Art. 7.
Le funzioni di sindaci nei confronti del Fondo sono esercitate dal Collegio sindacale di cui all' art. 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , modificato con il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436 .
Le funzioni di sindaci nei confronti del Fondo sono esercitate dal Collegio sindacale di cui all' art. 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , modificato con il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436 .