CA
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/11/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
n. 373/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO, collegio civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone di: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 373/2019, avverso la sentenza n. 221/2019 emessa dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica il 17/06/2019, nel procedimento n. 1559/2013 R.G., avente ad oggetto: vendita di cose mobili
[...]
(P.I. ) – soc. in liquidazione – in persona del Controparte_1 P.IVA_1 liquidatore , rappresentata e difesa giusta procura allegata all'atto Controparte_2 di appello dall'avv. SC CI -PEC: -, Email_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Paola (CS) alla via Latina n.1;
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del l.r.p.t. Controparte_3 P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata, dall'avv. Nicandro Cotugno CP_4
-PEC: -, elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_2 difensore in Venafro (IS) alla via Campania n. 216; APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- La ha proposto appello avverso la sentenza n. 221/2019 R.G., Controparte_1 emessa dal Tribunale di Isernia in data 17/06/2019;
2. -- con note di trattazione scritta rese in sostituzione dell'udienza del 19/01/2022, l'avv.
SC CI ha depositato la sentenza dichiarativa di fallimento n. 4/2021 R.G. fall., emessa dal Tribunale di Paola nei confronti della chiedendo Controparte_1 dichiararsi l'interruzione del procedimento;
pertanto, con ordinanza resa nella stessa udienza, ritualmente notificata ai procuratori delle parti, è stata dichiarata l'interruzione del processo ai sensi degli artt. 43 l.f., 300 e 359 c.p.c.;
3.-- considerato che dalla data della comunicazione del provvedimento di interruzione sono decorsi tre mesi senza che la parte interessata abbia presentato istanza di riassunzione, deve essere dichiarata d'ufficio l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt.
305 e 307, ult.co, c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009;
4. -- nulla deve statuirsi sulle spese di lite ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c., che prevede che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate;
P. Q. M.
pronunciando definitivamente sull'appello proposto dalla nei Controparte_1 confronti di avverso la sentenza n. 221/2019 emessa dal Tribunale di Controparte_3
Isernia il 17/06/2019, così provvede:
a) dichiara estinto il giudizio;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 6/11/2025
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
2