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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/04/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 533/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 533 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Domenico C.F._2
D'Antonio;
(parte ricorrente)
contro
:
(C.F.: Controparte_1
; P.IVA_1
(parte resistente, contumace)
Oggetto: obbligazioni pecuniarie;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/03/2024, gli odierni ricorrenti – premesso di avere eseguito, nell'anno 2008, una serie di lavori per conto della Parrocchia convenuta, su incarico dell'allora parroco, don , e dell'amministratore parrocchiale, sac. Persona_1 [...]
e con l'autorizzazione dell'allora vescovo di Campobasso, padre Parte_3
– hanno convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Parte_4
per sentirla condannare al pagamento Controparte_1 CP_1 della somma pari € 8.000,00 a titolo di corrispettivo residuo (detratti gli acconti di € 3.000,00, di €
2.000,00, di € 2.000,00 e di € 3.000,00, corrisposti, rispettivamente, in data 23/12/2017, 03/03/2018, 28/09/2018 e 20/11/2019) per i lavori effettuati, oltre rivalutazione, interessi legali e risarcimento del danno da ritardato pagamento e derivante, in ogni caso, dalla complessiva condotta della convenuta, quantificato, quest'ultimo, in complessivi € 6.000,00, per un totale complessivamente richiesto pari ad € 15.887,22.
Dichiarata la contumacia della parrocchia resistente, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, all'esito dell'udienza di discussione orale del 16/04/2025 (sostituita mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c.), la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati.
Secondo le tradizionali regole in materia di ripartizione dell'onere della prova, grava sul creditore l'onere di allegare e provare la fonte del suo diritto di credito, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, gravando, invece, su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo dell'avvenuto pagamento (così, di recente, ex pluribus: Cass. civ. n. 28012/2022).
L'onere della prova circa l'esistenza della fonte del diritto di credito non grava, tuttavia, sul creditore attore, qualora questi produca in giudizio un atto qualificabile quale ricognizione di debito, che, come noto, comporta, ai sensi dell'art. 1988 c.c., “un'astrazione meramente processuale della causa debendi, che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto” (così: Cass. civ. n. 31818/2024).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto in giudizio (v. doc. n. 1 allegato al ricorso introduttivo) una scrittura privata datata 19/12/2017 – della cui autenticità non vi è ragione di dubitare –, sottoscritta (tra gli altri) dagli odierni ricorrenti, dal parroco e dal vescovo Persona_1
, da cui si evince che, per i lavori di “falegnameria portoni, nicchie, Parte_4 paraventi, portoni laterali, portoni sagrestia ” nonché per i lavori di “portoni chiesa Controparte_2
S. Angelo Limosano” effettuati dagli odierni ricorrenti negli anni 2008-2010 presso la chiesa di e di Sant'Angelo Limosano, le parti – a fronte del maggior importo di € 24.000,00, pure CP_1
riconosciuto dal parroco come dovuto a titolo di “saldo” dei lavori effettuati – pattuivano “a saldo e stralcio” e, quindi, il parroco riconosceva, in favore degli odierni ricorrenti, un “saldo” creditore pari ad € 18.000,00, di cui € 3.000,00 avrebbero dovuto essere versati entro il 25/12/2017 e i restanti €
15.000,00 entro il 31/08/2018.
Ebbene, benché, in tale scrittura, non sia specificata quale sia la parrocchia di cui era parroco
, deve, cionondimeno, ritenersi provato che tale parrocchia sia esattamente Persona_1
quella di di convenuta nel presente giudizio, in ragione: Controparte_1 CP_1 - sia del riferimento, nell'oggetto della scrittura privata, alla chiesa di CP_1
- sia dalla documentazione complessivamente versata in atti dai ricorrenti e, in particolare, dalle ricevute con cui gli stessi attestano il pagamento degli acconti di € 3.000,00, 2.000,00 e
3.000,00, corrisposti, rispettivamente, in data 23/12/2017, 03/03/2018 e 20/11/2019, recanti tutti il timbro della parrocchia odierna convenuta.
