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Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/03/2024, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott.ssa Cecilia L.C. Bellucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al ruolo generale n.RG 1323/2020
promossa da
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Vernacchio e elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in BE , via
Appia Piano Cappelle n.150 con il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero fax 0824/778476 e all'indirizzo pec;
Email_1
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 pro tempore rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Michele Centioni e Stella Polverini con i quali elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Stella Polverini in Falconara IT , Via Piave n. 5
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1349/2020 emessa dal Tribunale di
Ancona il 30.10.2023 e pubblicata in pari data.
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE :” 1) nel merito accogliere la domanda proposta con il presente atto e, per l'effetto, riformare e/o annullare e dichiarare improduttiva di effetti la sentenza impugnata;
2) condannare l'appellata, per quanto di ragione e giustizia al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto Avvocato che dichiara di essere antistatario.”
DELL'APPELLATA :” Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, rigettata ogni contraria domanda, eccezione ed allegazione: - rigettare l'appello avversario siccome inammissibile ed infondato per tutti i motivi indicati in narrativa, confermando integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di lite dei due gradi di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1349/2020 il Tribunale di Ancona pronunciando definitivamente sull'opposizione al precetto in reiterazione del 19.1.2019 per la somma di € 20.932,45 proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1 accoglieva la domanda, dichiarava insussistente il diritto di procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per estinzione del debito e condannava l'opposta al rimborso delle spese di lite.
Avverso detta sentenza propone appello chiedendo la riforma e/o Parte_1
l'annullamento del provvedimento impugnato per omessa pronuncia in ordine all'eccezione di incompetenza funzionale, erroneità nella ricostruzione dei fatti e nel calcolo delle somme dovute, ingiusta e erronea condanna ex art. 91
c.p.c.
costituendosi, contesta la domanda avversaria deducendo CP_1
l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza ex art. 345 c.p.c. per omessa contestazione in primo grado ovvero la sua infondatezza e, nel merito, rigettare il gravame con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Preso atto dello scambio di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante eccepisce l'incompetenza funzionale del giudice di primo grado a decidere sull'opposizione della avverso il CP_1 precetto in reiterazione notificato il 19.1.2019, lamentando l'inammissibilità e l'improcedibilità di tale opposizione posto che, secondo l'appellante, andava proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione innanzi al quale pendeva, sulla base dei medesi titoli azionati, la procedura esecutiva mobiliare n. R.G.E.
86/2018.
2.Con il secondo motivo censura la gravata sentenza quanto alle somme dovute in virtù dei titoli posti alla base del precetto, lamentando erroneità nei calcoli e nella ricostruzione cronologica delle somme ancora dovute alla data di intimazione del precetto. Deduce, inoltre, erroneità nel computo degli interessi di mora sulla sorte capitale, omessa liquidazione del contributo CPA e dell'IVA nel calcolo delle spese legali, omesso riconoscimento delle spese di registrazione dei titoli posti alla base del precetto e insussistenza dell' estinzione del debito.
L'appellante lamenta, in primo luogo, che i titoli esecutivi sulla base dei quali è stata effettuata l'intimazione del precetto del 19.1.2019 per un importo pari ad
€ 20.932,45 risultano definitivi, coperti da giudicato e pertanto incensurabili e indica, al riguardo, la sentenza passata in giudicato n. R.G. 1477/2016 del
26.8.2016 emessa dal Tribunale di Ancona, in un precedente giudizio di opposizione a precetto basato sui medesimi titoli. In secondo luogo, deduce l'erroneità dell'importo degli interessi di mora sulla sorte capitale in quanto, a suo avviso, la decorrenza di tali interessi doveva essere calcolata dalla fattura n. 59/2008 di € 44.000,00 alla data del saldo.
Quanto al contributo del 4% dovuto in sede di liquidazione delle spese processuali a titolo di CPA e all'IVA, l'appellante censura il provvedimento impugnato nel punto in cui ha omesso di calcolare tale maggiorazione evidenziando che l'imposta del 4% deve essere calcolata sui compensi liquidati, maggiorati del rimborso spese forfettarie e che l'importo risultante da tale calcolo deve essere assoggettato a IVA.
Con riferimento all'omessa considerazione delle spese di registrazione dei titoli, lamenta che , trattandosi di costi sostenuti dalla andavano Parte_1 calcolati e addebitati in sede di esecuzione.
L'appellante, infine, censura quanto rilevato dal giudice di primo grado circa l'avvenuta estinzione del debito lamentando che alla data di notificazione del precetto in reiterazione del 19.1.2019 , sussisteva comunque un credito residuo e la era, pertanto, legittimata ad intimare il pagamento. Parte_1
Evidenzia che la sussistenza di tale credito residuo può desumersi dal calcolo, seppur errato nell'ammontare, effettuato dal giudice di primo grado laddove detraendo dal complessivo importo del credito la somma di € 79.946,75 versata dalla in data 9.1.2019, otteneva la somma di € CP_1
14.500,21, ovvero un credito residuo antecedente rispetto all'intimazione del precetto in questione avvenuta il 19.1.2019.
Secondo l'appellante, l'ulteriore versamento effettuato dalla in CP_1 data 30.1.2019 pari ad € 6.472,48 non può considerarsi quale somma versata a saldo del dovuto in quanto il pagamento è stato effettuato – sempre nell'ambito della procedura prefallimentare – in data 30.1.2019, ovvero in un momento successivo alla notificazione del precetto.
In altri termini, l'appellante sostiene che al momento della notificazione del precetto la vantava un credito nei confronti dell'odierna appellata Parte_1
e, di conseguenza, il diritto di procedere all'esecuzione forzata.
3.Con il terzo e ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la condanna alle spese di lite lamentando, sulla base di quanto esposto con la precedente doglianza, l'omessa considerazione del fatto che la non ha intimato Parte_1 il pagamento di somme non dovute bensì ha intimato il pagamento di una somma che, alla data della notificazione del precetto, risultava sussistere quale credito residuo e asserisce, per tale ragione, l'ingiustizia della soccombenza.
In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice di primo grado in favore del giudice dell'esecuzione dedotta con il primo motivo di gravame.
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 , comma 1, cpc, proposta da innanzi al tribunale presso cui era pendente al momento della CP_1 notificazione del precetto del 19.1.2019, la procedura mobiliare n. R.G.E.
86/201, e non innanzi al giudice dell'esecuzione medesima, non costituisce circostanza idonea e sufficiente a integrare la fattispecie dell'incompetenza del giudice adito posto che la causa risulta essere stata decisa dalla medesima autorità giudiziaria sicché non si pone un problema di competenza, in quanto non vengono in considerazione uffici diversi, ma soltanto sezioni diverse del medesimo Tribunale di Ancona sì da doversi ritenere assorbito ogni rilievo rispetto alla dedotta tardività della costituzione.
La doglianza relativa all'incompetenza va, quindi, rigettata.
Il secondo motivo è infondato.
Quanto alla dedotta definitività delle somme dovute in base ai titoli posti alla base del precetto in reiterazione del 19.1.2019 in ragione della sentenza n.
1477/2016 emessa dal Tribunale di Ancona nel giudizio 2100/2013, deve ritenersi condivisibile quanto evidenziato dal giudice di primo grado circa l'irrilevanza delle statuizioni ivi contenute aventi ad oggetto l'opposizione al precetto del 19.4.2013, ovvero un atto diverso rispetto a quello di cui al presente giudizio.
Con riferimento all'erroneità della somma dovuta a titolo di interessi moratori sulla sorte capitale di cui alla fattura n. 59/2008 in ragione dell'omessa considerazione di detta fattura ai fini della decorrenza degli interessi ai sensi del D.Lgs 231/2002, art. 4 lett. a) e b) (cfr. art. 4, Termini di pagamento:
1)Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento;
2)
Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.”), si osserva che la stessa appellante, pur lamentando il mancato riferimento alla data della fattura 59/2008, non risulta aver comprovato la data di invio della stessa ed ha indicato nel precetto intimato in data
07.10.2018, quale data di decorrenza, quella del 15.1.2009, sì da doversi ritenere necessario far riferimento alla data sopra indicata rispetto alla quale la somma riconosciuta dal primo giudice risulta corretta.
Va pertanto confermata la somma di € 33.344,72 dovuta a titolo di interessi moratori sulla sorte capitale calcolata al tasso di interesse di cui al D.Lgs
231/2002 così come modificato dal D.Lgs 192/2012.
Priva di rilievo, inoltre la doglianza relativa all'omesso calcolo della maggiorazione dovuta a titolo di C.P.A. sui compensi liquidati, di volta in volta, con i provvedimenti che sono stati emessi nel corso della vicenda processuale (cfr. D.I. 352/2010; Tribunale di Ancona sentenza n. 14/2013; Corte di Appello di Ancona n. 2048/2018).
Dall'esame degli atti risulta, infatti, che l'importo di tale maggiorazione sulle competenze liquidate con il D.I. 352/2010 e con la sentenza n. 14/2013 del
Tribunale di Ancona è stato indicato nell'atto di precetto del 7.10.2018 nelle rispettive voci “ competenze legali e spese liquidate” e dunque compreso nella somma ivi intimata pari € 79.946,75 che l'appellata ha pagato in data
9.1.2019.
Analoga sorte per il C.P.A. sulle competenze liquidate con la sentenza della
Corte di Appello di Ancona n. 2048/2018 per complessivi € 6.578,00: tale somma può ritenersi compresa nell'ammontare del credito residuo rimanente a seguito del pagamento dell'assegno di € 79.946,75 del 9.1.2019 , credito che per effetto della somma detratta in compensazione – non contestata dall'appellante - è stato pagato dall'appellata mediante assegno circolare del
30.1.2019.
L'appellante, infine, deduce l'omessa liquidazione delle spese di registrazione dei titoli ma dalla documentazione agli atti non risulta quanto corrisposto per l'imposta di registrazione pertanto non si ritiene di poter procedere al riconoscimento e alla liquidazione dell'esborso.
Il terzo motivo risulta fondato nei limiti di seguito evidenziati.
L'appellante deduce l'ingiustizia della condanna alle spese secondo soccombenza sul rilievo dell'intervenuto accertamento di un suo credito alla data di notificazione del precetto ancorchè inferiore rispetto a quello fatto oggetto di intimazione poiché il minor credito era stato in ogni caso estinto successivamente alla notificazione per effetto della eccepita compensazione da parte della e non contestata dalla CP_1
Parte_1
Tali elementi consentono di escludere la soccombenza in capo alla opponente/appellata atteso che, secondo quanto affermato dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte, “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. ( Cass.
S.U. Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
La riduzione del credito intimato e l'intervenuta estinzione, successivamente alla notificazione del precetto, del residuo minor credito legittimano, a giudizio del Collegio, la parziale compensazione delle spese di lite del primo grado - come già liquidate per l'intero con la gravata sentenza - nella misura di un mezzo, poste per la restante parte a carico della Parte_1
Analoga disciplina va adottata quanto alle spese del grado – liquidate per l'intero come da dispositivo sulla base del valore della controversia - sulla base di un criterio unitario e tenuto conto del parziale accoglimento del gravame.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Ancona Controparte_1
n. 1349/2020 del 30.10.2020, in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della gravata sentenza, che conferma nel resto, dichiara compensate nella misura di un mezzo le spese di lite del primo grado, come già liquidate, poste per la restante parte a carico della Parte_1
[...]
Dichiara compensate nella misura di un mezzo le spese del grado, poste per la restante parte a carico di e liquidate per l'intero in Parte_1 euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Ancona in data 13.12.2023 Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott.ssa Cecilia L.C. Bellucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al ruolo generale n.RG 1323/2020
promossa da
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Vernacchio e elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in BE , via
Appia Piano Cappelle n.150 con il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero fax 0824/778476 e all'indirizzo pec;
Email_1
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 pro tempore rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Michele Centioni e Stella Polverini con i quali elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Stella Polverini in Falconara IT , Via Piave n. 5
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1349/2020 emessa dal Tribunale di
Ancona il 30.10.2023 e pubblicata in pari data.
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE :” 1) nel merito accogliere la domanda proposta con il presente atto e, per l'effetto, riformare e/o annullare e dichiarare improduttiva di effetti la sentenza impugnata;
2) condannare l'appellata, per quanto di ragione e giustizia al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto Avvocato che dichiara di essere antistatario.”
DELL'APPELLATA :” Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, rigettata ogni contraria domanda, eccezione ed allegazione: - rigettare l'appello avversario siccome inammissibile ed infondato per tutti i motivi indicati in narrativa, confermando integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di lite dei due gradi di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1349/2020 il Tribunale di Ancona pronunciando definitivamente sull'opposizione al precetto in reiterazione del 19.1.2019 per la somma di € 20.932,45 proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1 accoglieva la domanda, dichiarava insussistente il diritto di procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per estinzione del debito e condannava l'opposta al rimborso delle spese di lite.
Avverso detta sentenza propone appello chiedendo la riforma e/o Parte_1
l'annullamento del provvedimento impugnato per omessa pronuncia in ordine all'eccezione di incompetenza funzionale, erroneità nella ricostruzione dei fatti e nel calcolo delle somme dovute, ingiusta e erronea condanna ex art. 91
c.p.c.
costituendosi, contesta la domanda avversaria deducendo CP_1
l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza ex art. 345 c.p.c. per omessa contestazione in primo grado ovvero la sua infondatezza e, nel merito, rigettare il gravame con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Preso atto dello scambio di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante eccepisce l'incompetenza funzionale del giudice di primo grado a decidere sull'opposizione della avverso il CP_1 precetto in reiterazione notificato il 19.1.2019, lamentando l'inammissibilità e l'improcedibilità di tale opposizione posto che, secondo l'appellante, andava proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione innanzi al quale pendeva, sulla base dei medesi titoli azionati, la procedura esecutiva mobiliare n. R.G.E.
86/2018.
2.Con il secondo motivo censura la gravata sentenza quanto alle somme dovute in virtù dei titoli posti alla base del precetto, lamentando erroneità nei calcoli e nella ricostruzione cronologica delle somme ancora dovute alla data di intimazione del precetto. Deduce, inoltre, erroneità nel computo degli interessi di mora sulla sorte capitale, omessa liquidazione del contributo CPA e dell'IVA nel calcolo delle spese legali, omesso riconoscimento delle spese di registrazione dei titoli posti alla base del precetto e insussistenza dell' estinzione del debito.
L'appellante lamenta, in primo luogo, che i titoli esecutivi sulla base dei quali è stata effettuata l'intimazione del precetto del 19.1.2019 per un importo pari ad
€ 20.932,45 risultano definitivi, coperti da giudicato e pertanto incensurabili e indica, al riguardo, la sentenza passata in giudicato n. R.G. 1477/2016 del
26.8.2016 emessa dal Tribunale di Ancona, in un precedente giudizio di opposizione a precetto basato sui medesimi titoli. In secondo luogo, deduce l'erroneità dell'importo degli interessi di mora sulla sorte capitale in quanto, a suo avviso, la decorrenza di tali interessi doveva essere calcolata dalla fattura n. 59/2008 di € 44.000,00 alla data del saldo.
