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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 3432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3432 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. RI PO in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo
nella causa civile iscritta al n.9996/2021 del ruolo civile contenzioso, n.1934/21 promossa da
rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'avv. Parte_1
RC IC mandato in atti
Attore opponente
Contro
on sigla in persona Controparte_1 CP_2
del legale rappresentante pro-tepore rappresentata e difesa dagli avv.ti Elena
CI ER VI e DR FI mandato in atti
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 23.12.2021
regolarmente notificato il sig. conveniva in giudizio la società Parte_1
opposta sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.1934/21
emesso in data 15.09.2021 avente ad oggetto pagamento retei di finanziamento insoluti.
Parte attrice in via preliminare chiedeva dichiarare nullo ed inefficace e pertanto revocarsi l'opposto decreto n.1934/21 emesso in data 15.09.2021 e notificato in data 16.11.2021; nel merito in via principale;
1) accertarsi e dichiararsi la nullità del 2
contratto di cessione del quinto della pensione dell'odierno opponente stipulato in data 20.06. 2006 per contrasto con l'art.39 DPR 180/1950;2)
accertarsi e dichiararsi la usurarietà del Tasso Effettivo applicato da Neos
Banca s.p.a…..3) accertarsi e dichiararsi la mancata realizzazione del predetto contratto di cessione del quinto a causa del rifiuto al riguardo opposto da Erogatore della pensione dell'odierno opponente;
CP_3
4) accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei ratei di pagamento mensile della somma capitale originariamente concessa da Controparte_4
all'odierno opponente per il totale di €.4.956,03; 5) accertarsi che nulla l'opponente deve…..6) condannare l'opposta a corrispondere all'opponente in conseguenza …della accertata usurarietà…con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la contestando CP_5
tutto quanto eccepito ed impugnato dall' opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna dell' opponente alle spese di lite.
Nelle more del giudizio la acquistava pro-soluto da Controparte_6 CP_7
in credito in oggetto successivamente la cedeva il contratto
[...] Controparte_6
alla Credit Netwwork and Finance s.p.a.
La causa veniva istruita con produzione documentale e CTU tecnica contabile, precisate le conclusioni la stessa veniva rinviata all'udienza a trattazione scritta del 24.11.2025 per la discussione previa assegnazione dei termini per deposito di note conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa l'eccezione dj prescrizione in quanto dalla 3
documentazione versata in atti è agevole riscontrare che in data 31.10.2013 la
Finanziaria comunicava alla opponente “ la decadenza del beneficio del termine …”
Nella specie, quindi a far data 31.10.2013 il contratto di finanziamento ( con pagamento rateale ) veniva risolto per inadempimento dell'opponente , con invito allo stesso al pagamento in un'unica soluzione delle somme dovute ( a causa della decadenza dal beneficio del termine).
La richiesta di pagamento in un'unica soluzione,( per giurisprudenza pressoché
unanime) comporta, evidentemente, che dalla predetta richiesta sorge il diritto della creditrice ad ottenere il pagamento ( si ribadisce - in un'unica soluzione) del credito vantato, e pertanto da quel momento inizia a decorrere inesorabilmente il termine di prescrizione decennale che nella specie non può ritenersi compiuto.
Nel merito l'opposizione è fondata, sia pure nei limiti e nei termini che appresso si diranno.
Occorre premettere che gli assunti dell'opponente ( circa la non debenza delle somme portate dal provvedimento monitorio in quanto asseriva che la somma erogata era stata pari ad €.4.956,03 e non di euro €.20.744,33=;
circa il non perfezionamento della cessione per il rifiuto da parte dell'ente pensionistico- ) sono rimasti privi di qualsiasi riscontro probatorio, ciò non di meno la espletava CTU, che si ritiene di condividere in ogni sua parte, dalla disamina della documentazione versata in atti pur non riscontrando alcun superamento del tasso soglia, ( pure contestato dall'opponente) tuttavia riscontrava che le condizioni applicate dalla finanziaria non corrispondevano a quelle che effettivamente sarebbero state applicate
In particolare il T.A.E.G. riportato nel contratto risultava essere pari al 12.13% 4
mentre il CTU determinava un T.A.E.G. pari al 12,217.%, ( attualizzando l'importo delle singole rate indicate in contratto) inoltre determinava un
T.A.E. pari al 5,1161% mentre nel contratto, rispetto al T.A.E., nulla veniva riportato.
Alla luce di tanto, il CTU pur non potendo rideterminare il dare avere tra le parti in quanto in atti non è stato riscontrato alcun pagamento di rate ( in cui onere di provare l'avvenuto pagamento o l'esistenza di fatti estintivi/modificativi del credito sarebbe spettato comunque al debitore opponente) e quindi non potendo applicare il tasso BOT emesso nei 12 mesi antecedenti alla conclusione del contratto, alla luce della riscontrata discordanza, tra il AE
pattuito e quello applicato nella determinazione dei ratei Indicava in
€.20.774,33 l'importo del debito residuo del sig. nei confronti della Parte_1
società finanziaria coincidente con l'importo riportato nel contratto sottoscritto in data 20.06.2006 con n. pratica 142767 eliminando quindi ogni commissione spese e premi assicurativi
Alla luce di quanto sopra, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato ciò non di meno l'opponente va condannato al pagamento in favore dell'opposta della somma di €.20.774,33 oltre interessi al tasso legale dal
20.06.2006 al soddisfo
Quanto alle spese, ricorrono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle stesse tra le parti ad eccezione delle spese di CTU che restano definitivamente a carico della convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così dispone: 5
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo n.1934/21 emesso dal Tribunale di Lecce in data 15.09.2021
2) Condanna l' opponente al pagamento in favore della Società opposta della complessiva somma di €.20.774,33 oltre interessi di legali dal
20.06.2020 all'effettivo soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti
4) Pone definitivamente a carico della società opposta le spese di C.T.U.
Lecce, 24.11.2025
Il G.O.
RI PO
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. RI PO in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo
nella causa civile iscritta al n.9996/2021 del ruolo civile contenzioso, n.1934/21 promossa da
rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'avv. Parte_1
RC IC mandato in atti
Attore opponente
Contro
on sigla in persona Controparte_1 CP_2
del legale rappresentante pro-tepore rappresentata e difesa dagli avv.ti Elena
CI ER VI e DR FI mandato in atti
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 23.12.2021
regolarmente notificato il sig. conveniva in giudizio la società Parte_1
opposta sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.1934/21
emesso in data 15.09.2021 avente ad oggetto pagamento retei di finanziamento insoluti.
Parte attrice in via preliminare chiedeva dichiarare nullo ed inefficace e pertanto revocarsi l'opposto decreto n.1934/21 emesso in data 15.09.2021 e notificato in data 16.11.2021; nel merito in via principale;
1) accertarsi e dichiararsi la nullità del 2
contratto di cessione del quinto della pensione dell'odierno opponente stipulato in data 20.06. 2006 per contrasto con l'art.39 DPR 180/1950;2)
accertarsi e dichiararsi la usurarietà del Tasso Effettivo applicato da Neos
Banca s.p.a…..3) accertarsi e dichiararsi la mancata realizzazione del predetto contratto di cessione del quinto a causa del rifiuto al riguardo opposto da Erogatore della pensione dell'odierno opponente;
CP_3
4) accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei ratei di pagamento mensile della somma capitale originariamente concessa da Controparte_4
all'odierno opponente per il totale di €.4.956,03; 5) accertarsi che nulla l'opponente deve…..6) condannare l'opposta a corrispondere all'opponente in conseguenza …della accertata usurarietà…con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la contestando CP_5
tutto quanto eccepito ed impugnato dall' opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna dell' opponente alle spese di lite.
Nelle more del giudizio la acquistava pro-soluto da Controparte_6 CP_7
in credito in oggetto successivamente la cedeva il contratto
[...] Controparte_6
alla Credit Netwwork and Finance s.p.a.
La causa veniva istruita con produzione documentale e CTU tecnica contabile, precisate le conclusioni la stessa veniva rinviata all'udienza a trattazione scritta del 24.11.2025 per la discussione previa assegnazione dei termini per deposito di note conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa l'eccezione dj prescrizione in quanto dalla 3
documentazione versata in atti è agevole riscontrare che in data 31.10.2013 la
Finanziaria comunicava alla opponente “ la decadenza del beneficio del termine …”
Nella specie, quindi a far data 31.10.2013 il contratto di finanziamento ( con pagamento rateale ) veniva risolto per inadempimento dell'opponente , con invito allo stesso al pagamento in un'unica soluzione delle somme dovute ( a causa della decadenza dal beneficio del termine).
La richiesta di pagamento in un'unica soluzione,( per giurisprudenza pressoché
unanime) comporta, evidentemente, che dalla predetta richiesta sorge il diritto della creditrice ad ottenere il pagamento ( si ribadisce - in un'unica soluzione) del credito vantato, e pertanto da quel momento inizia a decorrere inesorabilmente il termine di prescrizione decennale che nella specie non può ritenersi compiuto.
Nel merito l'opposizione è fondata, sia pure nei limiti e nei termini che appresso si diranno.
Occorre premettere che gli assunti dell'opponente ( circa la non debenza delle somme portate dal provvedimento monitorio in quanto asseriva che la somma erogata era stata pari ad €.4.956,03 e non di euro €.20.744,33=;
circa il non perfezionamento della cessione per il rifiuto da parte dell'ente pensionistico- ) sono rimasti privi di qualsiasi riscontro probatorio, ciò non di meno la espletava CTU, che si ritiene di condividere in ogni sua parte, dalla disamina della documentazione versata in atti pur non riscontrando alcun superamento del tasso soglia, ( pure contestato dall'opponente) tuttavia riscontrava che le condizioni applicate dalla finanziaria non corrispondevano a quelle che effettivamente sarebbero state applicate
In particolare il T.A.E.G. riportato nel contratto risultava essere pari al 12.13% 4
mentre il CTU determinava un T.A.E.G. pari al 12,217.%, ( attualizzando l'importo delle singole rate indicate in contratto) inoltre determinava un
T.A.E. pari al 5,1161% mentre nel contratto, rispetto al T.A.E., nulla veniva riportato.
Alla luce di tanto, il CTU pur non potendo rideterminare il dare avere tra le parti in quanto in atti non è stato riscontrato alcun pagamento di rate ( in cui onere di provare l'avvenuto pagamento o l'esistenza di fatti estintivi/modificativi del credito sarebbe spettato comunque al debitore opponente) e quindi non potendo applicare il tasso BOT emesso nei 12 mesi antecedenti alla conclusione del contratto, alla luce della riscontrata discordanza, tra il AE
pattuito e quello applicato nella determinazione dei ratei Indicava in
€.20.774,33 l'importo del debito residuo del sig. nei confronti della Parte_1
società finanziaria coincidente con l'importo riportato nel contratto sottoscritto in data 20.06.2006 con n. pratica 142767 eliminando quindi ogni commissione spese e premi assicurativi
Alla luce di quanto sopra, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato ciò non di meno l'opponente va condannato al pagamento in favore dell'opposta della somma di €.20.774,33 oltre interessi al tasso legale dal
20.06.2006 al soddisfo
Quanto alle spese, ricorrono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle stesse tra le parti ad eccezione delle spese di CTU che restano definitivamente a carico della convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così dispone: 5
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo n.1934/21 emesso dal Tribunale di Lecce in data 15.09.2021
2) Condanna l' opponente al pagamento in favore della Società opposta della complessiva somma di €.20.774,33 oltre interessi di legali dal
20.06.2020 all'effettivo soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti
4) Pone definitivamente a carico della società opposta le spese di C.T.U.
Lecce, 24.11.2025
Il G.O.
RI PO