Deve, quindi, presumersi – in base alla regola probatoria sancita dall'art. 1988 c.c. –, il rapporto fondamentale (contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori), che costituisce la fonte del diritto di credito degli odierni ricorrenti, a fronte del quale la controparte – rimanendo contumace nel presente giudizio – non ha fornito la prova contraria, su di sé gravante, né dell'inesistenza del rapporto fondamentale, né dell'avvenuto pagamento dell'obbligazione nascente da tale rapporto.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, la condanna della
[...]
al pagamento della somma residua di € 8.000,00, oltre Controparte_1
interessi moratori dal 1° settembre 2018, giorno della scadenza del termine per il pagamento
(trattandosi di mora ex re ai sensi dell'art. 1219, co. 2, n. 3, c.c., venendo, qui, in considerazione un'obbligazione avente ad oggetto una prestazione – la dazione di una somma liquida di denaro – che avrebbe dovuto essere eseguita al domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1182, co. 3, c.c.), dovuti:
- nella misura legale, ai sensi dell'art. 1224, co. 1, c.c., dal giorno della scadenza (01/09/2018) sino al 27/03/2024;
- nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 28/03/2024 sino al saldo effettivo.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di rivalutazione di tale somma all'attualità.
Come precisato dalla Suprema corte, infatti, “in caso di inadempimento o ritardato adempimento dell'obbligazione, la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell'art. 1224, co. 2, c.c., l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dall'art. 1224, co. 1, c.c.” (così: Cass. civ. n. 29212/2019).
Nel caso di specie, il creditore non ha allegato e provato di aver subito, per effetto del ritardo, un maggior danno rispetto a quello forfettariamente risarcito mediante il riconoscimento degli interessi moratori e, quindi, la domanda di rivalutazione deve essere rigettata.
Per le stesse ragioni, deve, quindi, del pari, essere logicamente rigettata anche la domanda di risarcimento del cd. danno da ritardo o del danno, comunque, subito dagli odierni ricorrenti in ragione della complessiva condotta della parrocchia convenuta (quantificato dai ricorrenti stessi in complessivi € 6.000,00), non avendo gli stessi, come visto, allegato e provato né il maggior danno derivante dal ritardo, né, in ogni caso, il diverso danno concretamente subito. Né, del resto, può ritenersi – come, invero, sostenuto dagli odierni ricorrenti – che il danno dagli stessi subito possa essere rapportato alla differenza tra la maggior somma che i ricorrenti avrebbero dovuto percepire e quella che gli stessi hanno, invece, transatto in sede di stipulazione della scrittura privata.
È vero, infatti, che la transazione cd. “a saldo e stralcio” non ha mai valore novativo del credito originario (così: Cass. civ. n. 12876/2015), con la conseguenza per cui, qualora il debitore non dovesse rispettare l'accordo, il creditore ben può far rivivere il credito originario, chiedendone l'adempimento.
È, però, altresì vero che, nel caso di specie, il creditore non ha inteso far rivivere il credito originario, non avendo, infatti, richiesto il pagamento della somma pari ad € 24.000,00 originariamente dovuta, detratti gli acconti già versati (di importo complessivamente pari ad € 10.000,00), per l'importo finale pari ad € 14.000,00, avendo, al contrario, espressamente richiesto, a titolo di sorte capitale, il minore importo pari ad € 8.000,00, quale importo residuo derivante dal minor credito transatto con la scrittura privata del 19/12/2017 (€ 18.000,00), detratti gli acconti già versati (di importo complessivamente pari ad € 10.000,00).
Ne consegue che la somma pari ad € 6.000,00, essendo stata richiesta a titolo risarcitorio, e non potendo essere riconosciuta a tale titolo (né a titolo di danno da ritardo, in mancanza di prova del maggior danno, né a titolo di danno comunque prodottosi in capo agli odierni ricorrenti in ragione della condotta sleale della parrocchia convenuta, in mancanza di prova del danno), non può essere riconosciuta dallo scrivente giudice – pena, diversamente, la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. – nemmeno a titolo di esatto adempimento.
Alla luce di tutto quanto osservato, deriva la condanna della
[...]
al pagamento, in favore degli odierni ricorrenti, Controparte_1
e , in solido tra loro, della somma complessivamente Parte_1 Parte_2 pari ad € 8.000,00, oltre interessi moratori dal 1° settembre 2018 al saldo effettivo, da calcolarsi nella misura legale, dall'01/09/2018 sino al 27/03/2024 e nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal
28/03/2024 sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00, individuato avuto riguardo al decisum), con riferimento a tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria e/o di trattazione, in concreto non espletata
(essendosi esaurito, il giudizio in epigrafe, in due sole udienze, di cui una sola, quella di prima comparizione, in presenza, mentre l'altra, quella di discussione, si è svolta nelle forme della trattazione scritta), da distrarsi in favore dell'avv. Domenico D'Antonio, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 533 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Condanna la Controparte_1
al pagamento, in favore degli odierni ricorrenti, e
[...] Parte_1
, in solido tra loro, della somma complessivamente pari ad € 8.000,00, Parte_2
oltre interessi moratori dal 1° settembre 2018 al saldo effettivo, da calcolarsi nella misura legale, dall'01/09/2018 sino al 27/03/2024 e nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal
28/03/2024 sino al saldo effettivo;
• Condanna la Controparte_3
al pagamento, in favore degli odierni ricorrenti, e
[...] Parte_1
, in solido tra loro, delle spese di lite dagli stessi sostenute nel presente Parte_2 giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 (oltre al rimborso forfettario del 15%,
C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge e oltre, altresì, al contributo unificato), da distrarsi in favore dell'avv. Domenico D'Antonio, antistatario;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 17/04/2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 533 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Domenico C.F._2
D'Antonio;
(parte ricorrente)
contro
:
(C.F.: Controparte_1
; P.IVA_1
(parte resistente, contumace)
Oggetto: obbligazioni pecuniarie;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/03/2024, gli odierni ricorrenti – premesso di avere eseguito, nell'anno 2008, una serie di lavori per conto della Parrocchia convenuta, su incarico dell'allora parroco, don , e dell'amministratore parrocchiale, sac. Persona_1 [...]
e con l'autorizzazione dell'allora vescovo di Campobasso, padre Parte_3
– hanno convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Parte_4
per sentirla condannare al pagamento Controparte_1 CP_1 della somma pari € 8.000,00 a titolo di corrispettivo residuo (detratti gli acconti di € 3.000,00, di €
2.000,00, di € 2.000,00 e di € 3.000,00, corrisposti, rispettivamente, in data 23/12/2017, 03/03/2018, 28/09/2018 e 20/11/2019) per i lavori effettuati, oltre rivalutazione, interessi legali e risarcimento del danno da ritardato pagamento e derivante, in ogni caso, dalla complessiva condotta della convenuta, quantificato, quest'ultimo, in complessivi € 6.000,00, per un totale complessivamente richiesto pari ad € 15.887,22.
Dichiarata la contumacia della parrocchia resistente, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, all'esito dell'udienza di discussione orale del 16/04/2025 (sostituita mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c.), la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati.
Secondo le tradizionali regole in materia di ripartizione dell'onere della prova, grava sul creditore l'onere di allegare e provare la fonte del suo diritto di credito, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, gravando, invece, su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo dell'avvenuto pagamento (così, di recente, ex pluribus: Cass. civ. n. 28012/2022).
L'onere della prova circa l'esistenza della fonte del diritto di credito non grava, tuttavia, sul creditore attore, qualora questi produca in giudizio un atto qualificabile quale ricognizione di debito, che, come noto, comporta, ai sensi dell'art. 1988 c.c., “un'astrazione meramente processuale della causa debendi, che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto” (così: Cass. civ. n. 31818/2024).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto in giudizio (v. doc. n. 1 allegato al ricorso introduttivo) una scrittura privata datata 19/12/2017 – della cui autenticità non vi è ragione di dubitare –, sottoscritta (tra gli altri) dagli odierni ricorrenti, dal parroco e dal vescovo Persona_1
, da cui si evince che, per i lavori di “falegnameria portoni, nicchie, Parte_4 paraventi, portoni laterali, portoni sagrestia ” nonché per i lavori di “portoni chiesa Controparte_2
S. Angelo Limosano” effettuati dagli odierni ricorrenti negli anni 2008-2010 presso la chiesa di e di Sant'Angelo Limosano, le parti – a fronte del maggior importo di € 24.000,00, pure CP_1
riconosciuto dal parroco come dovuto a titolo di “saldo” dei lavori effettuati – pattuivano “a saldo e stralcio” e, quindi, il parroco riconosceva, in favore degli odierni ricorrenti, un “saldo” creditore pari ad € 18.000,00, di cui € 3.000,00 avrebbero dovuto essere versati entro il 25/12/2017 e i restanti €
15.000,00 entro il 31/08/2018.
Ebbene, benché, in tale scrittura, non sia specificata quale sia la parrocchia di cui era parroco
, deve, cionondimeno, ritenersi provato che tale parrocchia sia esattamente Persona_1
quella di di convenuta nel presente giudizio, in ragione: Controparte_1 CP_1 - sia del riferimento, nell'oggetto della scrittura privata, alla chiesa di CP_1
- sia dalla documentazione complessivamente versata in atti dai ricorrenti e, in particolare, dalle ricevute con cui gli stessi attestano il pagamento degli acconti di € 3.000,00, 2.000,00 e
3.000,00, corrisposti, rispettivamente, in data 23/12/2017, 03/03/2018 e 20/11/2019, recanti tutti il timbro della parrocchia odierna convenuta.
Deve, quindi, presumersi – in base alla regola probatoria sancita dall'art. 1988 c.c. –, il rapporto fondamentale (contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori), che costituisce la fonte del diritto di credito degli odierni ricorrenti, a fronte del quale la controparte – rimanendo contumace nel presente giudizio – non ha fornito la prova contraria, su di sé gravante, né dell'inesistenza del rapporto fondamentale, né dell'avvenuto pagamento dell'obbligazione nascente da tale rapporto.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, la condanna della
[...]
al pagamento della somma residua di € 8.000,00, oltre Controparte_1
interessi moratori dal 1° settembre 2018, giorno della scadenza del termine per il pagamento
(trattandosi di mora ex re ai sensi dell'art. 1219, co. 2, n. 3, c.c., venendo, qui, in considerazione un'obbligazione avente ad oggetto una prestazione – la dazione di una somma liquida di denaro – che avrebbe dovuto essere eseguita al domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1182, co. 3, c.c.), dovuti:
- nella misura legale, ai sensi dell'art. 1224, co. 1, c.c., dal giorno della scadenza (01/09/2018) sino al 27/03/2024;
- nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 28/03/2024 sino al saldo effettivo.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di rivalutazione di tale somma all'attualità.
Come precisato dalla Suprema corte, infatti, “in caso di inadempimento o ritardato adempimento dell'obbligazione, la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell'art. 1224, co. 2, c.c., l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dall'art. 1224, co. 1, c.c.” (così: Cass. civ. n. 29212/2019).
Nel caso di specie, il creditore non ha allegato e provato di aver subito, per effetto del ritardo, un maggior danno rispetto a quello forfettariamente risarcito mediante il riconoscimento degli interessi moratori e, quindi, la domanda di rivalutazione deve essere rigettata.
Per le stesse ragioni, deve, quindi, del pari, essere logicamente rigettata anche la domanda di risarcimento del cd. danno da ritardo o del danno, comunque, subito dagli odierni ricorrenti in ragione della complessiva condotta della parrocchia convenuta (quantificato dai ricorrenti stessi in complessivi € 6.000,00), non avendo gli stessi, come visto, allegato e provato né il maggior danno derivante dal ritardo, né, in ogni caso, il diverso danno concretamente subito. Né, del resto, può ritenersi – come, invero, sostenuto dagli odierni ricorrenti – che il danno dagli stessi subito possa essere rapportato alla differenza tra la maggior somma che i ricorrenti avrebbero dovuto percepire e quella che gli stessi hanno, invece, transatto in sede di stipulazione della scrittura privata.
È vero, infatti, che la transazione cd. “a saldo e stralcio” non ha mai valore novativo del credito originario (così: Cass. civ. n. 12876/2015), con la conseguenza per cui, qualora il debitore non dovesse rispettare l'accordo, il creditore ben può far rivivere il credito originario, chiedendone l'adempimento.
È, però, altresì vero che, nel caso di specie, il creditore non ha inteso far rivivere il credito originario, non avendo, infatti, richiesto il pagamento della somma pari ad € 24.000,00 originariamente dovuta, detratti gli acconti già versati (di importo complessivamente pari ad € 10.000,00), per l'importo finale pari ad € 14.000,00, avendo, al contrario, espressamente richiesto, a titolo di sorte capitale, il minore importo pari ad € 8.000,00, quale importo residuo derivante dal minor credito transatto con la scrittura privata del 19/12/2017 (€ 18.000,00), detratti gli acconti già versati (di importo complessivamente pari ad € 10.000,00).
Ne consegue che la somma pari ad € 6.000,00, essendo stata richiesta a titolo risarcitorio, e non potendo essere riconosciuta a tale titolo (né a titolo di danno da ritardo, in mancanza di prova del maggior danno, né a titolo di danno comunque prodottosi in capo agli odierni ricorrenti in ragione della condotta sleale della parrocchia convenuta, in mancanza di prova del danno), non può essere riconosciuta dallo scrivente giudice – pena, diversamente, la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. – nemmeno a titolo di esatto adempimento.
Alla luce di tutto quanto osservato, deriva la condanna della
[...]
al pagamento, in favore degli odierni ricorrenti, Controparte_1
e , in solido tra loro, della somma complessivamente Parte_1 Parte_2 pari ad € 8.000,00, oltre interessi moratori dal 1° settembre 2018 al saldo effettivo, da calcolarsi nella misura legale, dall'01/09/2018 sino al 27/03/2024 e nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal
28/03/2024 sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00, individuato avuto riguardo al decisum), con riferimento a tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria e/o di trattazione, in concreto non espletata
(essendosi esaurito, il giudizio in epigrafe, in due sole udienze, di cui una sola, quella di prima comparizione, in presenza, mentre l'altra, quella di discussione, si è svolta nelle forme della trattazione scritta), da distrarsi in favore dell'avv. Domenico D'Antonio, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 533 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Condanna la Controparte_1
al pagamento, in favore degli odierni ricorrenti, e
[...] Parte_1
, in solido tra loro, della somma complessivamente pari ad € 8.000,00, Parte_2
oltre interessi moratori dal 1° settembre 2018 al saldo effettivo, da calcolarsi nella misura legale, dall'01/09/2018 sino al 27/03/2024 e nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal
28/03/2024 sino al saldo effettivo;
• Condanna la Controparte_3
al pagamento, in favore degli odierni ricorrenti, e
[...] Parte_1
, in solido tra loro, delle spese di lite dagli stessi sostenute nel presente Parte_2 giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 (oltre al rimborso forfettario del 15%,
C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge e oltre, altresì, al contributo unificato), da distrarsi in favore dell'avv. Domenico D'Antonio, antistatario;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 17/04/2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo