Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 12/01/2026, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00554/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12613/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12613 del 2025, proposto da
Loft Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4, come da procura in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Dante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
per l'ottemperanza della sentenza n. 116052/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il consigliere LL AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato e depositato il 22 ottobre 2025 Loft Group s.r.l. ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato recante (escluse epigrafe e conclusioni) il seguente letterale tenore:
“ Con sentenza n. 16052/2025 del 05/09/2025 (doc.1) il TAR Lazio ha annullato il diniego ad istanza di protrazione dell’orario di attività di trattenimenti danzanti, concerti e spettacoli musicali del locale Roma Capitale nulla ha posto in essere non avendo comunicato alcunchè alla ricorrente, nemmeno l'avvio del procedimento o la richiesta di pareri ai competenti uffici. Si chiede quindi al TAR adito di attuare l'esecuzione della sentenza, stabilendone modalità e tempistiche ”.
2. – Roma Capitale si è costituita in giudizio, eccependo, con memoria, l’intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto, con Determinazione Dirigenziale n. rep. QD/3077/2025 del 31 ottobre 2025 n. prot. QD/42546/2025 del 31ottobre 2025, l’Amministrazione ha autorizzato la deroga dell’orario per l’attività permanente, ai sensi degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S., per effettuare trattenimenti danzanti, concerti e spettacoli musicali all’interno del locale denominato Visionnaire, sito in via di Monte Testaccio 67, nel Municipio Roma I, rilasciata al Sig. LE AL ON in qualità di legale rappresentante della Loft Group S.r.l.
3. – La ricorrente non ha replicato sul punto.
4. – Il ricorso è passato in decisione alla camera di consiglio de 9 gennaio 2026.
5. – Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere, come eccepito da Roma Capitale, non smentita dalla ricorrente.
6. – Le spese possono essere compensate, atteso che con il ricorso in esame la società ha chiesto l’ottemperanza ad una sentenza di annullamento, come tale autoesecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
LL AT, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL AT | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO