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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5956 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Caterina di Martino Giudice dott. Ilaria Grimaldi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9003 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Cause in materia di rapporti societari, pendente
[...]
[...]
con sede legale in Milano, alla via Caradosso, 12 (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Raffaele
Carrano e IG Rossini, del foro di Salerno, con elezione di domicilio presso il loro studio professionale in Battipaglia (SA), via Rosa Iemma, 2, per mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Controparte_1 C.F._1
Piozzo di Rosignano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Stampatori
n.21, in forza di procura speciale in data 22 settembre 2020 apposta su foglio a parte allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
1
E
(C.F. ), in persona del presidente Controparte_2 P.IVA_2
del c.d.a. e legale rappresentante p.t., (C.F. , CP_3 CodiceFiscale_2
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 CodiceFiscale_3 Controparte_5 [...]
), tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale ex art. 83, co. 3, c.p.c., C.F._4 dall'Avv. Nicola Rascio del Foro di Napoli, con domicilio eletto presso il suo Studio in Napoli, via
Monteoliveto n. 37;
CONVENUTI
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_6 C.F._5
Giovanni Borriello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ercolano (NA) alla Via
Cegnacolo n. 26, per procura in atti;
CONVENUTO
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo de CP_7 CodiceFiscale_6
Florio la Rocca, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via San Tommaso
d'Aquino n° 15, per procura in atti;
CONVENUTO
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_8 C.F._7 Controparte_9
), (C.F. ), C.F._8 CP_10 C.F._9 [...]
(C.F. ), CP_11 C.F._10 Controparte_12
(C.F. ),
[...] C.F._11 Controparte_13
con sede legale in Melfi alla Contrada Maddalena snc (C.F. , in persona del suo P.IVA_3
legale rappresentante p.t., con sede legale in Melfi (PZ) alla via Aldo Controparte_14
Moro SNC, (C.F. , in persona del suo legale rappresentante Controparte_15 P.IVA_4
p.t.;
CONVENUTI - CONTUMACI
N O N C H E '
2 (C.F. ), in Controparte_16 P.IVA_5
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. prof. Alberto Monti, Franco Monti e Francesco Rolle, con studio in
Milano, al viale Monte Nero n.53, presso i quali elegge domicilio, per procura in atti;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Rimessa in decisione con ordinanza del 9-10.4.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e replica.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI della DECISIONE
1. La - società operante nella c.d. “filiera dell'automotive”, che presta servizi Parte_1
di logistica alla Fiat Chrysler Auto s.p.a. (FCA), soprattutto presso l'impianto di Melfi (PZ), ma anche in Piemonte e sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della e del c.d. CP_2
“Gruppo Ambrosio”, ossia dei fratelli e , i quali infatti sono stati CP CP_3 amministratori anche della e avente come socio di minoranza la “famiglia , la PT CP_8
quale è un socio qualificato, siccome radicato sul territorio operativo di Melfi - ha promosso azione sociale di responsabilità, ai sensi degli artt. 2476, 2477 e 2407 c.c., nei confronti di amministratori e sindaci per pagamenti indebiti effettuati in favore della della e della CP_2 CP_13
anch'esse convenute, concretanti non solo operazioni poste in essere in Controparte_17 conflitto d'interessi, ma del tutto inesistenti, nonché per ingiustificati rimborsi ricevuti dagli amministratori IG e , giudizio nelle more transatto con le società Controparte_4 CP_8
ed nonché con gli amministratori , e e con i Parte_2 CP_8 CP_9 CP_10
sindaci convenuti , e non costituiti, di Controparte_11 CP_12 Controparte_12
cui dunque è stata dichiarata la contumacia.
Pertanto, il giudizio è proseguito solo relativamente alla domanda proposta nei confronti degli amministratori , e , amministratori CP_3 Controparte_4 Controparte_5 dall'11 giugno 2018 al 16 giugno 2019, del sindaco , del sig. CP_7 Controparte_1
amministratore dalla costituzione della società fino al giugno 2018, e della sig.ra CP_6
amministratrice dal 13 maggio 2016 al 6 giugno 2018, nonché della CP_2
1.2. Si è costituito deducendo che l'iniziativa giudiziaria si colloca in un Controparte_1
clima di grave dissidio tra i soci di (controllante di ); ha, inoltre, Controparte_18 PT precisato che fu sollevato dall'incarico di amministratore delegato già in data 13 settembre 2016
(quando l'assemblea provvide a sostituire il proprio organo gestorio ed i sindaci presi di mira dal
3 ricorso ex art. 2409 c.c. all'epoca presentato al Tribunale di Roma per presunte irregolarità gestionali) e cessò ogni incarico lavorativo nella controllante il 30 aprile 2018. Ha, poi, eccepito che difetta la prova dell'adozione di delibera assembleare di autorizzazione all'azione e, dunque, una condizione dell'azione, nonché la prova del danno, deducendo che l'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito (ex art.2033 cc) o di risarcimento extracontrattuale (ex art. 2043
c.c.) e le ripetizioni nei confronti delle società convenute escluderebbe il danno nei propri confronti, chiedendo dunque la sospensione dell'azione. Quanto, poi, alla prima contestazione ha dedotto che egli non si è mai occupato della gestione amministrativa della società ed, in particolare, del controllo e del pagamento delle fatture, ma, nella sua qualità di manager esperto del settore della logistica e dei trasporti, si occupava principalmente di stipulare contratti di trasporto e logistica e di servizi mentre la gestione operativa era invece affidata all'Amministratore Delegato CP_8
Egli poteva poi effettuare pagamenti con firma disgiunta sino al limite di € 20.000 (salvo
[...]
il caso del pagamento dei salari e degli oneri previdenziali), con firma congiunta di altro consigliere negli altri casi;
nessun pagamento ad relativo alle fatture in contestazione era stato CP_2
autorizzato o effettuato da parte sua e le stesse (come tutte le fatture passive) risultano regolarmente gestite dall'Ufficio Acquisti. Inoltre, per quanto gli risultava, i servizi di cross docking e stoccaggio addebitati da sono reali ed effettivamente esistenti e giustificati dalla disponibilità di spazi CP_2
per gestire nuove attività di stoccaggio, preparazione pallet, prelievo ed handling per dei clienti automotive, in quanto non vi era disponibilità di spazi presso il magazzino e CP_18 PT
nonché per gestire parte del materiale in arrivo e partenza con il servizio ferroviario gestito da PT
. Ha, infine, chiesto la chiamata in causa della
[...] Controparte_19
atteso che per il periodo oggetto di causa, controllante di ha Controparte_18 PT
stipulato una polizza di responsabilità civile degli amministratori, sindaci, direttori generali per società non quotate ed enti senza scopo di lucro, recante il n. 82411159, che, all'art.2.6. è estesa anche a coloro che rivestivano una “Carica Direttiva Esterna” in società partecipata, qual è PT
Par
nei confronti della contraente . Ha, inoltre, chiesto la chiamata in causa di
[...] CP_18 atteso che all'atto della cessazione del suo incarico, con essa era intercorso un complesso accordo, in forza del quale aveva rinunciato “ad ogni azione o domanda nei confronti dello stesso”…, “con esclusione dei soli fatti attribuibili a dolo e colpa grave” e che la presente azione è da ritenersi promossa con il voto determinante di (che controlla con il 51% del capitale CP_18 PT sociale) e dunque in violazione dell'impegno di cui sopra.
1.3. Si sono costituiti, altresì, la i sigg. e , chiamando in via CP_2 CP_3 CP_5 preliminare anch'essi in garanzia la , alla quale hanno Controparte_19
denunciato il sinistro il 16/18/19.12.2020, in virtù della polizza di cui al capo che precede, nonché
4 la chiamata in garanzia di controllante dell'attrice, in virtù dell'art. 2497, co. 2, Controparte_18
c.c. che prescrive che, assieme alla società che esercita l'attività di direzione e coordinamento (in tesi avversa, quale controllante indiretta), risponde in solido “chi abbia comunque preso CP_2 parte al fatto lesivo”. In via preliminare, poi, hanno eccepito l'incompetenza per materia del
Tribunale di Napoli, Sezione Imprese e, di conseguenza, per territorio del Tribunale di Napoli, in quanto parte attrice svolge nei confronti delle società domande risarcitorie ovvero restitutorie, fondate sulla loro “responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale” nonché, quanto ad , CP_2 pure sull'“invalidità / inesistenza dei relativi negozi” che non attengono a rapporti societari. Quanto alla ventilata ma non dedotta espressamente responsabilità ex art. 2497 c.c. di , hanno CP_2
eccepito il difetto di legittimazione attiva della società attrice. Nel merito, hanno contestato la fondatezza delle avverse domande ed, in particolare, il tentativo di far ricadere sugli amministratori convenuti la responsabilità per danni che sarebbero il frutto di condotte illecite anteriori all'assunzione della carica, senza che, nel corso della stessa, essi abbiano peraltro precluso, vanificato o perso alcuna delle azioni eventualmente esperibili per neutralizzare gli effetti delle predette condotte, non avendo, dunque, in alcun modo contribuito né a cagionare tali danni, né a cristallizzarli. Inoltre, hanno dedotto che data l'inadeguatezza delle strutture di cui disponeva parte attrice, il 28.12.2016 (un anno e mezzo prima che il Gruppo Ambrosio entrasse nel c.d.a.), CP_2
e avevano stipulato un contratto, con durata dall'1.1.2017 al 31.5.2019, che rispondeva PT pienamente all'esigenza dell'attrice di ottenere, per le sue attività, una struttura adeguata ed, in particolare, la prima si impegnava a svolgervi, per conto della seconda, “attività di cross docking e stoccaggio delle merci provenienti dalla piattaforma treno, e successive attività di carico / scarico di treni sul proprio raccordo adiacente” e la seconda si obbligava a corrispondere un corrispettivo di €
4,50 al mq al mese per 5.000 mq quanto all'attività di stoccaggio, ed € 10.833,33 al mese quanto all'attività di cross docking;
tale ultimo corrispettivo, con scrittura del 20.12.2017, atteso l'aumento di commesse, era incrementato ad € 19.166,67, con decorrenza dall'1.1.2018. Pertanto, tale contratto, stipulato prima dell'assunzione della carica da parte degli amministratori convenuti, fornisce giustificazione, attesa l'evidente utilità, ai pagamenti contestati, di cui hanno anche contestato la prova. Quanto all'addebito relativo ai rimborsi spese in favore dei convenuti sigg.
, hanno rilevato la mancanza di prova del danno o dell'indebito, nonchè contestato che CP_3
fossero privi di giustificazione, trovando fondamento nelle trasferte lavorative effettuate dagli amministratori e rimborsate a forfait su base chilometrica. In subordine, per l'ipotesi di accoglimento (anche parziale) delle domande attoree, hanno chiesto l'accertamento, nei rapporti interni fra i convenuti coobbligati in solido, del grado di responsabilità di ciascuno, con condanna a rimborsare loro le somme che, a seguito di accoglimento (anche parziale) delle domande nei loro
5 confronti, ciascuno di essi dovesse essere tenuto a versare all'attrice oltre la misura corrispondente al grado della sua responsabilità.
1.4. Si è costituita, altresì, deducendo che è la stessa descrizione degli Controparte_6
addebiti operata ex adverso a porla in una posizione di estraneità o, quantomeno, di assoluta marginalità, rispetto alle contestazioni poste a fondamento dell'azione, illustrando le vicende sottese all'origine della società e dei gruppi di riferimento e sostenendo che ella aveva mantenuto – seppur soltanto formalmente ed in attesa della sua sostituzione, costantemente promessa dagli CP_3
ma, di fatto, mai concretizzatasi sino al giugno 2018 - il ruolo di Vice Presidente della per quasi due anni, durante i quali non solo non aveva mai richiesto, né percepito compensi (nonostante l'espressa previsione statutaria), ma non aveva neppure mai assunto alcuna decisione sostanziale per conto della società, né le era mai stata conferita alcuna delega ad operare per conto del sodalizio e non ebbe ad autorizzare alcun pagamento, neanche quelli oggetto delle avverse contestazioni.
Infine, non tollerando ulteriormente la situazione di fatto nella quale, suo malgrado, si era ritrovata e resasi conto che le sue continue richieste informali al “Gruppo Ambrosio” di essere sostituita non sarebbero mai state prese in seria considerazione, con pec del 17.01.2018 rassegnò le proprie dimissioni con effetto immediato, poi posticipate al giugno dello stesso anno. Pertanto, ha sostenuto che tutte le contestazioni formulate dalla società istante attengono ad operazioni di cui ella non era a conoscenza o, comunque, dalla stessa mai autorizzate, per cui ha chiesto, in via riconvenzionale, che, si proceda, nei rapporti interni tra i condebitori solidali, alla graduazione delle responsabilità tra tutte le parti convenute, con condanna alla rivalsa.
1.5. Si è costituito, ancora, il dr. , membro del collegio sindacale sino CP_7 all'approvazione del bilancio del 2018, il quale ripercorrendo anch'egli le vicende della costituzione della società, ha dedotto di essere dottore commercialista esterno rispetto all'organizzazione della stessa, originariamente nominato quale sindaco su indicazione della UTM, la cui compagine sociale allora era gestita da un terzo gruppo familiare, “i Mancone”, che avevano ceduto la propria azienda ai f.lli ed al momento della cessione fu invitato da quest'ultimi a non dimettersi e CP_3
rimanere in carica, in attesa di una sostituzione con altro tecnico che fosse da loro indicato. In diritto, ha sostenuto che il compito dei sindaci è limitato ad una vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e la loro responsabilità (art. 2407 c.c.) è prevista soltanto laddove risulti accertato il nesso di causalità tra il comportamento omissivo denunciato e le conseguenze che ne sono derivate e che, nel caso di specie, nei confronti del collegio sindacale non è mosso alcun addebito specifico ma soltanto censure generiche, che rimandano a presunti comportamenti dolosi posti in essere dagli amministratori o da terzi soggetti estranei alla compagine sociale in danno della stessa. Inoltre, ha dedotto che dagli allegati verbali di riunione del collegio sindacale nonché dalle
6 relazioni unitarie inviate all'assemblea dei soci per le approvazioni dei bilanci, emerge con evidenza che il compito di controllo a carico dei sindaci è sempre stato scrupolosamente eseguito ed, in particolare, egli, non essendo “legato” ad alcuno dei due gruppi di soci, era il membro del collegio sindacale più attivo nella richiesta di informazioni, essendo suo interesse far luce su qualsiasi operazione contabile potesse destare il minimo sospetto. Ha chiesto, dunque, individuarsi i soggetti che abbiano eventualmente beneficiato delle denunciate operazioni di distrazione del patrimonio sociale, quantificando e graduando le rispettive responsabilità, formulando domanda di regresso/rivalsa ai sensi dell'art. 1299 c.c., per poter ripetere dagli stessi la parte dell'eventuale debito allo stesso imputato.
1.6. Disposta e autorizzata la chiamata in causa esclusivamente della compagnia assicuratrice, si è costituita la sostenendo nel merito che le domande Controparte_16
attoree sono destituite di fondamento e di supporto probatorio, aderendo alle difese dei convenuti.
Quanto alla garanzia assicurativa, ha dedotto l'operatività della clausola c.d. claims made, ossia con riferimento alle sole richieste di risarcimento presentate nei confronti dell'assicurato durante il periodo di validità della garanzia, come chiaramente si legge nel frontespizio di ZZ (doc.1 pag.3) ed è precisato all'art.
6.4 del contratto assicurativo. Ha aggiunto, in particolare, che la polizza non opera nel caso di accertamento di un comportamento doloso o del conseguimento di un vantaggio indebito diretto da parte del beneficiario della copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 3.1,
e che l'accoglimento della prospettazione attorea inevitabilmente implicherebbe la qualificazione dolosa delle condotte contestate ai convenuti chiamanti e, dunque, l'esclusione radicale dell'operatività della ZZ, e ha sottolineato che l'indebita (auto)assegnazione da parte fratelli
(e di e di “ingiustificati rimborsi spese” rientrerebbe nell'altra CP_3 CP_8 CP_10
causa di esclusione della copertura assicurativa.
Nel corso del giudizio, come anticipato, la ha depositato la delibera di Parte_1
autorizzazione alla proposizione della presente azione e, altresì, la transazione autorizzata, nelle more, con deliberazione assembleare del 18 gennaio 2021, con i convenuti amministratori, sigg.
con i sindaci, e nonché con le società e CP_8 CP_11 CP_12 Controparte_13
riducendo la domanda nei limiti del danno derivante gli addebiti non riguardanti Parte_2 direttamente i soggetti sottoscrittori dell'accordo.
2. Assolutamente priva di fondamento è l'eccezione di incompetenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa e, conseguentemente, per territorio.
I convenuti, a riguardo, hanno sostenuto che parte attrice ha promosso nei confronti delle società convenute domande risarcitorie ovvero restitutorie, fondate sulla loro “responsabilità
7 contrattuale e/o extracontrattuale” nonché, quanto ad , pure sull'“invalidità / inesistenza CP_2 dei relativi negozi”, controversie che non atterrebbero a rapporti societari.
In realtà, dall'esame dell'atto di citazione si ricava senza dubbio che parte attrice ha promosso azione sociale di responsabilità nei confronti dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo, chiamando in causa, altresì, come responsabili solidali, le società destinatarie dei pagamenti contestati a detti organi o comunque delle utilità derivanti dagli illeciti sociali a questi addebitati.
Pertanto, si rientra chiaramente nell'ambito di competenza della sezione specializzata in materia di impresa, come delineato dall'art. 3, co. 2, lett. a, D. Lgs. 27/06/2003, n.168, che si estende, in virtù del comma 3, alle cause con esse connesse.
3. Infondata è l'ulteriore eccezione di assenza della delibera assembleare di autorizzazione all'azione di responsabilità.
La società attrice, con le note di trattazione scritta depositate in vista della prima udienza di comparizione e trattazione disposta con tale modalità, ha prodotto la delibera dell'assemblea sociale del 17.12.2020 che specificamente si riferisce al presente giudizio e agli amministratori e sindaci convenuti.
Infondata a riguardo è la difesa di laddove ha dedotto che detta autorizzazione non si CP_2
estende ad essa, atteso che nei confronti del terzo, diverso dagli organi sociali, chiamato a rispondere con vincolo di solidarietà a titolo di concorso nell'illecito degli stessi, la legge non contempla la necessità di una specifica autorizzazione assembleare, prevista invece per l'azione contro amministratori e sindaci - rispettivamente dagli artt. 2393, co. 1, e 2407, ult. co., c.c. per le s.p.a. ma non espressamente dall'art. 2476 c.c. per le s.r.l., qual è la società attrice - dovendosi ritenere dunque rientrare nel generale potere di gestione riservato agli amministratori, che come una qualsiasi altra azione a tutela del patrimonio sociale, possono liberamente valutare di chiamare terzi estranei alla società a rispondere solidalmente con gli organi sociali.
Inammissibile, infine, è l'eccezione di invalidità della delibera, posta tardivamente dal convenuto solo negli scritti conclusionali, in mancanza altresì di tempestiva impugnazione della delibera CP_1
medesima.
4. Infondata, ancora, è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società attrice rispetto all'azione ex art. 2497 c.c., atteso che - come si evince dall'attenta lettura già dell'atto introduttivo, nonché chiarito espressamente negli scritti conclusionali - l'attrice non ha esercitato tale azione ma ha allegato l'esistenza del rapporto di eterodirezione di come fatto secondario a sostegno CP_2
della contestata responsabilità per gli assunti pagamenti illeciti.
8 5. Passando al merito, la domanda è in parte fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di cui in prosieguo.
Il primo addebito mosso da parte attrice - attesa la transazione raggiunta in ordine alle contestazioni riguardanti i rapporti della società con e Controparte_13 CP_14
nonché i pagamenti ricevuti dagli amministratori, sigg. che l'ha portata a rinunziare
[...] CP_8
alle relative domande nei confronti di tutte le parti in causa e ridurre la domanda originaria in misura corrispondente, di cui ci occuperemo infra – riguarda i pagamenti per complessivi €
1.352.167,48 effettuati in favore di che la ha sostenuto concretare, in realtà, delle CP_2 PT
distrazioni, in quanto resi senza che controparte abbia reso alcuna prestazione in favore della stessa.
I convenuti hanno giustificato detti pagamenti, deducendo che il 28.12.2016, e CP_2 PT hanno stipulato un contratto, con durata dall'1.1.2017 al 31.5.2019, che rispondeva all'esigenza dell'attrice di ottenere, per le sue attività, una struttura adeguata ed, in particolare, la prima si impegnava a svolgervi, per conto della seconda, “attività di cross docking e stoccaggio delle merci provenienti dalla piattaforma treno, e successive attività di carico / scarico di treni sul proprio raccordo adiacente” e la seconda si obbligava a corrispondere un corrispettivo di € 4,50 al mq al mese per 5.000 mq quanto all'attività di stoccaggio, ed € 10.833,33 al mese quanto all'attività di cross docking;
tale ultimo corrispettivo, con scrittura del 20.12.2017, atteso l'aumento delle commesse, era incrementato ad € 19.166,67, con decorrenza dall'1.1.2018.
Nella memoria depositata nel I termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., parte attrice ha contestato le due scritture prodotte da controparte, sconosciute alla società e una relativa a servizi effettuati verso un cliente, invece soddisfatti diversamente e ha contestato, altresì, che le prestazioni che sarebbero state commissionate alla sarebbero state motivate con l'inadeguatezza del sito dell'attrice, CP_2
che invece era sempre stato utilizzato nel periodo di interesse, mentre ha dedotto che il sito della al tempo era inutilizzabile, perché privo delle prescritte autorizzazioni. Ha sostenuto, CP_2
dunque, che gli importi corrisposti alla costituirono un finanziamento illecito, come altri CP_2
infragruppo, per sostenerne lo stato di crisi in cui versava. Inoltre, ha rilevato che il valore dei contratti avrebbe richiesto la firma congiunta di due amministratori, stando alle previsioni statutarie.
Nella II memoria di cui all'art. 183, co. 6., c.p.c., la ha specificato le proprie contestazioni PT
ai due contratti prodotti da parte avversa, in quanto il primo avente scadenza al 31.5.2019, data che, al momento della pattuizione, non corrispondeva a quella del contratto con Fca, cui era agganciato, solo successivamente prorogata al 31.5.2019, mentre quanto al secondo ha dedotto che esso era relativo a prestazioni poste a fondamento di diverse fatture della ha, dunque, contestato CP_2
ancora la mancanza di prova di documenti di trasporto, di carico e scarico, corrispondenza etc. Ha aggiunto, inoltre, che in altro giudizio pendente innanzi a questo tribunale delle imprese (n.r.g.
9 6025/2020), ha attestato che almeno fino al 31.12.2018 il raccordo ferroviario non era CP_2
utilizzabile in quanto non omologato e per di più a causa di un incendio (cfr. doc. 48 p. 27) e che,
d'altronde, la dal settembre 2013 ad oggi, svolge senza soluzione di continuità le medesime PT
attività ferroviarie senza avere mai usufruito del raccordo ferroviario della CP_2
I convenuti hanno contestato la tardività delle difese espletate nella II memoria degli attori e, comunque, ne hanno contestato la fondatezza. In particolare, hanno sostenuto che non è affatto vero che avrebbe «attestato che almeno fino al 31.12.2018 il raccordo ferroviario non era CP_2
utilizzabile in quanto non omologato (non si sa quando lo è stato) e per di più a causa di un incendio», ma ha affermato, nell'altro giudizio, che in data 1° marzo 2018 un incendio CP_2 danneggiò l'hub e che l'esecuzione dei lavori di ripristino si conclusero sul finire del medesimo anno, cosa che non significa affatto che il raccordo rimase inutilizzato, non omologato etc. , anche considerando che il raccordo (che è un binario intermodale) è cosa diversa dall'hub. La ridotta funzionalità dell'uno non implica inutilizzabilità dell'altro.
Ebbene, deve ritenersi che i contratti prodotti dai convenuti forniscono prova sufficiente della prestazioni che giustificano i pagamenti contestati dalla come invece illeciti perché PT
relativi a servizi inesistenti.
Le obbligazioni a carico della effettuate per conto della di cui al contratto stipulato CP_2 PT
il 28.12.2016 e rinegoziato, con previsione di un nuovo corrispettivo, il 20.12.2017, consistevano in
“attività di cross docking e stoccaggio delle merci provenienti dalla piattaforma treno, e successive attività di carico / scarico di treni sul proprio raccordo adiacente” (art. 2 contratto in atti); l'attrice, invece, si obbligava a pagare un corrispettivo di € 4,50 al mq per 5.000 mq al mese quanto all'attività di stoccaggio ed € 10.833,33 al mese quanto all'attività di cross docking. Quest'ultima attività era specificata nell'impiego di due unità lavorative con orario 6-22, l'utilizzo di un carrello elevatore e di un bilico per navette da magazzino per piazzale treno (art. 3); tale ultimo corrispettivo, con scrittura del 20.12.2017, atteso l'aumento delle commesse, era incrementato ad €
19.166,67, con decorrenza dall'1.1.2018.
Infondate sono, dunque, le contestazioni di parte attrice dell'assenza di documenti di trasporto o di carico e scarico, atteso che si trattava di prestazioni convenute in misura fissa, sia per quanto riguarda le aree messe a disposizione per lo stoccaggio, che per la forza lavoro e le attrezzature necessarie per le attività di cross docking, a fronte delle quali era previsto un corrispettivo in misura fissa e non già variabile sulla base del volume delle commesse, ipotesi in cui, invece, sarebbe stato effettivamente necessario dare la prova della misura della prestazione cui commisurare il corrispettivo.
10 Le circostanze nuove articolate da parte attrice a sostegno della domanda solo con la II memoria istruttoria, di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e, dunque, tardivamente, sono inammissibili e non possono essere esaminate.
Pertanto, deve concludersi che a fronte dei contratti prodotti dai convenuti, idonei a giustificare causalmente i pagamenti contestati, l'attrice non ha dato prova idonea a sostegno dell'illegittimità dei pagamenti o, comunque, della falsità dei contratti medesimi.
Irrilevante, nel caso di specie, è il richiamo agli arresti giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova in materia di adempimento dei contratti, atteso che la fattispecie che ci occupa non riguarda una domanda di risarcimento o risoluzione per inadempimento del contratto concluso con la quanto piuttosto un'azione contrattuale di responsabilità per inadempimento CP_2
degli obblighi a carico di amministratori e sindaci di società, rispetto alla quale la contraente CP_2
è stata chiamata a rispondere in concorso, ai sensi dell'art. 2055 c.c..
In tale ipotesi, è indubbio che grava sull'attore la prova dell'illecito ossia della violazione degli obblighi di corretta e diligente gestione che, nel caso di specie, si concreta nella contestata natura illegittima dei pagamenti delle fatture emesse dalla e della mancanza di causa degli CP_2
stessi, che invece è rimasta priva di idoneo supporto probatorio, a fronte della produzione da parte dei convenuti dei contratti in cui, invece, dette fatture e i pagamenti contestati trovano fondamento causale.
Ciò porta ad escludere anche l'esistenza di un pagamento indebito nei confronti della CP_2 pur invocato da parte attrice nei propri scritti, attesa la prova dell'esistenza delle pattuizioni contrattuali di cui sopra, in cui, invece, i contestati pagamenti trovavano causa.
Invero, in caso di ripetizione dell'indebito sarebbe stato onere dell'attore dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione indicata dal convenuto (cfr. Cass. civ., sez. III,
27/05/2024, n. 14788).
Del resto, anche a voler esaminare la documentazione prodotta con le II memorie di parte attrice, a sostegno di allegazioni ivi tardivamente articolate, la stessa non appare decisiva per concludere nel senso dell'inesistenza delle prestazioni contemplate nelle fatture poste dalla a CP_2
sostegno dei pagamenti da essa ricevuti, se solo si consideri che le diverse fatture relative alla commessa solo in parte riguardano il medesimo periodo contemplato nella scrittura del CP_20
20.12.2017 con cui è stata pattuita la modifica del corrispettivo dovuto alla e che quanto CP_2 dedotto nell'altro giudizio circa l'assenza di autorizzazioni e l'incendio che ha interessato la CP_2 non è decisivo ai fini della prova dell'inutilizzabilità del raccordo ferroviario cui si riferiscono i contratti prodotti in questa sede, quanto piuttosto dell'hub pur presente nello stesso sito.
11 Infine, irrilevante è anche la circostanza dedotta da parte attrice del potere di ciascun amministratore di procedere ai pagamenti, ma con firma congiunta per gli importi di valore superiore ad € 20.000,00, in quanto anche a voler riconoscere una violazione di tale limitazione dei poteri dispositivi, non è individuabile alcun danno per pagamenti effettuati anche da parte di uno solo degli amministratori di importi comunque contrattualmente dovuti.
In definitiva, dunque, la domanda non appare provata.
4. Fondata è, invece, la domanda relativa ai rimborsi attribuitisi da giugno 2018 a maggio
2019 dagli amministratori sigg. IG e in assenza di giustificazione, per Controparte_4 complessivi € 45.072,03.
Gli stessi hanno contestato l'assenza di causa, deducendo che essi, invece, trovavano fondamento nelle trasferte lavorative effettuate dagli amministratori pure, ma non solo, da e per i vari stabilimenti del Gruppo SIT e rimborsate a forfait su base chilometrica.
Tali difese non appaiono fondate.
Invero, manca in atti qualsiasi delibera assembleare che legittimasse tali rimborsi come voce ulteriore del compenso da corrispondere agli amministratori (art. 2389, co.,1, c.c.) o anche una delibera dell'organo amministrativo che regolasse in qualche modo le spese sostenute nell'adempimento dell'incarico.
In verità dai prospetti prodotti dall'attrice (cfr. all. 55) risulta che detti importi sono stati calcolati applicando la tariffa di € 0,93 a km e non già a forfait, senza alcuna pattuizione.
In mancanza, dunque, di prova di qualsiasi convenzione che legittimasse detti importi, i prelievi effettuati a detti fini devono ritenersi illegittimi, con conseguente responsabilità degli amministratori in misura corrispondente.
Risulta, dunque, raggiunta la prova di detti pagamenti illeciti, attraverso la produzione non solo dei prospetti analitici delle spese ma anche dei relativi bonifici nominativi e periodici effettuati con detta causale, prodotti dall'attrice con la II memoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. (cfr. doc.
55), nonché con la documentazione contabile depositata a corredo dell'atto di citazione (cfr., all. 32
– 43).
Nessuna responsabilità può ascriversi, per il titolo che ci occupa, a e Controparte_6
cessati dalla carica il 6 giugno 2018, prima dell'assunzione della stessa da Controparte_1 parte dei sigg. e, dunque, dell'effettuazione dei pagamenti che ci occupano. CP_3
Responsabile è, invece, oltre ai percettori dei pagamenti, anche il convenuto dr. , CP_5
amministratore in carica nel medesimo periodo, 11 giugno 2018 - 16 giugno 2019, in cui erano in carica i sigg. . CP_3
12 Invero, così come per gli amministratori non esecutivi, gli elementi costitutivi della fattispecie integrante la responsabilità̀ solidale degli amministratori diversi da quelli che abbiano specificamente posto in essere la condotta materiale illecita sono, sotto il profilo oggettivo, l'inerzia, il fatto pregiudizievole antidoveroso altrui e il nesso causale tra inerzia e danno, e, sotto il profilo soggettivo, la colpa la quale, a sua volta, si atteggia o nell'inadeguata conoscenza del fatto di chi ha in concreto cagionato il danno, o nella colposa ignoranza del fatto altrui per non avere colto i segnali dell'altrui illecita condotta, pur percepibili con la diligenza richiesta per l'espletamento della carica, ovvero ancora nell'inerzia colpevole, per non essersi utilmente attivati al fine di scongiurare l'evento evitabile con l'uso della diligenza predetta (argomentato da ultimo da Cass. civ., sez. I,
22/04/2024, n. 10739).
Nel caso di specie, è chiaro che il dr. , componente dell'organo gestorio della CP_5 PT
unitamente ai convenuti sigg. , che hanno materialmente posto in essere i prelievi CP_3 contestati, con l'ordinaria diligenza richiesta dall'incarico avrebbe dovuto rendersi conto degli illeciti rimborsi spese percepiti dagli stessi, anche considerando che analogo trattamento non veniva a lui riservato, pur essendo componente del medesimo consiglio di amministrazione;
pertanto, il non essersi reso conto o il non essersi attivato per porre fine a tali prelievi illeciti è causa della responsabilità solidale del medesimo, per i danni arrecati al patrimonio sociale, che altrimenti avrebbe potuto evitare.
Analogamente deve rispondere in solido il sindaco dr. in carica dal 30.4.2015 fino Per_1 all'approvazione del bilancio 2018.
Invero, i componenti dell'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2407 c.c., devono vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
nell'adempimento di tali obblighi è chiaro che il sindaco dr. avrebbe dovuto rilevare Per_1
l'effettuazione da parte di alcuni degli amministratori di prelievi ingiustificati per rimborso spese, che non trovavano causa in alcuna delibera assembleare o diversa pattuizione, né erano comunque supportati della relativa documentazione giustificativa.
Né valgono ad esimerlo da responsabilità i verbali delle riunioni dallo stesso prodotti, atteso che proprio se avesse adempiuto scrupolosamente i propri compiti di controllo, come invece sostenuto, avrebbe dovuto accorgersi di tali comportamenti illegittimi degli amministratori.
In conclusione, i sigg. IG e sono responsabili e vanno condannati Controparte_4 ciascuno per l'intero importo dagli stessi sottratto, pari rispettivamente ad € 22.521,98 ed €
22.550,05 (come risulta dalle schede contabili e dai bonifici agli stessi intestati), e in solido con gli stessi il dr. e il dr. , amministratore e sindaco in carica nel periodo in cui detti CP_5 CP_7
pagamenti illeciti stati effettuati.
13 4.1. A questo punto, va affrontata l'incidenza sul giudizio della transazione conclusa tra la con gli altri convenuti, sigg. e con scrittura PT CP_8 CP_13 CP_14 privata del 17 dicembre 2020 cfr. (all. C prima memoria), approvata dall'assemblea il 18 gennaio
2021 (cfr. all. B le note di trattazione scritta per l'udienza del 24.6.2021), dalla lettura della quale risulta espressamente che si tratta di una transazione “novativa e parziaria”, ossia limitata alla quota dovuta dai soli condebitori solidali sottoscrittori della stessa, “pari alla somma di € 1.228.547,44#, corrispondente, oltre agli accessori e alle spese, alla complessiva richiesta di risarcimento danni ai sensi della citazione, diminuita di quanto domandato in relazione agli importi illegittimamente incassati dalla convenuta e dai sig.ri e pe altri in CP_2 CP_3 Controparte_4 tutto € 1.397.239,51” (cfr. capo c. delle premesse).
Inoltre, è previsto che la transazione con i sigg. e è estesa anche ai CP_8 CP_13 dr. e ”i quali nulla dovranno corrispondere alla . CP_11 CP_12 PT
In seguito a tale transazione, l'attrice ha ridotto la domanda in misura corrispondete all'intero danno contestato ai convenuti riconducibili al c.d. “Gruppo Maglione” , per cui riguardo alle relative contestazioni nessuna statuizione deve prendersi neppure nei confronti dei convenuti rimasti in giudizio.
La transazione, invece, non si estende ai diversi addebiti mossi alla e ai sigg. CP_2
, per le quali erano stati chiamati a rispondere in solido anche gli altri amministratori, CP_3
sigg. , e nonché con gli altri sindaci, dr. e CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
se è vero che la transazione è espressamente indicata come novativa e parziale, dunque relativa esclusivamente alle contestazioni degli illeciti pagamenti contestati alla e alla CP_13 [...]
, nonché per gli illeciti rimborsi attribuitisi dai convenuti amministratori sigg. CP_14 CP_8
Dunque, in esito alla transazione, in verità, parte attrice ha ridotto la domanda in misura corrispondente all'intero importo degli addebiti posti a fondamento della transazione medesima, indistintamente nei confronti di tutti i convenuti, indipendentemente dal fatto che fossero o meno parte della transazione, mentre ha insistito negli ulteriori addebiti.
In particolare, dalle conclusioni come modificate nel I termine di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
e ribadite nella comparsa conclusionale, si ricava che l'attrice ha insistito nell'accertamento della responsabilità e conseguente condanna della degli amministratori , Parte_1 CP_3
, , e e nonché del Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_1 sindaco, ai sensi dell'art. 2407 c.c., ”. CP_7
Se ne ricava che l'attrice ha rinunziato alla domanda verso gli altri amministratori e sindaci rimasti contumaci, anche quali citati come solidalmente responsabili per il danno non rinunziato
14 verso il gruppo ( e sigg. ), come chiarito anche nella comparsa CP_3 CP_2 CP_3
conclusionale.
Dunque, nessun impatto ha la transazione sull'unico addebito accertato come fondato con la presente decisione, in quanto del tutto avulso dalla transazione medesima.
Invece, atteso che parte attrice ha insistito nella domanda come ridotta solo nei confronti degli amministratori e sindaci che non hanno preso parte alla transazione, se ne deve ricavare il venir meno dell'interesse a qualsiasi decisione nei confronti dei sottoscrittori della transazione medesima, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ossia nei confronti di , Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_13
e .
[...] Controparte_14 Controparte_11 Controparte_12
5. Restano da esaminare le domande proposte da tutti i convenuti volte a: - accertare, nei rapporti interni fra i convenuti coobbligati in solido, il grado (ovvero la percentuale) di responsabilità di ciascuno di essi nella produzione dei danni riconosciuti all'attrice; - per l'effetto, condannare gli altri convenuti a rimborsare le somme che, a seguito di accoglimento parziale delle domande nei loro confronti, ciascuno di essi dovesse essere tenuto a versare all'attrice oltre la misura corrispondente al grado (ovvero alla percentuale) della sua eventuale responsabilità.
Trattandosi di pagamenti direttamente ricevuti dai soli amministratori IG e CP
, si ritiene che gli stessi siano responsabili ciascuno in via esclusiva per l'intero importo
[...] dagli stessi sottratto, pari rispettivamente ad € 22.521,98 ed € 22.550,05, mentre nessuna responsabilità può individuarsi, nei rapporti interni, a carico dell'altro amministratore, dr. , e CP_5
del sindaco, dr. , nonché in capo a per le appropriazioni poste in essere da CP_7 CP_3
e da quest'ultimo per le appropriazioni poste in essere da , Controparte_4 CP_3 ritenendosi superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 1298, co. 2, c.c., in virtù dell'esclusivo vantaggio ricevuto dai due amministratori diretti destinatari dei prelievi illeciti accertati.
L'azione di regresso va, dunque, accolta limitatamente ai convenuti costituiti in giudizio e, atteso che nessun pagamento a titolo risarcitorio è già stato effettuato in favore di parte attrice, si tratta di una condanna in futuro, nella misura in cui i convenuti sui quali non cade, nei rapporti interni, la responsabilità, adempiranno la condanna di cui alla presente decisione.
Nessuna statuizione può essere presa nei confronti degli amministratori e sindaci rimasti contumaci, nei cui confronti il g.i. condivisibilmente non ha autorizzato la chiamata in causa relativamente alla proposta azione di regresso.
6. Va esaminata, infine, la domanda di garanzia promossa nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in causa.
15 In primo luogo, va affermata l'operatività temporale della copertura assicurativa invocata, in virtù della polizza D&O n. 82411159, ricomprendente le responsabilità degli amministratori delle società controllate (in particolare, artt.
2.6 e 2.9), con decorrenza, come affermato dai convenuti chiamanti in causa, quantomeno dal 24.11.2014 in virtù della clausola c.d. claims made e per un massimale di (€ 3.000.000,00, poi elevato ad € 5.000.000,00), stipulata da Controparte_18 controllante dell'attrice con (oggi PT Controparte_19 [...]
, ), alla quale hanno denunciato il sinistro con comunicazioni inviate Controparte_16 CP_19
con PEC del 16-18-19.12.2020 (cfr. all. 1 a-c), rientrante, pertanto, nella validità della polizza.
Fondata è la difesa della dell'inoperatività della copertura assicurativa con CP_19 riferimento alla posizione dei convenuti sigg. in relazione all'indebita (auto)assegnazione CP_3
degli importi illegittimamente acquisiti come ingiustificati rimborsi spese, che deve ritenersi rientrino nella causa di esclusione della copertura assicurativa di cui all'art. 3 lett. f), che si riferisce ai danni conseguenza diretta o indiretta del conseguimento da parte dell'assicuratore di benefici personali, remunerazioni o privilegi ai quali non avesse legalmente diritto.
E' indubbio che il prelievo indebito di importi da parte dei sigg. a loro diretto CP_3
vantaggio concreta una remunerazione alla quale non avevano diritto per legge, come accertato ai capi che precedono.
La domanda va, invece, accolta quanto alla posizione dell'altro amministratore dr. , CP_5 in quanto non può ritenersi operante l'altra causa di esclusione della copertura assicurativa di cui alla precedente lett. e) del medesimo art. 3, che riguarda i danni conseguenza diretta o indiretta di una condotta dolosa o di una intenzionale violazione dei doveri di legge, in quanto la violazione dell'obbligo di diligente gestione e l'omesso doveroso controllo sui prelievi posti in essere dagli altri amministratori, nel caso di specie non risulta provato che sia riconducibile ad un comportamento posto in essere intenzionalmente dal convenuto, quanto piuttosto in una copia sia pur grave dello stesso nel contravvenire all'adempimento diligente dei doveri impostigli dalla legge.
La domanda, infine, è assorbita quanto alla chiamata in causa del convenuto nei CP_1
confronti del quale la domanda da cui deriva la garanzia viene respinta.
7. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza tra parte attrice e la CP_2
nonché i convenuti totalmente vittoriosi, mentre in considerazione della reciproca soccombenza, in relazione ai diversi addebiti, si ritiene di compensare integralmente le spese tra parte attrice e i convenuti sigg. , e . CP_3 CP_5 CP_7
Analogamente, attesa la soccombenza nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in causa, i convenuti soccombenti sigg. vanno condannati al pagamento delle spese in CP_3
favore della stessa, mentre la va condannata nei confronti del convenuto chiamante in causa CP_19
16 vittorioso dr. , non essendo fondate le difese della stessa in ordine alla mancanza della CP_5
previa approvazione delle spese per quelle liquidate nelle decisioni giudiziali.
La liquidazione viene effettuata tenendo conto delle tariffe vigenti in relazione allo scaglione corrispondente al valore della condanna.
Infine, nulla va disposto quanto alle spese nei confronti dei convenuti contumaci nei confronti dei quali parte attrice, in esito alla transazione, ha rinunziato integralmente alla domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti di , Controparte_8
Controparte_9 CP_10 Controparte_13 [...]
e ; Controparte_14 Controparte_11 Controparte_12
- Rigetta le domande nei confronti di Controparte_2 [...]
e ; CP_6 Controparte_1
- In parziale accoglimento della domanda come modificata con la I memoria depositata da parte attrice nei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., condanna al CP_3 risarcimento dei danni subiti dalla stessa nella misura di € 22.521,98 e CP
nella misura di € 22.550,05, in solido tra gli stessi e condanna, altresì, in
[...]
solido e Controparte_5 CP_7
- Accerta, nei rapporti interni, l'esclusiva responsabilità di nella CP_3 causazione dei danni nella misura di € 22.521,98 e di nella Controparte_4 causazione dei danni pari ad € 22.550,05 e, pertanto, condanna gli stessi, nonché nei confronti di e nei confronti CP_3 Controparte_4 Controparte_4
di a rivalere gli altri convenuti soccombenti degli importi che CP_3 eventualmente questi ultimi corrisponderanno all'attrice in virtù della presente decisione;
- Respinge la domanda di garanzia promossa da e CP_3 Controparte_4
nei confronti di;
Controparte_16
- In accoglimento dell'azione di garanzia promossa da condanna Controparte_5
a rivalere lo stesso di quanto corrisponderà eventualmente Controparte_16
a parte attrice in dipendenza della presente decisione;
17 - Condanna la al pagamento delle spese legali in favore di Parte_1 [...]
e , che liquida in € Controparte_2 Controparte_6 Controparte_1
20.000,00 per compensi in favore di ciascuno di essi, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_4
e CP_3 Controparte_5 CP_7
- Condanna e al pagamento delle spese legali nei Controparte_4 CP_3 confronti di , che liquida in € 20.000,00 per compensi, oltre Controparte_16
rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Condanna al pagamento delle spese legali in favore di Controparte_16
, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Controparte_5
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Nulla sulle spese nei confronti di , Controparte_8 Controparte_9 CP_10
[...] Controparte_13 Controparte_14 Controparte_11
e .
[...] Controparte_12
Così deciso in Napoli, lì 7.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Ilaria Grimaldi dott. Salvatore Di Lonardo
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Caterina di Martino Giudice dott. Ilaria Grimaldi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9003 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Cause in materia di rapporti societari, pendente
[...]
[...]
con sede legale in Milano, alla via Caradosso, 12 (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Raffaele
Carrano e IG Rossini, del foro di Salerno, con elezione di domicilio presso il loro studio professionale in Battipaglia (SA), via Rosa Iemma, 2, per mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Controparte_1 C.F._1
Piozzo di Rosignano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Stampatori
n.21, in forza di procura speciale in data 22 settembre 2020 apposta su foglio a parte allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
1
E
(C.F. ), in persona del presidente Controparte_2 P.IVA_2
del c.d.a. e legale rappresentante p.t., (C.F. , CP_3 CodiceFiscale_2
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 CodiceFiscale_3 Controparte_5 [...]
), tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale ex art. 83, co. 3, c.p.c., C.F._4 dall'Avv. Nicola Rascio del Foro di Napoli, con domicilio eletto presso il suo Studio in Napoli, via
Monteoliveto n. 37;
CONVENUTI
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_6 C.F._5
Giovanni Borriello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ercolano (NA) alla Via
Cegnacolo n. 26, per procura in atti;
CONVENUTO
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo de CP_7 CodiceFiscale_6
Florio la Rocca, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via San Tommaso
d'Aquino n° 15, per procura in atti;
CONVENUTO
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_8 C.F._7 Controparte_9
), (C.F. ), C.F._8 CP_10 C.F._9 [...]
(C.F. ), CP_11 C.F._10 Controparte_12
(C.F. ),
[...] C.F._11 Controparte_13
con sede legale in Melfi alla Contrada Maddalena snc (C.F. , in persona del suo P.IVA_3
legale rappresentante p.t., con sede legale in Melfi (PZ) alla via Aldo Controparte_14
Moro SNC, (C.F. , in persona del suo legale rappresentante Controparte_15 P.IVA_4
p.t.;
CONVENUTI - CONTUMACI
N O N C H E '
2 (C.F. ), in Controparte_16 P.IVA_5
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. prof. Alberto Monti, Franco Monti e Francesco Rolle, con studio in
Milano, al viale Monte Nero n.53, presso i quali elegge domicilio, per procura in atti;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Rimessa in decisione con ordinanza del 9-10.4.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e replica.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI della DECISIONE
1. La - società operante nella c.d. “filiera dell'automotive”, che presta servizi Parte_1
di logistica alla Fiat Chrysler Auto s.p.a. (FCA), soprattutto presso l'impianto di Melfi (PZ), ma anche in Piemonte e sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della e del c.d. CP_2
“Gruppo Ambrosio”, ossia dei fratelli e , i quali infatti sono stati CP CP_3 amministratori anche della e avente come socio di minoranza la “famiglia , la PT CP_8
quale è un socio qualificato, siccome radicato sul territorio operativo di Melfi - ha promosso azione sociale di responsabilità, ai sensi degli artt. 2476, 2477 e 2407 c.c., nei confronti di amministratori e sindaci per pagamenti indebiti effettuati in favore della della e della CP_2 CP_13
anch'esse convenute, concretanti non solo operazioni poste in essere in Controparte_17 conflitto d'interessi, ma del tutto inesistenti, nonché per ingiustificati rimborsi ricevuti dagli amministratori IG e , giudizio nelle more transatto con le società Controparte_4 CP_8
ed nonché con gli amministratori , e e con i Parte_2 CP_8 CP_9 CP_10
sindaci convenuti , e non costituiti, di Controparte_11 CP_12 Controparte_12
cui dunque è stata dichiarata la contumacia.
Pertanto, il giudizio è proseguito solo relativamente alla domanda proposta nei confronti degli amministratori , e , amministratori CP_3 Controparte_4 Controparte_5 dall'11 giugno 2018 al 16 giugno 2019, del sindaco , del sig. CP_7 Controparte_1
amministratore dalla costituzione della società fino al giugno 2018, e della sig.ra CP_6
amministratrice dal 13 maggio 2016 al 6 giugno 2018, nonché della CP_2
1.2. Si è costituito deducendo che l'iniziativa giudiziaria si colloca in un Controparte_1
clima di grave dissidio tra i soci di (controllante di ); ha, inoltre, Controparte_18 PT precisato che fu sollevato dall'incarico di amministratore delegato già in data 13 settembre 2016
(quando l'assemblea provvide a sostituire il proprio organo gestorio ed i sindaci presi di mira dal
3 ricorso ex art. 2409 c.c. all'epoca presentato al Tribunale di Roma per presunte irregolarità gestionali) e cessò ogni incarico lavorativo nella controllante il 30 aprile 2018. Ha, poi, eccepito che difetta la prova dell'adozione di delibera assembleare di autorizzazione all'azione e, dunque, una condizione dell'azione, nonché la prova del danno, deducendo che l'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito (ex art.2033 cc) o di risarcimento extracontrattuale (ex art. 2043
c.c.) e le ripetizioni nei confronti delle società convenute escluderebbe il danno nei propri confronti, chiedendo dunque la sospensione dell'azione. Quanto, poi, alla prima contestazione ha dedotto che egli non si è mai occupato della gestione amministrativa della società ed, in particolare, del controllo e del pagamento delle fatture, ma, nella sua qualità di manager esperto del settore della logistica e dei trasporti, si occupava principalmente di stipulare contratti di trasporto e logistica e di servizi mentre la gestione operativa era invece affidata all'Amministratore Delegato CP_8
Egli poteva poi effettuare pagamenti con firma disgiunta sino al limite di € 20.000 (salvo
[...]
il caso del pagamento dei salari e degli oneri previdenziali), con firma congiunta di altro consigliere negli altri casi;
nessun pagamento ad relativo alle fatture in contestazione era stato CP_2
autorizzato o effettuato da parte sua e le stesse (come tutte le fatture passive) risultano regolarmente gestite dall'Ufficio Acquisti. Inoltre, per quanto gli risultava, i servizi di cross docking e stoccaggio addebitati da sono reali ed effettivamente esistenti e giustificati dalla disponibilità di spazi CP_2
per gestire nuove attività di stoccaggio, preparazione pallet, prelievo ed handling per dei clienti automotive, in quanto non vi era disponibilità di spazi presso il magazzino e CP_18 PT
nonché per gestire parte del materiale in arrivo e partenza con il servizio ferroviario gestito da PT
. Ha, infine, chiesto la chiamata in causa della
[...] Controparte_19
atteso che per il periodo oggetto di causa, controllante di ha Controparte_18 PT
stipulato una polizza di responsabilità civile degli amministratori, sindaci, direttori generali per società non quotate ed enti senza scopo di lucro, recante il n. 82411159, che, all'art.2.6. è estesa anche a coloro che rivestivano una “Carica Direttiva Esterna” in società partecipata, qual è PT
Par
nei confronti della contraente . Ha, inoltre, chiesto la chiamata in causa di
[...] CP_18 atteso che all'atto della cessazione del suo incarico, con essa era intercorso un complesso accordo, in forza del quale aveva rinunciato “ad ogni azione o domanda nei confronti dello stesso”…, “con esclusione dei soli fatti attribuibili a dolo e colpa grave” e che la presente azione è da ritenersi promossa con il voto determinante di (che controlla con il 51% del capitale CP_18 PT sociale) e dunque in violazione dell'impegno di cui sopra.
1.3. Si sono costituiti, altresì, la i sigg. e , chiamando in via CP_2 CP_3 CP_5 preliminare anch'essi in garanzia la , alla quale hanno Controparte_19
denunciato il sinistro il 16/18/19.12.2020, in virtù della polizza di cui al capo che precede, nonché
4 la chiamata in garanzia di controllante dell'attrice, in virtù dell'art. 2497, co. 2, Controparte_18
c.c. che prescrive che, assieme alla società che esercita l'attività di direzione e coordinamento (in tesi avversa, quale controllante indiretta), risponde in solido “chi abbia comunque preso CP_2 parte al fatto lesivo”. In via preliminare, poi, hanno eccepito l'incompetenza per materia del
Tribunale di Napoli, Sezione Imprese e, di conseguenza, per territorio del Tribunale di Napoli, in quanto parte attrice svolge nei confronti delle società domande risarcitorie ovvero restitutorie, fondate sulla loro “responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale” nonché, quanto ad , CP_2 pure sull'“invalidità / inesistenza dei relativi negozi” che non attengono a rapporti societari. Quanto alla ventilata ma non dedotta espressamente responsabilità ex art. 2497 c.c. di , hanno CP_2
eccepito il difetto di legittimazione attiva della società attrice. Nel merito, hanno contestato la fondatezza delle avverse domande ed, in particolare, il tentativo di far ricadere sugli amministratori convenuti la responsabilità per danni che sarebbero il frutto di condotte illecite anteriori all'assunzione della carica, senza che, nel corso della stessa, essi abbiano peraltro precluso, vanificato o perso alcuna delle azioni eventualmente esperibili per neutralizzare gli effetti delle predette condotte, non avendo, dunque, in alcun modo contribuito né a cagionare tali danni, né a cristallizzarli. Inoltre, hanno dedotto che data l'inadeguatezza delle strutture di cui disponeva parte attrice, il 28.12.2016 (un anno e mezzo prima che il Gruppo Ambrosio entrasse nel c.d.a.), CP_2
e avevano stipulato un contratto, con durata dall'1.1.2017 al 31.5.2019, che rispondeva PT pienamente all'esigenza dell'attrice di ottenere, per le sue attività, una struttura adeguata ed, in particolare, la prima si impegnava a svolgervi, per conto della seconda, “attività di cross docking e stoccaggio delle merci provenienti dalla piattaforma treno, e successive attività di carico / scarico di treni sul proprio raccordo adiacente” e la seconda si obbligava a corrispondere un corrispettivo di €
4,50 al mq al mese per 5.000 mq quanto all'attività di stoccaggio, ed € 10.833,33 al mese quanto all'attività di cross docking;
tale ultimo corrispettivo, con scrittura del 20.12.2017, atteso l'aumento di commesse, era incrementato ad € 19.166,67, con decorrenza dall'1.1.2018. Pertanto, tale contratto, stipulato prima dell'assunzione della carica da parte degli amministratori convenuti, fornisce giustificazione, attesa l'evidente utilità, ai pagamenti contestati, di cui hanno anche contestato la prova. Quanto all'addebito relativo ai rimborsi spese in favore dei convenuti sigg.
, hanno rilevato la mancanza di prova del danno o dell'indebito, nonchè contestato che CP_3
fossero privi di giustificazione, trovando fondamento nelle trasferte lavorative effettuate dagli amministratori e rimborsate a forfait su base chilometrica. In subordine, per l'ipotesi di accoglimento (anche parziale) delle domande attoree, hanno chiesto l'accertamento, nei rapporti interni fra i convenuti coobbligati in solido, del grado di responsabilità di ciascuno, con condanna a rimborsare loro le somme che, a seguito di accoglimento (anche parziale) delle domande nei loro
5 confronti, ciascuno di essi dovesse essere tenuto a versare all'attrice oltre la misura corrispondente al grado della sua responsabilità.
1.4. Si è costituita, altresì, deducendo che è la stessa descrizione degli Controparte_6
addebiti operata ex adverso a porla in una posizione di estraneità o, quantomeno, di assoluta marginalità, rispetto alle contestazioni poste a fondamento dell'azione, illustrando le vicende sottese all'origine della società e dei gruppi di riferimento e sostenendo che ella aveva mantenuto – seppur soltanto formalmente ed in attesa della sua sostituzione, costantemente promessa dagli CP_3
ma, di fatto, mai concretizzatasi sino al giugno 2018 - il ruolo di Vice Presidente della per quasi due anni, durante i quali non solo non aveva mai richiesto, né percepito compensi (nonostante l'espressa previsione statutaria), ma non aveva neppure mai assunto alcuna decisione sostanziale per conto della società, né le era mai stata conferita alcuna delega ad operare per conto del sodalizio e non ebbe ad autorizzare alcun pagamento, neanche quelli oggetto delle avverse contestazioni.
Infine, non tollerando ulteriormente la situazione di fatto nella quale, suo malgrado, si era ritrovata e resasi conto che le sue continue richieste informali al “Gruppo Ambrosio” di essere sostituita non sarebbero mai state prese in seria considerazione, con pec del 17.01.2018 rassegnò le proprie dimissioni con effetto immediato, poi posticipate al giugno dello stesso anno. Pertanto, ha sostenuto che tutte le contestazioni formulate dalla società istante attengono ad operazioni di cui ella non era a conoscenza o, comunque, dalla stessa mai autorizzate, per cui ha chiesto, in via riconvenzionale, che, si proceda, nei rapporti interni tra i condebitori solidali, alla graduazione delle responsabilità tra tutte le parti convenute, con condanna alla rivalsa.
1.5. Si è costituito, ancora, il dr. , membro del collegio sindacale sino CP_7 all'approvazione del bilancio del 2018, il quale ripercorrendo anch'egli le vicende della costituzione della società, ha dedotto di essere dottore commercialista esterno rispetto all'organizzazione della stessa, originariamente nominato quale sindaco su indicazione della UTM, la cui compagine sociale allora era gestita da un terzo gruppo familiare, “i Mancone”, che avevano ceduto la propria azienda ai f.lli ed al momento della cessione fu invitato da quest'ultimi a non dimettersi e CP_3
rimanere in carica, in attesa di una sostituzione con altro tecnico che fosse da loro indicato. In diritto, ha sostenuto che il compito dei sindaci è limitato ad una vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e la loro responsabilità (art. 2407 c.c.) è prevista soltanto laddove risulti accertato il nesso di causalità tra il comportamento omissivo denunciato e le conseguenze che ne sono derivate e che, nel caso di specie, nei confronti del collegio sindacale non è mosso alcun addebito specifico ma soltanto censure generiche, che rimandano a presunti comportamenti dolosi posti in essere dagli amministratori o da terzi soggetti estranei alla compagine sociale in danno della stessa. Inoltre, ha dedotto che dagli allegati verbali di riunione del collegio sindacale nonché dalle
6 relazioni unitarie inviate all'assemblea dei soci per le approvazioni dei bilanci, emerge con evidenza che il compito di controllo a carico dei sindaci è sempre stato scrupolosamente eseguito ed, in particolare, egli, non essendo “legato” ad alcuno dei due gruppi di soci, era il membro del collegio sindacale più attivo nella richiesta di informazioni, essendo suo interesse far luce su qualsiasi operazione contabile potesse destare il minimo sospetto. Ha chiesto, dunque, individuarsi i soggetti che abbiano eventualmente beneficiato delle denunciate operazioni di distrazione del patrimonio sociale, quantificando e graduando le rispettive responsabilità, formulando domanda di regresso/rivalsa ai sensi dell'art. 1299 c.c., per poter ripetere dagli stessi la parte dell'eventuale debito allo stesso imputato.
1.6. Disposta e autorizzata la chiamata in causa esclusivamente della compagnia assicuratrice, si è costituita la sostenendo nel merito che le domande Controparte_16
attoree sono destituite di fondamento e di supporto probatorio, aderendo alle difese dei convenuti.
Quanto alla garanzia assicurativa, ha dedotto l'operatività della clausola c.d. claims made, ossia con riferimento alle sole richieste di risarcimento presentate nei confronti dell'assicurato durante il periodo di validità della garanzia, come chiaramente si legge nel frontespizio di ZZ (doc.1 pag.3) ed è precisato all'art.
6.4 del contratto assicurativo. Ha aggiunto, in particolare, che la polizza non opera nel caso di accertamento di un comportamento doloso o del conseguimento di un vantaggio indebito diretto da parte del beneficiario della copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 3.1,
e che l'accoglimento della prospettazione attorea inevitabilmente implicherebbe la qualificazione dolosa delle condotte contestate ai convenuti chiamanti e, dunque, l'esclusione radicale dell'operatività della ZZ, e ha sottolineato che l'indebita (auto)assegnazione da parte fratelli
(e di e di “ingiustificati rimborsi spese” rientrerebbe nell'altra CP_3 CP_8 CP_10
causa di esclusione della copertura assicurativa.
Nel corso del giudizio, come anticipato, la ha depositato la delibera di Parte_1
autorizzazione alla proposizione della presente azione e, altresì, la transazione autorizzata, nelle more, con deliberazione assembleare del 18 gennaio 2021, con i convenuti amministratori, sigg.
con i sindaci, e nonché con le società e CP_8 CP_11 CP_12 Controparte_13
riducendo la domanda nei limiti del danno derivante gli addebiti non riguardanti Parte_2 direttamente i soggetti sottoscrittori dell'accordo.
2. Assolutamente priva di fondamento è l'eccezione di incompetenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa e, conseguentemente, per territorio.
I convenuti, a riguardo, hanno sostenuto che parte attrice ha promosso nei confronti delle società convenute domande risarcitorie ovvero restitutorie, fondate sulla loro “responsabilità
7 contrattuale e/o extracontrattuale” nonché, quanto ad , pure sull'“invalidità / inesistenza CP_2 dei relativi negozi”, controversie che non atterrebbero a rapporti societari.
In realtà, dall'esame dell'atto di citazione si ricava senza dubbio che parte attrice ha promosso azione sociale di responsabilità nei confronti dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo, chiamando in causa, altresì, come responsabili solidali, le società destinatarie dei pagamenti contestati a detti organi o comunque delle utilità derivanti dagli illeciti sociali a questi addebitati.
Pertanto, si rientra chiaramente nell'ambito di competenza della sezione specializzata in materia di impresa, come delineato dall'art. 3, co. 2, lett. a, D. Lgs. 27/06/2003, n.168, che si estende, in virtù del comma 3, alle cause con esse connesse.
3. Infondata è l'ulteriore eccezione di assenza della delibera assembleare di autorizzazione all'azione di responsabilità.
La società attrice, con le note di trattazione scritta depositate in vista della prima udienza di comparizione e trattazione disposta con tale modalità, ha prodotto la delibera dell'assemblea sociale del 17.12.2020 che specificamente si riferisce al presente giudizio e agli amministratori e sindaci convenuti.
Infondata a riguardo è la difesa di laddove ha dedotto che detta autorizzazione non si CP_2
estende ad essa, atteso che nei confronti del terzo, diverso dagli organi sociali, chiamato a rispondere con vincolo di solidarietà a titolo di concorso nell'illecito degli stessi, la legge non contempla la necessità di una specifica autorizzazione assembleare, prevista invece per l'azione contro amministratori e sindaci - rispettivamente dagli artt. 2393, co. 1, e 2407, ult. co., c.c. per le s.p.a. ma non espressamente dall'art. 2476 c.c. per le s.r.l., qual è la società attrice - dovendosi ritenere dunque rientrare nel generale potere di gestione riservato agli amministratori, che come una qualsiasi altra azione a tutela del patrimonio sociale, possono liberamente valutare di chiamare terzi estranei alla società a rispondere solidalmente con gli organi sociali.
Inammissibile, infine, è l'eccezione di invalidità della delibera, posta tardivamente dal convenuto solo negli scritti conclusionali, in mancanza altresì di tempestiva impugnazione della delibera CP_1
medesima.
4. Infondata, ancora, è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società attrice rispetto all'azione ex art. 2497 c.c., atteso che - come si evince dall'attenta lettura già dell'atto introduttivo, nonché chiarito espressamente negli scritti conclusionali - l'attrice non ha esercitato tale azione ma ha allegato l'esistenza del rapporto di eterodirezione di come fatto secondario a sostegno CP_2
della contestata responsabilità per gli assunti pagamenti illeciti.
8 5. Passando al merito, la domanda è in parte fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di cui in prosieguo.
Il primo addebito mosso da parte attrice - attesa la transazione raggiunta in ordine alle contestazioni riguardanti i rapporti della società con e Controparte_13 CP_14
nonché i pagamenti ricevuti dagli amministratori, sigg. che l'ha portata a rinunziare
[...] CP_8
alle relative domande nei confronti di tutte le parti in causa e ridurre la domanda originaria in misura corrispondente, di cui ci occuperemo infra – riguarda i pagamenti per complessivi €
1.352.167,48 effettuati in favore di che la ha sostenuto concretare, in realtà, delle CP_2 PT
distrazioni, in quanto resi senza che controparte abbia reso alcuna prestazione in favore della stessa.
I convenuti hanno giustificato detti pagamenti, deducendo che il 28.12.2016, e CP_2 PT hanno stipulato un contratto, con durata dall'1.1.2017 al 31.5.2019, che rispondeva all'esigenza dell'attrice di ottenere, per le sue attività, una struttura adeguata ed, in particolare, la prima si impegnava a svolgervi, per conto della seconda, “attività di cross docking e stoccaggio delle merci provenienti dalla piattaforma treno, e successive attività di carico / scarico di treni sul proprio raccordo adiacente” e la seconda si obbligava a corrispondere un corrispettivo di € 4,50 al mq al mese per 5.000 mq quanto all'attività di stoccaggio, ed € 10.833,33 al mese quanto all'attività di cross docking;
tale ultimo corrispettivo, con scrittura del 20.12.2017, atteso l'aumento delle commesse, era incrementato ad € 19.166,67, con decorrenza dall'1.1.2018.
Nella memoria depositata nel I termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., parte attrice ha contestato le due scritture prodotte da controparte, sconosciute alla società e una relativa a servizi effettuati verso un cliente, invece soddisfatti diversamente e ha contestato, altresì, che le prestazioni che sarebbero state commissionate alla sarebbero state motivate con l'inadeguatezza del sito dell'attrice, CP_2
che invece era sempre stato utilizzato nel periodo di interesse, mentre ha dedotto che il sito della al tempo era inutilizzabile, perché privo delle prescritte autorizzazioni. Ha sostenuto, CP_2
dunque, che gli importi corrisposti alla costituirono un finanziamento illecito, come altri CP_2
infragruppo, per sostenerne lo stato di crisi in cui versava. Inoltre, ha rilevato che il valore dei contratti avrebbe richiesto la firma congiunta di due amministratori, stando alle previsioni statutarie.
Nella II memoria di cui all'art. 183, co. 6., c.p.c., la ha specificato le proprie contestazioni PT
ai due contratti prodotti da parte avversa, in quanto il primo avente scadenza al 31.5.2019, data che, al momento della pattuizione, non corrispondeva a quella del contratto con Fca, cui era agganciato, solo successivamente prorogata al 31.5.2019, mentre quanto al secondo ha dedotto che esso era relativo a prestazioni poste a fondamento di diverse fatture della ha, dunque, contestato CP_2
ancora la mancanza di prova di documenti di trasporto, di carico e scarico, corrispondenza etc. Ha aggiunto, inoltre, che in altro giudizio pendente innanzi a questo tribunale delle imprese (n.r.g.
9 6025/2020), ha attestato che almeno fino al 31.12.2018 il raccordo ferroviario non era CP_2
utilizzabile in quanto non omologato e per di più a causa di un incendio (cfr. doc. 48 p. 27) e che,
d'altronde, la dal settembre 2013 ad oggi, svolge senza soluzione di continuità le medesime PT
attività ferroviarie senza avere mai usufruito del raccordo ferroviario della CP_2
I convenuti hanno contestato la tardività delle difese espletate nella II memoria degli attori e, comunque, ne hanno contestato la fondatezza. In particolare, hanno sostenuto che non è affatto vero che avrebbe «attestato che almeno fino al 31.12.2018 il raccordo ferroviario non era CP_2
utilizzabile in quanto non omologato (non si sa quando lo è stato) e per di più a causa di un incendio», ma ha affermato, nell'altro giudizio, che in data 1° marzo 2018 un incendio CP_2 danneggiò l'hub e che l'esecuzione dei lavori di ripristino si conclusero sul finire del medesimo anno, cosa che non significa affatto che il raccordo rimase inutilizzato, non omologato etc. , anche considerando che il raccordo (che è un binario intermodale) è cosa diversa dall'hub. La ridotta funzionalità dell'uno non implica inutilizzabilità dell'altro.
Ebbene, deve ritenersi che i contratti prodotti dai convenuti forniscono prova sufficiente della prestazioni che giustificano i pagamenti contestati dalla come invece illeciti perché PT
relativi a servizi inesistenti.
Le obbligazioni a carico della effettuate per conto della di cui al contratto stipulato CP_2 PT
il 28.12.2016 e rinegoziato, con previsione di un nuovo corrispettivo, il 20.12.2017, consistevano in
“attività di cross docking e stoccaggio delle merci provenienti dalla piattaforma treno, e successive attività di carico / scarico di treni sul proprio raccordo adiacente” (art. 2 contratto in atti); l'attrice, invece, si obbligava a pagare un corrispettivo di € 4,50 al mq per 5.000 mq al mese quanto all'attività di stoccaggio ed € 10.833,33 al mese quanto all'attività di cross docking. Quest'ultima attività era specificata nell'impiego di due unità lavorative con orario 6-22, l'utilizzo di un carrello elevatore e di un bilico per navette da magazzino per piazzale treno (art. 3); tale ultimo corrispettivo, con scrittura del 20.12.2017, atteso l'aumento delle commesse, era incrementato ad €
19.166,67, con decorrenza dall'1.1.2018.
Infondate sono, dunque, le contestazioni di parte attrice dell'assenza di documenti di trasporto o di carico e scarico, atteso che si trattava di prestazioni convenute in misura fissa, sia per quanto riguarda le aree messe a disposizione per lo stoccaggio, che per la forza lavoro e le attrezzature necessarie per le attività di cross docking, a fronte delle quali era previsto un corrispettivo in misura fissa e non già variabile sulla base del volume delle commesse, ipotesi in cui, invece, sarebbe stato effettivamente necessario dare la prova della misura della prestazione cui commisurare il corrispettivo.
10 Le circostanze nuove articolate da parte attrice a sostegno della domanda solo con la II memoria istruttoria, di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e, dunque, tardivamente, sono inammissibili e non possono essere esaminate.
Pertanto, deve concludersi che a fronte dei contratti prodotti dai convenuti, idonei a giustificare causalmente i pagamenti contestati, l'attrice non ha dato prova idonea a sostegno dell'illegittimità dei pagamenti o, comunque, della falsità dei contratti medesimi.
Irrilevante, nel caso di specie, è il richiamo agli arresti giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova in materia di adempimento dei contratti, atteso che la fattispecie che ci occupa non riguarda una domanda di risarcimento o risoluzione per inadempimento del contratto concluso con la quanto piuttosto un'azione contrattuale di responsabilità per inadempimento CP_2
degli obblighi a carico di amministratori e sindaci di società, rispetto alla quale la contraente CP_2
è stata chiamata a rispondere in concorso, ai sensi dell'art. 2055 c.c..
In tale ipotesi, è indubbio che grava sull'attore la prova dell'illecito ossia della violazione degli obblighi di corretta e diligente gestione che, nel caso di specie, si concreta nella contestata natura illegittima dei pagamenti delle fatture emesse dalla e della mancanza di causa degli CP_2
stessi, che invece è rimasta priva di idoneo supporto probatorio, a fronte della produzione da parte dei convenuti dei contratti in cui, invece, dette fatture e i pagamenti contestati trovano fondamento causale.
Ciò porta ad escludere anche l'esistenza di un pagamento indebito nei confronti della CP_2 pur invocato da parte attrice nei propri scritti, attesa la prova dell'esistenza delle pattuizioni contrattuali di cui sopra, in cui, invece, i contestati pagamenti trovavano causa.
Invero, in caso di ripetizione dell'indebito sarebbe stato onere dell'attore dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione indicata dal convenuto (cfr. Cass. civ., sez. III,
27/05/2024, n. 14788).
Del resto, anche a voler esaminare la documentazione prodotta con le II memorie di parte attrice, a sostegno di allegazioni ivi tardivamente articolate, la stessa non appare decisiva per concludere nel senso dell'inesistenza delle prestazioni contemplate nelle fatture poste dalla a CP_2
sostegno dei pagamenti da essa ricevuti, se solo si consideri che le diverse fatture relative alla commessa solo in parte riguardano il medesimo periodo contemplato nella scrittura del CP_20
20.12.2017 con cui è stata pattuita la modifica del corrispettivo dovuto alla e che quanto CP_2 dedotto nell'altro giudizio circa l'assenza di autorizzazioni e l'incendio che ha interessato la CP_2 non è decisivo ai fini della prova dell'inutilizzabilità del raccordo ferroviario cui si riferiscono i contratti prodotti in questa sede, quanto piuttosto dell'hub pur presente nello stesso sito.
11 Infine, irrilevante è anche la circostanza dedotta da parte attrice del potere di ciascun amministratore di procedere ai pagamenti, ma con firma congiunta per gli importi di valore superiore ad € 20.000,00, in quanto anche a voler riconoscere una violazione di tale limitazione dei poteri dispositivi, non è individuabile alcun danno per pagamenti effettuati anche da parte di uno solo degli amministratori di importi comunque contrattualmente dovuti.
In definitiva, dunque, la domanda non appare provata.
4. Fondata è, invece, la domanda relativa ai rimborsi attribuitisi da giugno 2018 a maggio
2019 dagli amministratori sigg. IG e in assenza di giustificazione, per Controparte_4 complessivi € 45.072,03.
Gli stessi hanno contestato l'assenza di causa, deducendo che essi, invece, trovavano fondamento nelle trasferte lavorative effettuate dagli amministratori pure, ma non solo, da e per i vari stabilimenti del Gruppo SIT e rimborsate a forfait su base chilometrica.
Tali difese non appaiono fondate.
Invero, manca in atti qualsiasi delibera assembleare che legittimasse tali rimborsi come voce ulteriore del compenso da corrispondere agli amministratori (art. 2389, co.,1, c.c.) o anche una delibera dell'organo amministrativo che regolasse in qualche modo le spese sostenute nell'adempimento dell'incarico.
In verità dai prospetti prodotti dall'attrice (cfr. all. 55) risulta che detti importi sono stati calcolati applicando la tariffa di € 0,93 a km e non già a forfait, senza alcuna pattuizione.
In mancanza, dunque, di prova di qualsiasi convenzione che legittimasse detti importi, i prelievi effettuati a detti fini devono ritenersi illegittimi, con conseguente responsabilità degli amministratori in misura corrispondente.
Risulta, dunque, raggiunta la prova di detti pagamenti illeciti, attraverso la produzione non solo dei prospetti analitici delle spese ma anche dei relativi bonifici nominativi e periodici effettuati con detta causale, prodotti dall'attrice con la II memoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. (cfr. doc.
55), nonché con la documentazione contabile depositata a corredo dell'atto di citazione (cfr., all. 32
– 43).
Nessuna responsabilità può ascriversi, per il titolo che ci occupa, a e Controparte_6
cessati dalla carica il 6 giugno 2018, prima dell'assunzione della stessa da Controparte_1 parte dei sigg. e, dunque, dell'effettuazione dei pagamenti che ci occupano. CP_3
Responsabile è, invece, oltre ai percettori dei pagamenti, anche il convenuto dr. , CP_5
amministratore in carica nel medesimo periodo, 11 giugno 2018 - 16 giugno 2019, in cui erano in carica i sigg. . CP_3
12 Invero, così come per gli amministratori non esecutivi, gli elementi costitutivi della fattispecie integrante la responsabilità̀ solidale degli amministratori diversi da quelli che abbiano specificamente posto in essere la condotta materiale illecita sono, sotto il profilo oggettivo, l'inerzia, il fatto pregiudizievole antidoveroso altrui e il nesso causale tra inerzia e danno, e, sotto il profilo soggettivo, la colpa la quale, a sua volta, si atteggia o nell'inadeguata conoscenza del fatto di chi ha in concreto cagionato il danno, o nella colposa ignoranza del fatto altrui per non avere colto i segnali dell'altrui illecita condotta, pur percepibili con la diligenza richiesta per l'espletamento della carica, ovvero ancora nell'inerzia colpevole, per non essersi utilmente attivati al fine di scongiurare l'evento evitabile con l'uso della diligenza predetta (argomentato da ultimo da Cass. civ., sez. I,
22/04/2024, n. 10739).
Nel caso di specie, è chiaro che il dr. , componente dell'organo gestorio della CP_5 PT
unitamente ai convenuti sigg. , che hanno materialmente posto in essere i prelievi CP_3 contestati, con l'ordinaria diligenza richiesta dall'incarico avrebbe dovuto rendersi conto degli illeciti rimborsi spese percepiti dagli stessi, anche considerando che analogo trattamento non veniva a lui riservato, pur essendo componente del medesimo consiglio di amministrazione;
pertanto, il non essersi reso conto o il non essersi attivato per porre fine a tali prelievi illeciti è causa della responsabilità solidale del medesimo, per i danni arrecati al patrimonio sociale, che altrimenti avrebbe potuto evitare.
Analogamente deve rispondere in solido il sindaco dr. in carica dal 30.4.2015 fino Per_1 all'approvazione del bilancio 2018.
Invero, i componenti dell'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2407 c.c., devono vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
nell'adempimento di tali obblighi è chiaro che il sindaco dr. avrebbe dovuto rilevare Per_1
l'effettuazione da parte di alcuni degli amministratori di prelievi ingiustificati per rimborso spese, che non trovavano causa in alcuna delibera assembleare o diversa pattuizione, né erano comunque supportati della relativa documentazione giustificativa.
Né valgono ad esimerlo da responsabilità i verbali delle riunioni dallo stesso prodotti, atteso che proprio se avesse adempiuto scrupolosamente i propri compiti di controllo, come invece sostenuto, avrebbe dovuto accorgersi di tali comportamenti illegittimi degli amministratori.
In conclusione, i sigg. IG e sono responsabili e vanno condannati Controparte_4 ciascuno per l'intero importo dagli stessi sottratto, pari rispettivamente ad € 22.521,98 ed €
22.550,05 (come risulta dalle schede contabili e dai bonifici agli stessi intestati), e in solido con gli stessi il dr. e il dr. , amministratore e sindaco in carica nel periodo in cui detti CP_5 CP_7
pagamenti illeciti stati effettuati.
13 4.1. A questo punto, va affrontata l'incidenza sul giudizio della transazione conclusa tra la con gli altri convenuti, sigg. e con scrittura PT CP_8 CP_13 CP_14 privata del 17 dicembre 2020 cfr. (all. C prima memoria), approvata dall'assemblea il 18 gennaio
2021 (cfr. all. B le note di trattazione scritta per l'udienza del 24.6.2021), dalla lettura della quale risulta espressamente che si tratta di una transazione “novativa e parziaria”, ossia limitata alla quota dovuta dai soli condebitori solidali sottoscrittori della stessa, “pari alla somma di € 1.228.547,44#, corrispondente, oltre agli accessori e alle spese, alla complessiva richiesta di risarcimento danni ai sensi della citazione, diminuita di quanto domandato in relazione agli importi illegittimamente incassati dalla convenuta e dai sig.ri e pe altri in CP_2 CP_3 Controparte_4 tutto € 1.397.239,51” (cfr. capo c. delle premesse).
Inoltre, è previsto che la transazione con i sigg. e è estesa anche ai CP_8 CP_13 dr. e ”i quali nulla dovranno corrispondere alla . CP_11 CP_12 PT
In seguito a tale transazione, l'attrice ha ridotto la domanda in misura corrispondete all'intero danno contestato ai convenuti riconducibili al c.d. “Gruppo Maglione” , per cui riguardo alle relative contestazioni nessuna statuizione deve prendersi neppure nei confronti dei convenuti rimasti in giudizio.
La transazione, invece, non si estende ai diversi addebiti mossi alla e ai sigg. CP_2
, per le quali erano stati chiamati a rispondere in solido anche gli altri amministratori, CP_3
sigg. , e nonché con gli altri sindaci, dr. e CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
se è vero che la transazione è espressamente indicata come novativa e parziale, dunque relativa esclusivamente alle contestazioni degli illeciti pagamenti contestati alla e alla CP_13 [...]
, nonché per gli illeciti rimborsi attribuitisi dai convenuti amministratori sigg. CP_14 CP_8
Dunque, in esito alla transazione, in verità, parte attrice ha ridotto la domanda in misura corrispondente all'intero importo degli addebiti posti a fondamento della transazione medesima, indistintamente nei confronti di tutti i convenuti, indipendentemente dal fatto che fossero o meno parte della transazione, mentre ha insistito negli ulteriori addebiti.
In particolare, dalle conclusioni come modificate nel I termine di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
e ribadite nella comparsa conclusionale, si ricava che l'attrice ha insistito nell'accertamento della responsabilità e conseguente condanna della degli amministratori , Parte_1 CP_3
, , e e nonché del Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_1 sindaco, ai sensi dell'art. 2407 c.c., ”. CP_7
Se ne ricava che l'attrice ha rinunziato alla domanda verso gli altri amministratori e sindaci rimasti contumaci, anche quali citati come solidalmente responsabili per il danno non rinunziato
14 verso il gruppo ( e sigg. ), come chiarito anche nella comparsa CP_3 CP_2 CP_3
conclusionale.
Dunque, nessun impatto ha la transazione sull'unico addebito accertato come fondato con la presente decisione, in quanto del tutto avulso dalla transazione medesima.
Invece, atteso che parte attrice ha insistito nella domanda come ridotta solo nei confronti degli amministratori e sindaci che non hanno preso parte alla transazione, se ne deve ricavare il venir meno dell'interesse a qualsiasi decisione nei confronti dei sottoscrittori della transazione medesima, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ossia nei confronti di , Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_13
e .
[...] Controparte_14 Controparte_11 Controparte_12
5. Restano da esaminare le domande proposte da tutti i convenuti volte a: - accertare, nei rapporti interni fra i convenuti coobbligati in solido, il grado (ovvero la percentuale) di responsabilità di ciascuno di essi nella produzione dei danni riconosciuti all'attrice; - per l'effetto, condannare gli altri convenuti a rimborsare le somme che, a seguito di accoglimento parziale delle domande nei loro confronti, ciascuno di essi dovesse essere tenuto a versare all'attrice oltre la misura corrispondente al grado (ovvero alla percentuale) della sua eventuale responsabilità.
Trattandosi di pagamenti direttamente ricevuti dai soli amministratori IG e CP
, si ritiene che gli stessi siano responsabili ciascuno in via esclusiva per l'intero importo
[...] dagli stessi sottratto, pari rispettivamente ad € 22.521,98 ed € 22.550,05, mentre nessuna responsabilità può individuarsi, nei rapporti interni, a carico dell'altro amministratore, dr. , e CP_5
del sindaco, dr. , nonché in capo a per le appropriazioni poste in essere da CP_7 CP_3
e da quest'ultimo per le appropriazioni poste in essere da , Controparte_4 CP_3 ritenendosi superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 1298, co. 2, c.c., in virtù dell'esclusivo vantaggio ricevuto dai due amministratori diretti destinatari dei prelievi illeciti accertati.
L'azione di regresso va, dunque, accolta limitatamente ai convenuti costituiti in giudizio e, atteso che nessun pagamento a titolo risarcitorio è già stato effettuato in favore di parte attrice, si tratta di una condanna in futuro, nella misura in cui i convenuti sui quali non cade, nei rapporti interni, la responsabilità, adempiranno la condanna di cui alla presente decisione.
Nessuna statuizione può essere presa nei confronti degli amministratori e sindaci rimasti contumaci, nei cui confronti il g.i. condivisibilmente non ha autorizzato la chiamata in causa relativamente alla proposta azione di regresso.
6. Va esaminata, infine, la domanda di garanzia promossa nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in causa.
15 In primo luogo, va affermata l'operatività temporale della copertura assicurativa invocata, in virtù della polizza D&O n. 82411159, ricomprendente le responsabilità degli amministratori delle società controllate (in particolare, artt.
2.6 e 2.9), con decorrenza, come affermato dai convenuti chiamanti in causa, quantomeno dal 24.11.2014 in virtù della clausola c.d. claims made e per un massimale di (€ 3.000.000,00, poi elevato ad € 5.000.000,00), stipulata da Controparte_18 controllante dell'attrice con (oggi PT Controparte_19 [...]
, ), alla quale hanno denunciato il sinistro con comunicazioni inviate Controparte_16 CP_19
con PEC del 16-18-19.12.2020 (cfr. all. 1 a-c), rientrante, pertanto, nella validità della polizza.
Fondata è la difesa della dell'inoperatività della copertura assicurativa con CP_19 riferimento alla posizione dei convenuti sigg. in relazione all'indebita (auto)assegnazione CP_3
degli importi illegittimamente acquisiti come ingiustificati rimborsi spese, che deve ritenersi rientrino nella causa di esclusione della copertura assicurativa di cui all'art. 3 lett. f), che si riferisce ai danni conseguenza diretta o indiretta del conseguimento da parte dell'assicuratore di benefici personali, remunerazioni o privilegi ai quali non avesse legalmente diritto.
E' indubbio che il prelievo indebito di importi da parte dei sigg. a loro diretto CP_3
vantaggio concreta una remunerazione alla quale non avevano diritto per legge, come accertato ai capi che precedono.
La domanda va, invece, accolta quanto alla posizione dell'altro amministratore dr. , CP_5 in quanto non può ritenersi operante l'altra causa di esclusione della copertura assicurativa di cui alla precedente lett. e) del medesimo art. 3, che riguarda i danni conseguenza diretta o indiretta di una condotta dolosa o di una intenzionale violazione dei doveri di legge, in quanto la violazione dell'obbligo di diligente gestione e l'omesso doveroso controllo sui prelievi posti in essere dagli altri amministratori, nel caso di specie non risulta provato che sia riconducibile ad un comportamento posto in essere intenzionalmente dal convenuto, quanto piuttosto in una copia sia pur grave dello stesso nel contravvenire all'adempimento diligente dei doveri impostigli dalla legge.
La domanda, infine, è assorbita quanto alla chiamata in causa del convenuto nei CP_1
confronti del quale la domanda da cui deriva la garanzia viene respinta.
7. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza tra parte attrice e la CP_2
nonché i convenuti totalmente vittoriosi, mentre in considerazione della reciproca soccombenza, in relazione ai diversi addebiti, si ritiene di compensare integralmente le spese tra parte attrice e i convenuti sigg. , e . CP_3 CP_5 CP_7
Analogamente, attesa la soccombenza nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in causa, i convenuti soccombenti sigg. vanno condannati al pagamento delle spese in CP_3
favore della stessa, mentre la va condannata nei confronti del convenuto chiamante in causa CP_19
16 vittorioso dr. , non essendo fondate le difese della stessa in ordine alla mancanza della CP_5
previa approvazione delle spese per quelle liquidate nelle decisioni giudiziali.
La liquidazione viene effettuata tenendo conto delle tariffe vigenti in relazione allo scaglione corrispondente al valore della condanna.
Infine, nulla va disposto quanto alle spese nei confronti dei convenuti contumaci nei confronti dei quali parte attrice, in esito alla transazione, ha rinunziato integralmente alla domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti di , Controparte_8
Controparte_9 CP_10 Controparte_13 [...]
e ; Controparte_14 Controparte_11 Controparte_12
- Rigetta le domande nei confronti di Controparte_2 [...]
e ; CP_6 Controparte_1
- In parziale accoglimento della domanda come modificata con la I memoria depositata da parte attrice nei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., condanna al CP_3 risarcimento dei danni subiti dalla stessa nella misura di € 22.521,98 e CP
nella misura di € 22.550,05, in solido tra gli stessi e condanna, altresì, in
[...]
solido e Controparte_5 CP_7
- Accerta, nei rapporti interni, l'esclusiva responsabilità di nella CP_3 causazione dei danni nella misura di € 22.521,98 e di nella Controparte_4 causazione dei danni pari ad € 22.550,05 e, pertanto, condanna gli stessi, nonché nei confronti di e nei confronti CP_3 Controparte_4 Controparte_4
di a rivalere gli altri convenuti soccombenti degli importi che CP_3 eventualmente questi ultimi corrisponderanno all'attrice in virtù della presente decisione;
- Respinge la domanda di garanzia promossa da e CP_3 Controparte_4
nei confronti di;
Controparte_16
- In accoglimento dell'azione di garanzia promossa da condanna Controparte_5
a rivalere lo stesso di quanto corrisponderà eventualmente Controparte_16
a parte attrice in dipendenza della presente decisione;
17 - Condanna la al pagamento delle spese legali in favore di Parte_1 [...]
e , che liquida in € Controparte_2 Controparte_6 Controparte_1
20.000,00 per compensi in favore di ciascuno di essi, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_4
e CP_3 Controparte_5 CP_7
- Condanna e al pagamento delle spese legali nei Controparte_4 CP_3 confronti di , che liquida in € 20.000,00 per compensi, oltre Controparte_16
rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Condanna al pagamento delle spese legali in favore di Controparte_16
, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Controparte_5
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Nulla sulle spese nei confronti di , Controparte_8 Controparte_9 CP_10
[...] Controparte_13 Controparte_14 Controparte_11
e .
[...] Controparte_12
Così deciso in Napoli, lì 7.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Ilaria Grimaldi dott. Salvatore Di Lonardo
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