CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 416/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16339/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti N. 25 00042 Anzio RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 353274 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13294/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento d'ufficio IMU n. 353274 del 4 giugno 2024, notificato in data 9 luglio 2024, con cui il Comune di Anzio ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 2.112,00, a titolo di IMU, sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2019, in relazione agli immobili rispettivamente siti in Anzio, Indirizzo_1 e Indirizzo_2.
La ricorrente ha dedotto di avere residenza anagrafica e dimora abituale presso il primo immobile sin dal
30 giugno 2015, e di avere pertanto diritto all'esenzione IMU per abitazione principale, richiamando i principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022.
Ha rappresentato che tale immobile è stato utilizzato come abitazione principale e ha prodotto documentazione relativa a utenze domestiche (energia elettrica, gas GPL, acqua), alla scelta del medico di base, nonché a interventi di efficientamento energetico, tra cui impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, idonei a spiegare la riduzione dei consumi.
La ricorrente ha, inoltre, precisato che il predetto immobile risulta in comproprietà al 50% con il coniuge Sig. Nominativo_1, residente in [...], Indirizzo_3 , e ha sostenuto che, in applicazione della giurisprudenza costituzionale, l'esenzione IMU deve essere riconosciuta integralmente.
Quanto all'immobile di Indirizzo_2, la contestazione riguarda il fatto che il Comune ha riconosciuto sì la categoria catastale A5 cl. 3, ma ha lasciato immutato la rendita catastale di euro 62.904,24 anziché quella corretta di euro 15.563,43.
Allega giurisprudenza favorevole.
Si è costituito in giudizio il Comune di Anzio, il quale ha contestato la domanda di esenzione integrale dall'IMU, sostenendo che la sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale non ha introdotto un'automatica doppia esenzione per i coniugi, ma ha subordinato il beneficio alla verifica della residenza anagrafica e della dimora abituale del singolo possessore.
In via subordinata, il Comune ha chiesto che l'eventuale esenzione sia limitata alla sola quota di proprietà della ricorrente, non potendo estendersi alla quota del comproprietario Sig. Nominativo_1, il quale non ha avuto residenza né dimora abituale nell'immobile di Anzio, Indirizzo_1 nell'anno d'imposta 2019.
La ricorrente poi ha depositato memoria di replica con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
In udienza, l'avvocato difensore del Comune ha chiesto che siano cancellate dalle memorie aggiuntive del ricorrente le espressioni ritenute offensive, con particolare riguardo alle prime 2 righe della 2 pagina e ha chiesto anche il risarcimento dei danni a carico del difensore di parte ricorrente;
parte ricorrente ha contestato e negato che si tratti di espressioni ingiuriose.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
La ricorrente ha dimostrato il suo diritto all'esenzione per quanto riguarda l'immobile sito in Anzio, Indirizzo_1.
Infatti, la definizione di abitazione principale nella nuova disciplina IMU differisce da quella che caratterizzava l'ICI, in quanto condizione essenziale per il riconoscimento dell'applicazione dell'aliquota agevolata e delle detrazioni previste per l'abitazione principale, è la residenza anagrafica che deve necessariamente coincidere con la dimora abituale del soggetto passivo e del suo nucleo familiare.
Il legislatore ha innanzitutto voluto collegare i benefici dell'abitazione principale e delle sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare, e ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l'immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente.
Di fronte a tale eccezione, la ricorrente ha, a sua volta, opposto la sentenza della Corte costituzionale n.
209/2022.
Sul punto, la Corte ricorda che la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, nella parte in cui stabilisce che: “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Infatti, secondo la Corte costituzionale, il citato articolo, disponendo che, per poter accedere all'esenzione dall'IMU, occorre il duplice requisito della dimora abituale e non considerando sufficiente la sola residenza anagrafica, si pone espressamente in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 31 e 53 Cost.
In altre parole, la Corte ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui richiede, ai fini dell'agevolazione IMU, che l'immobile sia utilizzato come abitazione principale non solo dal soggetto passivo, ma anche dal suo nucleo familiare.
Tale illegittimità è estesa dalla Consulta anche ad altre norme, ovvero: all'art. 13, comma 2, quinto periodo,
D. L. n. 201/2011 nella parte in cui limita l'esenzione dall'IMU ad uno solo degli immobili situati nello stesso
Comune. Più precisamente, tale disposizione statuisce che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano solo per un immobile;
all'art. 1, comma 741, lettera b), L. n. 87/1953, come modificato dall'art.
5- decies, comma 1, D.L. n. 146/2021, nella parte in cui prevede che il possessore e i componenti del suo nucleo familiare hanno diritto ad una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse.
In pratica, con la sentenza in commento, la Corte costituzionale ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia.
Ovviamente, occorre però che venga dimostrato il requisito della dimora abituale, prova che, secondo la
Corte costituzionale, può essere data dal contribuente anche mediante il deposito delle bollette delle utenze di luce e gas.
Prendendo atto di tale intervento manipolativo, in virtù della norma così come rimodulata, applicabile ai giudizi pendenti, la Cassazione (Cass. ordinanza n. 19684/2024; Cass., Sez. 6^-5, 23 dicembre 2022, n.
37636; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2022, n. 32339; Cass., Sez. 6^-5, 16 gennaio 2023, n. 990; Cass.,
Sez. 5^, 19 gennaio 2023, n. 1623; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2023, n. 1828; Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio
2023, n. 2045; Cass., Sez. 6^-5, 25 gennaio 2023, nn. 2256 e 2301) ha ritenuto sufficiente che nell'immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo di riferimento); non si tratta, infatti, di una c.d. “seconda casa”, poiché in quest'ultima ipotesi non spetterebbe l'esenzione, ma di residenze diverse, il che costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordi sull'indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell'art 144 cod. civ.; non può, infatti, essere evocato l'obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall'art. 143 cod. civ., dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l'affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla “residenza familiare” dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o sulla “residenza comune” degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76); ciò non di meno, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, il diritto del contribuente all'esenzione per l'abitazione principale postula il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile per il quale essa
è stata invocata.
Nel caso di specie, la ricorrente, oltre a delle sentenze favorevoli sul punto, ha depositato anche le bollette relative ai consumi di acqua e luce dell'immobile, che, a giudizio di questa Corte, sono sufficienti a dimostrare un uso continuo dell'immobile e, quindi, una stabile dimora per gli anni in questione.
Tuttavia, è risultato pacifico in atti che l'immobile è stato posseduto in regime di comproprietà al 50% con il coniuge Nominativo_1, il quale ha avuto residenza anagrafica e dimora abituale in altro Comune, e segnatamente in Roma, Indirizzo_3, nell'anno d'imposta oggetto di accertamento.
Secondo un principio consolidato, in caso di comproprietà, l'esenzione IMU per abitazione principale spetta esclusivamente al soggetto che ha utilizzato l'immobile quale propria abitazione principale e limitatamente alla quota di proprietà dallo stesso posseduta, non potendo estendersi automaticamente alla quota dell'altro comproprietario che non ha avuto residenza e dimora nell'immobile (Cfr. CGT di primo grado di Roma n.
1239/2024; Cassazione, ordinanza n. 32183 del 2024).
Ne consegue che l'esenzione spettante alla ricorrente è limitata solamente alla sua quota del 50%.
Per quanto riguarda l'immobile di Indirizzo_2, la doglianza relativa alla mancata notifica della rendita catastale deve essere considerata come la contestazione di un atto prodromico all'accertamento IMU impugnato e, in base alla nuova normativa tributaria, comportava evocare in giudizio anche l'Agenzia delle
Entrate – Ufficio del Territorio.
Non avendolo fatto, e considerato che, in passato, la ricorrente ha ricevuto diversi altri avvisi di accertamento, che l'avevano portata già a conoscenza della eventuale modifica catastale, il Giudice ritiene di respingere la relativa doglianza.
Infine, questo giudice deve anche decidere sulle richieste del legale di parte resistente verbalizzate all'udienza di discussione.
Le espressioni offensive sono contenute nelle memorie aggiuntive a pag. 2, in cui il difensore della ricorrente,
a proposito della questione dei motivi per cui quest'ultima avrebbe deciso di venire ad abitare da sola ad
Anzio, ha scritto testualmente: “il Comune è ancora commissariato per infiltrazioni mafiose?”.
Se collegata, come sembra, a quello che ha scritto il difensore del Comune nelle sue controdeduzioni, si tratta certamente di un'espressione del tutto infelice, se non proprio con allusioni offensive o quantomeno del tutto sconvenienti, e che non conserva minimamente un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive.
Di conseguenza, se ne deve disporre la cancellazione ai sensi dell'art. 89 cpc.
Questo Giudice però non può decidere sulla richiesta di risarcimento del danno in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto.
I principi di diritto già affermati più volte (v. Cass. n. 12134 del 1991; Cass. n. 10916 del 2001; Cass. n.
16121 del 2009) e confermati da ordinanza n. 36348/2023 prevedono che:
- la competenza a conoscere del danno per espressioni offensive e sconvenienti contenute negli atti del giudizio è funzionale ed inderogabile e spetta al giudice incaricato di conoscere del procedimento in cui sono stati redatti o depositati gli atti contenenti le espressioni incriminate;
- anche nel caso in cui l'espressione sconveniente si indirizzi direttamente verso il difensore di una delle parti quest'ultimo, pur non essendo parte del giudizio, può e deve proporre l'azione di risarcimento danni soltanto nell'ambito del procedimento nei cui atti sono state inserite le medesime espressioni.
Tuttavia, sempre alla luce del su citato e consolidato orientamento giurisprudenziale, alle regole sopra enunciate si fa eccezione solo in ipotesi determinate, incompatibili con la possibilità di introdurre la domanda di risarcimento danni per le espressioni sconvenienti o offensive nell'ambito del medesimo procedimento, ovvero:
-quando le stesse sono inserite in una procedura esecutiva, perché la stessa non ha carattere di giudizio di cognizione;
- quando sono contenute in atti depositati in una fase processuale che non consente l'introduzione di una domanda, ad esempio con la comparsa conclusionale o con la memoria di replica;
- quando la condotta illecita è esclusivamente del difensore e non della parte e la domanda, provenga essa dal difensore o dalla controparte, viene proposta solo nei confronti del difensore;
- quando il procedimento si conclude con un provvedimento privo di carattere decisorio (es. estinzione).
Nel caso di specie, ricorrono almeno due delle predette condizioni: le espressioni sono contenute in atti depositati in una fase processuale che non consente l'introduzione di una domanda con la memoria di replica;
la condotta illecita è esclusivamente del difensore e non della parte e la domanda, provenga essa dal difensore o dalla controparte, è stata proposta solo nei confronti del difensore.
Ciò detto, il ricorso, per quanto sopra illustrato, deve essere accolto in parte nei limiti di cui in motivazione, mentre la parziale soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Si dispone, ex art. 89 cpc, la cancellazione delle espressioni sconvenienti contenute nelle memorie aggiuntive di parte ricorrente, a pag. 2 e cioè la frase “il Comune è ancora commissariato per infiltrazioni mafiose?”.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie in parte il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 19 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
SS LE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16339/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti N. 25 00042 Anzio RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 353274 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13294/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento d'ufficio IMU n. 353274 del 4 giugno 2024, notificato in data 9 luglio 2024, con cui il Comune di Anzio ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 2.112,00, a titolo di IMU, sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2019, in relazione agli immobili rispettivamente siti in Anzio, Indirizzo_1 e Indirizzo_2.
La ricorrente ha dedotto di avere residenza anagrafica e dimora abituale presso il primo immobile sin dal
30 giugno 2015, e di avere pertanto diritto all'esenzione IMU per abitazione principale, richiamando i principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022.
Ha rappresentato che tale immobile è stato utilizzato come abitazione principale e ha prodotto documentazione relativa a utenze domestiche (energia elettrica, gas GPL, acqua), alla scelta del medico di base, nonché a interventi di efficientamento energetico, tra cui impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, idonei a spiegare la riduzione dei consumi.
La ricorrente ha, inoltre, precisato che il predetto immobile risulta in comproprietà al 50% con il coniuge Sig. Nominativo_1, residente in [...], Indirizzo_3 , e ha sostenuto che, in applicazione della giurisprudenza costituzionale, l'esenzione IMU deve essere riconosciuta integralmente.
Quanto all'immobile di Indirizzo_2, la contestazione riguarda il fatto che il Comune ha riconosciuto sì la categoria catastale A5 cl. 3, ma ha lasciato immutato la rendita catastale di euro 62.904,24 anziché quella corretta di euro 15.563,43.
Allega giurisprudenza favorevole.
Si è costituito in giudizio il Comune di Anzio, il quale ha contestato la domanda di esenzione integrale dall'IMU, sostenendo che la sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale non ha introdotto un'automatica doppia esenzione per i coniugi, ma ha subordinato il beneficio alla verifica della residenza anagrafica e della dimora abituale del singolo possessore.
In via subordinata, il Comune ha chiesto che l'eventuale esenzione sia limitata alla sola quota di proprietà della ricorrente, non potendo estendersi alla quota del comproprietario Sig. Nominativo_1, il quale non ha avuto residenza né dimora abituale nell'immobile di Anzio, Indirizzo_1 nell'anno d'imposta 2019.
La ricorrente poi ha depositato memoria di replica con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
In udienza, l'avvocato difensore del Comune ha chiesto che siano cancellate dalle memorie aggiuntive del ricorrente le espressioni ritenute offensive, con particolare riguardo alle prime 2 righe della 2 pagina e ha chiesto anche il risarcimento dei danni a carico del difensore di parte ricorrente;
parte ricorrente ha contestato e negato che si tratti di espressioni ingiuriose.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
La ricorrente ha dimostrato il suo diritto all'esenzione per quanto riguarda l'immobile sito in Anzio, Indirizzo_1.
Infatti, la definizione di abitazione principale nella nuova disciplina IMU differisce da quella che caratterizzava l'ICI, in quanto condizione essenziale per il riconoscimento dell'applicazione dell'aliquota agevolata e delle detrazioni previste per l'abitazione principale, è la residenza anagrafica che deve necessariamente coincidere con la dimora abituale del soggetto passivo e del suo nucleo familiare.
Il legislatore ha innanzitutto voluto collegare i benefici dell'abitazione principale e delle sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare, e ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l'immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente.
Di fronte a tale eccezione, la ricorrente ha, a sua volta, opposto la sentenza della Corte costituzionale n.
209/2022.
Sul punto, la Corte ricorda che la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, nella parte in cui stabilisce che: “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Infatti, secondo la Corte costituzionale, il citato articolo, disponendo che, per poter accedere all'esenzione dall'IMU, occorre il duplice requisito della dimora abituale e non considerando sufficiente la sola residenza anagrafica, si pone espressamente in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 31 e 53 Cost.
In altre parole, la Corte ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui richiede, ai fini dell'agevolazione IMU, che l'immobile sia utilizzato come abitazione principale non solo dal soggetto passivo, ma anche dal suo nucleo familiare.
Tale illegittimità è estesa dalla Consulta anche ad altre norme, ovvero: all'art. 13, comma 2, quinto periodo,
D. L. n. 201/2011 nella parte in cui limita l'esenzione dall'IMU ad uno solo degli immobili situati nello stesso
Comune. Più precisamente, tale disposizione statuisce che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano solo per un immobile;
all'art. 1, comma 741, lettera b), L. n. 87/1953, come modificato dall'art.
5- decies, comma 1, D.L. n. 146/2021, nella parte in cui prevede che il possessore e i componenti del suo nucleo familiare hanno diritto ad una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse.
In pratica, con la sentenza in commento, la Corte costituzionale ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia.
Ovviamente, occorre però che venga dimostrato il requisito della dimora abituale, prova che, secondo la
Corte costituzionale, può essere data dal contribuente anche mediante il deposito delle bollette delle utenze di luce e gas.
Prendendo atto di tale intervento manipolativo, in virtù della norma così come rimodulata, applicabile ai giudizi pendenti, la Cassazione (Cass. ordinanza n. 19684/2024; Cass., Sez. 6^-5, 23 dicembre 2022, n.
37636; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2022, n. 32339; Cass., Sez. 6^-5, 16 gennaio 2023, n. 990; Cass.,
Sez. 5^, 19 gennaio 2023, n. 1623; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2023, n. 1828; Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio
2023, n. 2045; Cass., Sez. 6^-5, 25 gennaio 2023, nn. 2256 e 2301) ha ritenuto sufficiente che nell'immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo di riferimento); non si tratta, infatti, di una c.d. “seconda casa”, poiché in quest'ultima ipotesi non spetterebbe l'esenzione, ma di residenze diverse, il che costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordi sull'indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell'art 144 cod. civ.; non può, infatti, essere evocato l'obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall'art. 143 cod. civ., dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l'affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla “residenza familiare” dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o sulla “residenza comune” degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76); ciò non di meno, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, il diritto del contribuente all'esenzione per l'abitazione principale postula il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile per il quale essa
è stata invocata.
Nel caso di specie, la ricorrente, oltre a delle sentenze favorevoli sul punto, ha depositato anche le bollette relative ai consumi di acqua e luce dell'immobile, che, a giudizio di questa Corte, sono sufficienti a dimostrare un uso continuo dell'immobile e, quindi, una stabile dimora per gli anni in questione.
Tuttavia, è risultato pacifico in atti che l'immobile è stato posseduto in regime di comproprietà al 50% con il coniuge Nominativo_1, il quale ha avuto residenza anagrafica e dimora abituale in altro Comune, e segnatamente in Roma, Indirizzo_3, nell'anno d'imposta oggetto di accertamento.
Secondo un principio consolidato, in caso di comproprietà, l'esenzione IMU per abitazione principale spetta esclusivamente al soggetto che ha utilizzato l'immobile quale propria abitazione principale e limitatamente alla quota di proprietà dallo stesso posseduta, non potendo estendersi automaticamente alla quota dell'altro comproprietario che non ha avuto residenza e dimora nell'immobile (Cfr. CGT di primo grado di Roma n.
1239/2024; Cassazione, ordinanza n. 32183 del 2024).
Ne consegue che l'esenzione spettante alla ricorrente è limitata solamente alla sua quota del 50%.
Per quanto riguarda l'immobile di Indirizzo_2, la doglianza relativa alla mancata notifica della rendita catastale deve essere considerata come la contestazione di un atto prodromico all'accertamento IMU impugnato e, in base alla nuova normativa tributaria, comportava evocare in giudizio anche l'Agenzia delle
Entrate – Ufficio del Territorio.
Non avendolo fatto, e considerato che, in passato, la ricorrente ha ricevuto diversi altri avvisi di accertamento, che l'avevano portata già a conoscenza della eventuale modifica catastale, il Giudice ritiene di respingere la relativa doglianza.
Infine, questo giudice deve anche decidere sulle richieste del legale di parte resistente verbalizzate all'udienza di discussione.
Le espressioni offensive sono contenute nelle memorie aggiuntive a pag. 2, in cui il difensore della ricorrente,
a proposito della questione dei motivi per cui quest'ultima avrebbe deciso di venire ad abitare da sola ad
Anzio, ha scritto testualmente: “il Comune è ancora commissariato per infiltrazioni mafiose?”.
Se collegata, come sembra, a quello che ha scritto il difensore del Comune nelle sue controdeduzioni, si tratta certamente di un'espressione del tutto infelice, se non proprio con allusioni offensive o quantomeno del tutto sconvenienti, e che non conserva minimamente un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive.
Di conseguenza, se ne deve disporre la cancellazione ai sensi dell'art. 89 cpc.
Questo Giudice però non può decidere sulla richiesta di risarcimento del danno in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto.
I principi di diritto già affermati più volte (v. Cass. n. 12134 del 1991; Cass. n. 10916 del 2001; Cass. n.
16121 del 2009) e confermati da ordinanza n. 36348/2023 prevedono che:
- la competenza a conoscere del danno per espressioni offensive e sconvenienti contenute negli atti del giudizio è funzionale ed inderogabile e spetta al giudice incaricato di conoscere del procedimento in cui sono stati redatti o depositati gli atti contenenti le espressioni incriminate;
- anche nel caso in cui l'espressione sconveniente si indirizzi direttamente verso il difensore di una delle parti quest'ultimo, pur non essendo parte del giudizio, può e deve proporre l'azione di risarcimento danni soltanto nell'ambito del procedimento nei cui atti sono state inserite le medesime espressioni.
Tuttavia, sempre alla luce del su citato e consolidato orientamento giurisprudenziale, alle regole sopra enunciate si fa eccezione solo in ipotesi determinate, incompatibili con la possibilità di introdurre la domanda di risarcimento danni per le espressioni sconvenienti o offensive nell'ambito del medesimo procedimento, ovvero:
-quando le stesse sono inserite in una procedura esecutiva, perché la stessa non ha carattere di giudizio di cognizione;
- quando sono contenute in atti depositati in una fase processuale che non consente l'introduzione di una domanda, ad esempio con la comparsa conclusionale o con la memoria di replica;
- quando la condotta illecita è esclusivamente del difensore e non della parte e la domanda, provenga essa dal difensore o dalla controparte, viene proposta solo nei confronti del difensore;
- quando il procedimento si conclude con un provvedimento privo di carattere decisorio (es. estinzione).
Nel caso di specie, ricorrono almeno due delle predette condizioni: le espressioni sono contenute in atti depositati in una fase processuale che non consente l'introduzione di una domanda con la memoria di replica;
la condotta illecita è esclusivamente del difensore e non della parte e la domanda, provenga essa dal difensore o dalla controparte, è stata proposta solo nei confronti del difensore.
Ciò detto, il ricorso, per quanto sopra illustrato, deve essere accolto in parte nei limiti di cui in motivazione, mentre la parziale soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Si dispone, ex art. 89 cpc, la cancellazione delle espressioni sconvenienti contenute nelle memorie aggiuntive di parte ricorrente, a pag. 2 e cioè la frase “il Comune è ancora commissariato per infiltrazioni mafiose?”.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie in parte il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 19 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
SS LE