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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/03/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
III Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa P. Zampieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 8483/2023 promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( e C.F._2 Parte_3 C.F._3
- Avv. Carlo Lagustena-
-ricorrente-
contro
.f. Controparte_1 C.F._4
- Avv. Paolo Capè-
-convenuto-
CONCLUSIONI
-per parte ricorrente- come rassegnate nelle note scritte del 6.3.2025: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova
- Accertare e dichiarare che la morosità è stata sanata omettendo tuttavia il pagamento degli interessi legali sui canoni e gli oneri accessori dovuti;
- conseguentemente condannare il resistente Sig. al pagamento Controparte_1
degli interessi legali sui canoni e sugli oneri accessori dal momento della prima messa in mora al giorno del bonifico;
- Condannare il resistente al pagamento delle spese legali della procedura di mediazione e del presente giudizio”.
- per parte convenuta- come rassegnate nelle note scritte del 28.2.2025: “1) che venga rigettata la domanda principale volta ad ottenere il rilascio dell'immobile, risultando sanata la morosità e risultando regolarmente in vigore il contratto di locazione stipulato il 17 aprile 1999 (doc. n. 2 del convenuto); 2) che venga dichiarata cessata la materia del contendere rispetto alla domanda di pagamento dei canoni arretrati, degli oneri e delle spese per utenze, alla luce del pagamento eseguito;
3) che vengano dichiarate compensate le spese di lite, tenendo conto del fatto che la pretesa originaria del ricorrente era ben maggiore di quanto è poi risultato effettivamente dovuto”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, con ricorso ex artt. 447-bis c.p.c., depositato in data 19.09.2023, ha chiesto la condanna del convenuto al rilascio dell'immobile dallo stesso indebitamente occupato ed al pagamento della somma di euro 22.491,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di canoni di locazione/indennità di occupazione da aprile 2019 a luglio 2021, oltre interessi dalla domanda al saldo,
CP_ oltre 1.207,07 euro per spese condominiali e 671,95 euro per bollette di fornitura di acqua.
A sostegno della propria domanda, in particolare, ha dedotto:
- di avere concesso verbalmente a partire da maggio 1998 in locazione all'odierno convenuto l'appartamento di sua proprietà sito in Lavagna, località Cavi, Via della
Pineta n. 11/8 (v. doc. 8);
- di non avere provveduto a formalizzare con atto scritto tale rapporto locativo, che di fatto sarebbe continuato anche negli anni successivi, avendo il convenuto continuato a pagare il canone concordato, con versamento trimestrale ed avendo usufruito dell'immobile come seconda casa di villeggiatura;
- che a partire da aprile 2019 e sino a giugno 2021 il convenuto ha sospeso il pagamento del canone e delle spese condominiali e che i solleciti a lui rivolti sono rimasti privi di riscontro (v. docc. 4-5-6), così come l'invito a partecipare al procedimento di mediazione (v. doc. 7);
- che il convenuto, a partire da luglio 2021, ha ripreso a pagare il canone trimestralmente (v. doc. 9), senza accettare, pur sollecitato (v.doc. 10), di stipulare un regolare contratto di locazione e non provvedendo a saldare le 27 mensilità del canone rimaste insolute per l' importo di euro 22.491,00, oltre alle bollette per la fornitura dell'acqua per l' importo di euro 671,95 (v.doc. 12) e le spese condominiali a suo carico relative agli esercizi 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per il complessivo importo di euro 1.207,07 (v. docc. 14-18). Parte convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale del 30.11.2023, chiedendo il rigetto delle domande ex adverso proposte, stante la validità del contratto di locazione stipulato tra le parti in data 17 aprile 1999 e la presenza di periodi in cui i canoni non erano dovuti a causa del Covid, oltre all'esistenza di somme da porre in compensazione con gli stessi. Ha chiesto pertanto, in via riconvenzionale, la condanna dell'odierno ricorrente al pagamento delle maggiori somme versate a titolo di canone di locazione e/o, se risultanti pagate in eccesso, anche di parte di quelle versate a titolo di rimborso delle spese condominiali, rispetto a quanto dovuto e pattuito nel contratto stipulato il
17 aprile 1999, quantificate nella misura di euro 12.394,56 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
All'udienza del 28 marzo 2024 il ricorrente ha dato atto che la morosità, alla luce del contratto prodotto dal convenuto, ammontava al diverso importo di 14.235,00, a cui dovevano aggiungersi euro 1.207,07 per oneri ed euro 671,95 per utenze, oltre ai canoni per il primo e secondo trimestre dell'anno 2024 ancora insoluti.
Tentata la conciliazione della lite, la causa veniva rinviata per discussione, disponendo la trattazione cartolare.