Quanto al contributo del 4% dovuto in sede di liquidazione delle spese processuali a titolo di CPA e all'IVA, l'appellante censura il provvedimento impugnato nel punto in cui ha omesso di calcolare tale maggiorazione evidenziando che l'imposta del 4% deve essere calcolata sui compensi liquidati, maggiorati del rimborso spese forfettarie e che l'importo risultante da tale calcolo deve essere assoggettato a IVA.
Con riferimento all'omessa considerazione delle spese di registrazione dei titoli, lamenta che , trattandosi di costi sostenuti dalla andavano Parte_1 calcolati e addebitati in sede di esecuzione.
L'appellante, infine, censura quanto rilevato dal giudice di primo grado circa l'avvenuta estinzione del debito lamentando che alla data di notificazione del precetto in reiterazione del 19.1.2019 , sussisteva comunque un credito residuo e la era, pertanto, legittimata ad intimare il pagamento. Parte_1
Evidenzia che la sussistenza di tale credito residuo può desumersi dal calcolo, seppur errato nell'ammontare, effettuato dal giudice di primo grado laddove detraendo dal complessivo importo del credito la somma di € 79.946,75 versata dalla in data 9.1.2019, otteneva la somma di € CP_1
14.500,21, ovvero un credito residuo antecedente rispetto all'intimazione del precetto in questione avvenuta il 19.1.2019.
Secondo l'appellante, l'ulteriore versamento effettuato dalla in CP_1 data 30.1.2019 pari ad € 6.472,48 non può considerarsi quale somma versata a saldo del dovuto in quanto il pagamento è stato effettuato – sempre nell'ambito della procedura prefallimentare – in data 30.1.2019, ovvero in un momento successivo alla notificazione del precetto.
In altri termini, l'appellante sostiene che al momento della notificazione del precetto la vantava un credito nei confronti dell'odierna appellata Parte_1
e, di conseguenza, il diritto di procedere all'esecuzione forzata.
3.Con il terzo e ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la condanna alle spese di lite lamentando, sulla base di quanto esposto con la precedente doglianza, l'omessa considerazione del fatto che la non ha intimato Parte_1 il pagamento di somme non dovute bensì ha intimato il pagamento di una somma che, alla data della notificazione del precetto, risultava sussistere quale credito residuo e asserisce, per tale ragione, l'ingiustizia della soccombenza.
In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice di primo grado in favore del giudice dell'esecuzione dedotta con il primo motivo di gravame.
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 , comma 1, cpc, proposta da innanzi al tribunale presso cui era pendente al momento della CP_1 notificazione del precetto del 19.1.2019, la procedura mobiliare n. R.G.E.
86/201, e non innanzi al giudice dell'esecuzione medesima, non costituisce circostanza idonea e sufficiente a integrare la fattispecie dell'incompetenza del giudice adito posto che la causa risulta essere stata decisa dalla medesima autorità giudiziaria sicché non si pone un problema di competenza, in quanto non vengono in considerazione uffici diversi, ma soltanto sezioni diverse del medesimo Tribunale di Ancona sì da doversi ritenere assorbito ogni rilievo rispetto alla dedotta tardività della costituzione.
La doglianza relativa all'incompetenza va, quindi, rigettata.
Il secondo motivo è infondato.
Quanto alla dedotta definitività delle somme dovute in base ai titoli posti alla base del precetto in reiterazione del 19.1.2019 in ragione della sentenza n.
1477/2016 emessa dal Tribunale di Ancona nel giudizio 2100/2013, deve ritenersi condivisibile quanto evidenziato dal giudice di primo grado circa l'irrilevanza delle statuizioni ivi contenute aventi ad oggetto l'opposizione al precetto del 19.4.2013, ovvero un atto diverso rispetto a quello di cui al presente giudizio.
Con riferimento all'erroneità della somma dovuta a titolo di interessi moratori sulla sorte capitale di cui alla fattura n. 59/2008 in ragione dell'omessa considerazione di detta fattura ai fini della decorrenza degli interessi ai sensi del D.Lgs 231/2002, art. 4 lett. a) e b) (cfr. art. 4, Termini di pagamento:
1)Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento;
2)
Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.”), si osserva che la stessa appellante, pur lamentando il mancato riferimento alla data della fattura 59/2008, non risulta aver comprovato la data di invio della stessa ed ha indicato nel precetto intimato in data
07.10.2018, quale data di decorrenza, quella del 15.1.2009, sì da doversi ritenere necessario far riferimento alla data sopra indicata rispetto alla quale la somma riconosciuta dal primo giudice risulta corretta.
Va pertanto confermata la somma di € 33.344,72 dovuta a titolo di interessi moratori sulla sorte capitale calcolata al tasso di interesse di cui al D.Lgs
231/2002 così come modificato dal D.Lgs 192/2012.
Priva di rilievo, inoltre la doglianza relativa all'omesso calcolo della maggiorazione dovuta a titolo di C.P.A. sui compensi liquidati, di volta in volta, con i provvedimenti che sono stati emessi nel corso della vicenda processuale (cfr. D.I. 352/2010; Tribunale di Ancona sentenza n. 14/2013; Corte di Appello di Ancona n. 2048/2018).
Dall'esame degli atti risulta, infatti, che l'importo di tale maggiorazione sulle competenze liquidate con il D.I. 352/2010 e con la sentenza n. 14/2013 del
Tribunale di Ancona è stato indicato nell'atto di precetto del 7.10.2018 nelle rispettive voci “ competenze legali e spese liquidate” e dunque compreso nella somma ivi intimata pari € 79.946,75 che l'appellata ha pagato in data
9.1.2019.
Analoga sorte per il C.P.A. sulle competenze liquidate con la sentenza della
Corte di Appello di Ancona n. 2048/2018 per complessivi € 6.578,00: tale somma può ritenersi compresa nell'ammontare del credito residuo rimanente a seguito del pagamento dell'assegno di € 79.946,75 del 9.1.2019 , credito che per effetto della somma detratta in compensazione – non contestata dall'appellante - è stato pagato dall'appellata mediante assegno circolare del
30.1.2019.
L'appellante, infine, deduce l'omessa liquidazione delle spese di registrazione dei titoli ma dalla documentazione agli atti non risulta quanto corrisposto per l'imposta di registrazione pertanto non si ritiene di poter procedere al riconoscimento e alla liquidazione dell'esborso.
Il terzo motivo risulta fondato nei limiti di seguito evidenziati.
L'appellante deduce l'ingiustizia della condanna alle spese secondo soccombenza sul rilievo dell'intervenuto accertamento di un suo credito alla data di notificazione del precetto ancorchè inferiore rispetto a quello fatto oggetto di intimazione poiché il minor credito era stato in ogni caso estinto successivamente alla notificazione per effetto della eccepita compensazione da parte della e non contestata dalla CP_1
Parte_1
Tali elementi consentono di escludere la soccombenza in capo alla opponente/appellata atteso che, secondo quanto affermato dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte, “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. ( Cass.
S.U. Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
La riduzione del credito intimato e l'intervenuta estinzione, successivamente alla notificazione del precetto, del residuo minor credito legittimano, a giudizio del Collegio, la parziale compensazione delle spese di lite del primo grado - come già liquidate per l'intero con la gravata sentenza - nella misura di un mezzo, poste per la restante parte a carico della Parte_1
Analoga disciplina va adottata quanto alle spese del grado – liquidate per l'intero come da dispositivo sulla base del valore della controversia - sulla base di un criterio unitario e tenuto conto del parziale accoglimento del gravame.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Ancona Controparte_1
n. 1349/2020 del 30.10.2020, in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della gravata sentenza, che conferma nel resto, dichiara compensate nella misura di un mezzo le spese di lite del primo grado, come già liquidate, poste per la restante parte a carico della Parte_1
[...]
Dichiara compensate nella misura di un mezzo le spese del grado, poste per la restante parte a carico di e liquidate per l'intero in Parte_1 euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Ancona in data 13.12.2023 Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico