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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 15/01/2026, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 548/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
GARRI GUGLIELMO, RE
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10463/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3026502264/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3026502264/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13381/2025 depositato il 24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto il sig. Nominativo_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK3026502264/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di
Roma – Ufficio controlli, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'Iva e dell'Irap per l'anno 2018 nella qualità di socio accomandante della AL.MA 2008 S.A.S. e responsabile in solido della Società AL.
MA 2008 s.r.l..
A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha eccepito la seguente censura:
- nullità dell'atto impugnato per carenza di legittimazione attiva e passiva del socio accomandante;
- nullità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 dello statuto del contribuente in violazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento;
- nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art 53 Cost. e dell'art 39 DPR 603/1973 per carenza di motivazione e di istruttoria;
- nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art 39 co. 2 DPR 603/1973 per carenza dei presupposti impositivi.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio ADE – Direzione provinciale I di Roma – ufficio legale chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
Successivamente il ricorrente ha depositato memoria illustrative insistendo con le censure proposte con il ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte il ricorso fondato per i seguenti motivi.
In via preliminare occorre precisare che l'Agenzia delle Entrate ha emesso l'avviso di accertamento impugnato a seguito del processo verbale di constatazione (P.V.C.) redatto dalla Guardia di Finanza in data 24.05.2024, con il quale veniva rilevata l'omissione, da parte della AL.MA 2008 srl, del deposito dei dichiarativi fiscali, sia ai fini Iva che delle imposte dirette, per l'annualità 2018.
Sulla base di tali presupposti l'Ufficio ha proceduto all'accertamento induttivo della base imponibile assumendo quale riferimento il bilancio relativo all'anno 2018, approvato e depositato nel 2021. A seguito di ciò, l'Agenzia delle Entrate ha accertato maggiori imposte IVA ed IRAP in capo alla AL.MA 2008 srl, notificando l'avviso di accertamento n. TK3026502264/2024 all'odierno ricorrente in qualità di responsabile in solido.
Ciò posto appare opportuno evidenziare che la AL.MA 2008 srl è stata costituita il 20.03.2019 a seguito di atto di trasformazione della AL.MA 2008 S.a.s. e che, con il medesimo atto, le quote dei due soci (accomandante e accomandatario ovvero il sig. Nominativo_1 e il Sig. Ricorrente_1) venivano cedute.
Conseguentemente l'odierno ricorrente, già socio accomandante della AL.MA 2008 s.a.s., usciva dalla compagine societaria ben prima dell'approvazione del bilancio relativo all'anno 2018, avvenuta nel corso del 2021, ad opera di un soggetto terzo.
Inoltre è da rilevarsi che ai sensi dell'art. 2313 c.c. il socio accomandante non risponde delle obbligazioni sociali se non nei limiti del conferimento prestato;
assunto ribadito più volte anche dalla Suprema Corte.
Allo scopo appare utile evidenziare che proprio la Corte di Cassazione, con ordinanza 13565 del
19/05/2021, ha chiarito l'assenza di legittimazione attiva e passiva del socio accomandante nei termini che seguono: “ Per la societa' in accomandita semplice invece tale responsabilita' illimitata vale, appunto in base all'articolo 2213 c.c., solo per gli accomandatari e comun (v. Cass. 13710/2011, n. 21074; piu' di recente in materia previdenziale v. Cass. 25/02/2019, n. 5428).”.
Alla luce di quanto precede, l'atto impugnato risulta viziato per carenza di legittimazione attiva e passiva del socio accomandante;
tale vizio si ritiene assorbente anche delle ulteriori censure proposte, rendendosi dunque superfluo l'esame delle ulteriori doglianze proposte dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'A.f. al pagamento delle spese di lite che si lquidano in € 6.000, oltre oneri accessori di legge se dovuti, con pagamento a favore del Procuratore antistatario.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
GARRI GUGLIELMO, RE
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10463/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3026502264/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3026502264/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13381/2025 depositato il 24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto il sig. Nominativo_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK3026502264/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di
Roma – Ufficio controlli, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'Iva e dell'Irap per l'anno 2018 nella qualità di socio accomandante della AL.MA 2008 S.A.S. e responsabile in solido della Società AL.
MA 2008 s.r.l..
A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha eccepito la seguente censura:
- nullità dell'atto impugnato per carenza di legittimazione attiva e passiva del socio accomandante;
- nullità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 dello statuto del contribuente in violazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento;
- nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art 53 Cost. e dell'art 39 DPR 603/1973 per carenza di motivazione e di istruttoria;
- nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art 39 co. 2 DPR 603/1973 per carenza dei presupposti impositivi.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio ADE – Direzione provinciale I di Roma – ufficio legale chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
Successivamente il ricorrente ha depositato memoria illustrative insistendo con le censure proposte con il ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte il ricorso fondato per i seguenti motivi.
In via preliminare occorre precisare che l'Agenzia delle Entrate ha emesso l'avviso di accertamento impugnato a seguito del processo verbale di constatazione (P.V.C.) redatto dalla Guardia di Finanza in data 24.05.2024, con il quale veniva rilevata l'omissione, da parte della AL.MA 2008 srl, del deposito dei dichiarativi fiscali, sia ai fini Iva che delle imposte dirette, per l'annualità 2018.
Sulla base di tali presupposti l'Ufficio ha proceduto all'accertamento induttivo della base imponibile assumendo quale riferimento il bilancio relativo all'anno 2018, approvato e depositato nel 2021. A seguito di ciò, l'Agenzia delle Entrate ha accertato maggiori imposte IVA ed IRAP in capo alla AL.MA 2008 srl, notificando l'avviso di accertamento n. TK3026502264/2024 all'odierno ricorrente in qualità di responsabile in solido.
Ciò posto appare opportuno evidenziare che la AL.MA 2008 srl è stata costituita il 20.03.2019 a seguito di atto di trasformazione della AL.MA 2008 S.a.s. e che, con il medesimo atto, le quote dei due soci (accomandante e accomandatario ovvero il sig. Nominativo_1 e il Sig. Ricorrente_1) venivano cedute.
Conseguentemente l'odierno ricorrente, già socio accomandante della AL.MA 2008 s.a.s., usciva dalla compagine societaria ben prima dell'approvazione del bilancio relativo all'anno 2018, avvenuta nel corso del 2021, ad opera di un soggetto terzo.
Inoltre è da rilevarsi che ai sensi dell'art. 2313 c.c. il socio accomandante non risponde delle obbligazioni sociali se non nei limiti del conferimento prestato;
assunto ribadito più volte anche dalla Suprema Corte.
Allo scopo appare utile evidenziare che proprio la Corte di Cassazione, con ordinanza 13565 del
19/05/2021, ha chiarito l'assenza di legittimazione attiva e passiva del socio accomandante nei termini che seguono: “ Per la societa' in accomandita semplice invece tale responsabilita' illimitata vale, appunto in base all'articolo 2213 c.c., solo per gli accomandatari e comun (v. Cass. 13710/2011, n. 21074; piu' di recente in materia previdenziale v. Cass. 25/02/2019, n. 5428).”.
Alla luce di quanto precede, l'atto impugnato risulta viziato per carenza di legittimazione attiva e passiva del socio accomandante;
tale vizio si ritiene assorbente anche delle ulteriori censure proposte, rendendosi dunque superfluo l'esame delle ulteriori doglianze proposte dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'A.f. al pagamento delle spese di lite che si lquidano in € 6.000, oltre oneri accessori di legge se dovuti, con pagamento a favore del Procuratore antistatario.