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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/12/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2960/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile a n. 2960/2024 R.G., avente ad oggetto “Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981” – APPELLO -
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco ELIA e Marco MASI
RICORRENTE IN APPELLO
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall' Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE
CONVENUTO
_____________________________ IN FATTO Con ricorso depositato il 28.10.2024 proponeva appello avverso la Parte_1 sent. n. 526/2024 del Giudice di Pace di del 03.04.2024, depositata in CP_1 cancelleria il 08.04.2024, emessa nel giudizio iscritto al n. 3594/2023 R.G., con la quale in accoglimento del ricorso ex art. 205 C.d.S. proposto da era Parte_1 stato disposto l'annullamento del provvedimento prot. uscita n. 003163823 del 23.05.2023, con cui la aveva emesso ingiunzione per un totale di € 221,95, CP_1
a seguito di violazione dei D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020; chiedeva la riforma del capo della sentenza concernente la compensazione delle spese di lite. Eccepiva l'immotivata ed illegittima compensazione delle spese legali per la violazione e falsa applicazione del principio della soccombenza di cui agli art. 91 e 92 c.p.c., avendo il giudice di prime cure annullato i verbali per il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della Pubblica amministrazione. Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello perché Controparte_1 infondato in fatto e diritto, e deducendo che la compensazione delle spese è equa e legittima. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello e la condanna della controparte alla rifusione delle spese legali e solo in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso gravame, la liquidazione delle spese processuali del primo grado di giudizio secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, con compensazione delle spese del secondo grado di giudizio. La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 02.12.2025.
IN DIRITTO L'appello è pienamente fondato e deve essere accolto. Il giudice di prime cure non ha motivato la compensazione delle spese del giudizio e ciò si pone in contrasto con la disposizione di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., così come novellato dall'art. 13, comma 1, D.L. 132/2014 convertito nella Legge n. 162/2014, a norma del quale il giudice può compensare tra le parti le spese di lite quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna delle ipotesi previste dal citato art. 92 c.p.c. o ad altre ed analoghe gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, (ipotesi quest'ultime previste dalla sentenza n. 77/18 della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore): il convenuto è totalmente soccombente;
nella motivazione della sentenza non vi è alcun riferimento ai motivi della disposta regolamentazione delle spese, né alcun riferimento a condotte negligenti e scorrette tenute dall'opponente nella fase preprocessuale o nel corso del giudizio e tali da giustificare una deroga al principio della soccombenza. Ed invero, la opposizione è stata accolta poiché il ricorrente ha prodotto documentazione comprovante la sussistenza delle ragioni di salute per andare esenti dal divieto di cui al D.L. n.19 del 25.3.2020, senza poi motivare la disposta compensazione delle spese. La Suprema Corte ha più volte rimarcato la necessità che le ragioni giustificatrici della compensazione totale o parziale delle spese si evincano in maniera chiara ed inequivoca dalla motivazione posta a sostegno della statuizione di merito, salvo, in ogni caso, l'obbligo di motivazione del giudice (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2, Sent. 09- 06-2015, n. 11947). Il giudice, è tenuto, infatti, ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza la presenza delle gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese processuali (sez. 6- 3, ordinanza n. 15431 del 2011). Tale orientamento pare confermato dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, secondo la quale “Il giudice deve esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deve esplicitamente indicare nella motivazione della sentenza a tenore dell'art. 92 c.p.c. (Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022)”. (Corte di Cassazione sez. II civile, ord., 19 settembre 2023, n. 26847) Deve osservarsi, infine, che il regolamento delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c, che lascia a carico della parte gli oneri difensivi in misura tale da elidere il valore del bene conseguito, determinerebbe una sostanziale vanificazione del fondamentale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi, a ciascuno spettante ex art. 24 Cost. (Cass. civ. Sez. II, Sent. n. 5696/2012). In conclusione, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza del G.d.P., deve disporsi la condanna del Controparte_1 alla rifusione delle spese processuali in favore di appellante, nella Parte_1 misura di euro 216,00 di cui euro 43,00 per spese ed euro 173,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa (se dovute), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Alla soccombenza segue anche la condanna della Controparte_1 alla rifusione delle spese processuali, in favore di
[...] Parte_1 relativamente al giudizio di appello, di complessivi euro 396,50, di cui euro 64,50 per spese ed euro 332,00 per compensi;
oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa (se dovute) con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi nel giudizio di appello promosso da nei confronti Parte_1 di accoglie l'appello. Per l'effetto, in parziale Controparte_1 riforma della sentenza n. n. 526/2024 del Giudice di Pace di del 03.04.2024, CP_1 depositata in cancelleria il 08.04.2024, dispone la condanna della Controparte_1 alla rifusione, in favore di , delle spese processuali
[...] Parte_1 relative al giudizio di primo grado, nella misura di complessivi € 216,00 di cui € 43,00 per spese ed € 173,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Inoltre, condanna la alla rifusione, in Controparte_2 favore di , delle spese processuali del grado di appello, nella Parte_1 misura di complessivi € 396,50, di cui € 64,50 per spese ed € 332,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Della sentenza viene data lettura in pubblica udienza. Brindisi, 02.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Maria Cristina Mancino.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile a n. 2960/2024 R.G., avente ad oggetto “Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981” – APPELLO -
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco ELIA e Marco MASI
RICORRENTE IN APPELLO
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall' Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE
CONVENUTO
_____________________________ IN FATTO Con ricorso depositato il 28.10.2024 proponeva appello avverso la Parte_1 sent. n. 526/2024 del Giudice di Pace di del 03.04.2024, depositata in CP_1 cancelleria il 08.04.2024, emessa nel giudizio iscritto al n. 3594/2023 R.G., con la quale in accoglimento del ricorso ex art. 205 C.d.S. proposto da era Parte_1 stato disposto l'annullamento del provvedimento prot. uscita n. 003163823 del 23.05.2023, con cui la aveva emesso ingiunzione per un totale di € 221,95, CP_1
a seguito di violazione dei D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020; chiedeva la riforma del capo della sentenza concernente la compensazione delle spese di lite. Eccepiva l'immotivata ed illegittima compensazione delle spese legali per la violazione e falsa applicazione del principio della soccombenza di cui agli art. 91 e 92 c.p.c., avendo il giudice di prime cure annullato i verbali per il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della Pubblica amministrazione. Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello perché Controparte_1 infondato in fatto e diritto, e deducendo che la compensazione delle spese è equa e legittima. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello e la condanna della controparte alla rifusione delle spese legali e solo in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso gravame, la liquidazione delle spese processuali del primo grado di giudizio secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, con compensazione delle spese del secondo grado di giudizio. La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 02.12.2025.
IN DIRITTO L'appello è pienamente fondato e deve essere accolto. Il giudice di prime cure non ha motivato la compensazione delle spese del giudizio e ciò si pone in contrasto con la disposizione di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., così come novellato dall'art. 13, comma 1, D.L. 132/2014 convertito nella Legge n. 162/2014, a norma del quale il giudice può compensare tra le parti le spese di lite quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna delle ipotesi previste dal citato art. 92 c.p.c. o ad altre ed analoghe gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, (ipotesi quest'ultime previste dalla sentenza n. 77/18 della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore): il convenuto è totalmente soccombente;
nella motivazione della sentenza non vi è alcun riferimento ai motivi della disposta regolamentazione delle spese, né alcun riferimento a condotte negligenti e scorrette tenute dall'opponente nella fase preprocessuale o nel corso del giudizio e tali da giustificare una deroga al principio della soccombenza. Ed invero, la opposizione è stata accolta poiché il ricorrente ha prodotto documentazione comprovante la sussistenza delle ragioni di salute per andare esenti dal divieto di cui al D.L. n.19 del 25.3.2020, senza poi motivare la disposta compensazione delle spese. La Suprema Corte ha più volte rimarcato la necessità che le ragioni giustificatrici della compensazione totale o parziale delle spese si evincano in maniera chiara ed inequivoca dalla motivazione posta a sostegno della statuizione di merito, salvo, in ogni caso, l'obbligo di motivazione del giudice (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2, Sent. 09- 06-2015, n. 11947). Il giudice, è tenuto, infatti, ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza la presenza delle gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese processuali (sez. 6- 3, ordinanza n. 15431 del 2011). Tale orientamento pare confermato dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, secondo la quale “Il giudice deve esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deve esplicitamente indicare nella motivazione della sentenza a tenore dell'art. 92 c.p.c. (Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022)”. (Corte di Cassazione sez. II civile, ord., 19 settembre 2023, n. 26847) Deve osservarsi, infine, che il regolamento delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c, che lascia a carico della parte gli oneri difensivi in misura tale da elidere il valore del bene conseguito, determinerebbe una sostanziale vanificazione del fondamentale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi, a ciascuno spettante ex art. 24 Cost. (Cass. civ. Sez. II, Sent. n. 5696/2012). In conclusione, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza del G.d.P., deve disporsi la condanna del Controparte_1 alla rifusione delle spese processuali in favore di appellante, nella Parte_1 misura di euro 216,00 di cui euro 43,00 per spese ed euro 173,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa (se dovute), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Alla soccombenza segue anche la condanna della Controparte_1 alla rifusione delle spese processuali, in favore di
[...] Parte_1 relativamente al giudizio di appello, di complessivi euro 396,50, di cui euro 64,50 per spese ed euro 332,00 per compensi;
oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa (se dovute) con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi nel giudizio di appello promosso da nei confronti Parte_1 di accoglie l'appello. Per l'effetto, in parziale Controparte_1 riforma della sentenza n. n. 526/2024 del Giudice di Pace di del 03.04.2024, CP_1 depositata in cancelleria il 08.04.2024, dispone la condanna della Controparte_1 alla rifusione, in favore di , delle spese processuali
[...] Parte_1 relative al giudizio di primo grado, nella misura di complessivi € 216,00 di cui € 43,00 per spese ed € 173,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Inoltre, condanna la alla rifusione, in Controparte_2 favore di , delle spese processuali del grado di appello, nella Parte_1 misura di complessivi € 396,50, di cui € 64,50 per spese ed € 332,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Della sentenza viene data lettura in pubblica udienza. Brindisi, 02.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Maria Cristina Mancino.