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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/09/2025, n. 3424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3424 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
All'udienza dell'11.09.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 20.06.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
Da atto che il procuratore dell' ha rappresentato che alla redazione delle note scritte CP_1
dell'08.09.2025 ha partecipato, ai fini della pratica forense, la dr.ssa . Persona_1
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 15.05.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7797 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Rosaria Titone) Parte_1
attrice
E
in persona del Sindaco pro-tempore, (Avv. Silvana Celesia) Controparte_2
convenuto
E NEI CONFRONTI DI
( , in persona del legale Controparte_3 CP_4
rappresentante pro-tempore, (Avv. Daniele Failla)
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Giovanni Immordino) Controparte_5
terze chiamate in causa
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contradditorio delle parti;
- In parziale accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione del Parte_1
03.06.2022, condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento Controparte_2
in favore dell'attrice della complessiva € 7.089,41, oltre rivalutazione monetaria (ove non già calcolata) ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Rigetta le domande proposte dal nei confronti della e Controparte_2 CP_4
dell' in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore; Controparte_5
- Condanna il in persona del Sindaco pro-tempore, alla rifusione nei Controparte_2
confronti dell'attrice delle spese sostenute in questo giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi
€ 2.802,50, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre ex art. 93 c.p.c., secondo domanda, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre a quelle relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dell'attrice stessa;
- Condanna il alla rifusione in favore della e dell' Controparte_2 CP_4 CP_5
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.778,00 ciascuna, oltre Iva e Cpa come per
[...]
legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
agisce in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in conseguenza di Parte_1
un sinistro asseritamente verificatosi in data 14.08.2021, alle ore 8,45 circa, allorquando, percorrendo alla guida del proprio monopattino elettrico la via Papa Sergio I di con CP_2
direzione centro città, cadeva al suolo a causa di un dissesto sul manto stradale.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire che la domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito esplicati.
La fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della propria diligenza.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi.
Con riferimento alle strade comunali, circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Invero, ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria, e ciò in quanto la localizzazione in centro della strada appare indice di una maggiore possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_2
medesimo, essendo il perimetro del centro urbano dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che, essendo - direttamente o indirettamente - sottoposti ad attività di vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di un CP_2
effettivo controllo della zona.
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, deve opinarsi che gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta da Parte_1
[...]
In tal senso informano, infatti, le lineari e convincenti dichiarazioni, non smentite da alcun valido elemento di senso contrario, rese dal teste che, premettendo di non conoscere l'attrice Tes_1
prima del fatto e di avervi assistito, in quanto al momento dello stesso, si trovava, a bordo della propria automobile, ferma in fila nel traffico, con direzione opposta a quella della che si Pt_1
dirigeva verso di lei, passandole accanto, ha confermato la narrazione di cui all'atto di citazione.
Nel dettaglio, la ha dichiarato di avere visto che: “il monopattino camminava dietro una Tes_1
macchina di grande dimensioni”; “la macchina che precedeva il monopattino aveva rallentato per lasciare passare un'auto che usciva dal parcheggio”; “dopo che la stessa ha ripreso la marcia, la ragazza è caduta sul tombino”. In buona sostanza, a detta del teste, “qualche secondo dopo che la macchina ha ripreso la marcia, è arrivata la ragazza, che è inciampata sul tombino ed è caduta”.
La ha riferito che “nel punto in cui vi era il monopattino a terra c'era un tombino il cui Tes_1
bordo era avvallato rispetto alla sede stradale. Nel bordo del tombino vi era un buco. Il buco aveva la larghezza di una mano e le ruote del monopattino vi entravano”.
Anzi, a detta del testimone oculare, intervenuta tempestivamente a soccorrere la ragazza riversa sull'asfalto, “quando ho spostato il monopattino, la sua ruota anteriore era rimasta bloccata dentro il buco del tombino”.
Ancor più incisivamente, il teste ha precisato, da un lato, che “il tombino non era segnalato e non era neanche recintato”; dall'altro, che “il monopattino non andava veloce ma quasi a passo
d'uomo. Non passava tra le macchine ferme in coda”.
Le fotografie prodotte dall'attrice – seppure scarsamente intellegibili –, nelle quali il testimone ha comunque riconosciuto lo stato dei luoghi, rappresentano, invero, la presenza di un tombino, con una buca nel margine esterno, che ne provocava il dislivello rispetto alla pavimentazione circostante, tale da rappresentarsi quale fattore di interferenza suscettibile di influire sull'incedere del mezzo condotto dalla a due ruote e difficile da governare. Pt_1
I dati acquisiti consentono, dunque, di reputare fondata la convinzione che la perdita di equilibrio fu, in concreto, provocata dalla suddetta condizione della strada.
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e, quindi, che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Ora, venendo all'individuazione del responsabile, onerato, pertanto, di fornire la prova liberatoria, esso deve essere individuato nel soggetto che all'epoca aveva la strada in custodia ex art. 2051 c.c.:
e tale soggetto deve identificarsi sicuramente nel . Controparte_2
Era sulla P.A. convenuta che incombeva l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico.
A tal fine, peraltro, ben può rilevare il fatto colposo del soggetto danneggiato come idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, I co., c.c., con conseguente diminuzione di responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
Infatti, anche recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., n. 17443/19).
In concreto, alla luce delle anzidette considerazioni, sulla base della deposizione resa dal teste escusso e delle riproduzioni fotografiche in atti, dovendosi indagare sull'incidenza causale del comportamento dell'attrice-danneggiata nella produzione dell'evento dannoso, deve opinarsi che sussista un comportamento colposo di nell'uso del bene demaniale, in quanto ella, Parte_1
gravata da un onere di attenzione nell'uso del bene pubblico, aveva la possibilità, facendo uso di una maggiore attenzione, di evitare il dissesto in cui è, invece, incappata.
In effetti, se, da un lato, sono emerse circostanze che rivelano la responsabilità della P.A., che, nonostante la crescente diffusione di mezzi a due ruote, quali – come in concreto – i monopattini, instabili per loro natura, non ne garantisce una sicura circolazione;
dall'altro, il quadro probatorio acquisito non consente di escludere del tutto la concorrenza del comportamento dell'attrice nella verificazione del sinistro.
Vero è, infatti, che non può ragionevolmente pretendersi dall'attrice di conoscere ogni singola imperfezione della carreggiata – non essendo emersa idonea prova di una sua pregressa conoscenza dei luoghi –, ma è parimenti incontestato che il sinistro sia avvenuto in condizioni di piena visibilità
(erano le 8,45 circa di una bella giornata estiva).
D'altra parte, il fatto che la presenza del dissesto non fosse percepibile da parte dell'attrice in quanto occultata dalla vettura che precedeva il monopattino dalla stessa condotto, non può costituire un'esimente o, quantomeno, non esclude del tutto la responsabilità della ben dovendosi da Pt_1
siffatta circostanza ricavare che quest'ultima non rispettasse la distanza di sicurezza con il mezzo che la precedeva e che, peraltro, aveva anche rallentato la marcia per consentire ad un veicolo antistante di uscire da un parcheggio.
In buona sostanza, laddove la conducente del monopattino avesse mantenuto la prescritta distanza con il mezzo davanti, ben avrebbe potuto avvistare tempestivamente la buca creatasi nel margine esterno del tombino, tanto più considerata la sua ridotta velocità.
E allora, tenuto conto del principio di autoresponsabilità a carico degli utenti gravati da un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare, appunto, la propria incolumità, e contemperando detto principio con tutte le circostanze del caso concreto e soprattutto con l'esigenza di non deresponsabilizzare la P.A. rispetto agli obblighi di manutenzione e vigilanza sulla stessa pacificamente incombenti, si ritiene che le peculiarità del caso di specie comprovino la concorrente negligenza dell'attrice danneggiata che, pur non idonea ad escludere integralmente la responsabilità della P.A., spiega un'incidenza causale al prodursi dell'evento, congruamente stimabile nella misura minoritaria del 30%.
Tutto ciò posto, spetta all'attrice il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto, vanno integralmente accolte e senz'altro condivise le conclusioni – neppure contestate – cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici atte a renderle attendibili e rilevanti anche - è bene precisarlo - in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni, il nominato consulente d'ufficio, che ha ritenuto residuati – a carico della e in connessione eziologica Pt_1
con le lesioni a suo tempo provocate dall'incidente – postumi di lieve entità, quantificati con la percentuale del 4%. Il Ctu ha, infatti, accertato che, in esito al sinistro de quo, l'attrice ha riportato una “frattura articolare frammentaria lievemente scomposta dell'epifisi distale del radio e parcellare della stiloide ulnare di destra” e precisato che “si è trattato di un trauma a media energia lesiva compatibile con la dinamica descritta”.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attrice da quelle lesioni (35 di I.T.P. al 75%,
10 giorni di I.T.P. al 50% e 20 giorni di I.T.P. al 25%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11). Ed allora, alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n.
12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U., n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (4%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (24 anni) del soggetto all'epoca del fatto e al livello dell'invalidità, e considerato che non risultano allegate né provate né una peculiare sofferenza morale né circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico -, essendo rimasta del tutto indimostrata (e, ancor prima, dedotta) la sofferenza soggettiva interiore, che sarebbe derivata all'attrice in connessione causale con il sinistro -, competerebbe all'attrice la somma, riconosciuta all'attualità, di
€ 5.857,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente.
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano
(recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto dell'entità dei postumi – ben contenuti nei limiti delle micro-invalidità –, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: spetterebbe, dunque, all'attrice a ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di € 4.168,75, di cui € 3.018,75 per I.T.P. al 75%, € 575,00 per I.T.P. al 50% ed € 575,00 per I.T.P. al 25%), sempre con valutazione all'attualità.
Va fatto oggetto del risarcimento il pregiudizio patrimoniale subìto da parte attrice in connessione eziologica con le lesioni provocatele dal sinistro;
dovrebbe, pertanto, riconoscersi alla la Pt_1
somma di € 101,99, ritenuta congrua dal Ctu, somma, che, oggetto di un'obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli indici Istat con decorrenza dalla data media degli esborsi.
La somma da liquidare in favore dell'attrice ammonterebbe ad € 10.127,74: detto importo va, però, abbattuto del 30% in ragione del riconosciuto concorso di colpa, residuando la somma di €
7.089,41, sulla quale vanno calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro
(14.08.2021), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.
Passando alla domanda di manleva spiegata dal nei confronti dell' deve anzitutto CP_2 CP_1
rilevarsi che, chiamando in giudizio quest'ultima (oltre che la , l' non ha mosso CP_4 CP_6
alcun preciso addebito né ha assunto alcuna specifica violazione contrattuale: a ben vedere, il si è limitato ad elencare svariate disposizioni estrapolate dal Contratto di Servizio del CP_2
30.10.2001, disciplinanti il rapporto tra le due parti contrattuali, reputando per ciò stesso l' CP_1
il soggetto legittimato passivo rispetto alle richieste risarcitorie dell'attrice.
Nondimeno, non appare superfluo chiarire che l' con il contratto di servizio del CP_1
30.10.2001, cui si è fatto riferimento, si è assunta il servizio di gestione delle caditoie stradali e dei manufatti adibiti allo smaltimento delle acque meteoriche, da effettuarsi attraverso interventi di pulizia e manutentori (cfr. art. 2 contratto), dovendosi la società considerare, a mente delle pattuizioni contrattuali, custode ex art. 2051 c.c. di tutti i beni e/o impianti assegnati in concessione e responsabile dei danni comunque arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, nella gestione del servizio pubblico alla stessa affidato (cfr. art. 14 contratto).
Peraltro, secondo le previsioni del contratto, la società ha assunto l'obbligo di conservare in piena efficienza i suddetti beni e/o impianti nonché di tenere indenne il da qualsiasi pretesa da CP_2
parte di terzi, riconducibile alla gestione del servizio idrico e del servizio di fognatura e di depurazione ed alla detenzione di tutti i relativi manufatti (cfr. art. 14, II co.).
E tuttavia, sulla scorta della svolta attività istruttoria e, in particolare, delle dichiarazioni del teste e delle riproduzioni fotografiche in atti, è possibile affermare che, nello specifico, l'anomalia, Tes_1
in cui l'attrice ha provato di avere incappato, era costituita da una buca creatasi ai margini di un tombino di ispezione – manufatto in sé integro intrinsecamente e strutturalmente.
Dette circostanze consentono, dunque, di escludere la responsabilità dell' CP_1 Quanto alla domanda di rivalsa spiegata dal nei confronti della vanno CP_2 CP_4
preliminarmente richiamate le medesime considerazioni già svolte in relazione all'altra chiamata.
È vero, infatti, che, anche nei confronti della R.a.p. il ha omesso di specificare il preciso CP_2
inadempimento e le violazioni contrattuali asseritamente posti in essere dalla stessa, limitandosi a richiamare le norme del Contratto di Servizio del 10.7.2020, che stabiliscono la competenza in capo alla del “servizio di Monitoraggio della rete stradale cittadina” e del “servizio di Pronto CP_4
Intervento per il ripristino di inefficienze strutturali su qualsiasi tipo di pavimentazione (sede stradale o marciapiede) nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità” (art. 6, pag. 8, lettere “f” e “g”).
A causa delle carenze allegatorie (prima ancora che probatorie) dell'attrice, la P.A. non sarebbe stata in grado di identificare con certezza il soggetto responsabile da chiamare in giudizio e si sarebbe vista “costretta” a chiamare in causa entrambe le società convenute e ciò “sulla base di mere supposizioni fondate sulle contrastanti, generiche e fuorvianti dichiarazioni rese da parte attrice e sulla documentazione dalla stessa prodotta” (cfr note di trattazione scritta allegate all'udienza del 30.03.2023).
Ora, sul punto va detto che proprio la documentazione (in particolare, quella fotografica) cui il fa riferimento e che l'ha indotta – per sua stessa ammissione – alla scelta processuale CP_2
operata, avrebbe dovuto indurla ad escludere la chiamata della CP_4
Il fatto che le fotografie allegate dalla ritraessero un tombino avrebbe dovuto lasciare Pt_1
logicamente intendere che la causa del sinistro sarebbe potenzialmente stata la presenza del tombino dissestato sulla sede stradale.
E dunque, posto che le pattuizioni contrattuali previste dal contratto di servizio del 10.07.2020 escludono “gli interventi da eseguire … su tombini, sottoservizi, caditoie stradali” (cfr. scheda tecnica dei servizi, all. 2 fascicolo R.a.p.), il non avrebbe dovuto determinarsi a chiamare CP_2
in giudizio la società partecipata.
Sotto altro profilo, deve osservarsi che, se – come è emerso dal complessivo quadro istruttorio acquisito – la causa della caduta non è costituita dal tombino – di per sé integro –, quanto piuttosto dalla presenza di una buca ai margini dello stesso, che ha determinato un avvallamento (come definito dal teste rispetto al manto stradale circostante, dovrebbe escludersi la responsabilità Tes_1 contrattuale della non sussistendo pattuizioni contrattuali che pongano a suo carico CP_4
l'esecuzione di interventi di riallineamento della quota del piano stradale dei tombini.
La domanda di manleva formulata dal nei confronti della va, dunque, rigettata. CP_2 CP_4
Conclusivamente, in ossequio al principio della soccombenza, il va condannato a rifondere CP_2
all'attrice le spese sostenute in giudizio, che vanno liquidate, in difetto di notula, in proporzione alla condanna e non alla somma domandata, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13,
VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 2.802,50, di cui € 264,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, e che vanno distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto domanda.
Vanno poste a carico del anche le spese di lite sostenute dalla e dall' CP_2 CP_4 CP_1
liquidate, d'ufficio, in favore di entrambe nella somma di € 1.778,00 ciascuna, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e anticipate dall'attrice, vanno poste a carico del
CP_2
Così deciso in Palermo alla udienza odierna dell'11 settembre 2025.
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
Da atto che il procuratore dell' ha rappresentato che alla redazione delle note scritte CP_1
dell'08.09.2025 ha partecipato, ai fini della pratica forense, la dr.ssa . Persona_1
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 15.05.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7797 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Rosaria Titone) Parte_1
attrice
E
in persona del Sindaco pro-tempore, (Avv. Silvana Celesia) Controparte_2
convenuto
E NEI CONFRONTI DI
( , in persona del legale Controparte_3 CP_4
rappresentante pro-tempore, (Avv. Daniele Failla)
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Giovanni Immordino) Controparte_5
terze chiamate in causa
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contradditorio delle parti;
- In parziale accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione del Parte_1
03.06.2022, condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento Controparte_2
in favore dell'attrice della complessiva € 7.089,41, oltre rivalutazione monetaria (ove non già calcolata) ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Rigetta le domande proposte dal nei confronti della e Controparte_2 CP_4
dell' in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore; Controparte_5
- Condanna il in persona del Sindaco pro-tempore, alla rifusione nei Controparte_2
confronti dell'attrice delle spese sostenute in questo giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi
€ 2.802,50, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre ex art. 93 c.p.c., secondo domanda, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre a quelle relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dell'attrice stessa;
- Condanna il alla rifusione in favore della e dell' Controparte_2 CP_4 CP_5
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.778,00 ciascuna, oltre Iva e Cpa come per
[...]
legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
agisce in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in conseguenza di Parte_1
un sinistro asseritamente verificatosi in data 14.08.2021, alle ore 8,45 circa, allorquando, percorrendo alla guida del proprio monopattino elettrico la via Papa Sergio I di con CP_2
direzione centro città, cadeva al suolo a causa di un dissesto sul manto stradale.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire che la domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito esplicati.
La fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della propria diligenza.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi.
Con riferimento alle strade comunali, circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Invero, ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria, e ciò in quanto la localizzazione in centro della strada appare indice di una maggiore possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_2
medesimo, essendo il perimetro del centro urbano dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che, essendo - direttamente o indirettamente - sottoposti ad attività di vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di un CP_2
effettivo controllo della zona.
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, deve opinarsi che gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta da Parte_1
[...]
In tal senso informano, infatti, le lineari e convincenti dichiarazioni, non smentite da alcun valido elemento di senso contrario, rese dal teste che, premettendo di non conoscere l'attrice Tes_1
prima del fatto e di avervi assistito, in quanto al momento dello stesso, si trovava, a bordo della propria automobile, ferma in fila nel traffico, con direzione opposta a quella della che si Pt_1
dirigeva verso di lei, passandole accanto, ha confermato la narrazione di cui all'atto di citazione.
Nel dettaglio, la ha dichiarato di avere visto che: “il monopattino camminava dietro una Tes_1
macchina di grande dimensioni”; “la macchina che precedeva il monopattino aveva rallentato per lasciare passare un'auto che usciva dal parcheggio”; “dopo che la stessa ha ripreso la marcia, la ragazza è caduta sul tombino”. In buona sostanza, a detta del teste, “qualche secondo dopo che la macchina ha ripreso la marcia, è arrivata la ragazza, che è inciampata sul tombino ed è caduta”.
La ha riferito che “nel punto in cui vi era il monopattino a terra c'era un tombino il cui Tes_1
bordo era avvallato rispetto alla sede stradale. Nel bordo del tombino vi era un buco. Il buco aveva la larghezza di una mano e le ruote del monopattino vi entravano”.
Anzi, a detta del testimone oculare, intervenuta tempestivamente a soccorrere la ragazza riversa sull'asfalto, “quando ho spostato il monopattino, la sua ruota anteriore era rimasta bloccata dentro il buco del tombino”.
Ancor più incisivamente, il teste ha precisato, da un lato, che “il tombino non era segnalato e non era neanche recintato”; dall'altro, che “il monopattino non andava veloce ma quasi a passo
d'uomo. Non passava tra le macchine ferme in coda”.
