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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/06/2024, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
N. 2131/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott.ssa Elena ROSSI Presidente
Dott.ssa Adele SAVASTANO Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
AVV. , (C.F. ), in proprio ex art. 86 C.p.c., Parte_1 C.F._1
Appellante contro
(C.F. ), con il Proc. dom. Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giovanni Sordelli, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
Appellata
e contro
Controparte_2
Appellata
In punto: appello avverso la Sentenza n. 1739/2022 del Tribunale di Verona, emessa e pubblicata in data 5.10.2022.
CONCLUSIONI
Parte appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni del 8.11.2023 concludeva come da foglio di p.c.: “in annullamento e riforma della sentenza ex art. 281 sexies cpc del
Tribunale di Verona resa nel procedimento n. 6520/2020 R.G. in data 5.10.2022 e comunicata alla
Cancelleria in data 6.10.2022, notificata (ricevuta) il giorno 15.10.2022 (doc. n. 64), IN VIA
ISTRUTTORIA: - in accoglimento del 4° motivo disporsi l'acclusione alle Ctu di primo grado delle
1 osservazioni attoree 13.9.2021 (doc. n. 65), 15.10.2021 (doc. n. 67), 28.10.2021 (doc. n. 68) e
14.2.2022 (doc. n. 69) nonché dei n. 11 certificati medici dal 2003 al 2020 (doc. n. 71); ▪ in accoglimento del 1°, 2°, 4° motivo, ritenutosi il nesso causale tra infortuni e lesione del LCA dx. e quantomeno ritenutosi che il Tribunale e il CTU di prime cure non hanno provveduto a quantificare l'invalidità permanente da lesione da sforzo del LCA dx e quantomeno l'invalidità permanente comunque conseguita ex art. 19 CGC (doc. originario attoreo n. 30), al versamento articolare al ginocchio dx, all'instabilità dello stesso, all'ipomiotrofia di 2 cm e quantomeno che il
Tribunale e il CTU di prime cure hanno quantificato in misura gravemente insufficiente le lesioni al poplite etc. (come da 3° motivo), nominarsi un altro CTU ex art. 196 cpc ricorrendone gravi motivi di cui in premessa, disponendosi la quantificazione delle lesioni al LCA dx o comunque le lesioni da sforzo (l'art. 19 CGC nel caso di minorazione(menomazione prevede l'accertamento della funzionalità perduta con riduzione proporzionale della percentuale massima dell'80-70% prevista per la perdita totale dell'arto) o comunque rivalutarsi le lesioni al poplite etc alla luce dell'art. 19
CGC in misura che si indica: a) nel 15% (perizia dr doc. originario attoreo n. 31) – 12% Per_1
(perizia dr doc. originario attoreo n. 32) nell'auspicato caso di riconoscimento delle Per_2 lesioni del LCA oltre che di quella (già accertata in maniera insufficiente) al poplite etc.; b) nel 12-
13% nel caso comunque di lesione da sforzo che ha provocato versamento articolare al ginocchio dx,
l'instabilità dello stesso, all'ipomiotrofia di 2 cm della coscia;
c) in mero subordine con ogni salvezza in accoglimento del 3° motivo voglia disporre che il nominando CTU quantifichi
l'invalidità (ritenuta nella misura gravemente insufficiente “attorno al 3% dal CTU di prime cure
e dalla sentenza) per l'ematoma al poplite da stiramento dei muscoli gemelli etc, in misura che si indica nell'8/9 % come da osservazioni 14.2.2022 al CTU (a pag. 5 doc n. 69), come da note
d'udienza 2.3.2022 per l'udienza del giorno 9.3.2022 a pag. 4, nonché come da note di PC
30.9.2022 per l'udienza del giorno 5.10.2022 a pag. 5 secondo periodo e ultimo periodo;
- NEL
MERITO: previo accertamento che per l'infortunio “de quo”, la compagnia assicurativa è tenuta contrattualmente, in virtù di contratto 31.7.2001 (della durata di 5 anni) di assicurazione stipulato con l'agenzia di Verona, a corrispondere all'attore/appellante gli emolumenti e/o gli indennizzi e/o i rimborsi e/o i trattamenti di cui in premessa senza franchigia alcuna – condannarsi: -
[...]
in persona del legale rappresentante pt corrente in via Stalingrado n. 45 – 40128 Controparte_3
Bologna a corrispondere all'appellante le somme tutte di spettanza dello stesso, Parte_1 indicativamente ma non riduttivamente da quantificarsi come in via istruttoria e come in premessa, assumendosi a parametro di calcolo dell'invalidità permanente la somma di euro
5.164,57 per ogni punto (riconosciuta e ridotta proporzionalmente per frazione di punto) di
2 invalidità permanente e/o per indennizzi e/o per emolumenti e/o trattamenti e/o per ogni causale contrattualmente prevista, tra cui euro 184,30 per rimborso spese mediche (come da pag. 2 della
CTU 14.12.2021 e 11.1.2022 e da doc attorei originari n. 45, 51, 53, 55), con interessi legali, rivalutazione monetaria, maggior danno a far data dal sinistro 21/22.3.2003. – esborsi per le CTU interamente rimborsati e spese e competenze lite di primo e di secondo grado, interamente rifuse (in estremo subordine con ogni salvezza compensate o ridotte, anche in accoglimento del 6° e 7° motivo). – Sentenza provvisoriamente esecutiva ex Lege.”
Parte appellata all'udienza di precisazione delle conclusioni Controparte_1 del 8.11.2023 concludeva come da foglio di p.c: “Rigettare l'impugnazione proposta dall'appellante, confermandosi la sentenza impugnata, rigettandosi comunque la relativa domanda, condannando lo stesso alla rifusione delle spese del grado. Chiede inoltre che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione di prime cure l'Avv. conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Verona le società e Controparte_1 Controparte_2
(quest'ultima a seguito di atto di fusione per incorporazione confluita in
[...]
, esponendo: - di essere beneficiario di un'assicurazione contro gli Controparte_2 infortuni con della durata quinquennale dal 31.7.2001 alo 31.7.2006, con Controparte_4 un massimale di £ 1.000.000.000 – Euro 516.456,90; - che in data 21.3.2003, mentre spostava manualmente il timone di un rimorchio per il trasporto di cavalli scivolava a causa del terreno accidentato riportando un trauma con tumefazione del ginocchio destro;
- che il giorno seguente, nel rimuovere l'ostacolo creato del timone, veniva colpito dallo stesso alla gamba destra, subendo gravi lesioni al poplite destro e ulteriori lesioni capsulo legamentose;
- che le suddette lesioni, sulla scorta di due perizie mediche di parte, venivano quantificate nella misura del 13,5% per I.P. conseguita al sinistro, in complessivi
160 giorni l'I.T., di cui 50 di immobilizzazione;
- che detratta la somma ricevuta da per il medesimo infortunio, chiedeva la condanna di di Controparte_5 CP_2 CP_1 in via tra loro solidale, al pagamento della somma di Euro 108.299,79.
Si costituiva in giudizio (precisando che nel 2013 Controparte_6 CP_7 era stata fusa per incorporazione in essa), che contestava l'entità dei danni in
[...] termini di invalidità permanente derivata all'attore nelle circostanze descritte, a suo dire pari al 3%, rientrante nella franchigia assicurativa, e la sussistenza di nesso di causa tra i maggiori danni enunciati e l'evento infortunistico dedotto.
3 La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU medico-legale che confermava la sussistenza di una invalidità permanente del 3% riportata dall'attore.
Con la Sentenza n. 1739/2022 emessa e pubblicata ai sensi dell'art. 281 sexies C.p.c. in data
5.10.2022, il Tribunale di Verona così statuiva: “Il Tribunale, nella causa portante il n.
6520/2020 R.G. promossa da avv. avverso e Pt_1 Pt_1 Controparte_2 [...]
definitivamente decidendo: Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
Rigetta la domanda proposta dall'attore avverso Controparte_2 [...]
Condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 [...]
che liquida in € 9.600,00 per compenso, oltre al 15% per spese generali, Iva e Controparte_1
Cpa.”
Con atto di citazione in appello notificato in data 4.9.2020 l'Avv. Parte_1 impugnava il predetto provvedimento per i seguenti motivi: - errata esclusione del nesso di casualità ( e al mancato riconoscimento del nesso di causalità ) tra infortuni (
21/22.3.2003 ) e lesione del LCA dx e al mancato riconoscimento di tale lesione;
- mancato riconoscimento di lesione da sforzo indennizzabile ex art. 1 CGC avendo provocato versamento articolare , instabilità del ginocchio dx e grave deficit di 2 cm a 14 cm dal margine rotuleo superiore coscia destra;
- gravemente insufficiente quantificazione delle lesioni riconosciute dalla CTU e quantificate “ attorno al 3 %; - violazione del diritto di
Difesa e partitamente degli artt. 24 Cost, 101 C.p.c., 62 C.p.c., 193 C.p.c., 194, 195 c.2°
C.p.c.. 196 C.p.c., 92 disp. Att. C.p.c.; - errato riconoscimento della franchigia del 3% ex art
20 delle condizioni generali di contratto, violazione e mancata applicazione dell'art. 19 delle condizioni generali di contratto, violazione degli artt. 1372, 1362, 1367, 1370 e 1362, comma secondo punto 4 C.p.c.; - errata liquidazione delle spese di lite.
Si costituiva nel giudizio d'appello la compagnia contestando Controparte_6
l'opposto gravame, chiedendone, in via preliminare, l'inammissibilità ex art. 348 bis C.p.c. nonché, in via principale, il rigetto con contestuale conferma della sentenza di primo grado.
A seguito dell'udienza del 1.3.2023 (tenutasi in modalità c.d. “cartolare”) la Corte
d'Appello di Venezia, verificata l'incorporazione di in Controparte_7 [...] rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del CP_6
6.12.2023 (successivamente anticipata al 8.11.2023).
4 In detta udienza, svoltasi anch'essa in modalità di trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni sicchè la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 C.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. proposto da che deve considerarsi superato a questo punto della Controparte_1 trattazione del giudizio.
Nel merito, l'avv. ha formulato sette motivi di gravame che non sono fondati e che Pt_1 non possono essere accolti.
I primi tre motivi, collegati tra loro, integrano vari aspetti di critica alle risultanze e valutazioni inserite nella consulenza medico legale del dott.ssa , che al Collegio Per_3 appare viceversa chiara e concludente in particolare riguardo alla stima del nesso di causa tra l'evento infortunistico e le conseguenze riportate dall'appellante in occasione dell'infortunio occorso in data 12.3.2003 mentre manovrava un rimorchio per cavalli.
La consulenza tecnica medico legale, diversamente da quanto lamenta l'appellante, chiarisce attendibilmente che la lesione riportata nelle circostanze evidenziate dall'attore è compatibile unicamente con un trauma distorsivo dei gemelli da sforzo, anche se in presenza di ematoma al polite e verosimile versamento articolare.
Non vi è dubbio che tale tipologia di lesione, secondo la valutazione compiuta dal consulente, rientra tra quelli non indennizzabili sussistendo valida clausola di franchigia per le invalidità sino al 3% in ragione della clausola di cui si dirà oltre, alla trattazione del quinto motivo di gravame.
Non è parimenti fondato il quarto motivo, con il quale viene sollecitata la rivalutazione dell'eccezione di nullità della consulenza tecnica sollevata nella precedente fase di giudizio, con riferimento ad una presunta lesione del contraddittorio in cui sarebbe incorso il consulente nominato.
La lesione contestata al contraddittorio ed al diritto di difesa tuttavia non consta, posto che risulta dagli atti di causa che a seguito dello sforamento del termine assegnato dal giudice di primo grado per l'inoltro della bozza di perizia ai consulenti di parte, con provvedimento del 25.2.2022 il giudice istruttore aveva accolto l'istanza di remissione in termini dell'avv. , con conseguente effetto sanante della nullità deducibile. Pt_1
5 Merita una menzione specifica il rigetto del quinto motivo di appello, tramite il quale l'appellante censura l'errore di giudizio sulla interpretazione della clausola contrattuale che stabilisce la franchigia della percentuale del 3% di invalidità non indennizzabile.
A detta dell'appellante il giudice, nell'attestare che le percentuali liquidabili agli assicurati tramite la polizza oggetto di causa sarebbero stabilite unicamente dall'art. 20 delle condizioni generali di polizza sub. doc. n. 30 parte appellante, non avrebbe colto che, per quanto risulta a pag. 9, la lettera condizione particolare sub. A, e pure concordata in aggiunta dal contraente, escluderebbe l'applicazione di qualsivoglia franchigia all'invalidità conseguita dall'appellante.
Il Collegio non è dello stesso parere in quanto la clausola deve essere rapportata al complesso delle disposizioni contrattuali: la condizione particolare sub. A risulta riferita all'art. 19 delle condizioni di polizza, e sostituisce ai criteri enunciati per le menomazioni Org_ più gravi il criterio delle tabelle di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo Unico sulle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali).
La condizione particolare sub. A, tuttavia, non deroga l'art. 20 per quanto riguarda tutte le altre indennità, mantenendo la franchigia per quelle sino al 3% così come risulta dalla tabella dell'articolo in questione che è stata correttamente applicata dal giudice di primo grado nella presente fattispecie.
Non ha pregio, in quanto generico, il sesto motivo, con cui l'appellante si duole del mancato apprezzamento dell'espressione utilizzata dal consulente tecnico quanto all'indicazione della percentuale di invalidità.
È infondato il settimo motivo, per la revisione delle spese di soccombenza e ai fini della compensazione integrale delle stesse: non sussistendo soccombenza reciproca nel senso precisato da Cass. sez. un., 31 ottobre 2022, n. 32061, le spese del precedente grado andavano correttamente poste a carico della parte attrice, le cui domande sono state respinte.
Da quanto precede discende il rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo che segue in base ai valori medi della tariffa professionale con riferimento a causa di valore indeterminabile, fatta applicazione dell'onere del doppio contributo, per il quale sussistono i presupposti di legge.
6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto alla sentenza n. 1739/2022 del Tribunale di Verona, emessa e pubblicata in data 5.10.2022, così decide:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante avv. a rifondere a parte appellata Parte_1 CP_1
incorporante , le spese legali del presente grado di giudizio che
[...] Controparte_7 liquida in € 8.470,00 per compensi oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e Cpa come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, I comma quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, 17.5.2024.
Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente
dott.ssa Elena Rossi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott.ssa Elena ROSSI Presidente
Dott.ssa Adele SAVASTANO Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
AVV. , (C.F. ), in proprio ex art. 86 C.p.c., Parte_1 C.F._1
Appellante contro
(C.F. ), con il Proc. dom. Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giovanni Sordelli, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
Appellata
e contro
Controparte_2
Appellata
In punto: appello avverso la Sentenza n. 1739/2022 del Tribunale di Verona, emessa e pubblicata in data 5.10.2022.
CONCLUSIONI
Parte appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni del 8.11.2023 concludeva come da foglio di p.c.: “in annullamento e riforma della sentenza ex art. 281 sexies cpc del
Tribunale di Verona resa nel procedimento n. 6520/2020 R.G. in data 5.10.2022 e comunicata alla
Cancelleria in data 6.10.2022, notificata (ricevuta) il giorno 15.10.2022 (doc. n. 64), IN VIA
ISTRUTTORIA: - in accoglimento del 4° motivo disporsi l'acclusione alle Ctu di primo grado delle
1 osservazioni attoree 13.9.2021 (doc. n. 65), 15.10.2021 (doc. n. 67), 28.10.2021 (doc. n. 68) e
14.2.2022 (doc. n. 69) nonché dei n. 11 certificati medici dal 2003 al 2020 (doc. n. 71); ▪ in accoglimento del 1°, 2°, 4° motivo, ritenutosi il nesso causale tra infortuni e lesione del LCA dx. e quantomeno ritenutosi che il Tribunale e il CTU di prime cure non hanno provveduto a quantificare l'invalidità permanente da lesione da sforzo del LCA dx e quantomeno l'invalidità permanente comunque conseguita ex art. 19 CGC (doc. originario attoreo n. 30), al versamento articolare al ginocchio dx, all'instabilità dello stesso, all'ipomiotrofia di 2 cm e quantomeno che il
Tribunale e il CTU di prime cure hanno quantificato in misura gravemente insufficiente le lesioni al poplite etc. (come da 3° motivo), nominarsi un altro CTU ex art. 196 cpc ricorrendone gravi motivi di cui in premessa, disponendosi la quantificazione delle lesioni al LCA dx o comunque le lesioni da sforzo (l'art. 19 CGC nel caso di minorazione(menomazione prevede l'accertamento della funzionalità perduta con riduzione proporzionale della percentuale massima dell'80-70% prevista per la perdita totale dell'arto) o comunque rivalutarsi le lesioni al poplite etc alla luce dell'art. 19
CGC in misura che si indica: a) nel 15% (perizia dr doc. originario attoreo n. 31) – 12% Per_1
(perizia dr doc. originario attoreo n. 32) nell'auspicato caso di riconoscimento delle Per_2 lesioni del LCA oltre che di quella (già accertata in maniera insufficiente) al poplite etc.; b) nel 12-
13% nel caso comunque di lesione da sforzo che ha provocato versamento articolare al ginocchio dx,
l'instabilità dello stesso, all'ipomiotrofia di 2 cm della coscia;
c) in mero subordine con ogni salvezza in accoglimento del 3° motivo voglia disporre che il nominando CTU quantifichi
l'invalidità (ritenuta nella misura gravemente insufficiente “attorno al 3% dal CTU di prime cure
e dalla sentenza) per l'ematoma al poplite da stiramento dei muscoli gemelli etc, in misura che si indica nell'8/9 % come da osservazioni 14.2.2022 al CTU (a pag. 5 doc n. 69), come da note
d'udienza 2.3.2022 per l'udienza del giorno 9.3.2022 a pag. 4, nonché come da note di PC
30.9.2022 per l'udienza del giorno 5.10.2022 a pag. 5 secondo periodo e ultimo periodo;
- NEL
MERITO: previo accertamento che per l'infortunio “de quo”, la compagnia assicurativa è tenuta contrattualmente, in virtù di contratto 31.7.2001 (della durata di 5 anni) di assicurazione stipulato con l'agenzia di Verona, a corrispondere all'attore/appellante gli emolumenti e/o gli indennizzi e/o i rimborsi e/o i trattamenti di cui in premessa senza franchigia alcuna – condannarsi: -
[...]
in persona del legale rappresentante pt corrente in via Stalingrado n. 45 – 40128 Controparte_3
Bologna a corrispondere all'appellante le somme tutte di spettanza dello stesso, Parte_1 indicativamente ma non riduttivamente da quantificarsi come in via istruttoria e come in premessa, assumendosi a parametro di calcolo dell'invalidità permanente la somma di euro
5.164,57 per ogni punto (riconosciuta e ridotta proporzionalmente per frazione di punto) di
2 invalidità permanente e/o per indennizzi e/o per emolumenti e/o trattamenti e/o per ogni causale contrattualmente prevista, tra cui euro 184,30 per rimborso spese mediche (come da pag. 2 della
CTU 14.12.2021 e 11.1.2022 e da doc attorei originari n. 45, 51, 53, 55), con interessi legali, rivalutazione monetaria, maggior danno a far data dal sinistro 21/22.3.2003. – esborsi per le CTU interamente rimborsati e spese e competenze lite di primo e di secondo grado, interamente rifuse (in estremo subordine con ogni salvezza compensate o ridotte, anche in accoglimento del 6° e 7° motivo). – Sentenza provvisoriamente esecutiva ex Lege.”
Parte appellata all'udienza di precisazione delle conclusioni Controparte_1 del 8.11.2023 concludeva come da foglio di p.c: “Rigettare l'impugnazione proposta dall'appellante, confermandosi la sentenza impugnata, rigettandosi comunque la relativa domanda, condannando lo stesso alla rifusione delle spese del grado. Chiede inoltre che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione di prime cure l'Avv. conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Verona le società e Controparte_1 Controparte_2
(quest'ultima a seguito di atto di fusione per incorporazione confluita in
[...]
, esponendo: - di essere beneficiario di un'assicurazione contro gli Controparte_2 infortuni con della durata quinquennale dal 31.7.2001 alo 31.7.2006, con Controparte_4 un massimale di £ 1.000.000.000 – Euro 516.456,90; - che in data 21.3.2003, mentre spostava manualmente il timone di un rimorchio per il trasporto di cavalli scivolava a causa del terreno accidentato riportando un trauma con tumefazione del ginocchio destro;
- che il giorno seguente, nel rimuovere l'ostacolo creato del timone, veniva colpito dallo stesso alla gamba destra, subendo gravi lesioni al poplite destro e ulteriori lesioni capsulo legamentose;
- che le suddette lesioni, sulla scorta di due perizie mediche di parte, venivano quantificate nella misura del 13,5% per I.P. conseguita al sinistro, in complessivi
160 giorni l'I.T., di cui 50 di immobilizzazione;
- che detratta la somma ricevuta da per il medesimo infortunio, chiedeva la condanna di di Controparte_5 CP_2 CP_1 in via tra loro solidale, al pagamento della somma di Euro 108.299,79.
Si costituiva in giudizio (precisando che nel 2013 Controparte_6 CP_7 era stata fusa per incorporazione in essa), che contestava l'entità dei danni in
[...] termini di invalidità permanente derivata all'attore nelle circostanze descritte, a suo dire pari al 3%, rientrante nella franchigia assicurativa, e la sussistenza di nesso di causa tra i maggiori danni enunciati e l'evento infortunistico dedotto.
3 La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU medico-legale che confermava la sussistenza di una invalidità permanente del 3% riportata dall'attore.
Con la Sentenza n. 1739/2022 emessa e pubblicata ai sensi dell'art. 281 sexies C.p.c. in data
5.10.2022, il Tribunale di Verona così statuiva: “Il Tribunale, nella causa portante il n.
6520/2020 R.G. promossa da avv. avverso e Pt_1 Pt_1 Controparte_2 [...]
definitivamente decidendo: Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
Rigetta la domanda proposta dall'attore avverso Controparte_2 [...]
Condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 [...]
che liquida in € 9.600,00 per compenso, oltre al 15% per spese generali, Iva e Controparte_1
Cpa.”
Con atto di citazione in appello notificato in data 4.9.2020 l'Avv. Parte_1 impugnava il predetto provvedimento per i seguenti motivi: - errata esclusione del nesso di casualità ( e al mancato riconoscimento del nesso di causalità ) tra infortuni (
21/22.3.2003 ) e lesione del LCA dx e al mancato riconoscimento di tale lesione;
- mancato riconoscimento di lesione da sforzo indennizzabile ex art. 1 CGC avendo provocato versamento articolare , instabilità del ginocchio dx e grave deficit di 2 cm a 14 cm dal margine rotuleo superiore coscia destra;
- gravemente insufficiente quantificazione delle lesioni riconosciute dalla CTU e quantificate “ attorno al 3 %; - violazione del diritto di
Difesa e partitamente degli artt. 24 Cost, 101 C.p.c., 62 C.p.c., 193 C.p.c., 194, 195 c.2°
C.p.c.. 196 C.p.c., 92 disp. Att. C.p.c.; - errato riconoscimento della franchigia del 3% ex art
20 delle condizioni generali di contratto, violazione e mancata applicazione dell'art. 19 delle condizioni generali di contratto, violazione degli artt. 1372, 1362, 1367, 1370 e 1362, comma secondo punto 4 C.p.c.; - errata liquidazione delle spese di lite.
Si costituiva nel giudizio d'appello la compagnia contestando Controparte_6
l'opposto gravame, chiedendone, in via preliminare, l'inammissibilità ex art. 348 bis C.p.c. nonché, in via principale, il rigetto con contestuale conferma della sentenza di primo grado.
A seguito dell'udienza del 1.3.2023 (tenutasi in modalità c.d. “cartolare”) la Corte
d'Appello di Venezia, verificata l'incorporazione di in Controparte_7 [...] rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del CP_6
6.12.2023 (successivamente anticipata al 8.11.2023).
4 In detta udienza, svoltasi anch'essa in modalità di trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni sicchè la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 C.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. proposto da che deve considerarsi superato a questo punto della Controparte_1 trattazione del giudizio.
Nel merito, l'avv. ha formulato sette motivi di gravame che non sono fondati e che Pt_1 non possono essere accolti.
I primi tre motivi, collegati tra loro, integrano vari aspetti di critica alle risultanze e valutazioni inserite nella consulenza medico legale del dott.ssa , che al Collegio Per_3 appare viceversa chiara e concludente in particolare riguardo alla stima del nesso di causa tra l'evento infortunistico e le conseguenze riportate dall'appellante in occasione dell'infortunio occorso in data 12.3.2003 mentre manovrava un rimorchio per cavalli.
La consulenza tecnica medico legale, diversamente da quanto lamenta l'appellante, chiarisce attendibilmente che la lesione riportata nelle circostanze evidenziate dall'attore è compatibile unicamente con un trauma distorsivo dei gemelli da sforzo, anche se in presenza di ematoma al polite e verosimile versamento articolare.
Non vi è dubbio che tale tipologia di lesione, secondo la valutazione compiuta dal consulente, rientra tra quelli non indennizzabili sussistendo valida clausola di franchigia per le invalidità sino al 3% in ragione della clausola di cui si dirà oltre, alla trattazione del quinto motivo di gravame.
Non è parimenti fondato il quarto motivo, con il quale viene sollecitata la rivalutazione dell'eccezione di nullità della consulenza tecnica sollevata nella precedente fase di giudizio, con riferimento ad una presunta lesione del contraddittorio in cui sarebbe incorso il consulente nominato.
La lesione contestata al contraddittorio ed al diritto di difesa tuttavia non consta, posto che risulta dagli atti di causa che a seguito dello sforamento del termine assegnato dal giudice di primo grado per l'inoltro della bozza di perizia ai consulenti di parte, con provvedimento del 25.2.2022 il giudice istruttore aveva accolto l'istanza di remissione in termini dell'avv. , con conseguente effetto sanante della nullità deducibile. Pt_1
5 Merita una menzione specifica il rigetto del quinto motivo di appello, tramite il quale l'appellante censura l'errore di giudizio sulla interpretazione della clausola contrattuale che stabilisce la franchigia della percentuale del 3% di invalidità non indennizzabile.
A detta dell'appellante il giudice, nell'attestare che le percentuali liquidabili agli assicurati tramite la polizza oggetto di causa sarebbero stabilite unicamente dall'art. 20 delle condizioni generali di polizza sub. doc. n. 30 parte appellante, non avrebbe colto che, per quanto risulta a pag. 9, la lettera condizione particolare sub. A, e pure concordata in aggiunta dal contraente, escluderebbe l'applicazione di qualsivoglia franchigia all'invalidità conseguita dall'appellante.
Il Collegio non è dello stesso parere in quanto la clausola deve essere rapportata al complesso delle disposizioni contrattuali: la condizione particolare sub. A risulta riferita all'art. 19 delle condizioni di polizza, e sostituisce ai criteri enunciati per le menomazioni Org_ più gravi il criterio delle tabelle di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo Unico sulle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali).
La condizione particolare sub. A, tuttavia, non deroga l'art. 20 per quanto riguarda tutte le altre indennità, mantenendo la franchigia per quelle sino al 3% così come risulta dalla tabella dell'articolo in questione che è stata correttamente applicata dal giudice di primo grado nella presente fattispecie.
Non ha pregio, in quanto generico, il sesto motivo, con cui l'appellante si duole del mancato apprezzamento dell'espressione utilizzata dal consulente tecnico quanto all'indicazione della percentuale di invalidità.
È infondato il settimo motivo, per la revisione delle spese di soccombenza e ai fini della compensazione integrale delle stesse: non sussistendo soccombenza reciproca nel senso precisato da Cass. sez. un., 31 ottobre 2022, n. 32061, le spese del precedente grado andavano correttamente poste a carico della parte attrice, le cui domande sono state respinte.
Da quanto precede discende il rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo che segue in base ai valori medi della tariffa professionale con riferimento a causa di valore indeterminabile, fatta applicazione dell'onere del doppio contributo, per il quale sussistono i presupposti di legge.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto alla sentenza n. 1739/2022 del Tribunale di Verona, emessa e pubblicata in data 5.10.2022, così decide:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante avv. a rifondere a parte appellata Parte_1 CP_1
incorporante , le spese legali del presente grado di giudizio che
[...] Controparte_7 liquida in € 8.470,00 per compensi oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e Cpa come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, I comma quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, 17.5.2024.
Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente
dott.ssa Elena Rossi
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