TRIB
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/12/2024, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1457/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1457/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 9.10.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. sino al 19.11.2024, e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. GRAZIANO MARRAZZO (C.F.: , giusta procura C.F._2
in atti, elettivamente domiciliata in Pagani (SA) alla via C. Tramontano n. 62 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._3
residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv.
ANNALISA TOMASIELLO (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._4
elettivamente domiciliato in Picerno alla c.da Campo di Donei - Zona P.I.P. presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
1 R.G. N. 1457/2016
NONCHE'
(Potenza, 25.8.2008) e (Potenza, Controparte_2 Parte_2
10.3.2011), in persona della curatrice speciale Avv. GIUDITTA LAMORTE (C.F.:
), giusta nomina dell'intestato Tribunale del 25.5.2024, in C.F._5 giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliati in Potenza alla via Livorno
n. 131 presso lo studio della curatrice speciale, pec: Email_3
-CURATRICE SPECIALE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione di udienza con scadenza in data 9.10.2024; per il Pubblico Ministero come risultante in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I La ricorrente ATTORRE ha chiesto pronunciarsi la separazione Pt_1 personale dal coniuge , addebitandola a quest'ultimo, con il quale CP_1
aveva contratto matrimonio civile in Potenza il 7.5.2007, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli (Potenza, 25.8.2008) e CP_2 Pt_2
(Potenza, 10.3.2011).
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa dei comportamenti del resistente, in particolare della sua gelosia e del consumo di sostanze alcoliche a cui spesso era dedito, diventando -per tale ragione- violento nei suoi confronti al punto da aggredirla anche fisicamente, oltre ad attribuirle relazioni adulterine e a offenderla. La ricorrente ha dedotto di aver più volte denunciato le violenze subìte, tuttavia, essendo stato il rapporto matrimoniale «caratterizzato da esplosioni di collera e di rabbia» del resistente «alternate a pianti con richieste di perdono», ella aveva sempre rimesso le querele, credendo ai buoni propositi di cambiamento del marito.
La ricorrente ha poi sostenuto che il resistente, a seguito della separazione di fatto concordata e avvenuta in data 19.2.2016, allorquando si era trasferito presso la casa dei suoi genitori sita in Potenza alla via Tirreno n. 24 mentre ella era rimasta a vivere con i figli nell'abitazione familiare, «in preda sempre di più a una gelosia disperata e
2 R.G. N. 1457/2016
morbosa, aveva preso a perseguitarla, a spiarla, a seguirla nel tentativo di coglierla con uno degli (inesistenti) amanti che lui le attribuiva […]» e non aveva più provveduto al mantenimento della famiglia, motivo per cui aveva dovuto chiedere aiuto economico ai suoi genitori per assicurare un adeguato sostentamento ai figli.
A seguito di uno degli episodi di violenza era stato adito il Tribunale per i
Minorenni di Potenza, che aveva incaricato i competenti Servizi Sociali di monitorare il nucleo familiare.
Per l'effetto, la ricorrente ha domandato di:
«1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità al marito per violazione dei doveri discendenti dal matrimonio e per il pregiudizio arrecato ai figli;
2) disporre l'affidamento esclusivo dei figli alla madre e la loro collocazione prevalente presso la stessa;
3) prevedere e regolamentare le visite del padre ai figli in base al seguente schema:
- a settimane alterne (a seconda dei turni lavorativi del convenuto) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 20.30 ovvero dalle 8.30 alle 9,00 del mattino con accompagnamento a scuola a cura del padre;
- che il convenuto tenga presso di sé i figli dal sabato mattina alle 9,00 alle 20.30 della domenica a settimane alterne;
- che per le vacanze natalizie i minori rimangano alternativamente con l'uno e l'altro genitore per metà del periodo comprendendo ad anni alterni Natale con l'uno e
Capodanno con l'altro;
- che per le vacanze pasquali i minori rimangano per metà del periodo con l'uno o
l'altro dei genitori comprendendo uno dei periodi di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni;
- per le vacanze estive il padre trascorra con i minori quindici giorni in luglio o in agosto, previ accordi con l'altro genitore»;
4) assegnare alla ricorrente l'abitazione familiare quale genitore collocataria dei figli;
5) porre a carico del sig. e in favore della ricorrente un assegno di CP_1
mantenimento di almeno Euro 700,00 mensile, di cui Euro 200,00 per il mantenimento del coniuge e Euro 250,00 per il mantenimento indiretto di ciascun figlio, oltre al mantenimento diretto dei figli per i periodi di permanenza presso il padre ed oltre il
3 R.G. N. 1457/2016
50% delle spese straordinarie eventualmente necessarie;
il tutto con rivalutazione annuale automatica dell'assegno in base alle variazioni accertate ex indici ISTAT;
6) condannare il convenuto alle spese e competenze di causa».
II Emesso decreto di fissazione udienza per il dì 5.7.2016 ai sensi dell'art. 706, comma 3, c.p.c., il resistente si è costituito in giudizio depositando memoria difensiva in data 24.6.2016, nella quale ha contestato i motivi addotti dalla ricorrente a fondamento della domanda di addebito chiedendone il rigetto.
In particolare, il resistente ha confermato che l'affectio coniugalis con il passare del tempo era venuto meno, talché in data 19.2.2016, nell'esclusivo interesse dei figli, si era trasferito presso la casa dei suoi genitori, sita in Potenza alla via Tirreno n. 24, cessando la coabitazione matrimoniale di comune accordo con la ricorrente.
Il resistente ha poi contestato di aver adottato comportamenti contrari ai doveri di coniuge e padre, sostenendo che i litigi con controparte rientravano in un normale rapporto di coppia e che le sue condotte, come descritte in ricorso, erano state semplicemente la conseguenza del modo con cui la ricorrente gli aveva impedito di avere un rapporto sano ed equilibrato con i figli, i quali erano giunti ad assumere per opera della madre un atteggiamento di repulsione nei suoi confronti.
Il resistente ha -poi- dedotto che, dopo la separazione di fatto, aveva continuato a versare delle somme a titolo di mantenimento dei figli e che la ricorrente non era priva di un proprio sostentamento economico in quanto, oltre a percepire la quota di mantenimento, svolgeva altre attività lavorative (non dichiarate).
Per l'effetto, il resistente ha concluso la memoria difensiva come segue:
«Voglia l'adito Tribunale Ordinario di Potenza contrariis rejectis, così giudicare:
1) Preliminarmente dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
-ciascun coniuge pertanto vivrà separatamente e provvederà al proprio mantenimento;
-il sig. , per ciò che riguarda la casa coniugale sita in Potenza, alla C.da CP_1
Bucaletto mont. 88/A, riconosce che questa continuerà ad essere occupata dalla moglie
e dai figli;
2)Preliminarmente che i figli vengano affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi;
3)Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre SI. potrà vedere e CP_1
tenere con sé i figli secondo le seguenti disposizioni:
4 R.G. N. 1457/2016
- weekend alternati (dal sabato pomeriggio alla domenica sera);
- nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola sino alla sera;
-durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
-nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
- nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori
2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
-per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4) che venga comunque stabilito l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, salvo che per quanto attiene agli affari di ordinaria amministrazione;
5) che venga posto a carico del SI. un assegno mensile di complessivi € 400,00, CP_1 quale contributo per il mantenimento dei figli. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
6) che vengano poste a carico di entrambi i genitori le spese mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione, nella misura del 50% per ciascun coniuge, purché tali spese siano previamente concordate e debitamente documentate da entrambi i coniugi;
7) In ogni caso, con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n. 55/2014 da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre, c.p.a.
4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende».
III Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale depositata il 7.7.2016 sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Le parti hanno depositato gli scritti difensivi di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c.
All'udienza del 16.11.2016 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. e la causa è stata rinviata all'udienza del 15.3.2017 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
5 R.G. N. 1457/2016
Con ordinanza del 24.3.2017 sono stati ammessi gli interrogatori formali deferiti tra le parti, i quali sono stati assunti all'udienza del 24.5.2017. Poi, ammesse le prove testimoniale articolate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi con ordinanza del
7.6.2017, nelle successive udienze si è proceduto all'escussione testimoniale.
All'udienza del 31.1.2018, preso atto della richiesta di parte ricorrente, alla quale parte resistente non si è opposta, di dichiarare con sentenza non definitiva la separazione dei coniugi, riservando all'esito dell'istruttoria ogni decisione in relazione alle questioni economiche e alla domanda di addebito, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 148/2018 del 15.2.2018 è stata dichiarata la separazione dei coniugi e con successiva ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria.
In data 5.5.2018 è stato depositato atto di rinuncia al mandato dall'Avv. Rosadele
Giugliano difensore della ricorrente.
Con comparsa di costituzione depositata in data 22.5.2018 si è costituito in giudizio l'Avv. Graziano Marrazzo nell'interesse della ricorrente, in sostituzione dell'Avv. Rosadele Giugliano.
All'udienza dell'8.1.2020, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il 6.6.2024 si è costituita in giudizio nell'interesse del resistente l'Avv. Annalisa
Tomasiello, in aggiunta all'Avv. Anna Badalamenti.
In data 9.7.2024 è stato depositato atto di rinuncia al mandato dall'Avv. Anna
Badalamenti difensore del resistente.
In data 3.9.2024 è pervenuta documentazione relativa alla proposizione di ricorso ex art. 333 c.c. del 5.3.2024 da parte del P.M.M. dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Potenza, nell'interesse dei minori e , nonché il conseguente CP_2 Pt_2
decreto di incompetenza funzionale del Tribunale per i Minorenni di Potenza ai sensi del novellato art. 38 disp. att. c.c.
Necessita rappresentare che nel corso del giudizio principale di separazione personale sono stati introdotti due sub-procedimenti. Il primo è stato definito con ordinanza del 24.7.2019 di inammissibilità dell'istanza formulata da ai CP_1
sensi dell'art. 709, comma 4, c.p.c. Il secondo è stato definito con ordinanza del
6 R.G. N. 1457/2016
9.10.2024 a fronte -come si dirà- del rinvenuto accordo tra le parti sulle questioni oggetto di causa. Tuttavia, è bene precisare che in tale ultimo sub-procedimento, con provvedimento del 5.5.2024 e all'esito dell'ascolto dei minori, è stata nominata ai minori la curatrice speciale in persona dell'Avv. Giuditta Lamorte, invitandola alla costituzione in giudizio (tanto nel sub-procedimento quanto nel giudizio principale) nel termine di dieci giorni antecedenti alla successiva udienza, nonché conferito incarico ai competenti Servizi Sociali del Comune di Potenza di redigere relazione socio- ambientale circa i minori.
Sicché, con comparsa di costituzione depositata il 7.9.2024 si è costituita in giudizio nell'interesse dei minori e l'Avv. Giuditta Lamorte, giusto CP_2 Pt_2
provvedimento di nomina del 25.5.2024.
IV All'udienza del 9.10.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, avendo le parti rinvenuto accordo di separazione personale alle seguenti condizioni (l'accordo è presente in atti munito delle sottoscrizioni dei coniugi e della curatrice speciale) e chiesto in conformità la decisione della causa:
«- gli incontri tra il padre e i figli avvengano in maniera non protetta, come espressamente richiesto dai minorenni;
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori, CP_2 Pt_2
con collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
- la casa coniugale resterà assegnata alla OR genitore collocatario prevalente;
- il potrà vedere e tenere con sé i ragazzi, compatibilmente con le loro esigenze CP_1
scolastiche e di svago e tenuto, in ogni caso, in considerazione il prevalente interesse dei minori a veder garantita la relazione affettiva tra il minore e il genitore o tra il minore e gli ascendenti, altri parenti di ciascun ramo genitoriale e con i fratelli e sorelle unilaterali.
Nell'esercizio di diritto/dovere di visita il padre terrà in ogni caso in considerazione che i rapporti affettivi hanno natura incoercibile e ciò implica che non si può obbligare un minore a frequentare il genitore, se il medesimo dimostra una chiara avversione ad avere un rapporto continuativo con il genitore (Cass. n. 27207/2019; Cass. I, n.
11170/2019; Tribunale Bergamo 1701/2023);
7 R.G. N. 1457/2016
- il , considerato quanto sopra, potrà vedere e tenere con sé i ragazzi: CP_1
a) due pomeriggi alla settimana (il martedì e il giovedì) dall'uscita della scuola (e nei periodi di chiusura scolastica dalle ore 16.00) alle 20.00 e comunque nel rispetto degli impegni scolastici dei minori;
b) a weekend alternato dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 22.00 della domenica;
c) durante le vacanze natalizie, dalle ore 9.00 del 23 dicembre alle ore 22.00 del 29 dicembre ovvero dalle ore 9.00 del 30 dicembre alle ore 22.00 del 5 gennaio, per
l'anno successivo, e così alternativamente di anno in anno. Per l'anno in corso il padre terrà i figli dal 30/12/2024 al 05/01/2025;
d) durante le vacanze pasquali, dalle ore 9.00 del venerdì santo alle ore 22.00 della
Pasqua, per l'anno in corso e dalle ore 9.00 del lunedì in albis alle ore 22.00 del mercoledì in albis, per l'anno successivo, e così alternativamente di anno in anno;
e) durante le vacanze estive, per quindici giorni continuativi (dalle ore 9.00 del primo giorno alle ore 22.00 del quindicesimo) da concordarsi preventivamente tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno e da individuarsi – in caso di disaccordo – negli anni pari prevarrà la volontà del padre ed in quelli dispari quella della madre.
I suddetti giorni e orari potranno essere modificati, sentiti i ragazzi e previo accordo tra i genitori, tenuto conto che il diritto alla bigenitorialità può essere esercitato anche nella sua accezione negativa di “non voler mantenere con un genitore un rapporto continuativo”;
- il verserà alla , a titolo di mantenimento per i figli minorenni, l'importo CP_1 Pt_1
di Euro 500,00 (euro cinquecento/00), di cui euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) in favore di ed euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) in favore di CP_2
, importi da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat Foi e da versare alla Pt_2
resistente entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico in uso tra le parti;
- Le parti concordano che la signora percepisca l'Assegno Unico, per entrambi Pt_1
i figli, e , al 100% (cento per cento). CP_2 Pt_2
All'uopo il sig. si impegna a sottoscrivere ora e per il futuro autorizzazione e CP_1 tutti i documenti necessari affinché l'INPS provveda al versamento diretto in favore della SI.ra ; Pt_1
- Nulla sarà dovuto alla a titolo di mantenimento per il coniuge;
Pt_1
8 R.G. N. 1457/2016
- le parti concordano che le spese straordinarie vengano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli e autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle.
Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
- Relativamente alle spese straordinarie, le parti concordano che:
9 R.G. N. 1457/2016
a) la signora rinuncia all'intrapreso pignoramento – Tribunale Potenza, RG Pt_1
16/2024, per euro 2.625,76 (euro duemilaseicentoventicinque/76) – per mancato versamento del mantenimento ordinario ed aggiornamento ISTAT, di tale importo la somma di € 1.000,00 (euro mille/00) sarà versata direttamente in favore dell'Avv.
Graziano Marrazzo a titolo di contributo sui compensi per la procedura esecutiva avviata in danno del sig. ed il pagamento andrà eseguito a mezzo IBAN CP_1
[...], mentre il differenziale residuo di € 1.625,76 (euro milleseicentoventicinque/76) sarà versato alla sig.ra in unica soluzione e verrà Pt_1
destinato, sino ad esaurimento, a coprire le spese relative al collocamento in Convitto
a Salerno di , di quanto innanzi la renderà debito conto al . Pt_2 Pt_1 CP_1
Il sig. , sin d'ora, autorizza il terzo pignorato, MAZZOLA GAS srl con sede in CP_1
Potenza, a versare direttamente gli importi come sopra indicati, sia in favore della sig.ra , sia in favore dell'Avv. Marrazzo, direttamente sul conto corrente da Pt_1
questi sopra indicato.
La somma di € 1.625,76 (euro milleseicentoventicinque/76) si intende ripartita al 50% tra i genitori in favore delle spese straordinarie scolastiche dell'anno 2024/2025 sostenute per . Pt_2
Esaurito l'importo del pignoramento, relativamente alle spese scolastiche e del convitto, tornerà ad essere applicata la partecipazione dei genitori, per le straordinarie, al 50% (cinquanta per cento).
Il padre conferma sin d'ora consenso alla frequentazione della scuola di a Pt_2
Salerno e di a Potenza;
CP_2
- Le parti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, sia per sé che per i figli minorenni.
I signori e , sin d'ora, esprimono il proprio assenso a che svolga CP_1 Pt_1 Pt_2
un percorso psicologico, come pure consigliato dagli assistenti sociali del Comune di
Potenza;
- la signora rinuncia ai mantenimenti maturati e non versati sino a questo Pt_1
momento e alla quota parte di spese straordinarie – a carico del – dalla prima CP_1
sostenute per intero a far data dai provvedimenti temporanei e urgenti e regolarmente concordate e documentate.
10 R.G. N. 1457/2016
Dal canto suo, il sig. , laddove ve ne fossero, alla quota parte di spese CP_1
straordinarie – a carico della – dal primo sostenute per intero a far data dai Pt_1
provvedimenti temporanei e urgenti e regolarmente concordate e documentate;
- Stante l'intervento accordo tra la OR e il , le parti concordano di chiedere CP_1
la cessata materia del contendere nel procedimento esecutivo, di cui al pignoramento presso terzi RGE 16/2024;
- Stante l'intervenuto accordo tra la OR e il , le parti chiedono disporsi la CP_1
cessata materia del contendere nel procedimento 1457-2/2016, che pende innanzi a questo Onorevole Giudicante;
- Le parti rinunciano alle denunce-querele sporte e sin d'ora accettano reciprocamente le rispettive rinunce, con impegno di formalizzare il tutto innanzi all'autorità competente, entro e non oltre dieci giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
- I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione, da valere dal momento del deposito telematico dello stesso, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro e rinunciano ogni eventuale altra pretesa e accettano reciprocamente le dette rinunce».
V Sulla domanda ex art. 333 c.c. e sull'accordo.
Questo Tribunale risulta investito della domanda ex art. 333 c.c. originariamente formulata dal P.M.M. al Tribunale per i Minorenni di Potenza, a fronte della dichiarazione di incompetenza del poc'anzi citato Tribunale ex art. 38 disp. att. c.c.
(nella formulazione ultima applicabile al caso di specie ratione temporis).
Invero, con decreto n. 2235/2024 del 2.9.2024, pronunciato nel procedimento
R.G. N. 385/2024, il Tribunale per i Minorenni di Potenza ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere nell'interesse dei minori e Controparte_2 Parte_2
disponendo che copia del fascicolo fosse trasmessa all'intestato Tribunale Ordinario.
Ai sensi dell'art. 333 c.c., sulla base delle indagini condotte dal P.M.M., era stato domandato di prescrivere ai genitori di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, di attivare un percorso di sostegno psicologico per i minori, di prescrivere alla madre di collaborare con i Servizi Sociali e di non ostacolare la ripresa dei rapporti
11 R.G. N. 1457/2016
padre-minori, nonché di incaricare i competenti Servizi Sociali di predisporre incontri protetti tra i minori e il padre.
L'art. 333 c.c., rubricato Condotta del genitore pregiudizievole ai figli, recita:
«Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».
Il citato referente normativo giustifica l'adozione di provvedimenti da parte del giudice alla presenza di motivi meno gravi di quelli che determinano la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale. La minor gravità può riferirsi tanto alla violazione dei doveri o all'abuso dei poteri genitoriali, quanto agli effetti pregiudizievoli che ne conseguono a carico del figlio. Identica comunque è la ratio degli artt. 330 e 333 c.c.: proteggere il minore da ogni obiettivo pregiudizio, al di fuori di una logica sanzionatoria per i genitori. Pertanto, si esclude la necessità di un atteggiamento colpevole dei genitori, essendo sufficiente che la violazione dei loro doveri sia meramente obiettiva. Per analoghe ragioni è da ritenere che basti il mero pericolo di pregiudizio a giustificare i provvedimenti "convenienti" in funzione anche solo preventiva. Infatti, la Corte di Cassazione ha precisato che ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira a evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento, anche solo eventuale, al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 11.10.2021, n.
27553).
Il contenuto dei provvedimenti che il giudice può adottare non è indicato dalla
Legge, bensì rimesso al suo prudente apprezzamento. Si tratta di un duttile strumento di protezione del minore contro le violazioni dei genitori non così gravi da imporre la decadenza della potestà. I limiti dell'intervento giudiziale sono stati -in dottrina- così individuati: a) perseguimento dell'interesse del figlio;
b) proporzione con la gravità del
12 R.G. N. 1457/2016
pregiudizio per quest'ultimo; c) limitazione al campo dei rapporti relativi alla persona;
d) rispetto dell'autonomia dei genitori.
Orbene, in considerazione degli elementi acquisiti successivamente alla dichiarazione di incompetenza del Tribunale per i Minorenni di Potenza e grazie all'intervento della curatrice speciale, si ritiene che nel caso di specie l'accordo di separazione personale convenuto sia conforme all'interesse dei minori e in grado di far fronte alle problematiche che hanno determinato la proposizione della domanda ex art. 333 c.c. Tuttavia, si ravvede la necessità che i genitori intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialità presso il competente Consultorio ASP e che l'intero nucleo familiare sia monitorato dai Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali -in caso di riscontrate nuove problematiche- riferiranno al P.M.M.
Ciò detto, quanto al convenuto accordo si ribadisce che quanto previsto circa i minori è corrispondente all'interesse di e , sia dal punto di vista CP_2 Pt_2
dell'esercizio del diritto alla bigenitorialità sia sotto il profilo del sostentamento materiale, considerate l'età e la volontà dei minori nonché le risorse economico- patrimoniali afferenti a ciascun genitore.
Avuto riguardo alle clausole dell'accordo di separazione personale il cui contenuto esula da quello tipico della sentenza di separazione, non essendo contrarie a norme imperative o all'ordine pubblico, il Tribunale si limita a prenderne atto.
Per le esposte ragioni l'accordo può esser posto alla base della presente sentenza.
I motivi della decisione, ossia il raggiunto accordo conforme all'interesse dei minori, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite (del presente giudizio principale e dei due sub-procedimenti introdotti in corso di causa) tra tutte le parti del processo.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1457 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente tra e , con l'intervento della CURATRICE Parte_1 CP_1
SPECIALE -Avv. GIUDITTA LAMORTE- dei minori e Controparte_2
, nonché con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, Parte_2
così provvede:
13 R.G. N. 1457/2016
1) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati come da accordo riportato in motivazione;
2) esorta i genitori a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
3) dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei competenti Servizi Sociali del Comune di Potenza, conferendo a quest'ultimi incarico di monitorare il nucleo familiare;
4) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 25.11.2024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1457/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 9.10.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. sino al 19.11.2024, e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. GRAZIANO MARRAZZO (C.F.: , giusta procura C.F._2
in atti, elettivamente domiciliata in Pagani (SA) alla via C. Tramontano n. 62 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._3
residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv.
ANNALISA TOMASIELLO (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._4
elettivamente domiciliato in Picerno alla c.da Campo di Donei - Zona P.I.P. presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
1 R.G. N. 1457/2016
NONCHE'
(Potenza, 25.8.2008) e (Potenza, Controparte_2 Parte_2
10.3.2011), in persona della curatrice speciale Avv. GIUDITTA LAMORTE (C.F.:
), giusta nomina dell'intestato Tribunale del 25.5.2024, in C.F._5 giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliati in Potenza alla via Livorno
n. 131 presso lo studio della curatrice speciale, pec: Email_3
-CURATRICE SPECIALE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione di udienza con scadenza in data 9.10.2024; per il Pubblico Ministero come risultante in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I La ricorrente ATTORRE ha chiesto pronunciarsi la separazione Pt_1 personale dal coniuge , addebitandola a quest'ultimo, con il quale CP_1
aveva contratto matrimonio civile in Potenza il 7.5.2007, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli (Potenza, 25.8.2008) e CP_2 Pt_2
(Potenza, 10.3.2011).
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa dei comportamenti del resistente, in particolare della sua gelosia e del consumo di sostanze alcoliche a cui spesso era dedito, diventando -per tale ragione- violento nei suoi confronti al punto da aggredirla anche fisicamente, oltre ad attribuirle relazioni adulterine e a offenderla. La ricorrente ha dedotto di aver più volte denunciato le violenze subìte, tuttavia, essendo stato il rapporto matrimoniale «caratterizzato da esplosioni di collera e di rabbia» del resistente «alternate a pianti con richieste di perdono», ella aveva sempre rimesso le querele, credendo ai buoni propositi di cambiamento del marito.
La ricorrente ha poi sostenuto che il resistente, a seguito della separazione di fatto concordata e avvenuta in data 19.2.2016, allorquando si era trasferito presso la casa dei suoi genitori sita in Potenza alla via Tirreno n. 24 mentre ella era rimasta a vivere con i figli nell'abitazione familiare, «in preda sempre di più a una gelosia disperata e
2 R.G. N. 1457/2016
morbosa, aveva preso a perseguitarla, a spiarla, a seguirla nel tentativo di coglierla con uno degli (inesistenti) amanti che lui le attribuiva […]» e non aveva più provveduto al mantenimento della famiglia, motivo per cui aveva dovuto chiedere aiuto economico ai suoi genitori per assicurare un adeguato sostentamento ai figli.
A seguito di uno degli episodi di violenza era stato adito il Tribunale per i
Minorenni di Potenza, che aveva incaricato i competenti Servizi Sociali di monitorare il nucleo familiare.
Per l'effetto, la ricorrente ha domandato di:
«1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità al marito per violazione dei doveri discendenti dal matrimonio e per il pregiudizio arrecato ai figli;
2) disporre l'affidamento esclusivo dei figli alla madre e la loro collocazione prevalente presso la stessa;
3) prevedere e regolamentare le visite del padre ai figli in base al seguente schema:
- a settimane alterne (a seconda dei turni lavorativi del convenuto) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 20.30 ovvero dalle 8.30 alle 9,00 del mattino con accompagnamento a scuola a cura del padre;
- che il convenuto tenga presso di sé i figli dal sabato mattina alle 9,00 alle 20.30 della domenica a settimane alterne;
- che per le vacanze natalizie i minori rimangano alternativamente con l'uno e l'altro genitore per metà del periodo comprendendo ad anni alterni Natale con l'uno e
Capodanno con l'altro;
- che per le vacanze pasquali i minori rimangano per metà del periodo con l'uno o
l'altro dei genitori comprendendo uno dei periodi di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni;
- per le vacanze estive il padre trascorra con i minori quindici giorni in luglio o in agosto, previ accordi con l'altro genitore»;
4) assegnare alla ricorrente l'abitazione familiare quale genitore collocataria dei figli;
5) porre a carico del sig. e in favore della ricorrente un assegno di CP_1
mantenimento di almeno Euro 700,00 mensile, di cui Euro 200,00 per il mantenimento del coniuge e Euro 250,00 per il mantenimento indiretto di ciascun figlio, oltre al mantenimento diretto dei figli per i periodi di permanenza presso il padre ed oltre il
3 R.G. N. 1457/2016
50% delle spese straordinarie eventualmente necessarie;
il tutto con rivalutazione annuale automatica dell'assegno in base alle variazioni accertate ex indici ISTAT;
6) condannare il convenuto alle spese e competenze di causa».
II Emesso decreto di fissazione udienza per il dì 5.7.2016 ai sensi dell'art. 706, comma 3, c.p.c., il resistente si è costituito in giudizio depositando memoria difensiva in data 24.6.2016, nella quale ha contestato i motivi addotti dalla ricorrente a fondamento della domanda di addebito chiedendone il rigetto.
In particolare, il resistente ha confermato che l'affectio coniugalis con il passare del tempo era venuto meno, talché in data 19.2.2016, nell'esclusivo interesse dei figli, si era trasferito presso la casa dei suoi genitori, sita in Potenza alla via Tirreno n. 24, cessando la coabitazione matrimoniale di comune accordo con la ricorrente.
Il resistente ha poi contestato di aver adottato comportamenti contrari ai doveri di coniuge e padre, sostenendo che i litigi con controparte rientravano in un normale rapporto di coppia e che le sue condotte, come descritte in ricorso, erano state semplicemente la conseguenza del modo con cui la ricorrente gli aveva impedito di avere un rapporto sano ed equilibrato con i figli, i quali erano giunti ad assumere per opera della madre un atteggiamento di repulsione nei suoi confronti.
Il resistente ha -poi- dedotto che, dopo la separazione di fatto, aveva continuato a versare delle somme a titolo di mantenimento dei figli e che la ricorrente non era priva di un proprio sostentamento economico in quanto, oltre a percepire la quota di mantenimento, svolgeva altre attività lavorative (non dichiarate).
Per l'effetto, il resistente ha concluso la memoria difensiva come segue:
«Voglia l'adito Tribunale Ordinario di Potenza contrariis rejectis, così giudicare:
1) Preliminarmente dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
-ciascun coniuge pertanto vivrà separatamente e provvederà al proprio mantenimento;
-il sig. , per ciò che riguarda la casa coniugale sita in Potenza, alla C.da CP_1
Bucaletto mont. 88/A, riconosce che questa continuerà ad essere occupata dalla moglie
e dai figli;
2)Preliminarmente che i figli vengano affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi;
3)Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre SI. potrà vedere e CP_1
tenere con sé i figli secondo le seguenti disposizioni:
4 R.G. N. 1457/2016
- weekend alternati (dal sabato pomeriggio alla domenica sera);
- nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola sino alla sera;
-durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
-nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
- nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori
2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
-per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4) che venga comunque stabilito l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, salvo che per quanto attiene agli affari di ordinaria amministrazione;
5) che venga posto a carico del SI. un assegno mensile di complessivi € 400,00, CP_1 quale contributo per il mantenimento dei figli. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
6) che vengano poste a carico di entrambi i genitori le spese mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione, nella misura del 50% per ciascun coniuge, purché tali spese siano previamente concordate e debitamente documentate da entrambi i coniugi;
7) In ogni caso, con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n. 55/2014 da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre, c.p.a.
4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende».
III Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale depositata il 7.7.2016 sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Le parti hanno depositato gli scritti difensivi di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c.
All'udienza del 16.11.2016 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. e la causa è stata rinviata all'udienza del 15.3.2017 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
5 R.G. N. 1457/2016
Con ordinanza del 24.3.2017 sono stati ammessi gli interrogatori formali deferiti tra le parti, i quali sono stati assunti all'udienza del 24.5.2017. Poi, ammesse le prove testimoniale articolate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi con ordinanza del
7.6.2017, nelle successive udienze si è proceduto all'escussione testimoniale.
All'udienza del 31.1.2018, preso atto della richiesta di parte ricorrente, alla quale parte resistente non si è opposta, di dichiarare con sentenza non definitiva la separazione dei coniugi, riservando all'esito dell'istruttoria ogni decisione in relazione alle questioni economiche e alla domanda di addebito, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 148/2018 del 15.2.2018 è stata dichiarata la separazione dei coniugi e con successiva ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria.
In data 5.5.2018 è stato depositato atto di rinuncia al mandato dall'Avv. Rosadele
Giugliano difensore della ricorrente.
Con comparsa di costituzione depositata in data 22.5.2018 si è costituito in giudizio l'Avv. Graziano Marrazzo nell'interesse della ricorrente, in sostituzione dell'Avv. Rosadele Giugliano.
All'udienza dell'8.1.2020, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il 6.6.2024 si è costituita in giudizio nell'interesse del resistente l'Avv. Annalisa
Tomasiello, in aggiunta all'Avv. Anna Badalamenti.
In data 9.7.2024 è stato depositato atto di rinuncia al mandato dall'Avv. Anna
Badalamenti difensore del resistente.
In data 3.9.2024 è pervenuta documentazione relativa alla proposizione di ricorso ex art. 333 c.c. del 5.3.2024 da parte del P.M.M. dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Potenza, nell'interesse dei minori e , nonché il conseguente CP_2 Pt_2
decreto di incompetenza funzionale del Tribunale per i Minorenni di Potenza ai sensi del novellato art. 38 disp. att. c.c.
Necessita rappresentare che nel corso del giudizio principale di separazione personale sono stati introdotti due sub-procedimenti. Il primo è stato definito con ordinanza del 24.7.2019 di inammissibilità dell'istanza formulata da ai CP_1
sensi dell'art. 709, comma 4, c.p.c. Il secondo è stato definito con ordinanza del
6 R.G. N. 1457/2016
9.10.2024 a fronte -come si dirà- del rinvenuto accordo tra le parti sulle questioni oggetto di causa. Tuttavia, è bene precisare che in tale ultimo sub-procedimento, con provvedimento del 5.5.2024 e all'esito dell'ascolto dei minori, è stata nominata ai minori la curatrice speciale in persona dell'Avv. Giuditta Lamorte, invitandola alla costituzione in giudizio (tanto nel sub-procedimento quanto nel giudizio principale) nel termine di dieci giorni antecedenti alla successiva udienza, nonché conferito incarico ai competenti Servizi Sociali del Comune di Potenza di redigere relazione socio- ambientale circa i minori.
Sicché, con comparsa di costituzione depositata il 7.9.2024 si è costituita in giudizio nell'interesse dei minori e l'Avv. Giuditta Lamorte, giusto CP_2 Pt_2
provvedimento di nomina del 25.5.2024.
IV All'udienza del 9.10.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, avendo le parti rinvenuto accordo di separazione personale alle seguenti condizioni (l'accordo è presente in atti munito delle sottoscrizioni dei coniugi e della curatrice speciale) e chiesto in conformità la decisione della causa:
«- gli incontri tra il padre e i figli avvengano in maniera non protetta, come espressamente richiesto dai minorenni;
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori, CP_2 Pt_2
con collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
- la casa coniugale resterà assegnata alla OR genitore collocatario prevalente;
- il potrà vedere e tenere con sé i ragazzi, compatibilmente con le loro esigenze CP_1
scolastiche e di svago e tenuto, in ogni caso, in considerazione il prevalente interesse dei minori a veder garantita la relazione affettiva tra il minore e il genitore o tra il minore e gli ascendenti, altri parenti di ciascun ramo genitoriale e con i fratelli e sorelle unilaterali.
Nell'esercizio di diritto/dovere di visita il padre terrà in ogni caso in considerazione che i rapporti affettivi hanno natura incoercibile e ciò implica che non si può obbligare un minore a frequentare il genitore, se il medesimo dimostra una chiara avversione ad avere un rapporto continuativo con il genitore (Cass. n. 27207/2019; Cass. I, n.
11170/2019; Tribunale Bergamo 1701/2023);
7 R.G. N. 1457/2016
- il , considerato quanto sopra, potrà vedere e tenere con sé i ragazzi: CP_1
a) due pomeriggi alla settimana (il martedì e il giovedì) dall'uscita della scuola (e nei periodi di chiusura scolastica dalle ore 16.00) alle 20.00 e comunque nel rispetto degli impegni scolastici dei minori;
b) a weekend alternato dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 22.00 della domenica;
c) durante le vacanze natalizie, dalle ore 9.00 del 23 dicembre alle ore 22.00 del 29 dicembre ovvero dalle ore 9.00 del 30 dicembre alle ore 22.00 del 5 gennaio, per
l'anno successivo, e così alternativamente di anno in anno. Per l'anno in corso il padre terrà i figli dal 30/12/2024 al 05/01/2025;
d) durante le vacanze pasquali, dalle ore 9.00 del venerdì santo alle ore 22.00 della
Pasqua, per l'anno in corso e dalle ore 9.00 del lunedì in albis alle ore 22.00 del mercoledì in albis, per l'anno successivo, e così alternativamente di anno in anno;
e) durante le vacanze estive, per quindici giorni continuativi (dalle ore 9.00 del primo giorno alle ore 22.00 del quindicesimo) da concordarsi preventivamente tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno e da individuarsi – in caso di disaccordo – negli anni pari prevarrà la volontà del padre ed in quelli dispari quella della madre.
I suddetti giorni e orari potranno essere modificati, sentiti i ragazzi e previo accordo tra i genitori, tenuto conto che il diritto alla bigenitorialità può essere esercitato anche nella sua accezione negativa di “non voler mantenere con un genitore un rapporto continuativo”;
- il verserà alla , a titolo di mantenimento per i figli minorenni, l'importo CP_1 Pt_1
di Euro 500,00 (euro cinquecento/00), di cui euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) in favore di ed euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) in favore di CP_2
, importi da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat Foi e da versare alla Pt_2
resistente entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico in uso tra le parti;
- Le parti concordano che la signora percepisca l'Assegno Unico, per entrambi Pt_1
i figli, e , al 100% (cento per cento). CP_2 Pt_2
All'uopo il sig. si impegna a sottoscrivere ora e per il futuro autorizzazione e CP_1 tutti i documenti necessari affinché l'INPS provveda al versamento diretto in favore della SI.ra ; Pt_1
- Nulla sarà dovuto alla a titolo di mantenimento per il coniuge;
Pt_1
8 R.G. N. 1457/2016
- le parti concordano che le spese straordinarie vengano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli e autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle.
Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
- Relativamente alle spese straordinarie, le parti concordano che:
9 R.G. N. 1457/2016
a) la signora rinuncia all'intrapreso pignoramento – Tribunale Potenza, RG Pt_1
16/2024, per euro 2.625,76 (euro duemilaseicentoventicinque/76) – per mancato versamento del mantenimento ordinario ed aggiornamento ISTAT, di tale importo la somma di € 1.000,00 (euro mille/00) sarà versata direttamente in favore dell'Avv.
Graziano Marrazzo a titolo di contributo sui compensi per la procedura esecutiva avviata in danno del sig. ed il pagamento andrà eseguito a mezzo IBAN CP_1
[...], mentre il differenziale residuo di € 1.625,76 (euro milleseicentoventicinque/76) sarà versato alla sig.ra in unica soluzione e verrà Pt_1
destinato, sino ad esaurimento, a coprire le spese relative al collocamento in Convitto
a Salerno di , di quanto innanzi la renderà debito conto al . Pt_2 Pt_1 CP_1
Il sig. , sin d'ora, autorizza il terzo pignorato, MAZZOLA GAS srl con sede in CP_1
Potenza, a versare direttamente gli importi come sopra indicati, sia in favore della sig.ra , sia in favore dell'Avv. Marrazzo, direttamente sul conto corrente da Pt_1
questi sopra indicato.
La somma di € 1.625,76 (euro milleseicentoventicinque/76) si intende ripartita al 50% tra i genitori in favore delle spese straordinarie scolastiche dell'anno 2024/2025 sostenute per . Pt_2
Esaurito l'importo del pignoramento, relativamente alle spese scolastiche e del convitto, tornerà ad essere applicata la partecipazione dei genitori, per le straordinarie, al 50% (cinquanta per cento).
Il padre conferma sin d'ora consenso alla frequentazione della scuola di a Pt_2
Salerno e di a Potenza;
CP_2
- Le parti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, sia per sé che per i figli minorenni.
I signori e , sin d'ora, esprimono il proprio assenso a che svolga CP_1 Pt_1 Pt_2
un percorso psicologico, come pure consigliato dagli assistenti sociali del Comune di
Potenza;
- la signora rinuncia ai mantenimenti maturati e non versati sino a questo Pt_1
momento e alla quota parte di spese straordinarie – a carico del – dalla prima CP_1
sostenute per intero a far data dai provvedimenti temporanei e urgenti e regolarmente concordate e documentate.
10 R.G. N. 1457/2016
Dal canto suo, il sig. , laddove ve ne fossero, alla quota parte di spese CP_1
straordinarie – a carico della – dal primo sostenute per intero a far data dai Pt_1
provvedimenti temporanei e urgenti e regolarmente concordate e documentate;
- Stante l'intervento accordo tra la OR e il , le parti concordano di chiedere CP_1
la cessata materia del contendere nel procedimento esecutivo, di cui al pignoramento presso terzi RGE 16/2024;
- Stante l'intervenuto accordo tra la OR e il , le parti chiedono disporsi la CP_1
cessata materia del contendere nel procedimento 1457-2/2016, che pende innanzi a questo Onorevole Giudicante;
- Le parti rinunciano alle denunce-querele sporte e sin d'ora accettano reciprocamente le rispettive rinunce, con impegno di formalizzare il tutto innanzi all'autorità competente, entro e non oltre dieci giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
- I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione, da valere dal momento del deposito telematico dello stesso, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro e rinunciano ogni eventuale altra pretesa e accettano reciprocamente le dette rinunce».
V Sulla domanda ex art. 333 c.c. e sull'accordo.
Questo Tribunale risulta investito della domanda ex art. 333 c.c. originariamente formulata dal P.M.M. al Tribunale per i Minorenni di Potenza, a fronte della dichiarazione di incompetenza del poc'anzi citato Tribunale ex art. 38 disp. att. c.c.
(nella formulazione ultima applicabile al caso di specie ratione temporis).
Invero, con decreto n. 2235/2024 del 2.9.2024, pronunciato nel procedimento
R.G. N. 385/2024, il Tribunale per i Minorenni di Potenza ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere nell'interesse dei minori e Controparte_2 Parte_2
disponendo che copia del fascicolo fosse trasmessa all'intestato Tribunale Ordinario.
Ai sensi dell'art. 333 c.c., sulla base delle indagini condotte dal P.M.M., era stato domandato di prescrivere ai genitori di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, di attivare un percorso di sostegno psicologico per i minori, di prescrivere alla madre di collaborare con i Servizi Sociali e di non ostacolare la ripresa dei rapporti
11 R.G. N. 1457/2016
padre-minori, nonché di incaricare i competenti Servizi Sociali di predisporre incontri protetti tra i minori e il padre.
L'art. 333 c.c., rubricato Condotta del genitore pregiudizievole ai figli, recita:
«Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».
Il citato referente normativo giustifica l'adozione di provvedimenti da parte del giudice alla presenza di motivi meno gravi di quelli che determinano la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale. La minor gravità può riferirsi tanto alla violazione dei doveri o all'abuso dei poteri genitoriali, quanto agli effetti pregiudizievoli che ne conseguono a carico del figlio. Identica comunque è la ratio degli artt. 330 e 333 c.c.: proteggere il minore da ogni obiettivo pregiudizio, al di fuori di una logica sanzionatoria per i genitori. Pertanto, si esclude la necessità di un atteggiamento colpevole dei genitori, essendo sufficiente che la violazione dei loro doveri sia meramente obiettiva. Per analoghe ragioni è da ritenere che basti il mero pericolo di pregiudizio a giustificare i provvedimenti "convenienti" in funzione anche solo preventiva. Infatti, la Corte di Cassazione ha precisato che ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira a evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento, anche solo eventuale, al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 11.10.2021, n.
27553).
Il contenuto dei provvedimenti che il giudice può adottare non è indicato dalla
Legge, bensì rimesso al suo prudente apprezzamento. Si tratta di un duttile strumento di protezione del minore contro le violazioni dei genitori non così gravi da imporre la decadenza della potestà. I limiti dell'intervento giudiziale sono stati -in dottrina- così individuati: a) perseguimento dell'interesse del figlio;
b) proporzione con la gravità del
12 R.G. N. 1457/2016
pregiudizio per quest'ultimo; c) limitazione al campo dei rapporti relativi alla persona;
d) rispetto dell'autonomia dei genitori.
Orbene, in considerazione degli elementi acquisiti successivamente alla dichiarazione di incompetenza del Tribunale per i Minorenni di Potenza e grazie all'intervento della curatrice speciale, si ritiene che nel caso di specie l'accordo di separazione personale convenuto sia conforme all'interesse dei minori e in grado di far fronte alle problematiche che hanno determinato la proposizione della domanda ex art. 333 c.c. Tuttavia, si ravvede la necessità che i genitori intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialità presso il competente Consultorio ASP e che l'intero nucleo familiare sia monitorato dai Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali -in caso di riscontrate nuove problematiche- riferiranno al P.M.M.
Ciò detto, quanto al convenuto accordo si ribadisce che quanto previsto circa i minori è corrispondente all'interesse di e , sia dal punto di vista CP_2 Pt_2
dell'esercizio del diritto alla bigenitorialità sia sotto il profilo del sostentamento materiale, considerate l'età e la volontà dei minori nonché le risorse economico- patrimoniali afferenti a ciascun genitore.
Avuto riguardo alle clausole dell'accordo di separazione personale il cui contenuto esula da quello tipico della sentenza di separazione, non essendo contrarie a norme imperative o all'ordine pubblico, il Tribunale si limita a prenderne atto.
Per le esposte ragioni l'accordo può esser posto alla base della presente sentenza.
I motivi della decisione, ossia il raggiunto accordo conforme all'interesse dei minori, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite (del presente giudizio principale e dei due sub-procedimenti introdotti in corso di causa) tra tutte le parti del processo.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1457 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente tra e , con l'intervento della CURATRICE Parte_1 CP_1
SPECIALE -Avv. GIUDITTA LAMORTE- dei minori e Controparte_2
, nonché con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, Parte_2
così provvede:
13 R.G. N. 1457/2016
1) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati come da accordo riportato in motivazione;
2) esorta i genitori a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
3) dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei competenti Servizi Sociali del Comune di Potenza, conferendo a quest'ultimi incarico di monitorare il nucleo familiare;
4) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 25.11.2024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
14