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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/03/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Federica Porcelli, il 3 marzo 2025, data fissata per l'udienza di discussione, così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7219/2024 R.G, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Francavilla di Sicilia, P.zza Pirandello, n. Parte_1
13, presso lo studio dell'avv. Salvatore Laudani e Michele Russo, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1
suo presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale I.n.p.s. –, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri giusta procura rilasciata per atto del Notaio di Per_1
Roma del 22.03.2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313.
Resistente
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: come da ricorso e da memoria di costituzione, da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il giorno 22.7.2024, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari
[...] prescritti dall'art. 1 l. n. 18/1980 e dall'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, negati dal CTU all'esito del procedimento di ATPO ex art. 445 bis c.p.c., deducendo che il CTU aveva mal valutato la documentazione medica in atti, sottovalutando l'incidenza invalidante del complessivo quadro patologico.
1 Tanto premesso la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni «Accertare e dichiarare che la ricorrente ha il diritto ad essere riconosciuta soggetto invalido Parte_1 totale e permanente nella misura massima del 100% con diritto all'accompagnatore, con la consequenziale corresponsione dei ratei inerenti l'indennità di accompagnamento ex art.1 legge n.18/80, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (13/05/2023), oltre gli interessi di legge fino all'effettiva liquidazione, nonché il riconoscimento di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.
3 comma 3 l. n. 104/1992, a causa delle patologie altamente invalidanti e delle infermità fisiche tutte di cui è affetta.
- per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio depositato al n. RG 1300/2024.
- disporre a carico della parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento delle spese del presente giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari».
Si è costituito l' , eccependo l'inammissibilità della domanda, la carenza di motivi CP_1
specifici di opposizione e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso per mancanza dei requisiti sanitari.
Disposta la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata rinviata all'udienza del 3.3.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate nel termine assegnato dalla sola parte ricorrente, e la causa è stata decisa mediante la presente sentenza. CP_ 2. Le eccezioni di rito proposte dall' sono infondate.
2.1. In primo luogo, il ricorso in oggetto è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., atteso che dalla documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal 4° comma dell'art. cit., sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6° comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
2.2. Ricorre, poi, il requisito della specificità dei motivi di contestazione, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. atteso che parte ricorrente non si è limitata alla mera riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o alla semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico ma ha formulato specifiche censure alla relazione di ctu espletata e dettagliate osservazioni mediche.
2 3. Ciò posto, oggetto del presente giudizio è l'accertamento della percentuale di invalidità da cui è affetta parte ricorrente, nonché l'accertamento dell'esistenza dei requisiti sanitari prescritti dall'art. 1 l. n. 18/1980 e dall'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992.
Ritiene il Tribunale di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in questa fase di giudizio, dott. , specialista in Persona_2
medicina legale.
La relazione depositata dal c.t.u. appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo corrette valutazioni tecniche, emergendo, in particolare, dagli atti che l'ausiliare ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della perizianda, corredato dall'attento esame della documentazione medica in atti, ed ha tenuto conto sia dei criteri di valutazione dettati dalla l. n. 18/80, sia dei parametri di cui al d.m. n 5.2.1992, così accertando che parte ricorrente è affetta da «poliartrosi a discreta incidenza funzionale in soggetto con iniziali segni di decadimento cognitivo su base vascolare cronica».
Il CTU ha provveduto valutazione delle e patologie riscontrate e facendo riferimento alle tabelle di legge (D.M. 5-2-92) e procedendo al vaglio richiesto dall'art. 1 l n. 18/1980 con precipuo riferimento alla declinazione che tali requisiti sanitari assumono allorquando sia presente una patologia psichiatrica.
L'ausiliare ha quindi accertato che «le autonomie motorie e gestionali della ricorrente, presentano, in atto, un livello di compromissione tale da renderla ancora in grado di poter deambulare senza la supervisione di terzi così come di poter assolvere, autonomamente, al compimento di tutti quegli atti propri del vivere quotidiano, siano essi semplici o complessi (IADL 6/8, ADL 6/6)».
Il CTU ha per contro riscontrato che parte ricorrente si trova nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992.
Quanto alla decorrenza, il CTU ha ritenuto la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di handicap grave dal mese di ottobre 2024.
Né, d'altro canto, le argomentazioni e le conclusioni dell'ausiliare sono state oggetto di contestazione alcuna delle parti, che hanno omesso di inviare proprie osservazioni ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.c.
4. Pertanto, deve dichiararsi che parte ricorrente è invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e si trova nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. n.
104/1992 a partire dal mese di ottobre 2024, dovendo a tale declaratoria essere circoscritta la statuizione suscettibile di essere emessa in questa sede, giusta quanto affermato dalla
3 Suprema Corte secondo cui «nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio- economici», riservati all' (v. Cass., 8.4.2019, n. 9755 e Cass., 24.10.2018, n. 27010). CP_1
5. Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
CP_ Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, in accoglimento parziale dell'opposizione:
- dichiara che è invalida nella misura del 100 % e si trova nelle Parte_1 condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 dal mese di ottobre 2024;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Catania, il 3 marzo 2025
La giudice
Federica Porcelli
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