TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/09/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1463/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 19/9/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- nata il [...] a [...] e residente a Parte_1
Soleto (LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli Avvocati Iuri
Chironi e Luana Calò
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
Avvcoati Salvatore Graziuso e Caterina Santanoceto,
Resistente
Oggetto: Ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 7/2/2022 la ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere stata titolare di pensione cat. PS n. 02058046 fino al Dicembre 2004 e di essere titolare di pensione SOCTPS n. 02058046 – espone che , con CP_1 missiva del 23/1/2018, ha comunicato l'indebita corresponsione della somma di € 8.634,34 sulla sua pensione cat. PS nel periodo dall'1/1/2002 al
31/12/2004 con la seguente motivazione “sono state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato un ricalcolo in misura inferiore a quella già corrisposta” e ha preannunciato il recupero della predetta somma mediante trattenute mensili di
€ 227,00 sulla sua pensione SPCTPS a decorrere dall'Aprile 2018, rappresenta che l' ha effettivamente operato le trattenute sulla pensione da Aprile CP_2
2018, recuperando l'intero importo dell'indebito contestato, lamenta la genericità del provvedimento impugnato, avverso il quale rappresenta di aver proposto, invano, ricorso amministrativo il 12/7/2021, eccepisce la decadenza di dalla azione di recupero ex art. 13 della Legge 412/1991 e la CP_1 prescrizione del credito azionato dall' ex art. 2948, n. 4, c.c. ed ex art. CP_2
2033 c.c. per decorso del termine decennale, si richiama alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in tema di indebito su prestazioni assistenziali, afferma la ripetibilità delle somme indebitamente versate soltanto a partire dal momento successivo all'accertamento della perdita dei requisiti, ad eccezione delle ipotesi in cui non sia da escludere l'affidamento dell'interessato o in cui vi sia dolo comprovato dello stesso, e sostiene la mancanza di dolo da parte sua, per aver regolarmente comunicato i redditi percepiti, evidenziando che gli stessi derivano esclusivamente da prestazioni erogate da . CP_1
Tanto esposto, rappresentato, eccepito e dedotto, parte ricorrente chiede testualmente:“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta posta in essere dall' CP_2 convenuto, per tutti i titoli e le motivazioni di cui al presente ricorso.
2. Per l'effetto, ordinare a , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, l'annullamento e/o la nullità e/o la revoca del provvedimento datato
23.01.2018 riferito all'indebito n. 1034250, e, conseguentemente, disporre la restituzione in favore della Sig.ra delle somme già Parte_1 trattenute pari ad €.8.634,34, somme da quantificare, occorrendo, anche a mezzo di CTU oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle somme al saldo (Ai fini della norma di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara che il valore della prestazione dedotta in giudizio è pari ad €.8.634,34).
3. Condannare il predetto convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione ai sottoscritti procuratori antistatari.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Si è costituito in giudizio l' con memoria nella quale chiede il rigetto del CP_1 ricorso, affermando la correttezza del proprio operato, rappresentando che l'indebito è scaturito dall'eliminazione della pensione sociale derivante da pensione di invalidità civile per superamento dei limiti reddituali, conseguente alla liquidazione in favore della ricorrente, nell'anno 2001, della pensione di reversibilità e alla ricostituzione del 4/11/2004 con la quale è stata CP_3 eliminata la pensione PS, rilevando l'omessa comunicazione dei dati reddituali da parte della pensionata (ad eccezione di quelli percepiti nell'anno 2003), affermando di aver interrotto il decorso del termine prescrizionale con l'invio di lettere raccomandate e di aver interamente recuperato l'indebito, eccependo difetto di giurisdizione del giudice adito e sostenendo la ripetibilità della somma.
2 Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente occorre respingere la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da . CP_1
Si osserva infatti che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Ordinanza
n.9436 del 5/4/2023 hanno affermato che: “In materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali;
ne consegue che la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene a detto giudice se dell'indebito controverso occorra accertare in giudizio l'"an" e/o il "quantum" del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario”.
Poiché nel caso in esame si discute di un indebito su pensione sociale a suo tempo già riconosciuta ed erogata e non del diritto o della misura della prestazione di reversibilità cat. sulla quale sono state operate le CP_3 trattenute, si deve ritenere sussistente la giurisdizione del Giudice adito.
Si deve poi respingere l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente.
Infatti, dalla documentazione allegata alla memoria dell' emerge che CP_2
, precedentemente alla lettera del 23/1/2018 oggetto del presente ricorso, CP_1 aveva comunicato alla ricorrente l'indebito pagamento della somma di €
8.634,34 con lettera dell'1/2/2012, ricevuta dalla pensionata a mani proprie in data 14/2/2012.
Per completezza si rileva che non costituiscono atti validamente interruttivi della prescrizione le altre lettere allegate alla memoria di costituzione, in quanto, rispetto alla lettera del 21/10/2013, l'unica ricevuta di ritorno del
2013 in atti reca un numero di raccomandata che non corrisponde a quello indicato sulla missiva e in quanto, rispetto alla lettera che l'Istituto afferma di aver notificato il 23/12/2004, sebbene sia allegata una ricevuta di ritorno sottoscritta dalla ricorrente il 23/12/2004, non è in atti la comunicazione inviata.
Si deve, pertanto, ritenere che l' abbia documentato di aver interrotto il CP_1 decorso del termine decennale di prescrizione attraverso l'invio della missiva dell'1/2/2012 sopra indicata e allegata alla memoria dell' (sulla CP_2 applicabilità dell'ordinario termine di prescrizione all'indebito inerente pensioni vedasi Cassazione, sentenza n.1898 del 22/2/1988).
3 Ciò detto, occorre osservare che la Corte di Cassazione con sentenza n. 13915 del 20/5/2021 ha affermato che: “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art.
38 della l. n. 448 del 2001 - la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3- ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla
l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che
l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Orbene, l'art. 3 ter del D.L. n. 850 del 1976, convertito in L. n. 29 del 1977 recita: “Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”.
Inoltre, l'art. 3, commi 9 e 10, D.L. n. 173 del 1988, convertito nella L. n. 291 del
1988 prevedono che: “
9. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per
l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo. 10. Con decreto del
Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte".
Queste norme prevedono, dunque, che nel caso di indebito su prestazioni di invalidità civile (il primo comma dell'art.3 richiamato nel comma 10 fa riferimento alle pensioni e agli assegni ex L. 118/71 e alla indennità di accompagnamento ex L.18/1980) non sono ripetibili le somme percepite indebitamente nel periodo antecedente all'accertamento del venir meno dei requisiti che danno diritto alle prestazioni.
4 Si evidenzia, inoltre, che la Corte di Cassazione, fondando tutte le considerazioni delineate in tema di indebito assistenziale sull'esigenza di tutelare l'affidamento del percipiente, ha anche specificato delle ipotesi in cui tale affidamento sia da escludersi, quali il caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), il caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n.
5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o il caso di dolo comprovato dell'accipiens, che, nell'ipotesi di indebito derivante da ragioni reddituali, può configurarsi nel caso di omessa comunicazione di dati reddituali, purchè non si tratti di dati che l'istituto già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. 13223/2020) e quando l'incremento di reddito sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio (Cass. n. 28771 del 2018).
Tanto premesso in generale, passando all'analisi del caso di specie, occorre innanzitutto osservare che la prestazione asseritamente non dovuta è stata versata a titolo di pensione sociale, prestazione assistenziale. Non sono, quindi, applicabili le norme di cui agli artt. 52 L. 88/89 e 13 L.412/91 invocate da parte ricorrente le quali, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cassazione, sentenza n.1316/1995 e più di recente, tra le tante, sentenza n.
31373/2019) sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico.
Ancora deve osservarsi che nella missiva del 23/1/2018, allegata al ricorso, si legge: “le è stato comunicato che, per il periodo dal 01/01/2002 al 31/12/2004, sono stati pagati 8.634,34 euro in più sulla pensione cat. PS n. 02058046 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato un ricalcolo in misura inferiore a quella già corrisposta”.
Costituendosi in giudizio ha così esplicitato le ragioni dell'indebito: “Nel CP_1
2001 la ricorrente diveniva titolare di pensione di reversibilità SOCTPS n.
04834199 con un imponibile annuo per il 2001 pari ad € 14476, per il 2002 ad €
14898,00, per il 2003 ad € 15255,89 superiore al limite di reddito personale per il diritto alla Pensione Sociale da invalidità civile totale pari per il 2001 ad €
12435,46 per il 2002 pari ad € 12796,09 per il 2003 pari ad €13103,20 3; 6. In seguito alla ricostituzione del 04/11/2004 la pensione veniva eliminata per superamento definitivo dei limiti reddituali derivanti dalla pensione di reversibilità”.
5 Parte ricorrente non ha documentato di aver percepito negli anni dal 2002 al
2004 redditi inferiori al limite per fruire della prestazione di invalidità.
Deve, dunque, ritenersi che si sia effettivamente verificato il superamento del limite reddituale previsto dalla legge per effetto della pensione di reversibilità erogata da nell'anno 2001. CP_3 CP_1
In relazione al caso di specie assume, quindi, particolare rilevanza quanto affermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 13223 del 30/6/2020 con specifico riferimento all'indebito assistenziale scaturito dal superamento dei limiti reddituali derivante dalla titolarità di redditi erogati dall' : “in nessun CP_1 caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. 21.1. In questa ipotesi CP_1 CP_2
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) CP_2 appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata
(art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei CP_1 controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito”.
Deve, quindi, osservarsi che non sono emersi elementi che possano indurre a ritenere che vi sia stato dolo in capo alla pensionata o che debba essere escluso l'affidamento della ricorrente.
Pertanto, in accordo con le norme e con le pronunce giurisprudenziali sopra citate, poiché l' ha documentato che la prima missiva con la quale è stato CP_1 comunicato l'indebito per il periodo 1/1/2002 – 31/12/2004 risale all'1/2/2012, deve ritenersi che la somma indebitamente erogata sia ormai irripetibile.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va accolto e, conseguentemente, deve dichiararsi l'irripetibilità della somma di € 8.634,34 richiesta dall' con CP_1 missiva dell'1/2/2012 e con missiva del 23/1/2018 e, per l'effetto, deve condannarsi a restituire alla ricorrente la predetta somma, che l'Istituto ha CP_1 riconosciuto di aver interamente recuperato, con accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, considerato il valore della causa e avuto riguardo all'attività svolta, vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
6 Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in accoglimento del ricorso dichiara l'irripetibilità della somma di € 8.634,34 richiesta dall' con missiva dell'1/2/2012 e con missiva del 23/1/2018 e, CP_1 per l'effetto, condanna alla restituzione di quanto recuperato a tale titolo, CP_1 con accessori di legge.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.900,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, 19 Settembre - 24 Settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
7