Le fotografie prodotte dall'attrice – seppure scarsamente intellegibili –, nelle quali il testimone ha comunque riconosciuto lo stato dei luoghi, rappresentano, invero, la presenza di un tombino, con una buca nel margine esterno, che ne provocava il dislivello rispetto alla pavimentazione circostante, tale da rappresentarsi quale fattore di interferenza suscettibile di influire sull'incedere del mezzo condotto dalla a due ruote e difficile da governare. Pt_1
I dati acquisiti consentono, dunque, di reputare fondata la convinzione che la perdita di equilibrio fu, in concreto, provocata dalla suddetta condizione della strada.
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e, quindi, che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Ora, venendo all'individuazione del responsabile, onerato, pertanto, di fornire la prova liberatoria, esso deve essere individuato nel soggetto che all'epoca aveva la strada in custodia ex art. 2051 c.c.:
e tale soggetto deve identificarsi sicuramente nel . Controparte_2
Era sulla P.A. convenuta che incombeva l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico.
A tal fine, peraltro, ben può rilevare il fatto colposo del soggetto danneggiato come idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, I co., c.c., con conseguente diminuzione di responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
Infatti, anche recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., n. 17443/19).
In concreto, alla luce delle anzidette considerazioni, sulla base della deposizione resa dal teste escusso e delle riproduzioni fotografiche in atti, dovendosi indagare sull'incidenza causale del comportamento dell'attrice-danneggiata nella produzione dell'evento dannoso, deve opinarsi che sussista un comportamento colposo di nell'uso del bene demaniale, in quanto ella, Parte_1
gravata da un onere di attenzione nell'uso del bene pubblico, aveva la possibilità, facendo uso di una maggiore attenzione, di evitare il dissesto in cui è, invece, incappata.
In effetti, se, da un lato, sono emerse circostanze che rivelano la responsabilità della P.A., che, nonostante la crescente diffusione di mezzi a due ruote, quali – come in concreto – i monopattini, instabili per loro natura, non ne garantisce una sicura circolazione;
dall'altro, il quadro probatorio acquisito non consente di escludere del tutto la concorrenza del comportamento dell'attrice nella verificazione del sinistro.
Vero è, infatti, che non può ragionevolmente pretendersi dall'attrice di conoscere ogni singola imperfezione della carreggiata – non essendo emersa idonea prova di una sua pregressa conoscenza dei luoghi –, ma è parimenti incontestato che il sinistro sia avvenuto in condizioni di piena visibilità
(erano le 8,45 circa di una bella giornata estiva).
D'altra parte, il fatto che la presenza del dissesto non fosse percepibile da parte dell'attrice in quanto occultata dalla vettura che precedeva il monopattino dalla stessa condotto, non può costituire un'esimente o, quantomeno, non esclude del tutto la responsabilità della ben dovendosi da Pt_1
siffatta circostanza ricavare che quest'ultima non rispettasse la distanza di sicurezza con il mezzo che la precedeva e che, peraltro, aveva anche rallentato la marcia per consentire ad un veicolo antistante di uscire da un parcheggio.
In buona sostanza, laddove la conducente del monopattino avesse mantenuto la prescritta distanza con il mezzo davanti, ben avrebbe potuto avvistare tempestivamente la buca creatasi nel margine esterno del tombino, tanto più considerata la sua ridotta velocità.
E allora, tenuto conto del principio di autoresponsabilità a carico degli utenti gravati da un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare, appunto, la propria incolumità, e contemperando detto principio con tutte le circostanze del caso concreto e soprattutto con l'esigenza di non deresponsabilizzare la P.A. rispetto agli obblighi di manutenzione e vigilanza sulla stessa pacificamente incombenti, si ritiene che le peculiarità del caso di specie comprovino la concorrente negligenza dell'attrice danneggiata che, pur non idonea ad escludere integralmente la responsabilità della P.A., spiega un'incidenza causale al prodursi dell'evento, congruamente stimabile nella misura minoritaria del 30%.
Tutto ciò posto, spetta all'attrice il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto, vanno integralmente accolte e senz'altro condivise le conclusioni – neppure contestate – cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici atte a renderle attendibili e rilevanti anche - è bene precisarlo - in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni, il nominato consulente d'ufficio, che ha ritenuto residuati – a carico della e in connessione eziologica Pt_1
con le lesioni a suo tempo provocate dall'incidente – postumi di lieve entità, quantificati con la percentuale del 4%. Il Ctu ha, infatti, accertato che, in esito al sinistro de quo, l'attrice ha riportato una “frattura articolare frammentaria lievemente scomposta dell'epifisi distale del radio e parcellare della stiloide ulnare di destra” e precisato che “si è trattato di un trauma a media energia lesiva compatibile con la dinamica descritta”.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attrice da quelle lesioni (35 di I.T.P. al 75%,
10 giorni di I.T.P. al 50% e 20 giorni di I.T.P. al 25%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11). Ed allora, alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n.
12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U., n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (4%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (24 anni) del soggetto all'epoca del fatto e al livello dell'invalidità, e considerato che non risultano allegate né provate né una peculiare sofferenza morale né circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico -, essendo rimasta del tutto indimostrata (e, ancor prima, dedotta) la sofferenza soggettiva interiore, che sarebbe derivata all'attrice in connessione causale con il sinistro -, competerebbe all'attrice la somma, riconosciuta all'attualità, di
€ 5.857,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente.
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano
(recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto dell'entità dei postumi – ben contenuti nei limiti delle micro-invalidità –, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: spetterebbe, dunque, all'attrice a ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di € 4.168,75, di cui € 3.018,75 per I.T.P. al 75%, € 575,00 per I.T.P. al 50% ed € 575,00 per I.T.P. al 25%), sempre con valutazione all'attualità.
Va fatto oggetto del risarcimento il pregiudizio patrimoniale subìto da parte attrice in connessione eziologica con le lesioni provocatele dal sinistro;
dovrebbe, pertanto, riconoscersi alla la Pt_1
somma di € 101,99, ritenuta congrua dal Ctu, somma, che, oggetto di un'obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli indici Istat con decorrenza dalla data media degli esborsi.
La somma da liquidare in favore dell'attrice ammonterebbe ad € 10.127,74: detto importo va, però, abbattuto del 30% in ragione del riconosciuto concorso di colpa, residuando la somma di €
7.089,41, sulla quale vanno calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro
(14.08.2021), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.
Passando alla domanda di manleva spiegata dal nei confronti dell' deve anzitutto CP_2 CP_1
rilevarsi che, chiamando in giudizio quest'ultima (oltre che la , l' non ha mosso CP_4 CP_6
alcun preciso addebito né ha assunto alcuna specifica violazione contrattuale: a ben vedere, il si è limitato ad elencare svariate disposizioni estrapolate dal Contratto di Servizio del CP_2
30.10.2001, disciplinanti il rapporto tra le due parti contrattuali, reputando per ciò stesso l' CP_1
il soggetto legittimato passivo rispetto alle richieste risarcitorie dell'attrice.
Nondimeno, non appare superfluo chiarire che l' con il contratto di servizio del CP_1
30.10.2001, cui si è fatto riferimento, si è assunta il servizio di gestione delle caditoie stradali e dei manufatti adibiti allo smaltimento delle acque meteoriche, da effettuarsi attraverso interventi di pulizia e manutentori (cfr. art. 2 contratto), dovendosi la società considerare, a mente delle pattuizioni contrattuali, custode ex art. 2051 c.c. di tutti i beni e/o impianti assegnati in concessione e responsabile dei danni comunque arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, nella gestione del servizio pubblico alla stessa affidato (cfr. art. 14 contratto).
Peraltro, secondo le previsioni del contratto, la società ha assunto l'obbligo di conservare in piena efficienza i suddetti beni e/o impianti nonché di tenere indenne il da qualsiasi pretesa da CP_2
parte di terzi, riconducibile alla gestione del servizio idrico e del servizio di fognatura e di depurazione ed alla detenzione di tutti i relativi manufatti (cfr. art. 14, II co.).
E tuttavia, sulla scorta della svolta attività istruttoria e, in particolare, delle dichiarazioni del teste e delle riproduzioni fotografiche in atti, è possibile affermare che, nello specifico, l'anomalia, Tes_1
in cui l'attrice ha provato di avere incappato, era costituita da una buca creatasi ai margini di un tombino di ispezione – manufatto in sé integro intrinsecamente e strutturalmente.
Dette circostanze consentono, dunque, di escludere la responsabilità dell' CP_1 Quanto alla domanda di rivalsa spiegata dal nei confronti della vanno CP_2 CP_4
preliminarmente richiamate le medesime considerazioni già svolte in relazione all'altra chiamata.
È vero, infatti, che, anche nei confronti della R.a.p. il ha omesso di specificare il preciso CP_2
inadempimento e le violazioni contrattuali asseritamente posti in essere dalla stessa, limitandosi a richiamare le norme del Contratto di Servizio del 10.7.2020, che stabiliscono la competenza in capo alla del “servizio di Monitoraggio della rete stradale cittadina” e del “servizio di Pronto CP_4
Intervento per il ripristino di inefficienze strutturali su qualsiasi tipo di pavimentazione (sede stradale o marciapiede) nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità” (art. 6, pag. 8, lettere “f” e “g”).
A causa delle carenze allegatorie (prima ancora che probatorie) dell'attrice, la P.A. non sarebbe stata in grado di identificare con certezza il soggetto responsabile da chiamare in giudizio e si sarebbe vista “costretta” a chiamare in causa entrambe le società convenute e ciò “sulla base di mere supposizioni fondate sulle contrastanti, generiche e fuorvianti dichiarazioni rese da parte attrice e sulla documentazione dalla stessa prodotta” (cfr note di trattazione scritta allegate all'udienza del 30.03.2023).
Ora, sul punto va detto che proprio la documentazione (in particolare, quella fotografica) cui il fa riferimento e che l'ha indotta – per sua stessa ammissione – alla scelta processuale CP_2
operata, avrebbe dovuto indurla ad escludere la chiamata della CP_4
Il fatto che le fotografie allegate dalla ritraessero un tombino avrebbe dovuto lasciare Pt_1
logicamente intendere che la causa del sinistro sarebbe potenzialmente stata la presenza del tombino dissestato sulla sede stradale.
E dunque, posto che le pattuizioni contrattuali previste dal contratto di servizio del 10.07.2020 escludono “gli interventi da eseguire … su tombini, sottoservizi, caditoie stradali” (cfr. scheda tecnica dei servizi, all. 2 fascicolo R.a.p.), il non avrebbe dovuto determinarsi a chiamare CP_2
in giudizio la società partecipata.
Sotto altro profilo, deve osservarsi che, se – come è emerso dal complessivo quadro istruttorio acquisito – la causa della caduta non è costituita dal tombino – di per sé integro –, quanto piuttosto dalla presenza di una buca ai margini dello stesso, che ha determinato un avvallamento (come definito dal teste rispetto al manto stradale circostante, dovrebbe escludersi la responsabilità Tes_1 contrattuale della non sussistendo pattuizioni contrattuali che pongano a suo carico CP_4
l'esecuzione di interventi di riallineamento della quota del piano stradale dei tombini.
La domanda di manleva formulata dal nei confronti della va, dunque, rigettata. CP_2 CP_4
Conclusivamente, in ossequio al principio della soccombenza, il va condannato a rifondere CP_2
all'attrice le spese sostenute in giudizio, che vanno liquidate, in difetto di notula, in proporzione alla condanna e non alla somma domandata, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13,
VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 2.802,50, di cui € 264,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, e che vanno distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto domanda.
Vanno poste a carico del anche le spese di lite sostenute dalla e dall' CP_2 CP_4 CP_1
liquidate, d'ufficio, in favore di entrambe nella somma di € 1.778,00 ciascuna, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e anticipate dall'attrice, vanno poste a carico del
CP_2
Così deciso in Palermo alla udienza odierna dell'11 settembre 2025.
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina