Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 19/06/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 00708/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00169/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 169 del 2025, proposto da
Edil Constructions s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Rubino e Mauro Barosso, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Genova, via Carducci 3/6;
contro
il Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Chiesa e Nicola Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota 29/11/24 prot. 617616.U, avente ad oggetto “Diniego”, con cui il Comune di Genova – Edilizia Privata, con riferimento alla CILA presentata in data 12/9/24 dalla società ricorrente, preso atto del parere negativo espresso il 18/11/24 dalla Direzione Smart Mobility – U. O. Progettazione e Pareri, ha comunicato “che l’istanza non risulta accoglibile per le motivazioni riportate nel succitato parere” e che, “sussistendone i presupposti, si procederà all’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal DPR 380/2001” .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società Edil Constructions s.r.l. espone: - che la società Edilizia s.p.a., dante causa della ricorrente, realizzava, negli anni ’60 in Comune di Genova, sulla collina prossima a via Biga e via Fereggiano nel quartiere di Marassi, alcuni edifici residenziali; - che, dopo la costruzione e successiva vendita degli edifici, rimanevano in proprietà della Edilizia s.p.a. alcune porzioni di terreno e di area includenti i sedimi stradali di via Carmelo Onorato e via Francesco Pastonchi; - che, nel 2019, tali aree venivano vendute alla Edil Constructions, dando atto che esse erano gravate da servitù di passaggio pedonale e carraio per accedere alla via pubblica a favore di tutti i proprietari degli edifici di via F. Pastonchi civv. 18-32, civv. 66-80 e di via Onorato civv. 6-20 civv. 9-11, civ. 23, civv. 33-45, civv. 48-54, civv. 55-57; - che, in ragione dell’uso delle vie Onorato e Pastonchi da parte dei soli condomini ad esse frontistanti, le strade stesse risultano ad oggi classificate quali “strade private” in ragione della delibera di Consiglio Comunale n. 857/70, e non già incluse nell’elenco delle strade pubbliche o vicinali; - che la società, in data 26/4/24, presentava istanza di permesso di costruire n. 5488/24 per la realizzazione di posti auto a raso in via Pastonchi/via Onorato; - che, a seguito di riunioni con il Comune, si appurava che i parcheggi realizzandi erano in realtà già esistenti dagli anni ’60 (da prima della L.r. 16/2008, che ha disciplinato il cambio di destinazione d’uso senza opere), ed in quanto tali legittimi, sicché la società rinunciava al permesso di costruire (la cui istanza veniva archiviata) e presentava Comunicazione Inizio Lavori Asseverata prot. 7320/24 del 3/6/24 per “Sistemazione esterna area privata e marciapiedi”; - che le opere oggetto di CILA consistevano in particolare nella delimitazione definitiva ordinata e numerata mediante righe di color giallo di 48 parcheggi a raso su via Onorato e su via Pastonchi, con riorganizzazione dei punti di raccolta rifiuti e con aumento della larghezza della carreggiata, nonché ripristino di alcune porzioni di asfalto ammalorate, eliminazione di cordoli in cattivo stato di manutenzione e piccoli raccordi tra differenti quote della pavimentazione/reliquati di marciapiede con ripristino di muretti e cordoli aiuole; - che a tale comunicazione faceva seguito una seconda CILA (prot. 11854/24), presentata in data 12/9/24 per la necessità di effettuare minime varianti; - che, trascorsi ormai rispettivamente 150 giorni e 80 giorni dalla presentazione della CILA prot. 7320/24 e dalla CILA in variante prot. 11854/24, il Comune di Genova, con nota 29.11.24 prot. 617616.U, comunicava il non accoglimento dell’istanza e la sua archiviazione, sulla base parere negativo espresso dalla Direzione Smart Mobility – U.O. Progettazione Pareri con prot. PG/2024594686 del 18/11/24, la quale, sull’assunto che la via Onorato e la via Pastonchi sarebbero strade “private di uso pubblico”, ha ritenuto l’intervento non assentibile, “in quanto priverebbe le strade della valenza di uso pubblico costituitasi nel corso degli anni, sottraendo al Comune la possibilità di regolamentare la circolazione (ivi compresa la sosta) ai sensi del codice della strada” .
Impugna la nota 29/11/24 prot. 617616.U ed il parere 18/11/24 della Direzione Smart Mobility – U.O. Progettazione Pareri e, a sostegno del gravame, deduce quattro motivi di ricorso, come segue.
1. Nullità del provvedimento di diniego impugnato per atipicità. Violazione dell’art. 6- bis dpr 380/01.
La CILA, salva l’attività di vigilanza contro gli abusi e l’esercizio della correlata potestà repressiva, non potrebbe essere oggetto di una valutazione in termini di ammissibilità o meno dell’intervento da parte dell’amministrazione comunale (cita a sostegno Tar Calabria Sez. II, 29/11/2018 n. 2052).
2. Violazione dell’art. 21- nonies l. 241/90. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 7 l. 241/90.
Posto che la CILA condivide l’intima natura giuridica della SCIA e della DIA, troverebbero applicazione i limiti di tempo e di motivazione delineati nell’art. 19 commi 3, 4, 6- bis e 6- ter della L. 241/90, in combinato disposto con il richiamo alle “condizioni” di cui all’art. 21- nonies della medesima normativa per l’esercizio dell’autotutela.
Nel caso di specie, il Comune avrebbe comunicato il diniego della CILA con nota del 29/11/24, trascorsi 30 giorni sia dalla presentazione della prima CILA che dalla presentazione della variante, senza alcun avviso dell’avvio del procedimento e senza motivazioni ai sensi dell’art. 21- nonies L. 241/90.
3. Eccesso di potere per difetto del presupposto. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione.
Il presupposto da cui prende le mosse il parere negativo espresso dall’U.O. Progettazione e Pareri – ovvero, che la via Onorato e la via Pastonchi siano strade private ad uso pubblico – sarebbe falso e, comunque, indimostrato, gravando comunque sul Comune, viepiù allorché difetti l’iscrizione della strada nell’elenco delle strade vicinali ad uso pubblico, l’onere di provare il passaggio da parte di una collettività indiscriminata, l’idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale e il titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico.
All’uopo insufficiente sarebbe l’adozione di atti di regolamentazione della circolazione (obblighi di arresto, sensi unici, individuazione delle aree destinate alla sosta, installazione di dissuasori e concessione di passi carrai, posizionamento di cassonetti per la raccolta della spazzatura).
4. Eccesso di potere per difetto dei presupposti sotto altro profilo – difetto di istruttoria – sproporzione – sviamento.
Anche a voler ritenere provata la sussistenza di una servitù di uso pubblico, essa non si estenderebbe a una servitù di parcheggio pubblico: l’interesse pubblico che giustifica l’imposizione di una servitù di uso pubblico a carico di una strada privata sta nel fatto che, essendo la strada di collegamento con la viabilità pubblica, alla collettività deve essere garantito il transito per quella via di collegamento, e non anche la sosta lungo quella via.
Pertanto, il Comune avrebbe potuto rigettare la CILA solo ove l’intervento oggetto della stessa avesse limitato tale servitù impedendo o rendendo più difficoltoso o addirittura pericoloso il transito pubblico.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Genova, controdeducendo.
Alla pubblica udienza del 21 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto, sotto l’assorbente profilo dedotto con il secondo motivo di gravame.
La CILA condivide infatti l’intima natura giuridica della SCIA e della DIA (così Consiglio di Stato, Sez. II, 24/4/23 n. 4110; id. sez. IV, 23.4.2021, n. 3275), tant’è che l’art. 39- bis (Controllo degli interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata) della L.R. n. 6.6.2008, n. 16 conferma che “Resta fermo il potere di vigilanza sulle opere realizzate o in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 40” (ovvero il generale potere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia di cui all’art. 27 D.P.R. n. 380/2001), e stabilisce che “in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della CILA trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 19, commi 3 e 4, della L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni in materia di SCIA” .
Dunque, il potere comunale di controllo dell’attività edilizia realizzata in forza di CILA non è affatto atipico, ma deve ordinariamente svolgersi nelle stesse forme e negli stessi termini di quello concernente le SCIA, ovvero nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio lavori asseverata.
Decorso il termine di trenta giorni per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, l'amministrazione comunale può comunque adottare i provvedimenti inibitori previsti dall’art. 19 comma 3 L. n. 241/1990, ma soltanto “in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies” (comma 4), ovvero entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal ricevimento della CILA, e dando conto della sussistenza delle ragioni di interesse pubblico (nella specie, concernenti la violazione del contenuto della asserita servitù di uso pubblico gravante sulla strada privata).
Tuttavia, una volta consolidatisi in capo al privato gli effetti della CILA in forza del decorso del termine di trenta giorni dalla sua presentazione, il provvedimento inibitorio/negativo, essendo adottato in autotutela ex art. 21 -nonies L. n. 241/1990, dev’essere fatto necessariamente precedere dalla rituale comunicazione di avvio del procedimento (giurisprudenza costante: cfr., per tutte, Cons. giust. amm. Sicilia, Sentenza, 3/2/2025, n. 81, proprio in materia di esercizio del potere di intervento in autotutela su di una SCIA).
Nel caso di specie, tuttavia, l’atto 29/11/24 di “diniego” della CILA non è stato fatto precedere dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Se è vero che, in materia edilizia, stante la riserva speciale contenuta nell’art. 19 comma 6- bis secondo periodo L. 241/1990 ( “Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali” ), l’interesse pubblico al ripristino dell’ordinata edificazione del territorio comunale nel rispetto della pertinente normativa urbanistico-edilizia deve ritenersi in re ipsa , e dunque non richiede specifica motivazione, neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di lungo tempo dalla realizzazione dell'abuso (cfr. la recente sentenza T.A.R. Liguria, II, 12.5.2025, n. 525), nondimeno, nel caso di specie, è in discussione la stessa esistenza di una servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam ed il suo esatto contenuto (passaggio o anche parcheggio pubblico), onde, per un verso, non è palese né provato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (con impossibilità della sanatoria giurisprudenziale ex art. 21- octies comma 2 L. n. 241/1990); per altro verso – e soprattutto – la società ricorrente aveva comunque diritto al contraddittorio preventivo sul punto.
Donde l’accoglimento del ricorso, fatti salvi – come si diceva un tempo (art. 26 L. n. 1034/1971) - gli eventuali ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa ex artt. 39- bis L.R. n. 16/2008 e 19 commi 4 L. n. 241/1990, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21- nonies L. n. 241/1990.
Stante il carattere formale del vizio riscontrato, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
Richard Goso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Vitali | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO