeva un massimale di euro 2.500,00 e che aveva già trasmesso alla l'assegno bancario n. 2411574830-02 di Intesa P_
Sanpaolo del 23-12-2021 con tale importo.
Ciò detto, gli attori per ottenere il riconoscimento della responsabilità della hanno richiamato la disciplina CP_2 codicistica del contratto di albergo.
Consegue che la domanda proposta nei confronti della CP_2 non può essere accolta
E' emerso che la struttura presso la quale erano ospitati gli attori era affidata alla gestione della cosicchè P_ deve escludersi l'affermazione della responsabilità della CP_2
ex art. 1783 c.c..
[...]
Quanto alla va preliminarmente rilevato che in P_ ragione della difesa della convenuta la domanda degli attori si è automaticamente estesa nei suoi confronti.
Ciò posto, la domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
L'evento furto non è stato contestato né dalla convenuta né dalla chiamata in causa.
Lo stesso è stato confermato dalla teste.
Quanto alla responsabilità, l'art. 1783 c.c. prevede che gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. La norma precisa che sono considerate cose portate in albergo quelle che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio.
La Suprema Corte ha chiarito che non ricorre la causa di esonero della responsabilità dell'albergatore, ex art. 1785, n. 1, c.c., nel caso in cui il cliente non gli abbia affidato in custodia, non sussistendo alcun un obbligo normativo in tal senso, gli oggetti di valore di sua proprietà, posto che, per le cose portate in albergo di cui il cliente mantiene il possesso, la responsabilità dell'albergatore è indipendente da qualsiasi consegna, essendo collegata al solo fatto dell'introduzione degli effetti personali del cliente nei locali, per il tempo in cui si dispone dell'alloggio(cfr. Cass. Civ. n. 4132/2024).
Ciò precisato, tenuto conto delle dichiarazioni della teste e dei documenti depositati in giudizio dagli attori deve affermarsi che gli attori hanno provato la sottrazione dei beni indicati in citazione.
Dai documenti risulta la titolarità dei beni.
Il resoconto della teste conferma che i beni erano stati portati presso la struttura della . P_
Si tratta di oggetti che normalmente vengono portati in vacanza.
Quanto al valore dei beni è corretto fare riferimento alla perizia redatta dallo studio su incarico della compagnia CP_7 assicurativa.
Consegue che va riconosciuto agli attori la somma di 10213,75, corrispondente a quella di 7900,00 maggiorata di interessi legali sulle somme di anno in rivalutate dal 23.8.2020 al momento della presente pronuncia considerato che viene in considerazione un debito di valore.
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento del danno non patrimoniale. Non è provato un disagio psichico di tale da Persona_2 giustificare il suo risarcimento e nemmeno una compromissione del benessere familiare dei tale da impedire il godimento Per_2 della vacanza dopo il furto.
Il primo e la seconda sono stati solo indicati ma nessun evidente segno del concreto del loro manifestarsi è stato allegato e dimostrato.
Quanto alla richiesta della di essere garantita da P_
, tenuto conto di quanto prevede l'art.
3.12 delle CP_5 condizioni di assicurazioni, la domanda può essere accolta fino al limite di euro 2500,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e in proprio e nq di genitori esercenti
[...] Controparte_1 la potestà genitoriale sui figli e , Persona_1 Per_2 nei confronti della convenuta e nei confronti Controparte_2 della nonché su quella avanzata da quest'ultima P_ nei confronti di ogni diversa, Controparte_5 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Condanna la al pagamento in favore degli P_ attori della somma di euro 10213,75;
2) Compensa in ragione di un terzo le spese del giudizio tra gli attori e la e condanna quest'ultima al P_ pagamento dei rimanenti due terzi che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 4000,00 per compensi oltre rimborso forfettario, cpa ed iva con attribuzione all'Avv. Gerardo
Russo;
3) Condanna la a tenere indenne la Controparte_5 di quanto tenuta pagare agli attori fino al P_ limite di euro 2500,00;
4) Rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti della
; Controparte_2 5) Compensa le spese tra gli attori e la
6) Compensa le spese tra la CP_2 la Controparte_8
Napoli, 13.6.2025
Controparte_2
la e P_
Il Giudice
dott. Mauro Impresa