Nelle prime note scritte le parti davano atto che la morosità relativa ai canoni, agli oneri ed alle spese era stata sanata mediante il pagamento di euro 20.452,26 da parte del convenuto in data 08 aprile 2024 (v. doc.
5-note scritte convenuto del
10.04.2024).
La causa è stata rimessa sul ruolo e poi nuovamente posta in decisione alla luce della domanda di pagamento degli interessi formulata dal ricorrente con le note del
27.1.2025.
Con le note finali le parti hanno concluso nei termini sopra indicati.
*******
Così delineate le posizioni delle parti e l'iter processuale, si deve rilevare che entrambe le parti hanno dato che la morosità relativa ai canoni di locazione, agli oneri ed alle spese è stata sanata. Parte ricorrente ha però rilevato il mancato pagamento degli interessi sui canoni e gli oneri dovuti di cui ha chiesto, pertanto, la corresponsione, mentre parte convenuta ha chiesto la pronuncia della cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto pagamento effettuato.
Si deve, preliminarmente, precisare, facendo proprio quanto evidenziato dalla
Suprema Corte che “per la declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda, che esso determini l'integrale eliminazione della materia della lite e che vi sia accordo tra le parti sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto” (cfr. ex plurimis Cass.
22446/2016).
La cessazione della materia del contendere presuppone, pertanto, che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, in una valutazione dell'interesse ad agire (cfr. sul punto, Cass. Civ.
n. 21757/2021).
Orbene, nel caso de quo, è cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile e di condanna al pagamento di canoni, oneri e utenze relative all'immobile.
Il ricorrente ha poi chiesto la corresponsione degli interessi derivanti dal mancato pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori, non ricompresi nel pagamento effettuato dal convenuto.
Parte convenuta ha pagato in data 08 aprile 2024 euro 14.235,00 per le mensilità di canone di locazione rimaste insolute da aprile 2019 a luglio 2021, così come ricalcolate alla luce del contratto di locazione in essere tra le parti, ma non ha provveduto al pagamento degli interessi legali maturati dalla domanda all'effettivo saldo.
Appare, pertanto, fondata la domanda del ricorrente, formulata fin dalla presentazione del ricorso, volta ad ottenere la corresponsione degli interessi legali maturati dalla data del 4.8.2021 ad oggi, nella misura indicata dal ricorrente e non contestata – quanto all'importo - dal convenuto, misura che appare corretta.
Altresì fondata è la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la corresponsione delle spese relative al procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo a causa della mancata partecipazione di parte convenuta, in quanto, tale assenza ha precluso alle parti di trovare già in tale sede un accordo e di sanare la morosità. Le spese di mediazione sostenute da parte ricorrente vanno, pertanto, poste a carico di parte convenuta nella misura indicata nel dispositivo e quantificata secondo il valore medio dello scaglione di riferimento ai sensi del D.M. 147/22.
Le spese di lite possono invece essere compensate in considerazione della reciproca soccombenza ex art. 92 c.p.c. in ragione di 1/3, attesa la modifica dell'importo del canone di locazione originariamente richiesto dal ricorrente, con condanna del convenuto al rimborso dei residui 2/3, in ragione della prevalente soccombenza.
Le spese legali vengono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da € 5.201,00 a
26.000,00, valori medi, nella seguente misura: € 919,00 per la fase di studio, €
777,00 per la fase introduttiva ed € 1.701,00 per la fase decisionale (con la precisazione che nulla si liquida per la fase istruttoria, nel presente processo non tenuta) e così complessivamente € 3.397,00, oltre € 276,70 per esborsi (contributo e marca, oltre alle spese di notifica).
Parte convenuta non ha partecipato alla mediazione e deve quindi essere condannata, ai sensi dell'art. 12 bis comma 2 DL 28/2010, al pagamento in favore dell'Entrata dello stato di € 474,00, somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per la presente causa (€ 237,00)
*****
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Paola Zampieri, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara cessata del contendere sulle domande di rilascio dell'immobile e di condanna al pagamento dei canoni e oneri per i mesi da aprile 2019 a luglio 2021;
2) condanna al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di Controparte_1
€ 1.267,30 a titolo di interessi di legge sui canoni e sugli oneri accessori dal
4.8.2021 ad oggi;
3) condanna al pagamento delle spese di mediazione, liquidate in Controparte_1
euro 156,00 per compenso, euro 48,80 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei Controparte_1 ricorrenti nella misura di 2/3, frazione che liquida in € 2.264,67 per compensi e € 276,70 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
5) condanna al pagamento in favore dell'entrata dello Stato della Controparte_1 somma di € 474,00.
Genova, 17 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Paola Zampieri