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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 277/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai magistrati:
dott. Riccardo MELE Presidente
dott. Maurizio PETRELLI Consigliere
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.277 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2022
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Alezio (LE) alla via Parte_1 C.F._1
Roma n. 243, presso 1o studio dell'Avv. Claudia Valentini, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello;
[...]
[...]
(P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Lecce, alla Via Augusto
Imperatore n.16, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Pellegrino, unitamente all'Avv. Bartolo
Ravenna che la rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione in questo grado;
-APPELLATA- All'udienza collegiale del 22 maggio 2024 la causa, depositate le note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto d'interesse, la vicenda, da cui tra origine il gravame de quo, viene così ricostruita nella sentenza di primo grado:
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c., notificato in data 6.7.78, il proponeva opposizione Pt_1
avverso il d.i. n. 1055/18, emesso con riferimento all'esposizione rinveniente dalla transazione stipulata unitamente all'opposta ed a deduceva, a sostegno dell'illegittimità Controparte_2
della pretesa creditoria azionata in proprio danno, che la sottoscrizione apposta su tale contratto in proprio fosse nulla, poiché priva di causa e, comunque, effetto di violenza morale perpetrata nei propri confronti;
inferiva, a sostegno delle prefate notazioni, che la fideiussione da lui prestata fosse successiva, non solo al sorgere del credito, ma anche alla scadenza dell'obbligazione, prospettando l'eccentricità di tale circostanza rispetto alla funzione dell'istituto; assumeva, ancora, di essersi reso disponibile alla sottoscrizione della fideiussione ed all'avallo degli assegni bancari, emessi dalla società in esecuzione della stessa, solo al fine di ottenere il deposito, da parte dell'opposta, dell'atto di desistenza dall'istanza di fallimento già proposta;
prospettava il ricorrere la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 1447 e 1448 c.c., legittimanti l'annullabilità della transazione;
precisava,
infine, che il credito originario contemplato nel prefato contratto, pari ad € 42.000,00, fosse stato onorato pet l'importo di € 10.000,00 e che, pertanto, egli dovesse rispondere unicamente dell'importo di € 32.000,00; pertanto instava, preliminarmente, per la sospensione della provvisoria esecutività del d.i, nel merito, per la revoca dell'ingiunzione, gradatamente con rideterminazione del credito.
costituendosi, preliminarmente, rimarcava Parte_2
che la transazione, redatta dall'avv. Zompì e sottoscritta alla presenza dei difensori di entrambe le parti, avesse ad oggetto il credito portato dal d.i. emesso ai danni di n.854/16, Controparte_2
pari ad € 51.125,75 e che, in virtù di espressa pattuizione, la mancata ottemperanza ai versamenti rateali convenuti avesse legittimato il recupero dell'intero credito dal fideiussore;
precisava che il pagamento di euro 10.000,00, menzionalo in sede di opposizione fosse stato revocato ex art. 67
comma 2, lg. Fall.; assumeva l'inammissibilità dell'opposizione, segnalando che il avesse Pt_1
Contrattualmente rinunciato a formulare contestazioni in ordine al credito ivi menzionato;
argomentava in ordine all'infondatezza, nel merito, delle contestazioni inerenti all'invalidità della fideiussione ed all'insussistenza dei presupposti legittimanti il ricorso agli artt.
1.441 e 1.148 c.c.;
poneva l'accento sulla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto cui era improntata la condotta dell'opponente, invocando il rigetto dell'opposizione e la condanna del medesimo ex art. 96 c.p.c.
Con provvedimento emesso in data 3.12.2018 l'istanza ex art. 649 c.p.c. veniva accolta;
cosicché la causa, risultando le istanze istruttorie, articolate dalle parti, ultronee in ragione del tenore della documentazione versata in atti, veniva decisa con sentenza n.3481/2021, con la quale il giudice adito
“rigettava l'opposizione, confermando il d.i. opposto e condannava l'opponente alla rifusione delle spese legali, in favore dell'opposta”.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello , con atto ritualmente notificato, Parte_1
cui si è opposta la instando per il rigetto Parte_2
dell'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante al ristoro delle spese e competenze del presente giudizio.
All'udienza collegiale del 22/5/2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va delibata l'eccezione, proposta dall'appellata, di inammissibilità dell'appello,
per carente formulazione dello stesso, alla stregua delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. Al riguardo, viene richiamata la nota sentenza n. 27199/17 delle Sezioni Unite della Suprema Corte,
la quale ha chiarito la portata prescrittiva dei requisiti in materia di “forma dell'appello” previsti dall'art. 342 c.p.c., escludendone una interpretazione formalistica. L'interpretazione delineata dalla
Suprema Corte rafforza l'indirizzo, già in precedenza seguito da questa Corte, secondo cui deve escludersi l'inammissibilità dell'atto d'appello ove lo stesso, pur in mancanza di una strutturazione formalmente conforme al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., tuttavia, esaminato nel complesso delle sue articolazioni, consenta, comunque, di individuare le argomentazioni contrapposte da parte appellante a quelle del Tribunale, al fine di incrinarne il fondamento giuridico, nonché le ipotizzate violazioni di legge ed il nesso causale tra esse e la decisione censurata, nella prospettiva di una riforma della sentenza in senso conforme al contenuto delle proprie domande ed eccezioni.
Orbene l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi' in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta
– sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
2. Passando alla delibazione del merito, l'appellante, con un primo, articolato, motivo di gravame, ha dedotto “falsa ed erronea presupposizione in fatto ed in diritto;
carenza e contraddittorietà della
motivazione”.
In primis, l'appellante contesta le ragioni poste dal primo giudice a sostegno del rigetto dell'opposizione, con riferimento alla doglianza di nullità della fideiussione per assenza di causa,
evidenziando come il nel contratto de quo, si fosse obbligato, in solido con la società di Pt_1
cui era socio, per un'obbligazione ormai scaduta e portata da un d.i. definitivo, in contrasto con la natura dell'istituto della fideiussione che viene prestata per il caso in cui l'obbligato principale non adempia ad un'obbligazione non ancora scaduta e non ancora esigibile. Si duole, altresì, che il Tribunale abbia escluso - quale causa di annullabilità della propria obbligazione - la dedotta violenza morale, ai sensi dell'art.1435 c.c., ritenendo che "non (potesse)
ascriversi all'iniziativa intrapresa dall'opposta, carattere di abnormità rispetto alle ordinarie iniziative volte alla tutela della sua posizione”, ed evidenziando come “ (...) la scelta di sottoscrivere la transazione da parte dell'opposto appare riconducibile ad una ponderata valutazione dell'opportunità
dell'accordo, concluso all'esito di complessa e duratura vicenda contrattuale in cui ciascuna delle parti risultava assistita dai propri difensori".
Viceversa, deduce come il avesse deciso di sottoscrivere la transazione in oggetto, Pt_1
controfirmando per avvallo gli assegni bancari ad essa allegati, al solo fine di ottenere la desistenza
– da parte della ditta creditrice – dall'istanza di fallimento della Jonica Costruzioni S.r.l., originaria obbligata in virtù di d.i. definitivo;
dunque evidenzia la violenza morale subita, posto che attraverso l'assunzione di tale obbligazione a titolo personale, la creditrice otteneva l'ingiusto vantaggio di procurarsi un ulteriore, più solvibile, obbligato.
Da ultimo, censura la sentenza impugnata per avere, il giudice di prime cure, altresì, escluso la sussistenza dei presupposti onde ottenere la rescindibilità dell'accordo ai sensi dell'art.1447 c.c.,
avendo egli stipulato in evidente stato di pericolo e/o di bisogno e senza ottenere alcun vantaggio personale.
3. Con un secondo motivo di gravame, l'appellante contesta il quantum azionato con il d.i. opposto,
rilevando come la transazione fosse stata conclusa per il minor importo di euro 42.000,00, di cui euro
10.000,00 versati all'atto della stipula, ancorché successivamente restituiti, e deduce, da ultimo, la duplicazione della pretesa in oggetto, considerata l'insinuazione – da parte della ditta appellata – nel passivo fallimentare della società Jonica, per importo pari a quello azionato in via monitoria.
4. Dette censure non sono degne di pregio.
Ed invero, emerge ex actis che il d.i. opposto è stato richiesto e, successivamente concesso, sulla scorta di atto di transazione sottoscritto dal l.r.p.t. della società appellata e dal in proprio Pt_1
e quale l.r.p.t. della nonché dai rispettivi difensori. Controparte_2 Orbene, nel negozio de quo il sia in proprio che nella qualità, assumeva la garanzia del Pt_1
puntuale adempimento del versamento, in favore della - in luogo dell'importo di cui al CP_1
d.i., pari ad euro 51.125,75 - della minor somma di euro 42.000,00, a mezzo di 1 assegno circolare da euro 10.000,00, contestuale all'atto di transazione, e di 3 assegni circolari con scadenze scaglionate, mentre quest'ultima si impegnava a desistere sia dalla procedura concorsuale, che da quella di espropriazione immobiliare, avviate in danno della controparte.
Sennonché, nell'ipotesi di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il assumeva altresì Pt_1
la garanzia, in qualità di fideiussore, del pagamento dell'intero credito portato dal d.i., rinunciando espressamente a qualsiasi eccezione e contestazione riguardo all'integrale debito.
Ciò posto - all'esito della dichiarazione di fallimento della società Jonica e della restituzione, in favore della curatela, dell'acconto percepito di euro 10.000,00 - la società ha legittimamente CP_1
agito in sede monitoria, nei confronti del fideiussore, in virtù della predetta transazione.
Né può fondatamente contestarsi l'evidente reciproca convenienza dell'operazione ovvero lo scambio di reciproche concessioni, in conformità alla natura della transazione stessa.
Vieppiù, a fronte di un atto confezionato dalle parti, con l'ausilio dei propri difensori, risulta davvero arduo paventare vizi del consenso e/o sostenere di avere aderito all'operazione versando in evidente stato di pericolo o di bisogno, non avendo peraltro l'attuale appellante provato, né chiesto di provare la ricorrenza degli elementi legittimanti il ricorso all'azione di rescissione, considerato che i capitoli della prova orale - non ammessa in primo grado, e la cui richiesta di ammissione è stata reiterata in questo grado - si limitavano a confermare circostanze già pacificamente risultanti dalla documentazione versata in atti.
Anche riguardo al quantum l'appello è infondato, avendo le parti espressamente convenuto che, in difetto dell'adempimento dei versamenti rateali della minor somma pattuita in sede transattiva, il fideiussore avrebbe risposto dell'intero debito dell'obbligata principale e risultando documentata l'avvenuta restituzione, a seguito di revocatoria, del pagamento di euro 10.000,00 effettuato contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo. Privo di pregio è, infine, il rilievo circa la prospettata illegittima duplicazione del credito sul presupposto che la è stata ammessa al passivo fallimentare;
e ciò, in virtù del noto CP_1
principio dell'autonomia delle azioni proponibili da un creditore nei confronti di più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti.
Trattasi di principio che “opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione …mentre l'azione nei confronti del coobbligato in bonis può procedere con il rito ordinario” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, 15/02/16, n. 2902, con richiami infra).
5. Al rigetto del presente gravame conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della ditta appellata, delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da , nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n.3481/2021, così Controparte_3
provvede:
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante, alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente gravame,
che liquida, per ciascuno, in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv.to Bartolo Ravenna, distrattario.
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 19 novembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai magistrati:
dott. Riccardo MELE Presidente
dott. Maurizio PETRELLI Consigliere
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.277 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2022
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Alezio (LE) alla via Parte_1 C.F._1
Roma n. 243, presso 1o studio dell'Avv. Claudia Valentini, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello;
[...]
[...]
(P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Lecce, alla Via Augusto
Imperatore n.16, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Pellegrino, unitamente all'Avv. Bartolo
Ravenna che la rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione in questo grado;
-APPELLATA- All'udienza collegiale del 22 maggio 2024 la causa, depositate le note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto d'interesse, la vicenda, da cui tra origine il gravame de quo, viene così ricostruita nella sentenza di primo grado:
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c., notificato in data 6.7.78, il proponeva opposizione Pt_1
avverso il d.i. n. 1055/18, emesso con riferimento all'esposizione rinveniente dalla transazione stipulata unitamente all'opposta ed a deduceva, a sostegno dell'illegittimità Controparte_2
della pretesa creditoria azionata in proprio danno, che la sottoscrizione apposta su tale contratto in proprio fosse nulla, poiché priva di causa e, comunque, effetto di violenza morale perpetrata nei propri confronti;
inferiva, a sostegno delle prefate notazioni, che la fideiussione da lui prestata fosse successiva, non solo al sorgere del credito, ma anche alla scadenza dell'obbligazione, prospettando l'eccentricità di tale circostanza rispetto alla funzione dell'istituto; assumeva, ancora, di essersi reso disponibile alla sottoscrizione della fideiussione ed all'avallo degli assegni bancari, emessi dalla società in esecuzione della stessa, solo al fine di ottenere il deposito, da parte dell'opposta, dell'atto di desistenza dall'istanza di fallimento già proposta;
prospettava il ricorrere la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 1447 e 1448 c.c., legittimanti l'annullabilità della transazione;
precisava,
infine, che il credito originario contemplato nel prefato contratto, pari ad € 42.000,00, fosse stato onorato pet l'importo di € 10.000,00 e che, pertanto, egli dovesse rispondere unicamente dell'importo di € 32.000,00; pertanto instava, preliminarmente, per la sospensione della provvisoria esecutività del d.i, nel merito, per la revoca dell'ingiunzione, gradatamente con rideterminazione del credito.
costituendosi, preliminarmente, rimarcava Parte_2
che la transazione, redatta dall'avv. Zompì e sottoscritta alla presenza dei difensori di entrambe le parti, avesse ad oggetto il credito portato dal d.i. emesso ai danni di n.854/16, Controparte_2
pari ad € 51.125,75 e che, in virtù di espressa pattuizione, la mancata ottemperanza ai versamenti rateali convenuti avesse legittimato il recupero dell'intero credito dal fideiussore;
precisava che il pagamento di euro 10.000,00, menzionalo in sede di opposizione fosse stato revocato ex art. 67
comma 2, lg. Fall.; assumeva l'inammissibilità dell'opposizione, segnalando che il avesse Pt_1
Contrattualmente rinunciato a formulare contestazioni in ordine al credito ivi menzionato;
argomentava in ordine all'infondatezza, nel merito, delle contestazioni inerenti all'invalidità della fideiussione ed all'insussistenza dei presupposti legittimanti il ricorso agli artt.
1.441 e 1.148 c.c.;
poneva l'accento sulla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto cui era improntata la condotta dell'opponente, invocando il rigetto dell'opposizione e la condanna del medesimo ex art. 96 c.p.c.
Con provvedimento emesso in data 3.12.2018 l'istanza ex art. 649 c.p.c. veniva accolta;
cosicché la causa, risultando le istanze istruttorie, articolate dalle parti, ultronee in ragione del tenore della documentazione versata in atti, veniva decisa con sentenza n.3481/2021, con la quale il giudice adito
“rigettava l'opposizione, confermando il d.i. opposto e condannava l'opponente alla rifusione delle spese legali, in favore dell'opposta”.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello , con atto ritualmente notificato, Parte_1
cui si è opposta la instando per il rigetto Parte_2
dell'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante al ristoro delle spese e competenze del presente giudizio.
All'udienza collegiale del 22/5/2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va delibata l'eccezione, proposta dall'appellata, di inammissibilità dell'appello,
per carente formulazione dello stesso, alla stregua delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. Al riguardo, viene richiamata la nota sentenza n. 27199/17 delle Sezioni Unite della Suprema Corte,
la quale ha chiarito la portata prescrittiva dei requisiti in materia di “forma dell'appello” previsti dall'art. 342 c.p.c., escludendone una interpretazione formalistica. L'interpretazione delineata dalla
Suprema Corte rafforza l'indirizzo, già in precedenza seguito da questa Corte, secondo cui deve escludersi l'inammissibilità dell'atto d'appello ove lo stesso, pur in mancanza di una strutturazione formalmente conforme al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., tuttavia, esaminato nel complesso delle sue articolazioni, consenta, comunque, di individuare le argomentazioni contrapposte da parte appellante a quelle del Tribunale, al fine di incrinarne il fondamento giuridico, nonché le ipotizzate violazioni di legge ed il nesso causale tra esse e la decisione censurata, nella prospettiva di una riforma della sentenza in senso conforme al contenuto delle proprie domande ed eccezioni.
Orbene l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi' in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta
– sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
2. Passando alla delibazione del merito, l'appellante, con un primo, articolato, motivo di gravame, ha dedotto “falsa ed erronea presupposizione in fatto ed in diritto;
carenza e contraddittorietà della
motivazione”.
In primis, l'appellante contesta le ragioni poste dal primo giudice a sostegno del rigetto dell'opposizione, con riferimento alla doglianza di nullità della fideiussione per assenza di causa,
evidenziando come il nel contratto de quo, si fosse obbligato, in solido con la società di Pt_1
cui era socio, per un'obbligazione ormai scaduta e portata da un d.i. definitivo, in contrasto con la natura dell'istituto della fideiussione che viene prestata per il caso in cui l'obbligato principale non adempia ad un'obbligazione non ancora scaduta e non ancora esigibile. Si duole, altresì, che il Tribunale abbia escluso - quale causa di annullabilità della propria obbligazione - la dedotta violenza morale, ai sensi dell'art.1435 c.c., ritenendo che "non (potesse)
ascriversi all'iniziativa intrapresa dall'opposta, carattere di abnormità rispetto alle ordinarie iniziative volte alla tutela della sua posizione”, ed evidenziando come “ (...) la scelta di sottoscrivere la transazione da parte dell'opposto appare riconducibile ad una ponderata valutazione dell'opportunità
dell'accordo, concluso all'esito di complessa e duratura vicenda contrattuale in cui ciascuna delle parti risultava assistita dai propri difensori".
Viceversa, deduce come il avesse deciso di sottoscrivere la transazione in oggetto, Pt_1
controfirmando per avvallo gli assegni bancari ad essa allegati, al solo fine di ottenere la desistenza
– da parte della ditta creditrice – dall'istanza di fallimento della Jonica Costruzioni S.r.l., originaria obbligata in virtù di d.i. definitivo;
dunque evidenzia la violenza morale subita, posto che attraverso l'assunzione di tale obbligazione a titolo personale, la creditrice otteneva l'ingiusto vantaggio di procurarsi un ulteriore, più solvibile, obbligato.
Da ultimo, censura la sentenza impugnata per avere, il giudice di prime cure, altresì, escluso la sussistenza dei presupposti onde ottenere la rescindibilità dell'accordo ai sensi dell'art.1447 c.c.,
avendo egli stipulato in evidente stato di pericolo e/o di bisogno e senza ottenere alcun vantaggio personale.
3. Con un secondo motivo di gravame, l'appellante contesta il quantum azionato con il d.i. opposto,
rilevando come la transazione fosse stata conclusa per il minor importo di euro 42.000,00, di cui euro
10.000,00 versati all'atto della stipula, ancorché successivamente restituiti, e deduce, da ultimo, la duplicazione della pretesa in oggetto, considerata l'insinuazione – da parte della ditta appellata – nel passivo fallimentare della società Jonica, per importo pari a quello azionato in via monitoria.
4. Dette censure non sono degne di pregio.
Ed invero, emerge ex actis che il d.i. opposto è stato richiesto e, successivamente concesso, sulla scorta di atto di transazione sottoscritto dal l.r.p.t. della società appellata e dal in proprio Pt_1
e quale l.r.p.t. della nonché dai rispettivi difensori. Controparte_2 Orbene, nel negozio de quo il sia in proprio che nella qualità, assumeva la garanzia del Pt_1
puntuale adempimento del versamento, in favore della - in luogo dell'importo di cui al CP_1
d.i., pari ad euro 51.125,75 - della minor somma di euro 42.000,00, a mezzo di 1 assegno circolare da euro 10.000,00, contestuale all'atto di transazione, e di 3 assegni circolari con scadenze scaglionate, mentre quest'ultima si impegnava a desistere sia dalla procedura concorsuale, che da quella di espropriazione immobiliare, avviate in danno della controparte.
Sennonché, nell'ipotesi di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il assumeva altresì Pt_1
la garanzia, in qualità di fideiussore, del pagamento dell'intero credito portato dal d.i., rinunciando espressamente a qualsiasi eccezione e contestazione riguardo all'integrale debito.
Ciò posto - all'esito della dichiarazione di fallimento della società Jonica e della restituzione, in favore della curatela, dell'acconto percepito di euro 10.000,00 - la società ha legittimamente CP_1
agito in sede monitoria, nei confronti del fideiussore, in virtù della predetta transazione.
Né può fondatamente contestarsi l'evidente reciproca convenienza dell'operazione ovvero lo scambio di reciproche concessioni, in conformità alla natura della transazione stessa.
Vieppiù, a fronte di un atto confezionato dalle parti, con l'ausilio dei propri difensori, risulta davvero arduo paventare vizi del consenso e/o sostenere di avere aderito all'operazione versando in evidente stato di pericolo o di bisogno, non avendo peraltro l'attuale appellante provato, né chiesto di provare la ricorrenza degli elementi legittimanti il ricorso all'azione di rescissione, considerato che i capitoli della prova orale - non ammessa in primo grado, e la cui richiesta di ammissione è stata reiterata in questo grado - si limitavano a confermare circostanze già pacificamente risultanti dalla documentazione versata in atti.
Anche riguardo al quantum l'appello è infondato, avendo le parti espressamente convenuto che, in difetto dell'adempimento dei versamenti rateali della minor somma pattuita in sede transattiva, il fideiussore avrebbe risposto dell'intero debito dell'obbligata principale e risultando documentata l'avvenuta restituzione, a seguito di revocatoria, del pagamento di euro 10.000,00 effettuato contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo. Privo di pregio è, infine, il rilievo circa la prospettata illegittima duplicazione del credito sul presupposto che la è stata ammessa al passivo fallimentare;
e ciò, in virtù del noto CP_1
principio dell'autonomia delle azioni proponibili da un creditore nei confronti di più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti.
Trattasi di principio che “opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione …mentre l'azione nei confronti del coobbligato in bonis può procedere con il rito ordinario” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, 15/02/16, n. 2902, con richiami infra).
5. Al rigetto del presente gravame conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della ditta appellata, delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da , nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n.3481/2021, così Controparte_3
provvede:
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante, alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente gravame,
che liquida, per ciascuno, in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv.to Bartolo Ravenna, distrattario.
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 19 novembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele